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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.142
Data decisione, Autorità: 04.07.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00142
Lugano 4 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 febbraio 1999 da
__________ __________, __________ (rappresentato dall'avv. __________ __________ -__________i, __________)
con
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare del 30 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha disciplinato la vita separata dei coniugi __________ e __________ __________, in particolare l'affidamento della figlia __________ (nata il ____________________ 1986) alla madre, il diritto di visita del padre e il contributo alimentare dovuto da questi per la figlia e la moglie;
accertato che il 16 novembre 2000 __________ __________ ha appellato tale decreto, postulando l'affidamento della figlia a sé medesimo, riservato il diritto di visita della madre, o in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a suo carico;
preso atto che nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata ora la lettera del 28 giugno 2001 con cui __________ __________ dichiara di ritirare l'appello per avere, le parti, sottoscritto nel frattempo una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale consentono alla compensazione delle ripetibili anche per la procedura di appello;
ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire solo sugli oneri processuali di seconda sede;
considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto delle condizioni finanziarie dell'appellante e della buona volontà dimostrata dai coniugi (art. 21 LTG);
osservato che in materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti stesse hanno pattuito nella convenzione (clausola n. 2.8, sentenza del 26 giugno 2001);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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