AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.134
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00134
Lugano, 15 novembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura arbitrale promossa davanti all'arch. __________ __________, __________, con petizione del 2 ottobre 1998 da
e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per nullità del 30 ottobre 2000 presentato da __________ e __________ __________ contro il lodo emesso il 30 settembre 2000 dall'arch. __________ __________;
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1974 è deceduto __________ __________, lasciando come eredi la moglie __________ con i figli __________ e __________. Il patrimonio successorio comprendeva, tra l'altro, le particelle contigue n. __________ (su sui sorge una costruzione rustica adibita nel 1965 a residenza secondaria) e __________ RT di __________, come pure la particella n. __________ RFD di __________ (su cui si trova una casa d'abitazione plurifamiliare edificata nel 1956). Gli eredi si sono suddivisi quest'ultimo fondo in ragione di un mezzo alla vedova e di un quarto a ciascun figlio. I due fondi a __________, che in seguito al raggruppamento costituiscono ora – dopo il nuovo riparto – la particella n. __________RT (con superficie e conformazione diversa rispetto agli originali), sono tuttora in proprietà comune, nella misura di 10/16 alla vedova e di 3/16 a ognuno dei figli.
B. __________, __________ e __________ __________ hanno stipulato il 25 agosto 1998 un compromesso arbitrale inteso a regolare le loro reciproche pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione degli immobili, oltre che dagli investimenti profusi sino ad allora. L'arbitro è stato designato nella persona di __________ __________, architetto , cui è stato affidato il compito di stabilire a termini di equità, ispirandosi al diritto svizzero, il valore venale degli immobili e l'entità dei conguagli tra eredi, dopo avere accertato il valore degli investimenti – salvo quelli voluttuari – eseguiti dall'uno o dall'altro, il valore locativo di cui i singoli comproprietari avevano beneficiato, le spese correnti e gli oneri di amministrazione da loro sopportati. Il foro è stato fissato al domicilio dell'arbitro (). Alcune norme di procedura sono state previste nel compromesso arbitrale; per il resto sono stati dichiarati applicabili il Concordato intercantonale sull'arbitrato e il Codice di procedura civile ticinese.
C. Con petizione del 2 ottobre 1998 __________ e __________ __________ si sono rivolti all'arbitro perché __________ __________ fosse condannato a versare una somma di “almeno” fr. 236 591.90 alla prima e di “almeno” fr. 57 912.– al secondo. Nella sua risposta del 27 novembre 1998 __________ __________ ha contestato tali pretese, chiedendo il pagamento di fr. 212 083.15 alla madre e di fr. 99 133.90 al fratello __________. Gli attori hanno replicato il 18 gennaio 1999, instando affinché il convenuto presentasse entro 30 giorni una domanda riconvenzionale “nella dovuta forma” e confermando le loro domande di petizione. __________ __________ ha introdotto il 25 gennaio 1999 un formale allegato di riconvenzione, aumentando la pretesa nei confronti della madre a fr. 249 145.35 e riducendo quella verso il fratello a fr. 98 874.30. Nella duplica del 3 marzo 1999 egli ha poi ribadito il contenuto della risposta. Il 9 marzo 1999 gli attori hanno introdotto una risposta riconvenzionale, postulando il rigetto delle relative pretese.
D. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 10 giugno 1999. L'istruttoria ha comportato, oltre all'audizione di alcuni testimoni, due sopralluoghi e due referti esperiti dell'arbitro stesso sul valore venale degli immobili. Ultimata l'assunzione delle prove, il 3 maggio 2000 __________ e __________ __________ hanno inoltrato un memoriale conclusivo, sollecitando la condanna di __________ __________ al pagamento di “almeno” fr. 260 142.40 (la prima), rispettivamente di “almeno” fr. 72 571.75 (il secondo). Nel suo memoriale conclusivo del 5 maggio 2000 __________ __________ ha ribadito le sue
pretese riconvenzionali di fr. 249 145.35 verso la madre e di
fr. 98 874.30 verso il fratello __________. Al dibattimento finale del
12 maggio 2000 ogni parte ha riaffermato le proprie richieste, senza pronunciarsi esplicitamente su quelle avversarie.
E. Statuendo il 30 settembre 2000, l'arbitro ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la spettanza di __________ __________ nei confronti della madre, in fr. 29 035.35 quella di lui nei confronti del fratello __________ e in fr. 99 971.80 quella di __________ __________ nei confronti
della madre medesima. L'onorario arbitrale di fr. 12 500.– è
stato posto per fr. 3500.– a carico di __________ __________, per altri
fr. 3500.– a carico di __________ __________ e per i rimanenti fr. 5000.– a carico di __________ __________.
F. Contro il lodo sono insorti gli attori con un ricorso per nullità del 30 ottobre 2000 nel quale chiedono che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio dell'arbitro sia cassato. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000 __________ __________ propone di respingere il ricorso, subordinatamente di rinviare il lodo all'arbitro per integrazione dei motivi.
Considerando
in diritto: 1. I ricorrenti invocano l'art. 36 lett. h CIA, che prevede come titolo di nullità la violazione dell'art. 33 del concordato stesso. In ossequio a quest'ultima norma un lodo deve contenere – tra l'altro – “l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e ove occorra di equità, in quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato” (lett. e). Gli attori sottolineano di non avere mai rinunciato ad alcunché e rimproverano all'arbitro di avere emanato un lodo “manifestamente carente e assente di motivazione”, “un insieme di 19 pagine di cifre, calcoli e tabelle poco o per nulla compensibili”. “Non esiste – essi soggiungono – nessun riferimento alle contestazioni sollevate dalle parti negli allegati scritti, alle testimonianze assunte in corso di causa e alle altre prove in generale” (ricorso, pag. 13 in fondo). Ciò imporrebbe l'annullamento del giudizio.
a) Il Concordato intercantonale sull'arbitrato è applicabile solo ai lodi veri e propri, non ai cosiddetti referti di arbitratori (DTF 117 Ia 367 consid. 5a), contro i quali non è dato ricorso per nullità (DTF 117 Ia 369 consid. 7). Nella fattispecie le parti convengono che l'arbitro ha emanato un lodo. Che gli eredi mirassero a un lodo e non a un semplice referto è del resto indubbio, vista la formulazione del compromesso arbitrale (doc. A allegato al ricorso, corrispondente all'ultimo documento nel classificatore bianco “Arbitrato nella CE fu __________ __________ ”), sebbene la designazione equivoca di “perito” figurante a più riprese nel documento lasci perplessi (“dica il perito”: pag. 2, 3 e 4). Che l'arbitro abbia capito di doversi pronunciare alla stregua di un giudice (e non di un mero perito) è verosimile, quantunque l'aspetto del lodo ricordi assai quello di un referto tecnico, privo com'è di un dispositivo di condanna. Tutt'al più ci si può domandare se, nella misura in cui è stato chiamato a stimare il valore venale dei fondi, l'arbitro non abbia effettivamente rilasciato un referto (DTF 117 Ia 368, ultime due righe). Comunque sia, per quanto riguarda i conguagli (senza rapporto diretto con il valore venale dei fondi) l'arbitro ha dovuto dirimere una lite, non solo accertare fatti giuridicamente rilevanti. Egli medesimo del resto ha seguito la procedura contenziosa stabilita dalle parti, emanando un “giudizio” (pag. 1 in alto) tra quelli ch'egli medesimo ha indicato come “attori” e “convenuto”. Se ne conclude che, quanto meno sui conguagli, il ricorso per nullità – tempestivo – è ricevibile.
b) Come fanno notare anche i ricorrenti, le esigenze minime di motivazione cui soggiace il lodo di un arbitro sono le stesse che il diritto federale pone alle sentenze dei tribunali in genere (DTF 107 Ia 248 consid. 3a). L'arbitro non è quindi tenuto a determinarsi su ogni allegazione delle parti. Anzi, può limitarsi ad accertare i fatti essenziali e a motivare la sua decisione in modo succinto. Anche nel caso in cui si tratti di un giudizio d'equità (art. 31 cpv. 3 CIA), basta ch'egli dia sommaria ragione del suo giudizio, riferendosi alla legge, alle regole dell'arte o agli usi commerciali (Poudret, Arbitrage concordataire III, FJS n. 464b, pag. 16 verso l'alto). Essenziale è che il lodo permetta al destinatario di capire perché l'arbitro ha deciso in un senso piuttosto che in un altro e perché le sue argomentazioni non siano state condivise, in modo da valutare con conoscenza di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve poter esercitare adeguatamente – a sua volta – il proprio controllo giurisdizionale (DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I 57 consid. 2c con rinvii, 119 Ia 269 consid. 4d). Il rispetto di simili premesse costituisce un imperativo d'ordine: un lodo carente di motivazione dev'essere rinviato all'arbitro, rispettivamente annullato (art. 39 e 40 CIA), indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (cfr. DTF 116 Ia 54 consid. 2, 115 Ia 305 consid. 6b; Rep. 1991 pag. 492 in alto).
1° marzo 2000, né tanto meno hanno postulato una delucidazione circa il valore dei mobili. Che l'arbitro non potesse cumulare al valore del fondo quello di un arredamento neppure inventariato è evidente e senza sforzo gli attori potevano capirne le ragioni. Non si può dire quindi che in proposito la stringatezza del lodo (pag. 1 in fondo) impedisse loro di comprendere perché il valore dei mobili non fosse stato considerato.
Che poi l'arbitro si sia fondato su “pure e semplici dichiarazioni di parte” è una censura che attiene solo apparentemente alla motivazione. All'arbitro si era chiesto di stabilire il valore dell'investimento effettuato da __________ __________, non solo di apprezzare la fedefacenza dei giustificativi prodotti da quest'ultimo. Che egli abbia ritenuto attendibili i documenti sottopostigli per rapporto all'entità degli interventi eseguiti, rientra nel suo libero potere di valutazione. È vero che – a prima vista – il lodo sembra limitarsi a riprodurre pedissequamente i dati forniti dal convenuto (lodo, pag. 2 in alto). Ciò tuttavia poteva interpretarsi in un solo modo: che, a mente dell'arbitro, tali dati corrispondevano all'effettiva portata dell'intervento. Quanto ai lavori di riparazione per i danni legati alla costruzione di una vicina strada (lodo, pag. 2 in basso), manifestamente non spettava all'arbitro prevedere se e in che misura il costruttore dell'opera – rispettivamente la sua assicurazione – avrebbe assunto la copertura del pregiudizio. Del resto, nella misura in cui si trovano a tacitare il convenuto per gli interventi eseguiti, gli attori sono surrogati nei di lui diritti verso il responsabile del danno. Tutto ciò non richiedeva particolari spiegazioni.
In merito al valore locativo attribuito nel lodo alla costruzione rustica di __________, i ricorrenti definiscono insufficiente la motivazione dell'arbitro, che si è fondato su una tariffa di fr. 32.– giornalieri (pag. 3 in basso) “indipendentemente dal differente periodo di occupazione del rustico” (memoriale, punto 8, lett. C). All'atto pratico non occorre grande intuizione per capire che la “tariffa” di fr. 32.– è un valore medio riconducibile all'apprezzamento dell'arbitro medesimo. Sull'ammontare della cifra si sarebbe fors'anche potuto discutere, ma che si trattasse di una stima risultava evidente. In proposito il ricorso non merita altra disamina.
Sempre con riferimento alla comproprietà di __________, i ricorrenti sostengono che l'arbitro non ha specificato le spese di amministrazione e di manutenzione riconosciute al convenuto, di complessivi fr. 43 069.– (lodo, pag. 5). In particolare non risulterebbe perché le fatture di tale __________ __________ di __________ – da loro eccepite di falso formale – sarebbero veritiere, né si capirebbe perché sia stato disatteso un rimborso di fr. 4956.65 versato al convenuto dalla madre, né si comprendono i motivi per cui le spese fatte valere dalla stessa __________ siano state ridotte quasi della metà (memoriale, punto 8, lett. D). Ora, contrariamente a quanto gli attori asseriscono, il perito ha indicato sotto forma di tabella le spese di amministrazione e di manutenzione riconosciute (terzo e quarto foglio dopo la pag. 9 del lodo: “risposta al quesito D”). In proposito la motivazione del giudizio è senz'altro sufficiente. Per quanto riguarda le presunte fatture manipolate o contraffatte, non consta che gli attori ne abbiano eccepito l'ammissibilità conformemente agli art. 216 segg. CPC (applicabile per il rinvio contenuto al punto 8, pag. 5 del compromesso arbitrale). L'arbitro non poteva quindi ignorare tali documenti solo per i dubbi adombrati dai ricorrenti. Ciò appariva chiaro sin dall'inizio.
Circa il preteso pagamento di fr. 4956.65 da parte della madre al convenuto, quest'ultimo rileva a giusto titolo nelle osservazioni al ricorso (pag. 9 in alto) che l'arbitro ha riconosciuto la cifra nella misura di fr. 4750.– (lodo, pag. 9 in fondo: “acconti ”) con riferimento alle ricevute che figurano nel classificatore verde “ II”, rubrica 26. Non è vero quindi che “tale importo sembra essersi volatilizzato” (ricorso, pag. 8 in basso). Quanto alle spese fatte valere da __________ , a ragione il convenuto fa notare (osservazioni al ricorso, loc. cit.) che l'arbitro ha partitamente elencato sotto forma di tabella le pretese insinuate (di complessivi fr. 20 242.10) e quelle riconosciute (“verificate”, di complessivi fr. 11 163.25), nel secondo foglio del lodo dopo pag. 9 (“risposta al quesito D”) con riferimento ai giustificativi contenuti del classificatore “ __________ ”. Certo, si tratta di una motivazione “minima”. Di fronte a decine e decine di poste indistinte, essa appare nondimeno sufficiente. Gli attori erano in grado di capire, in effetti, quali pretese non erano state ammesse e di valutare se l'opinione dell'arbitro fosse almeno sostenibile (sotto il profilo dell'art. 36 lett. f CIA). Ne discende, una volta ancora, l'infondatezza del ricorso.
fr. 12 000.– richiamandosi alle direttive __________ __________ dei __________ __________ (__________). Tale somma è poi stata suddivisa nella misura del 65% ad __________ __________ (“gestione locativa e amministrativa”) e del 35% al convenuto (“gestione tecnica”: lodo, pag. 6). I ricorrenti asseriscono che la citata chiave di riparto “lascia aperto il campo alle ipotesi più fantasiose” (memoriale, punto 8, lett. E). In realtà essa è inequivocabilmente il risultato di una valutazione, il perito ritenendo che nel complesso andasse riconosciuto al convenuto, per apprezzamento, poco più di un terzo dell'indennizzo complessivo. Al riguardo non v'era altro da capire. Se ne conclude che, per quanto concerne la comproprietà di __________, il lodo impugnato è motivato con criteri minimi, ma sufficienti. Rimangono da esaminare le analoghe critiche mosse al giudizio arbitrale per quel che è della comproprietà a __________.
La prima censura è diretta al valore venale del fondo, che i ricorrenti definiscono incomprensibile (memoriale, punto 9, lett. A), l'arbitro avendolo stimato in fr. 640 000.– nel proprio referto del 1° marzo 2000, salvo indicarlo in fr. 655 000.– nel lodo (pag. 10 in alto). In effetti su questo punto il sindacato dell'arbitro è ai limiti dell'accettabile. A parte il fatto però che v'è da domandarsi se al riguardo ci si trovi di fronte a un lodo (sopra, consid. 1a e 2), dagli atti risulta che il 28 marzo 2000 il convenuto ha chiesto all'arbitro una delucidazione del referto e che con lettera del 3 aprile 2000 (inviata al solo legale degli attori) l'arbitro ha rettificato il valore da fr. 640 000.– in fr. 645 000.–. La cifra di fr. 655 000.– indicata nel lodo è quindi apparentemente erronea (ipotesi prospettata anche dal convenuto: osservazioni al ricorso, pag. 10 in alto). Per tacere però dei chiarimenti che gli attori avrebbero potuto sollecitare subito dall'arbitro (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 309 nota 15), costoro disponevano di elementi sufficienti al proposito per impugnare il lodo nel merito. L'eventuale carenza di motivazione non ha quindi recato loro alcun pregiudizio.
Quanto al valore degli investimenti eseguiti nella casa di __________, gli attori si dolgono che l'arbitro non spieghi come mai siano stati riconosciuti interventi per fr. 35 377.80 al convenuto (in luogo dei fr. 64 590.20 notificati) e per fr. 39 621.30 ad __________ __________ (in luogo dei fr. 34 648.90 notificati, nonostante una deduzione di fr. 6555.– per spese voluttuarie), mentre __________ __________ si sia visto riconoscere soltanto fr. 11 507.95, con deduzione di spese (fr. 2154.80) ammesse invece nel caso del fratello __________ (memoriale, punto 9, lett. B). Ora, sul primo punto il ricorso difetta palesemente d'interesse giuridico (onde la sua irricevibilità), gli attori non subendo alcun pregiudizio per il fatto che il convenuto si ritrovi con una spettanza pressoché dimezzata nei loro confronti. Sul secondo punto __________ __________ è bensì legittimato a ricorrere (la madre __________ non può lamentarsi per contro di avere ottenuto più di quanto richiesto), ma senza successo, giacché l'arbitro ha indicato – seppure in estrema sintesi – come si compone la somma di fr. 39 621.30 (lodo, pag. 11). L'interessato poteva così risalire al calcolo dell'arbitro (a prescindere dal fatto ch'egli non sembra contestare l'ammontare del proprio conguaglio nei confronti della madre).
Per quanto concerne l'investimento dello stesso __________ __________ (fr. 11 507.95 per il rifacimento della cucina al primo piano), questi insorge – come detto – contro il mancato riconoscimento di
fr. 2154.80 riconosciuti invece al fratello __________ per identici lavori di tinteggio e di aiuto montaggio nella nuova cucina della madre. Così argomentando, egli mostra di avere capito però che l'importo di fr. 2154.80 (ammesso dall'arbitro, in realtà, per la “direzione lavori su manutenzioni e investimenti di __________ __________ ”: lodo, pag. 10 in fondo) è stato riconosciuto al fratello proprio perché si riferiva a opere eseguite nell'appartamento della madre, mentre la sua pretesa riguardava lavori da egli medesimo eseguiti nel proprio appartamento, a suo esclusivo beneficio. Ulteriore motivazione non sarebbe giovata. Spettava all'interessato, nelle circostanze descritte, sostenere che ciò configurerebbe una manifesta disparità di trattamento (nel senso, una volta ancora, dell'art. 36 lett. f CIA).
Una volta di più il lodo si limita ai requisiti minimi di motivazione. Riconoscendo al convenuto la spesa notificata per lavori di manutenzione al giardino (conclusioni, pag. 18), l'arbitro ha dimostrato per atti concludenti di ritenere la posta pienamente giustificata, checché dichiarassero i testimoni. Quanto alla madre, essa non aveva avanzato alcuna cifra precisa, limitandosi a rivendicare genericamente “un'indennità per il lavoro svolto” (conclusioni, pag. 16 in fondo). Non era obbligo dell'arbitro però sostituirsi all'attrice. Con un minimo di diligenza i ricorrenti potevano comprendere quindi senza rischio di equivoco per quale ragione l'arbitro avesse riconosciuto fr. 33 600.– al convenuto e nulla all'attrice. Un'altra questione è sapere se ciò fosse sostenibile: il problema però riguarda il merito, non la motivazione. Quanto alle spese per la pulizia delle scale, l'attrice si è vista riconoscere l'indennità richiesta (fr. 5760.–: conclusioni, pag. 17). Il convenuto pretendeva addirittura fr. 16 080.– (conclusioni, pag. 18), ma l'arbitro ha ritenuto giusto assegnargli la stessa cifra riconosciuta alla madre. La decisione potrà forse apparire opinabile, ma non è difficile desumerne le ragioni: semplicemente l'arbitro ha ritenuto equivalenti le prestazioni fornite da entrambi gli eredi, nella misura postulata dall'attrice. Il giudizio dell'arbitro non lasciava spazio ad altre ragionevoli interpretazioni.
A titolo di indennità per l'amministrazione della casa a __________ (fr. 40 391.– complessivi: lodo, pag. 14) l'arbitro ha riconosciuto ad __________ __________ fr. 26 254.15 (65% per la “gestione locativa e amministrativa”) e fr. 14 136.85 al convenuto (35% per la “gestione tecnica”). Gli attori ribadiscono che la chiave di riparto “lascia aperto il campo alle ipotesi più fantasiose” (memoriale, punto 9, lett. E). A tale riguardo è appena il caso di ripetere, però, che tale suddivisione è chiaramente il risultato di una valutazione arbitrale (cfr. sopra, consid. 6). Certo, i ricorrenti definiscono “una beffa” la quota del 35% in favore del convenuto, il quale nulla avrebbe fatto dal profilo amministrativo. Ma ciò non toglie ch'essi abbiano capito l'essenziale, ovvero che l'arbitro ha reputato equo adottare gli stessi criteri applicati all'amministrazione dell'immobile a __________. L'apprezzamento potrà apparire discutibile, ma – una volta di più – ciò riguarda il merito, non la motivazione del lodo.
Se ne conclude che, per quanto su taluni punti si riveli ai limiti inferiori dei requisiti minimi posti dal diritto federale in tema di motivazione dei giudizi, il lodo impugnato resiste alla critica. È vero che parte degli orientamenti fatti propri dall'arbitro sono arguibili solo per deduzione, ancorché univoca. È anche vero, nondimeno, che le parti stesse hanno deliberatamente optato per un lodo emanato da un tecnico sprovvisto di particolari cognizioni giuridiche. Dal profilo formale ci si deve limitare quindi alle esigenze che si porrebbero a una sentenza emessa da un laico. Avessero inteso ottenere un giudizio motivato con maggior rigore (e soprattutto con esplicito riscontro alle argomentazioni contenute nei memoriali), sarebbe bastato che le parti dotassero il tribunale arbitrale di un segretario giurista, incaricato di redigere il lodo (facoltà cui allude anche l'art. 7 CIA). In mancanza di ciò, esse devono farsi carico dei disagi conseguenti a una stesura dei motivi che si riduce alla loro più semplice espressione.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio contenuto al punto 8, pag. 5 del compromesso arbitrale). La tassa di giustizia tiene conto del valore litigioso a norma dell'art. 15 CPC (nelle loro conclusioni
gli attori chiedevano al convenuto il pagamento di “almeno”
fr. 332 714.15 complessivi, mentre il convenuto chiedeva riconvenzionalmente agli attori il pagamento di fr. 348 019.65 complessivi, importi entrambi contestati), ma anche del fatto che il ricorso verteva solo su presunti difetti di motivazione (art. 36 lett. h CIA), senza investire il merito (art. 30 LTG combinato con gli art. 17 cpv. 1 e 24 lett. a). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al prescritto dell'art. 43 cpv. 2 TOA combinato con gli art. 17 cpv. 1 e 9 cpv. 1 TOA, tenuto conto che l'opera del patrocinatore si è potuta limitare a osservazioni d'ordine, i ricorrenti non avendo sollevato censure d'arbitrio legate all'accertamento dei fatti, all'applicazione del diritto o dei termini di equità (art. 36 lett. f CIA).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione all'arbitro arch. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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