AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2000.151
Data decisione, Autorità: 08.08.2001, ICCA
Incarti n. 11.2000.00151 11.2000.00152
Lugano 8 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__/.__.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ e __________ __________,
alla
Delegazione tutoria di __________ __________ (ora Commissione tutoria regionale n. 1, __________)
riguardo alle misure prese in favore della figlia __________ __________ (1993);
giudicando ora sull'appello del 25 novembre 2000 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 6 novembre 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza (inc. ..__________)
e sull'appello del 24 novembre 2000 presentato da
__________ e __________ __________, __________
contro la medesima decisione (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello di __________ __________ e __________ __________;
Se dev'essere accolto l'appello di __________ e __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1970), a quel momento coniugata con __________ __________, ha dato alla luce il ____________________ 1993 la figlia __________. Il 17 agosto 1994 __________ __________ (1958) ha riconosciuto la paternità della bambina davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. In seguito a difficoltà della madre nell'accudire adeguatamente la piccola, con risoluzione del 2 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato costei della custodia parentale, ha istituito una curatela educativa (art. 308 CC) in favore di __________, ha affidato la bambina fino al termine della scuola dell'infanzia alla nonna materna __________ __________, designata in veste di curatrice, e ha incaricato il __________ sociale di __________ di sorvegliare l'affidamento, definendo le relazioni personali tra madre e figlia.
B. Il 1° marzo 1997 __________ __________ si è trasferita a __________ __________, andando a vivere con __________ __________. Il 22 ottobre 1997 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato il 22 agosto 1997 da __________ __________ contro la risoluzione del 2 dicembre 1996. Il 26 gennaio 1998 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto alla Delegazione tutoria di __________ la revoca di tutte le misure adottate a protezione di __________, domanda che la Delegazione ha giudicato prematura il 17 febbraio successivo. Il 2 ottobre 1998 l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso presentato il 27 febbraio 1998 dai genitori. Nel frattempo, il ____________________ 1998, è nata __________, seconda figlia della coppia.
C. Con risoluzione del 1° settembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ __________ ha assunto il caso e ha confermato la privazione della custodia parentale su __________ sino alla fine del 1999. Il 16 febbraio 2000 la medesima Delegazione, preso atto di un rapporto 18 gennaio 2000 della psicologa __________ __________ del Servizio medico-psicologico di __________, ha revocato la privazione della custodia parentale, ha autorizzato __________ a rientrare dai genitori, ha designato il Servizio medico-psicologico di __________ quale ufficio di controllo e di informazione a norma dell'art. 307 cpv. 3 CC e ha previsto che le relazioni della piccola con la nonna e lo zio materni fossero mantenute in modo regolare. __________ è rientrata dai genitori agli inizi di marzo 2000. Il 17 marzo 2000 la Delegazione tutoria, preso atto che nelle attribuzioni del Servizio medico-psicologico non rientrano competenze di controllo, ha designato il Servizio sociale di __________ quale ufficio di controllo e di informazione.
D. Contro quest'ultima risoluzione __________ __________ è insorta il 30 marzo 2000 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullato il mandato conferito al Servizio sociale di __________ come ufficio di controllo e di informazione. Durante l'istruttoria, con decreto supercautelare del 15 giugno 2000, l'autorità di vigilanza ha fissato in un giorno ogni due settimane il diritto di visita di __________ __________ alla nipote __________. Statuendo sul ricorso il 6 novembre 2000, essa ha mantenuto la designazione dell'ufficio di controllo e di informazione, ma ha limitato la misura fino al 30 giugno 2001. Inoltre ha invitato l'autorità tutoria a riesaminare entro tale data la situazione, ritenuto che in caso di silenzio la misura sarebbe decaduta. Infine essa ha fissato in una volta al mese il diritto di visita della nonna e dello zio materni.
E. Contro la decisione appena citata __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 25 novembre 2000 nel quale chiedono l'annullamento del mandato conferito al Servizio sociale di __________ e del diritto di visita concesso a __________ e __________ . Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2000 la Delegazione tutoria si rimette al giudizio di questa Camera (inc. ..).
F. Nel frattempo, il 24 novembre 2000, __________ e __________ __________ hanno introdotto contro la decisione dell'autorità di vigilanza un appello inteso a ottenere l'estensione del diritto di visita. Nelle loro osservazioni del 23 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ propongono “un momentaneo rinvio a data da stabilire fintanto che il nostro appello non venga preso in visione”. La Delegazione tutoria si rimette anche in questo caso al giudizio della Camera (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: I. Sull'appello di __________
Le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all'autorità tutoria, eccettuata la privazione dell'autorità parentale (estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo dall'autorità di vigilanza (art. 311 CC). Quanto alle decisioni emanate dalle autorità tutorie, esse sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC, transitoriamente applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 52 LTC, combinato con l'art. 424 cpv. 3 nCPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Il ricorso a questa Camera, oltre che da __________ __________, è presentato anche da __________ __________, il quale però non aveva impugnato la risoluzione della Delegazione tutoria. La sua legittimazione a introdurre appello appare quindi assai dubbia. Dato nondimeno che la legittimazione attiva di __________ __________ è pacifica, quella di __________ __________ può rimanere indecisa. Più delicata la questione di sapere se gli interessati possano rimettere in discussione quanto ha deciso il 17 marzo 2000 la Delegazione tutoria, che si è limitata a sostituire l'ufficio di controllo, senza però statuire nuovamente sulla misura a protezione del figlio. Dato che – come si vedrà in appresso – l'appello risulta destinato all'insuccesso, anche tale quesito può rimanere irrisolto.
L'autorità di vigilanza, sulla base di un rapporto 18 gennaio 2000 del Servizio medico-psicologico, ha accertato notevoli difficoltà a stabilire e mantenere contatti regolari con i genitori della bambina. Il padre si profila come la figura dominante e rassicurante all'interno della famiglia, per entrambe le figlie. Dal rapporto non emergevano tuttavia elementi suscettibili di giustificare l'istituzione di una vigilanza, salvo per quanto riguarda il mantenimento di relazioni tra la bambina e la nonna. Per l'autorità desta qualche dubbio, nondimeno, il fatto che __________ non porti più una protesi e non segua più la fisioterapia prevista e consigliata dagli operatori. Forti dubbi esprimeva inoltre il Servizio medico-psicologico sulla capacità dei genitori di assumere in modo autonomo i compiti correlati all'esercizio dell'autorità parentale. Ciò posto, l'autorità di vigilanza ha ritenuto opportuno mantenere una certa sorveglianza per un periodo limitato, fino al 30 giugno 2001.
Gli appellanti contestano la necessità di designare un ufficio di controllo e informazione, anche solo fino al 30 giugno 2001. Se non che, tale data è nel frattempo decorsa e ci si potrebbe domandare se a questo riguardo l'appello non sia divenuto privo d'interesse. Tutt'al più gli appellanti potrebbero chiedere, a determinate condizioni, che questa Camera accerti l'infondatezza della misura impugnata. Dato che – come si è già accennato – il ricorso non appare provvisto di buon esito, anche tale interrogativo non merita ulteriore approfondimento.
L'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio se il bene di lui è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi (art. 307 cpv. 1 CC). Essa può – in particolare – ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). Inoltre, tali provvedimenti seguono un ordine di incisività (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono quelle più gravi. L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei genitori.
In concreto risulta che dal 2 dicembre 1996 al 5 marzo 2000 la bambina è vissuta dalla nonna materna __________ __________. La dott. __________ __________, che ha sentito la piccola nel dicembre 1999, ha riferito che __________ è una bambina molto fiduciosa, aperta, creativa, serena e tranquilla (referto 18 gennaio 2000 allegato al doc. 8, pag. 8). Durante l'affidamento essa ha instaurato un rapporto affettivo molto stretto con la nonna, che le ha fatto da punto di riferimento e da “sostituto materno” (pag. 10). Secondo la psicologa, la bambina può essere trasferita dai genitori. È pronta a tale passo, ma ha bisogno di qualcuno che la assista e che con lei assista i genitori durante la fase di riavvicinamento (pag. 8). Pur non ravvisando controindicazioni serie, la specialista auspicava che il riavvicinamento fosse vigilato da un ente o una persona esterna alla famiglia che consentisse alla bambina di mantenere una continuità affettiva con __________ __________ e con lo zio (pag. 10 e 11). Essa consigliava inoltre che non si passasse da una realtà all'altra in modo repentino, senza un doveroso e valido accompagnamento, in modo che la bambina potesse concludere con tranquillità, senza interruzione né cambiamento la prima elementare a __________ per poi essere iscritta in seconda a __________. Il lasso di tempo sarebbe servito a tutti per abituarsi mentalmente alla nuova realtà e permettere a __________ di riconquistare gradualmente il suo spazio e il suo ruolo all'interno della famiglia (pag. 11).
Se da un lato la capacità dei genitori di occuparsi convenientemente della figlia non fa più dubbio, d'altro lato non si può semplicemente disconoscere che la bambina è rimasta con la nonna per più di tre anni. Con lei __________ ha instaurato un rapporto affettivo intenso, trovando un solido punto di riferimento (referto, pag. 10). E non è seriamente discutibile che il bene della piccola consista anche nel mantenere un legame affettivo con una persona cara. Ora, dagli atti risulta che, nel caso la bambina fosse rientrata dai genitori, costoro si sarebbero chiudersi nel nucleo familiare e solo in seguito avrebbero lasciato riprendere le relazioni tra la figlia e la nonna (referto, pag. 10). Inoltre, contrariamente all'auspicio della psicologa (referto, pag. 11), la bambina è stata riconsegnata ai genitori immediatamente, senza alcun lavoro preparatorio. Nelle circostanze descritte il subitaneo spostamento e il fatto che i genitori tendevano a isolare la bambina dalla nonna apparivano contrari all'interesse della figlia. La designazione, per un periodo fisso (otto mesi), di un ente con diritto di controllo e di informazione appariva pertanto conforme al bene di lei. Tale ente, del resto, si sarebbe limitato a osservare e riferire all'autorità tutoria, eventualmente a consigliare i genitori (Guler in: RDT 1995 pag. 56), senza menomare i diritti né le prerogative di questi ultimi (Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 307 CC). Ne discende che la misura – sorretta dal parere di un esperto – appariva senz'altro giustificata e adempiva pure i requisiti di sussidiarietà, complementarità e proporzionalità cui gli art. 307 segg. CC subordinano l'adozione di misure a protezione del figlio (Hegnauer/Breitschmid, op. cit., pag. 206 n. 27.09-27.12).
Gli appellanti contestano la concessione di un diritto di visita alla nonna e allo zio materni, che l'autorità di vigilanza ha fissato in una giornata al mese. Sostengono che tali parenti hanno cercato di alterare i rapporti tra loro e la bambina, ciò che ha pregiudicato il bene della minore. Ora, per l'art. 274a CC in circostanze straordinarie il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a terzi, purché ciò serva al bene del figlio (cpv. 1). I limiti del diritto di visita posti ai genitori valgono per analogia (cpv. 2). In concreto, come si è visto, la bambina è vissuta per più di tre anni dalla nonna affidataria, con la quale ha instaurato un rapporto affettivo molto stretto e rassicurante (referto peritale, pag. 10). In tali circostanze non si può seriamente negare che il bene della figlia sia anche quello di mantenere contatti con la nonna e lo zio materni. A ragione dunque l'autorità ha concesso loro un diritto di visita. È vero che secondo l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se nuoce al bene del figlio. Nella fattispecie tuttavia non si scorgono indizi di pregiudizio al bene della bambina. Certo, tra i genitori e la nonna regna grande antipatia, ma la situazione in cui si trova oggi la figlia può essere definita sostanzialmente buona (audizione __________ __________, della Delegazione tutoria di __________ __________, e di __________ __________ __________, del Servizio sociale di __________, del 17 luglio 2000: doc. 10), di modo che il suo bene non appare esposto a pericolo (cfr. DTF 122 III 404). A __________ e __________ __________ giovi in ogni modo rammentare che devono astenersi, per legge, da tutto quanto possa alterare i rapporti del figlio con i genitori o intralciare il compito educativo dei genitori stessi (art. 274 cpv. 1 CC).
II. Sull'appello di __________ e __________ __________
17 luglio 2000: doc. 10). Anche le relazioni tra __________ __________ e i parenti della compagna sono totalmente compromesse (audizione del 17 luglio 2000: doc. 10). L'inesistenza di rapporti tra le parti è confermata dalla stessa __________ __________ (verbale del 24 ago-sto 2000: doc. 13). In un simile clima conflittuale un diritto di visita più intenso costringerebbe la bambina a passare dai genitori agli appellanti ogni due fine settimana, ciò che risulterebbe gravoso, rischierebbe di esporre la piccola a dura prova e aumenterebbe il rischio di frizioni personali dovute a visite troppo ravvicinate.
Resta il fatto che le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari e così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 2 ad art. 273). In concreto non vi è alcuna ragione perché i genitori ostacolino i rapporti tra la bambina e la nonna (art. 274a cpv. 2 CC), almeno finché non dimostrino che ciò offenda la loro sfera privata (Hegnauer, op. cit., note 83-85 ad art. 273 CC). Non è il caso che in questa sede si giunga a fissare date e orari tassativi. I genitori sono invitati sin d'ora, tuttavia, a stabilire un calendario preciso di giorni e ore in cui la figlia potrà ricevere le chiamate della nonna, in modo da evitare discussioni. Non dovesse risultare possibile, l'autorità tutoria deciderà essa medesima. Dandosi il caso, essa potrà designare un curatore (art. 308 cpv. 2 CC) abilitato a intervenire direttamente, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle relazioni personali (SJ 1979 pag. 292). Il rigetto dell'appello è vincolato a queste considerazioni.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ e __________ __________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
L'appello di __________ e __________ __________ è respinto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese in relazione a tale appello né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________ e __________ __________, __________ __________;
– __________ e __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale n. 1, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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