AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.149
Data decisione, Autorità: 12.12.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00149
Lugano 12 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .____.___ (azione di divorzio) e ..__ (modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con petizione del 9 ottobre 1997 e con istanza del 17 aprile 2000 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),
e nella causa ..__________ (modifica di misure provvisionali) della medesima Pretura promossa con istanza del 18 maggio 2000 dal convenuto nei confronti dell'attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 10 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello del 4 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro il giudizio emesso il 23 novembre 2000 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) ed __________ __________ nata __________ (1952) si sono sposati a __________ il ____________________ 1992, adottando il regime della separazione dei beni. Da un precedente matrimonio il marito aveva già avuto tre figlie: __________ (1966), __________ (1967) ed __________ (1972); la moglie due: __________ (____________________1981) e __________ (____________________1984). Dalla nuova unione non è nata prole. __________ __________, già imprenditore immobiliare, dal 1° luglio 1991 è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50%, mentre __________ __________ __________ collabora dal 1994 con la ditta __________ __________ __________ __________, attiva nella vendita di prodotti cosmetici e della cura per il corpo. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 1996, quando la moglie ha traslocato con le proprie figlie a __________.
B. Il 16 ottobre 1996 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 dicembre 1996. Un secondo tentativo di conciliazione, chiesto da __________ __________ il 27 agosto 1997, è fallito anch'esso l'11 settembre 1997. In esito a varie domande di misure provvisionali presentate nel frattempo da __________ , con decreto cautelare del 1° maggio 1998 il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale di __________ al marito, ha obbligato la moglie a versare a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2309.– mensili dal 1° gennaio 1997, ha ordinato a __________ __________ __________ __________ di versare mensilmente fr. 2309.– sul conto dei patrocinatori dell'istante, ha fissato in fr. 4000.– la provvigione ad litem in favore del marito e ha ammesso quest'ultimo al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 9 dicembre 1996, limitatamente alla metà delle spese di patrocinio. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera il 29 dicembre 1999, nel senso che il contributo alimentare è stato aumentato a fr. 2486.– mensili (inc. ..).
C. Nel frattempo, il 9 ottobre 1997, __________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo il versamento di fr. 20 000.– a titolo di riparazione morale, l'attribuzione dell'abitazione coniugale e la consegna di “tutti i mobili e le suppellettili di sua proprietà, descritti nella dichiarazione di cui al doc. E”. Nella sua risposta del 12 gennaio 1998 __________ __________ ha aderito al divorzio, ma si è opposto alle altre richieste. In via riconvenzionale egli ha sollecitato a sua volta un indennizzo di fr. 20 000.– per torto morale, una rendita indicizzata di fr. 7000.– mensili vita natural durante e una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il 13 febbraio 1998 l'attrice si è opposta alle pretese del marito.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti il 14 gennaio 2000 un termine per presentare nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa e per formulare nuove richieste di prova. Nei loro memoriali i coniugi ribadito le rispettive domande e hanno postulato entrambi l'attribuzione di metà dell'avere di vecchiaia maturato dall'altro coniuge durante il matrimonio, come pure l'assunzione di prove volte ad accertare l'entità della prestazione d'uscita e la rispettiva situazione finanziaria. Il Pretore ha respinto tutte le prove con “decreto” del 10 agosto 2000.
E. Nel frattempo, con istanza del 17 aprile 2000, __________ __________ __________ ha postulato la soppressione del contributo provvisionale di fr. 2486.– mensili in favore del marito e la revoca della relativa trattenuta di stipendio (inc. ..). __________ __________ ha instato a sua volta, il 18 maggio 2000, perché il predetto contributo alimentare fosse aumentato a fr. 12 418.– mensili dal 1° gennaio 1997 (inc. ..). Alle udienze del 15 luglio 2000, indette per discutere le cautelari, le parti hanno proposto vicendevolmente di respingere la domanda avversaria e di accogliere la propria, chiedendo inoltre l'assunzione di diverse prove intese ad accertare la situazione finanziaria della famiglia. A tale scopo il marito ha postulato l'edizione dalla __________ __________ __________ di __________, dalla __________ __________ __________. di __________ e dalla __________ __________ __________ __________ degli atti di cessione di credito della moglie alla __________ __________ __________., degli ordini di bonifico di crediti di pertinenza della moglie a favore della predetta società, degli estratti conto dai quali risultino detti accrediti e dei documenti riguardanti la provenienza e la composizione dei crediti ceduti dalla moglie alla __________ __________ __________.; da __________ __________ egli ha chiesto l'edizione dei documenti comprovanti i redditi ricevuti dalla __________ dal 1998 al 2000 e delle tassazioni per i medesimi anni, mentre dall'amministrazione fiscale della città di __________ egli ha sollecitato l'edizione dell'incarto di __________ __________. Il 10 agosto 2000 il Pretore ha respinto tutte le domande di edizione, negando l'effetto sospensivo a un eventuale appello. __________ __________ è insorto il 22 agosto 2000 contro il predetto decreto, chiedendone la riforma nel senso di ammettere le prove da lui offerte. L'appello non è stato intimato alla controparte.
F. Esperita l'istruttoria cautelare e di merito, al dibattimento finale del 9 ottobre 2000 le parti hanno ribadito in sostanza le loro domande sulla scorta dei rispettivi memoriali conclusivi. Esse hanno rinunciato nondimeno alla postulata indennità a titolo di riparazione morale, come pure alla suddivisione dell'avere di vecchiaia maturato dall'altro coniuge durante il matrimonio. La moglie ha abbandonato anche la richiesta volta all'attribuzione dell'abitazione coniugale.
G. Statuendo il 23 novembre 2000 con giudizio unico sulle domande di modifica dell'assetto cautelare e sul merito, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha imposto al marito di consegnare alla moglie “tutti i mobili e le suppellettili di sua proprietà, descritti nella dichiarazione di cui al doc. E” e ha respinto tutte le domande formulate da quest'ultimo. Per quanto riguarda l'assetto cautelare, egli ha respinto l'istanza del marito e ha accolto invece l'istanza della moglie, sopprimendo il contributo provvisionale e la trattenuta di stipendio decretati in favore del marito. Le spese delle procedure cautelari e di merito, con tasse di giustizia di complessivi fr. 6000.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 17 000.– per ripetibili.
H. Contro il giudizio appena citato è insorto __________ __________ con un appello del 4 dicembre 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo e previa assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, il pronunciato in questione sia riformato nel senso di respingere la domanda della moglie volta alla restituzione di mobili e suppellettili, di obbligare quest'ultima a versargli un contributo di mantenimento di fr. 7000.– mensili indicizzati e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Per quanto riguarda le domande cautelari, egli ha chiesto di aumentare il contributo di mantenimento a fr. 12 418.– mensili dal 1° maggio 1999 (o, in subordine, di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio) e di respingere l'istanza di modifica presentata dalla moglie. Con decreto dell'11 dicembre 2000 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2000 __________ __________ __________ conclude per la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello del 22 agosto 2000
Nel “decreto” del 10 agosto 2000 (inc. ..__________) il Pretore aveva negato effetto sospensivo a un eventuale ricorso, sicché l'appello in esame – tempestivo – dev'essere trattato con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), che è quella del 4 dicembre 2000. Il marito ha dichiarato inoltre, ancorché nelle sole motivazioni dell'appello contro il giudizio finale (punto 5, pag. 9 in fondo), di mantenere il gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), di modo che nulla osta sotto questo profilo all'emanazione della sentenza.
Per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal
1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 279), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC).
a) In concreto il Pretore ha respinto tutte le prove offerte dalle parti all'udienza del 15 giugno 2000, ossia l'interrogatorio formale di entrambi i coniugi, l'audizione di due testimoni, il sopralluogo, cinque richiami di atti, così come due domande di edizione di documenti nei confronti delle parti e quattro nei confronti di terzi. Se non che, l'ammissibilità dell'interrogatorio formale, dell'audizione di testimoni, del sopralluogo e dei richiami di documenti è decisa con ordinanza (art. 182 cpv. 1 CPC), la quale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello sfugge dunque a qualsiasi esame. Nella misura in cui la doglianza è diretta contro la sentenza finale, la questione sarà trattata in appresso.
b) Per quel che attiene al rifiuto delle sei domande di edizione – due rivolte alle parti e quattro a terzi – la decisione impugnata è stata presa il 10 agosto 2000, prima che entrasse in vigore (il 1° aprile 2001) la nota modifica legislativa. Ciò significa che nella misura in cui si riferiva alle domande di edizione, il Pretore ha giustamente statuito nella forma del decreto (art. 213bis cpv. 1 vCPC). Tuttavia, il giudizio che ammetteva o respingeva la domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari di siffatta prova, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti). Tale non è il caso in concreto, giacché il Pretore ha respinto tutte le prove offerte all'udienza del 15 giugno 2000 con la sola argomentazione che queste non erano suscettibili d'influire sull'esito del giudizio. Il rifiuto delle domande di edizione non atteneva dunque alla legittimità sostanziale delle richieste, ma alla rilevanza delle prove in quanto tali. Ne discende che anche nella misura in cui riguardava le domande di edizione, in realtà il “decreto” del 10 agosto 2000 non era impugnabile. Del resto, come si vedrà oltre, quand'anche si volesse – per avventura – esaminare il ricorso nel merito, la richiesta di esperire le prove rifiutate dal Pretore sarebbe destinata, comunque sia, all'insuccesso.
II. Sull'appello del 4 dicembre 2000
Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Nella fattispecie sono ancora litigiosi i contributi di mantenimento – provvisionale e di merito – in favore del marito, la domanda di provvigione ad litem e quella intesa alla restituzione di mobili e suppellettili alla moglie. Lo scioglimento del vincolo coniugale e le altre conseguenze del divorzio, in particolare riguardo a possibili averi di vecchiaia maturati dai coniugi durante il matrimonio, non sono stati invece appellati – le parti avendo per altro rinunciato a far valere le rispettive pretese già al dibattimento finale – e sono quindi passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC). L'appellante chiede, certo, che il divorzio sia pronunciato in accoglimento della propria riconvenzione anziché della petizione avversaria (appello, pag. 25 punti 1 e 2.1). A prescindere dal fatto che la richiesta non è sorretta dalla benché minima motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5), nella sua risposta del 12 gennaio 1998 l'interessato si era limitato ad aderire al divorzio chiesto dalla moglie. Per di più, la questione di sapere se un divorzio debba essere accolto in base alla domanda dell'uno o dell'altro coniuge ha perso – dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio – ogni portata pratica (art. 116 CC; cfr. anche Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Su questo punto l'appello si rivela dunque irricevibile.
L'appellante produce in questa sede nuovi documenti e postula l'assunzione di ulteriori prove, in particolare quelle rifiutate dal Pretore con i “decreti” del 10 agosto 2000. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”, e l'art. 423b
cpv. 2 CPC riprende la medesima formulazione. Tali norme, tuttavia, riguardano solo le cause di merito e non le misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127), per le quali continua dunque a valere – in assenza di provvedimenti riguardanti i figli minorenni – il divieto sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Quanto alle prove rifiutate in prima sede, il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), purché spieghi per quali ragioni esse risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Ciò vale a maggior ragione in sede cautelare, ove il giudizio è di semplice verosimiglianza.
a) In concreto, nella misura in cui tendono ad avvalorare pretese legate alle conseguenze del divorzio, le prove offerte per la prima volta in appello, e in particolare i nuovi documenti (dichiarazione del 1° dicembre 2000 dell'Ufficio regionale di collocamento e lettera del 23 ottobre 2000 dell'avv. __________ __________ con allegati) sarebbero di per sé ammissibili. Tuttavia, come si vedrà ancora (consid. 8), tali prove risultano ininfluenti per il giudizio, di modo che la loro assunzione non appare suscettibile di apportare chiarimenti di rilievo. Analoga conclusione vale per i documenti prodotti per la prima volta in questa sede dall'appellata. Nella misura in cui riguardano invece la modifica dell'assetto cautelare, i nuovi mezzi di prova risultano irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
b) Per quel che è delle prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC), l'appellante postula anzitutto l'edizione dalla controparte e da tre società di documenti intesi ad accertare il reddito attuale della moglie. Se non che, come si dirà in seguito (consid. 15), il marito può beneficiare di eventuali maggiori entrate del coniuge dopo la separazione – avvenuta nell'ottobre del 1996 – solo nella misura in cui ciò non implichi un miglioramento del tenore di vita goduto durante la convivenza. L'interessato non pretende che il contributo provvisionale riconosciutogli da questa Camera il 29 dicembre 1999 fosse insufficiente a garantirgli siffatto tenore di vita. Ne discende che le prove volte a dimostrare il reddito attualmente conseguito dalla moglie non appaiono rilevanti per statuire sulla postulata modifica dell'assetto cautelare.
Si aggiunga che l'indicazione generica dei documenti richiesti (“tutti gli atti di cessione di credito”, “tutti gli ordini di bonifico di soldi”, “tutti gli estratti conto” e “tutti i documenti riguardanti la provenienza e la composizione dei crediti”), così come le motivazioni addotte dal marito a sostegno delle sue domande (appello, pag. 14 seg.) tradiscono la vera finalità dei mezzi di prova offerti, che non è dimostrativa, bensì eminentemente inquisitoria. L'appellante si limita, per vero, ad adombrare ulteriori entrate della moglie, senza fornire tuttavia elementi concreti – al di là di generiche considerazioni sulle modalità di rimunerazione dell'attività del coniuge – atti a suffragare i suoi sospetti. Le prove offerte hanno quindi evidenti fini esplorativi e sono come tali inammissibili (Rep. 1984 pag. 382 consid. 3a). L'ampia istruttoria postulata dall'appellante appare del resto fuori luogo in un procedimento sommario basato sulla semplice verosimiglianza, come quello oggetto del giudizio sulla modifica dell'assetto cautelare.
c) L'appellante si duole inoltre che il Pretore abbia rifiutato di dar seguito alle domande di edizione e al richiamo di tutta una serie di documenti intesi a dimostrare il reddito conseguito dal primo marito dell'attrice. Tali mezzi di prova sarebbero determinanti – a suo dire – per stabilire l'obbligo contributivo di costui nei confronti delle due figlie affidate alla madre. Ora, le parti hanno chiesto entrambe una modifica del contributo provvisionale, senza però accennare a mutamenti che sarebbero intervenuti – dopo la fissazione del contributo iniziale – nella ripartizione degli obblighi di mantenimento delle figlie dell'attrice. A un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, il Pretore poteva quindi, in ultima analisi, rifiutare di istruire circostanze che esulavano dai motivi addotti dai coniugi a fondamento delle loro richieste provvisionali.
d) Sempre per quel che riguarda le prove rifiutate dal primo giudice, la moglie – nelle osservazioni all'appello – propone dal canto suo il richiamo dal Ministero pubblico e dall'Ufficio fallimenti di incarti riguardanti procedure penali e fallimentari a carico del marito. Essa non spende una parola però per spiegare in che modo l'assunzione di tali prove sarebbe suscettibile di influire sull'esito dell'attuale giudizio, sicché la domanda – insufficientemente motivata – si rivela già per tale motivo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
marito non si è mai distanziato completamente dal mondo del lavoro, ragion per cui egli – pur avendo ormai una certa età e pur essendosi sforzato invano di esercitare come indipendente – avrebbe dovuto attivarsi già durante la separazione e cercare un lavoro dipendente che gli consentisse di sovvenire a sé stesso. Il primo giudice ha ritenuto del resto poco credibile che il convenuto non conseguisse redditi sufficienti, giacché egli continua a godere di un tenore di vita elevato. Il Pretore ha considerato per finire che la collaborazione del marito all'attività del coniuge –
limitata a meri lavori di segretariato e, per altro, debitamente remunerata – non potesse in nessun caso giustificare l'erogazione di un contributo dopo il divorzio.
L'appellante ritiene che il primo giudice abbia attribuito soverchia importanza al principio del clean break senza tener conto del principio di solidarietà postmatrimoniale. Il Pretore avrebbe ignorato che egli, attualmente privo di qualsiasi attività lucrativa, non è assolutamente in grado di reinserirsi nel mondo professionale a causa del suo precario stato di salute, dell'età avanzata e della situazione del mercato del lavoro. Soggiunge che, avendo sempre esercitato un'attività indipendente (terminata per di più con il fallimento), egli non può contare neppure su un'adeguata previdenza professionale. Ciò basterebbe a giustificare il diritto a un contributo, a prescindere dalla durata del matrimonio – per altro superiore a otto anni – e dalla ripartizione dei ruoli fra coniugi durante la vita in comune. L'appellante sottolinea inoltre di essersi rivolto già all'inizio del 1995 all'Ufficio del lavoro, a comprova del fatto che – contrariamente all'assunto del primo giudice – egli si è impegnato nella ricerca di un'attività dipendente anche durante la separazione. Le lungaggini nella procedura di divorzio sarebbero altresì imputabili alla sola attrice, la quale ha tentato di ostacolare con ogni mezzo la raccolta delle informazioni necessarie per accertare la sua situazione finanziaria. L'appellante nega per il resto di mantenere un tenore di vita elevato o di avere altre entrate, oltre alla rendita d'invalidità e al contributo provvisionale. Insiste da ultimo nel sostenere di avere contribuito in modo determinante al successo dell'attività della moglie, motivo per cui il mantenimento si giustificherebbe già per questo motivo. In definitiva egli chiede che la moglie sia obbligata a versargli un contributo di fr. 5628.– mensili, pari al suo fabbisogno minimo allargato aumentato del 20% (fr. 6448.25), dedotta la mezza rendita AI di fr. 820.– mensili.
Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (principio del clean break; Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).
Per valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così come il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
Per di più, dagli atti non risulta – né l'appellante pretende – che nel caso in esame il matrimonio abbia precluso un adeguato
reinserimento professionale o una confacente previdenza di vecchiaia. Il marito ammette, anzi, di avere sempre lavorato durante la vita in comune: fino al 1993 è stato imprenditore immobiliare (appello, pag. 7 nel mezzo) e quando la moglie è entrata alle dipendenze della __________ egli ha collaborato con lei fino all'ottobre del 1996 (appello, pag. 8 nel mezzo; v. anche interrogatorio formale del 15 maggio 1997, risposta n. 2, act. VIII nell'incarto ..__________richiamato), cioè fino alla separazione di fatto. Egli non ha rinunciato a esercitare un lavoro durante la vita in comune per dedicarsi – ad esempio – all'economia domestica o all'educazione dei figli. Nemmeno l'asserita lacuna previdenziale può essere addebitata al matrimonio, ove appena si consideri che l'appellante, da sempre indipendente, non si è mai creato una cassa pensione né ha fatto capo ad altre forme di previdenza individuale. La giurisprudenza invocata dall'appellante, d'altra parte, si riferisce al coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii), ciò che non è il caso in concreto, come si è appena visto.
Neppure la collaborazione prestata dall'appellante all'attività della moglie giustifica una rendita dopo il divorzio. Quand'anche tale collaborazione fosse determinante, ciò non basterebbe perché egli possa legittimamente pretendere un contributo, le circostanze da egli addotte non rientrando fra i criteri dell'art. 125 CC. Una stretta collaborazione avrebbe potuto giustificare – se mai – una richiesta d'indennizzo fondata sul diritto del lavoro, su un eventuale contratto di mandato o ancora sul diritto societario. La questione esula tuttavia dalla presente causa di stato, né compete al giudice del divorzio indagare d'ufficio su eventuali pretese patrimoniali fra i coniugi, vigendo al riguardo la massima dispositiva e il principio attitatorio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 419b CPC). Se ne conclude che, tenuto conto della breve durata del matrimonio, della circostanza che entrambi i coniugi hanno continuato a lavorare durante la vita in comune, dell'assenza di figli comuni e dell'inesistenza di qualsiasi nesso causale fra le asserite difficoltà economiche dell'appellante e il matrimonio, il marito deve provvedere da sé solo al proprio mantenimento. L'apprezzamento del Pretore resiste dunque alla critica e l'appello, su questo punto, dev'essere respinto, senza che occorra esaminare oltre la situazione finanziaria dei coniugi.
Die Unterzeichnende (…) erklärt hiermit, dass sie auf alle Möbel und Gegenstände, welche sich heute, 31.10.96 um 1800 Uhr noch im Haus in __________ befinden, definitiv verzichtet.
Ausgenommen sind die Möbel und Gegenstände ihres verstorbenen Vaters, welche spätestens am 31.12.96 durch sie oder eines Ihrer Familienmitglieder abgeholt werden.
Nach dem 31.12.96 verzichtet sie auch auf die zurückgelassenen Gegenstände ihres verstorbenen Vaters.
__________, 31.10.1996
La copia del documento agli atti non reca invero la firma, ma l'interessata ammette di avere sottoscritto l'originale (osservazioni all'appello, pag. 17 in alto). Essa eccepisce di essere stata costretta a firmare dal marito, il quale avrebbe minacciato di non lasciarla partire dall'abitazione coniugale. Tale affermazione però non è suffragata da alcun riscontro, né dal fascicolo processuale emergono elementi atti a inficiare la validità della dichiarazione. Se non che, l'interessata soggiunge pure che il mancato ritiro degli oggetti nel termine pattuito è imputabile esclusivamente al rifiuto opposto dal marito. Di fronte a tale obiezione – già sollevata in prima sede (petizione, punto 9.3) – il convenuto si è limitato a muovere contestazioni circa la valenza probatoria del documento prodotto (risposta, pag. 12 a metà), senza però negare di aver rifiutato alla moglie la consegna degli oggetti. Il fatto allegato dalla moglie non è quindi stato contestato (art. 170 cpv. 2 CPC) e in tali condizioni non si vede come l'appellante possa seriamente prevalersi del mancato ritiro di mobili e suppellettili da parte della moglie. Egli non nega per altro che l'attrice fosse proprietaria degli oggetti litigiosi, almeno fino al 31 dicembre 1996, né pretende di essersene spossessato in buona fede. Se ne conclude che la rivendicazione della moglie – ancorché generica e, dunque, di dubbia esecutività (art. 491 lett. c CPC) – merita protezione. Anche al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
Ora, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 16 ad art. 137 CC), o ancora quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC). Nell'ambito di un'istanza di modifica poco importa sapere, quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
In concreto, dopo la fissazione del contributo provvisionale da parte di questa Camera non constano essere intervenuti mutamenti di rilievo relativamente duraturi nella situazione finanziaria delle parti, tali da giustificare la soppressione della rendita. La situazione del marito non risulta essere cambiata, mentre i motivi da lui addotti per l'aumento del contributo si rivelano ininfluenti (sotto, consid. 14). Per quanto riguarda le sue entrate, esse sono rimaste invariate. Il Pretore sembra ritenere che già in costanza di matrimonio egli dovesse provvedere da sé solo al proprio mantenimento. Mal si comprende tuttavia come si potesse pretendere ciò durante il matrimonio, dopo che questa Camera gli aveva già imputato con sentenza del 29 dicembre 1999 un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili. Invano si cercherebbe per altro, nel fascicolo processuale, un indizio qualsiasi che renda verosimile un'aumentata capacità lucrativa dell'interessato dopo la fissazione del contributo iniziale. Né il Pretore poteva giustificare la soppressione del contributo cautelare con l'argomento che “non può la via provvisionale prolungare un diritto alimentare dell'ex marito denegatogli nel merito”. Contrariamente all'opinione del Pretore, le misure decise dopo il divorzio – in base agli art. 119 segg. CC – non possono trovare applicazione anticipata nell'ambito dei provvedimenti cautelari, per i quali continua a valere il principio dell'assistenza fra i coniugi sancito dall'art. 159 cpv. 3 CC e la cui definizione si fonda su tutt'altri criteri.
La moglie ha allegato invero un aumento del proprio fabbisogno minimo da fr. 7149.– mensili stabiliti da questa Camera il 29 dicembre 1999 a fr. 11 843.30 mensili (istanza del 17 aprile 2000, pag. 6 in fondo). Tale incremento sarebbe dovuto essenzialmente al trasloco con le figlie in un alloggio più caro, alla stipulazione di un contratto di leasing per l'autovettura, al rimborso rateale di un mutuo e all'aumento dei fabbisogni delle proprie figlie.
a) Per quel che concerne le spese di alloggio, la moglie ha sostenuto di essersi trasferita il 1° giugno 1998 in un appartamento di __________ per il quale versa mensilmente una pigione di fr. 2400.–, cui si aggiungono fr. 220.– mensili per spese accessorie. Tale nuova sistemazione sarebbe giustificata dal fatto che essa vive con le figlie adolescenti, che necessita di un ufficio per svolgere la sua attività lavorativa e che il marito alloggia da solo in una “faraonica villa di 600 mq” (istanza del 17 aprile 2000, pag. 5 in alto). Ora, a parte il fatto che gli oneri di alloggio delle figlie vanno inseriti nel fabbisogno di costoro e non in quello della madre (cfr. Rep. 1998 pag. 176), essa non ha mai preteso che il trasloco fosse stato imposto da circostanze verificatesi dopo la fissazione del contributo iniziale. Invano si cercherebbe di capire la ragione per cui l'onere di
fr. 1750.– mensili riconosciuto a entrambi i coniugi (sentenza di questa Camera del 29 dicembre 1999, consid. 4), non bastasse all'interessata per trovare un alloggio confacente alle proprie necessità. Né è dato a divedere perché al marito non dovrebbe essere in tal caso concesso il medesimo aumento, dato che i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico.
b) Riguardo al leasing dell'autovettura, l'istante ha affermato di avere stipulato il contratto nell'aprile del 1999, per un corrispettivo di fr. 912.70 mensili. Tale onere sarebbe giustificato dal fatto che essa necessita di un veicolo per svolgere la propria attività lucrativa e che il marito possiede a sua volta una lussuosa vettura. Se non che, l'interessata non ha addotto neppure in questo caso mutamenti rilevanti delle circostanze rispetto alla situazione iniziale. Ciò che appare tanto meno verosimile se si pensa che alle parti è sempre stata riconosciuta la necessità di far capo a un veicolo privato e che nel fabbisogno originario della moglie erano già state inserite a questo proposito spese per complessivi fr. 257.50 mensili (sentenza del 29 dicembre 1999 citata, consid. 1). Né l'interessata ha mai preteso che la stipulazione del leasing si fosse resa necessaria – ad esempio – perché il precedente veicolo era divenuto inservibile o non era più adeguato alle proprie esigenze.
c) L'istante ha fatto valere altresì un onere supplementare di
fr. 1000.– mensili per il rimborso rateale, concessole il 23 novembre 1999 (doc. EEE), di un mutuo di fr. 50 000.– da lei acceso nel 1993 per conto del marito. Essa sarebbe stata costretta ad accettare tale modalità di restituzione per evitare il fallimento in esito a una procedura esecutiva avviata nei suoi confronti dalla ditta creditrice. Tale argomentazione è ai limiti della temerarietà, ove appena si consideri che già nell'ottobre del 1994 i coniugi si erano impegnati a restituire il debito contratto dalla moglie in rate mensili di fr. 2000.– (doc. CCC), il doppio cioè di quanto previsto nell'accordo del 23 novembre 1999.
d) Per quel che è infine del fabbisogno delle figlie, l'istante ha addotto un incremento dell'onere complessivo a suo carico dai fr. 2522.– mensili stabiliti da questa Camera (fr. 1700.– secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo più fr. 822.– per la retta dell'Istituto __________) a fr. 3675.80 mensili. A suo parere, il fabbisogno medio di fr. 2810.– mensili risultante dalle predette raccomandazioni per due adolescenti di 16 e 19 anni dovrebbe essere aumentato a fr. 3600.– mensili per tener conto dei redditi elevati dei genitori, cui si aggiungerebbero fr. 75.80 mensili per l'abbonamento ai mezzi pubblici. Essa non ha fornito però alcun elemento atto a rendere verosimile che il padre non sia più in grado di contribuire al mantenimento della prole almeno in ragione di un terzo, come si è ritenuto in sostanza nel calcolo del contributo iniziale (sentenza 1° maggio 1998 del Pretore, pag. 10 a metà e in fondo, act. XVII nell'incarto ..richiamato). L'onere a carico della madre si riduce pertanto dai postulati fr. 3675.80 mensili a circa fr. 2450.– mensili, cifra che risulta finanche inferiore ai fr. 2522.– mensili inseriti nel fabbisogno iniziale di lei. Tale diminuzione dei costi è riconducibile al fatto che – come rilevava la moglie nell'istanza di revoca del contributo alimentare – le figlie non frequentano più l' __________, ma scuole pubbliche, di modo che l'onere di fr. 822.– mensili per la retta scolastica sarebbe decaduto. Si aggiunga che __________ è diventata maggiorenne nel giugno del 1999. Certo, la madre sostiene che la figlia minore non ha ancora terminato la formazione, ma non ha fornito il minimo elemento atto a rendere verosimile la sua affermazione. Comunque sia, il fabbisogno di un genitore è prioritario rispetto a quello di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, op. cit., pag. 448 n. 8.31), sicché l'onere da inserire nel fabbisogno della madre andrebbe ridotto di conseguenza.
e) Per il resto, l'istante si è limitata a contrapporre al quadro delle entrate e delle uscite familiari alla base del contributo iniziale un proprio conteggio della situazione finanziaria odierna, senza spiegare in che modo ciò implicasse una modifica rilevante e duratura delle circostanze rispetto a quelle considerate per il calcolo del contributo originario. Ne discende che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, il fabbisogno moglie non è affatto aumentato. A ragione l'appellante sostiene dunque che non sono dati i requisiti per la soppressione, pendente causa, del contributo provvisionale riconosciutogli da questa Camera con sentenza del 29 dicembre 1999. Su questo punto, l'appello merita di essere accolto.
Il marito non può essere per converso seguito laddove postula una modifica dell'assetto cautelare nel senso che il contributo alimentare sia aumentato da fr. 2486.– a fr. 12 418.– mensili dal 1° maggio 1999. Egli fa valere che le entrate della moglie sarebbero notevolmente superiori ai fr. 12 500.– mensili considerati ai fini del calcolo del contributo iniziale. In particolare da un estratto del 21 marzo 2000 esibito dalla __________ __________ __________ __________ (nel fascicolo “istanza di informazione”) risulterebbe che alla moglie sono state versate provvigioni per una media di fr. 20 285.05 mensili nel 1997, di fr. 24 622.25 mensili nel 1998 e di fr. 23 317.10 mensili nel 1999. L'appellata ribadisce invece di percepire solo uno stipendio lordo di fr. 13 000.– mensili e di avere per il resto ceduto ogni credito nei confronti della ditta appena citata al proprio datore di lavoro. La questione non merita particolare disamina poiché, sia come sia, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il limite superiore del contributo provvisionale è costituito dal tenore di vita avuto fino alla cessazione della comunione domestica (cfr. Rep. 1994 pag. 299 consid. 3 con richiamo di giurisprudenza). Il marito non può pretendere perciò di partecipare a un eventuale miglioramento della situazione finanziaria della moglie dopo la separazione, avvenuta nel 1996. Né l'appellante adduce che il contributo iniziale fosse insufficiente a coprire il tenore di vita da lui goduto durante la convivenza. L'appello, su questo punto, deve dunque essere respinto e il giudizio del Pretore confermato.
L'appellante si duole per finire della mancata concessione di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti). La provvigione ad litem configura una misura provvisionale (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 40 ad 137 CC), sicché dev'essere decisa con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC) e non – come ritenuto dal primo giudice – con sentenza di merito. Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, nota 138 ad art. 159 CC). Inoltre una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). In concreto, come si è appena detto, l'appellante si vede riconfermare il contributo provvisionale di fr. 2486.– mensili. Non essendo nel frattempo intervenute modifiche sostanziali nella situazione finanziaria delle parti, tale contributo (cui si aggiungono entrate per complessivi fr. 4820.– mensili) garantisce al marito una disponibilità di oltre fr. 2850.– mensili, con i quali egli è in grado di far fronte in modo autonomo al pagamento delle spese della lite. L'appello, su questo punto, è pertanto destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Quanto agli oneri di primo grado, il Pretore ha ripartito le spese e le ripetibili fra le parti in funzione di ogni singola domanda. L'esito dell'attuale giudizio impone dunque la sola riforma del dispositivo sugli oneri dell'istanza di soppressione del contributo alimentare, che devono essere addebitati alla moglie soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al marito un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello contro il “decreto” del 10 agosto 2000 è irricevibile.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello contro la sentenza del
23 novembre 2000 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato è così riformato:
3.1 L'istanza presentata il 17 aprile 2000 da __________ __________ __________ è respinta.
3.2 La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico di __________ __________ __________, tenuta a rifondere a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3050.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di __________ __________ __________, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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