AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.140
Data decisione, Autorità: 11.01.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00140
Lugano, 11 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. . (inabilitazione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9 marzo 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
nei confronti di
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 novembre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il
17 ottobre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 marzo 1999 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ perché designasse a sua madre __________ __________ (1926) un curatore con mandato di rappresentarla in due cause promosse nei di lui confronti in materia di locazione (art. 392 n. 1 CC), come pure con l'incarico di assicurare l'amministrazione degli averi materni (art. 393 n. 2 CC). Sentita l'interessata il 3 maggio 1999, con decisione del 27 agosto 1999 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza, reputando __________ __________ capace di provvedere adeguatamente ai propri interessi. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dell'istante.
B. Contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso il 10 settembre 1999 alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che __________ __________ fosse inabilitata (art. 395 cpv. 1 CC) e che il giudizio della Delegazione tutoria fosse riformato di conseguenza. Il 19 aprile 2000 egli ha sollecitato altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'autorità di vigilanza ha commissionato un rapporto medico al Servizio psico-sociale di __________, dopo di che ha sentito l'interessata personalmente e ha tenuto un'udienza, l'8 agosto 2000, per la delucidazione orale del rapporto medico sulla base dei quesiti posti dall'istante. Conferita alle parti la possibilità di formulare osservazioni conclusive, con decisione del 17 ottobre 2000 essa ha poi respinto il ricorso, senza prelevare spese. __________ __________, ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è stato tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili.
C. Insorto il 6 novembre 2000 con un appello contro la decisione predetta, __________ __________ postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza affinché assuma due testimonianze, acquisisca agli atti una verifica patrimoniale eseguita dalla Delegazione tutoria, richiami dal Servizio psico-sociale l'elenco delle domande poste a __________ __________ e ordini una “perizia medica multidisciplinare”. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi a questa Camera con appello (art. 54a LAC), ovvero con un rimedio di carattere riformatorio in fatto e in diritto. L'appellante non può quindi limitarsi a richieste di mera indole cassatoria, come in concreto, ma deve formulare le sue proprie conclusioni di merito (art. 309
cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Ciò premesso, ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 5 CPC). Dato nondimeno che davanti all'autorità di vigilanza l'istante postulava l'inabilitazione della madre, si può ragionevolmente presumere che in questa sede egli persegua il medesimo fine. Ancorché nel dubbio, l'appello può pertanto ritenersi ammissibile.
Nel Cantone Ticino l'inabilitazione va chiesta all'autorità di vigilanza sulle tutele, salvo in caso di inabilitazione volontaria (art. 79 cpv. 1 e 2 RTC: RL 4.1.2.2). Che l'inabilitazione sia coatta o volontaria, in ogni modo, la persona di cui si tratta deve avere domicilio nel Cantone, deve dimorare cioè nel Ticino con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). __________ __________ risiede per la maggior parte dell'anno presso la sorella __________ __________ __________ -__________ a __________ (decisione impugnata, consid. A; rapporto medico, act. 5, pag. 2 a metà) e rientra a __________ soltanto per sbrigare gli affari correnti o per sottoporsi a visite mediche (osservazioni all'autorità di vigilanza, act. 2, pag. 3, punto 6), ciò che l'appellante non nega. Ci si può seriamente domandare, di conseguenza, se la Sezione degli enti locali fosse competente per occuparsi del caso. Sul piano internazionale, difatti, sono abilitate a prendere misure di protezione anzitutto le autorità del luogo in cui si trova la dimora abituale della persona (art. 1 della convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, RS 0.221.231.01, applicabile per analogia ai maggiorenni in virtù dell'art. 85 cpv. 2 LDIP). Dato che l'appello è – come si vedrà oltre – destinato all'insuccesso, la questione può nondimeno rimanere aperta.
L'appellante si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia rifiutato quattro prove da egli offerte: l'audizione di __________ __________ __________ -__________ (sorella di __________ __________), quella del dipendente di una fiduciaria a __________ (la __________ __________) che “si occupa degli aspetti patrimoniali e gestionali per la signora __________ __________ ”, il richiamo di una “verifica patrimoniale” eseguita dalla Delegazione tutoria di __________ e l'edizione del questionario contenente le domande poste alla peritanda dal Servizio psico-sociale di . L'autorità di vigilanza ha rinunciato ad assumere tali mezzi istruttori perché la situazione risultava “sufficien-temente chiara, tenuto conto delle risultanze peritali e dell'esito dell'audizione di __________ __________ ”, mentre le testimonianze apparivano “inidonee ad aggiungere elementi determinanti per il (...) giudizio” (decisione impugnata, consid. 2 in fine). L'appellante obietta che l'escussione di __________ __________ __________ - era destinata a chiarire “se il legame che la lega alla sorella è disinteressato e se effettivamente la signora __________ __________ si occupa della sorella”, che l'escussione del dipendente della fiduciaria era intesa ad appurare se questi era “effettivamente stato incaricato degli aspetti patrimoniali e gestionali della signora __________ __________ ”, che il richiamo della verifica patrimoniale era volto alla consultazione della stessa e che l'edizione del noto questionario era diretto a conoscere il tenore delle domande poste (appello, punto 2).
In realtà le motivazioni appena riassunte tradiscono la vera finalità dei mezzi di prova proposti, che non è dimostrativa, bensì eminentemente inquisitoria. L'appellante non dà elementi particolari che lascino presagire una circonvenzione di __________ __________ da parte della sorella, non allega indizi concreti che facciano apparire la madre trascurata o abbandonata a sé stessa, non pretende che il dipendente della citata fiduciaria sia inidoneo a gestire l'una o l'altra pratica affidatagli, non asserisce che la verifica patrimoniale eseguita dalla Delegazione tutoria denoti atti di disposizione inadeguati da parte della madre, né sostiene che le domande poste dal Servizio psico-sociale fossero improprie ad accertare la capacità di intendere e di volere della genitrice. Egli mira a far assumere i testimoni, a consultare la verifica patrimoniale e a vagliare il questionario delle domande per trovare elementi oggettivi con cui rendere verosimile la tesi secondo cui la madre sarebbe ormai di scarso intelletto e totalmente soggiogata dalla sorella __________. Tant'è ch'egli non è in grado di addurre alcun pregiudizio concreto subìto dalla madre in seguito alle prospettate influenze della sorella o in seguito all'incarico conferito alla __________ . Chiedendo di esaminare la verifica patrimoniale della Delegazione tutoria, di sentire il dipendente della fiduciaria, di escutere __________ __________ __________ - e di richiamare il formulario delle domande poste dal Servizio psico-sociale egli intende manifestamente scoprire in che modo la madre amministra i propri beni, cercando di trovare indizi per rendere verosimile la di lei incapacità di gestione. Ma tale non è lo scopo legittimo di un'assunzione probatoria.
Certo, l'appellante evoca – di scorcio – una propensione della madre al gioco d'azzardo (memoriale, pag. 5 in alto; verbale dell'8 agosto 2000, act. 10, pag. 2, risposta n. 8). Una semplice “propensione” non basta tuttavia per giustificare provvedimenti tutori, a meno che tale predilezione trascenda nel vizio e quindi in cattiva amministrazione. Nemmeno l'appellante però adombra estremi del genere. Che poi il Servizio psico-sociale di __________ abbia redatto il proprio rapporto fondandosi anche sulla “verifica patrimoniale” della Delegazione tutoria (appello, pag. 5 nel mezzo) non risulta dagli atti. In sede di delucidazione orale il medico estensore ha precisato bensì che la Delegazione tutoria aveva “fatto delle verifiche sul piano patrimoniale e che non erano emersi passivi particolari” (verbale dell'8 agosto 2000, act. 10, pag. 2, risposta n. 8), ma non che tali verifiche siano state messe a disposizione del Servizio psico-sociale né che quest'ultimo abbia compiuto accertamenti a tale riguardo. La Delegazione tutoria, da parte sua, neppure ha annoverato la “verifica patrimoniale” tra gli elementi considerati ai fini della decisione (osservazioni all'autorità di vigilanza, act. 3, pag. 3) e l'autorità di vigilanza non ne fa alcun cenno. Mal si comprende perciò quale sarebbe l'utilità di un simile richiamo, se non quello di consentire all'appellante – come detto – di indagare sulla situazione economica della madre. Il che può spiegarsi pensando allo stato di grave ristrettezza in cui egli versa (l'autorità di vigilanza gli ha conferito del resto il beneficio dell'assistenza giudiziaria), ma non giustifica l'assunzione della prova. Ne segue che su questo primo punto l'appello si rivela già a prima vista infondato.
Contrariamente all'opinione dell'appellante, il rapporto del Servizio psico-sociale non trascura la sordità dell'interessata; anzi, la ricorda esplicitamente (“La paziente risulta portatrice di ipoacusia ingravescente bilaterale, sequela della meningite pneomococica del 1990. Per questo motivo è possibile comunicare con la paziente solo per iscritto”: act. 5, pag. 3 a metà). Per il resto il rapporto è chiaro, univoco e non lascia spazio a interpretazione di sorta, sicché ordinare una formale perizia, anche multidisciplinare, non porterebbe alcun verosimile elemento di rilievo. Invero l'appellante obietta che per valutare appieno il rapporto occorrerebbe conoscere le domande poste all'interessata, ma a tal fine egli ha già ottenuto sufficiente soddisfazione. Sentito l'8 agosto 2000, il medico estensore ha precisato in effetti che “si trattava di domande molto semplici, tipo minimentaltest, indirizzate a verificare la memoria, l'orientamento. Le domande erano del tipo: ‘che giorno è oggi?’, ‘dove siamo?’ ecc. Vi erano poi anche delle domande più specifiche, del tipo ‘quando è morto suo padre?’, ‘quando è morta sua madre?’, ‘quando si è sposata?’ ecc. Vi erano poi delle domande qualitative sulle relazioni, tipo: ‘come era stato il matrimonio?’, ‘che tipo di relazioni vi era con il figlio?’ ecc.” (verbale dell'8 agosto 2000, act. 10, pag. 1, risposta n. 2). D'altro lato l'appellante nemmeno indica quali domande il medico avrebbe omesso di porre all'interessata o quali risposte egli avrebbe tralasciato di approfondire. Sottoporre __________ __________ a ulteriori analisi significherebbe, nelle condizioni descritte, far peritare una persona che già uno psichiatra e psicoterapeuta ritiene capace di provvedere a sé stessa.
L'appellante sottolinea che davanti all'autorità di vigilanza __________ __________ è stata sentita senza essere ammonita circa le conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP). Dagli atti risulta però ch'essa è stata assunta non come testimone in causa propria, ma solo a titolo informale (manoscritti allegati all'act. 10), alla stessa stregua di una parte interpellata dal giudice per scopi meramente chiarificatori (art. 178 cpv. 1 CPC). È l'audizione che la legge prescrive prima di pronunciare un'inabilitazione (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 77 ad art. 374 CC; Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1998, ZGB II, n. 11 in fine ad art. 374) e che l'autorità di vigilanza è libera di disporre quand'anche la persona sia già stata sentita dalla Delegazione tutoria. Invano l'appellante si vale perciò delle norme sull'istituto dell'interrogatorio formale (art. 270 segg. CPC, cui rinvia l'art. 19 cpv. 2 LPAmm). Ne discende che in concreto, fondandosi sul rapporto medico agli atti e sull'audizione dell'interessata, l'autorità di vigilanza ha apprezzato correttamente le prove e giustamente ha rinunciato a ulteriori mezzi istruttori.
Da ultimo l'appellante ritiene che “l'importo delle ripetibili accordato alla controparte, ancorché contestato, è la riprova che tutto è valutato alla stregua di puro egoismo del figlio verso la madre” (memoriale, pag. 7). Così argomentando, tuttavia, egli mostra di disconoscere i costi causati a __________ __________ dal suo ricorso privo di fondamento. L'autorità di vigilanza si è limitata ad applicare l'art. 54b LAC, che la abilita a condannare la parte soccombente al pagamento di ripetibili. Quanto all'ammontare dell'indennità, basti rammentare che la legale di __________ __________ ha dovuto redigere un memoriale di osservazioni (9 pagine: act. 2) e accompagnare la cliente a __________ per assistere alla delucidazione orale del rapporto medico. Già a un sommario esame l'importo di fr. 1500.–, che equivale alla remunerazione di un avvocato per circa 6 ore di patrocinio in una causa relativamente semplice, non copre il pregiudizio economico derivato all'interessata.
Gli oneri del giudizio odierno, contenuti in ragione della difficile situazione finanziaria in cui versa l'appellante, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione. Quanto al beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato dall'appellante, esso non può entrare in linea di conto giacché l'impugnazione appariva palesemente sprovvista di ogni probabilità di buon esito (art. 157 CPC). Davanti all'autorità di vigilanza poteva sussistere qualche perplessità, ove appena si consideri che la decisione della Delegazione tutoria non conteneva chiari accertamenti di fatto (si limitava a un semplice riassunto del procedimento) né indicava su quali elementi si fondava il giudizio (precisati unicamente nelle osservazioni al ricorso: act. 3, pag. 3). Nonostante l'età avanzata e la totale sordità dell'interessata, poi, nessun rapporto medico indipendente e imparziale era stato ordinato in prima sede. Per finire, tuttavia, l'autorità di vigilanza ha statuito in modo chiaro e debitamente circostanziato, sicché l'appello appariva risolversi sin dall'inizio in un vuoto esercizio di giurisdizione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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