AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.109
Data decisione, Autorità: 11.09.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00109
Lugano 11 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 12 agosto 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ __________ __________, __________, e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 settembre 2000 presentata da __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ nata __________ (1932), con ultimo domicilio a __________, è deceduta a __________ il ____________________ 1998, lasciando quali eredi legittimi il marito __________ __________ (1928) con i fratelli __________ __________ (1936), __________ __________ __________ (1939) e __________ __________ nata __________ (1946). Tra il 4 e il 6 maggio 1998 __________ __________, accompagnato dalle cognate, ha prelevato da conti bancari intestati alla moglie complessivi fr. 324 844.85, depositando fr. 83 141.80 su suoi conti, fr. 182 350.– in una cassetta di sicurezza intestata a __________ __________ e fr. 59 353.05 su un conto intestato alle cognate congiuntamente. __________ __________ è stato ricoverato il 6 maggio 1998 alla Clinica __________ __________ __________, dove è rimasto degente fino al 5 giugno successivo. Il 13 ottobre 1998 __________ __________ ha denunciato __________ __________ __________ e __________ __________ per truffa e appropriazione indebita. Il procedimento penale si è concluso il 24 febbraio 1999 con un decreto di non luogo a procedere.
B. Il 12 agosto 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud la divisione dell'eredità, nel senso di vedersi attribuire tre quarti della successione (fr. 244 215.76, salvo diverse risultanze istruttorie), di assegnare a __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ un dodicesimo ciascuno dell'eredità, condannando __________ __________ __________ e __________ __________ a versargli in solido fr. 160 300.79 con interessi al 6% dal 6 maggio 1998. In subordine egli ha concluso per la designazione di un notaio divisore che procedesse “ai suoi incombenti giusta gli art. 475 e segg. CPC, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria” nel senso predetto e obbligo per le cognate di versargli il medesimo importo oltre interessi.
C. All'udienza del 13 settembre 1999, indetta per il contraddittorio, i convenuti si sono opposti all'istanza, facendo valere anzitutto che le parti avevano già diviso l'eredità e che quindi l'azione era priva d'oggetto. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Al termine della discussione il Pretore, riservandosi il giudizio sugli altri mezzi di prova dopo avere statuito preliminarmente sulla proponibilità della divisione, ha disposto l'interrogatorio formale dei convenuti e l'audizione di un testimone. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato il loro punto di vista nel rispettivo memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 1° settembre 2000 il Pretore ha accolto l'istanza, ha sciolto la comunione ereditaria, ha attribuito a __________ __________ fr. 151 271.19 e ha imposto a __________ __________ __________ e a __________ __________ di versare all'istante, in solido, fr. 160 300.79 con interessi al 5% dal 12 agosto 1999. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3'000.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata sono insorti __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ con un appello del 29 settembre 2000 nel quale chiedono – previa concessione dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o quanto meno, in subordine, nel senso di dichiarare nulla la sentenza e tutti gli atti processuali per incapacità processuale dell'istante. In via ancor più subordinata essi si oppongono al pagamento di interessi sulla somma di fr. 160 300.79 e concludono per una diversa ripartizione degli oneri processuali. In una lettera del 2 ottobre 2000 gli appellanti hanno completato le motivazioni del ricorso. Con decreto del
9 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La lettera del 2 ottobre 2000 con la quale i convenuti hanno completato le motivazioni del ricorso – ancorché presentata entro la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 370
cpv. 2 CPC – sarebbe irricevibile, ostandovi il principio di unità dell'atto d'appello (Rep. 1966 pag. 105 a metà; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 136 in basso). Sapere se tale principio sia oggi ancora sostenibile è una questione che può rimanere aperta, visto l'esito cui è destinato il ricorso.
Il Pretore ha accolto la domanda di divisione, rilevando che gli eredi non avevano ancora proceduto al riparto dei beni successori. A suo parere, il giorno in cui ha prelevato con le cognate la somma di complessivi fr. 324 844.85 dai conti della defunta (tra il 4 e il 6 maggio 1998), l'istante era verosimilmente incapace di discernimento, ove appena si pensi che egli è poi stato ricoverato il 6 maggio 1998 alla Clinica __________, dove gli è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer, complicato da una reazione depressiva dovuta alla morte della moglie. Un secondo medico ha descritto l'istante inoltre come “profondamente depresso, disorientato nel tempo e nello spazio, con grande difficoltà per la memoria d'evocazione dei fatti recenti e remoti”. Lo stato confusionale dell'istante al momento dei prelievi bancari, sempre a mente del Pretore, è confermato anche dalle risultanze del procedimento penale aperto nei confronti delle cognate per truffa e appropriazione indebita, come pure dalla testimonianza del genero dell'istante. I convenuti, peraltro, hanno negato in una lettera al Ministero pubblico l'avvenuta divisione dei beni successori. Data la proponibilità della domanda di divisione, il Pretore ha sciolto la comunione ereditaria, ha riconosciuto all'istante tre quarti degli averi bancari della defunta e ha condannato le convenute a restituire all'istante l'importo di fr. 160 300.79.
Gli appellanti ribadiscono l'improponibilità della domanda di divisione poiché, con le operazioni bancarie risalenti agli inizi di maggio 1998, le parti avrebbero già inteso spartire i beni successori in ragione di un quarto ciascuno, come voleva la defunta. Affermano che dagli atti istruttori non è possibile desumere alcuna incapacità dell'istante d'intendere e di volere al momento dell'accordo litigioso e rilevano che i certificati medici riportano unicamente il ricovero del cognato per problemi di salute, ma non permettono di desumere che egli non fosse lucido quando ha diviso la successione. Per gli appellanti, il comportamento tenuto dalla controparte durante i prelievi dimostra anzi ch'egli era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Sostengono poi che, qualora la malattia avesse privato durevolmente l'istante della capacità di discernimento, l'interessato non avrebbe nemmeno la capacità processuale, sicché l'istanza e i successivi atti processuali andrebbero dichiarati nulli.
Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali:
a) l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);
b) la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC);
c) la divisione effettiva (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote, previa
– definizione del modo della divisione (formando lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 480 CPC)
– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 481 CPC) e
– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che le parti abbiano la qualità di eredi e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Solo l'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; I CCA, sentenze del 1° luglio 1994 in re O., consid. 3, del 16 aprile 1997 in re B., consid. 1b e del 19 gennaio 2001 in re B., consid. 1).
In concreto il Pretore – statuendo sulla domanda di divisione ereditaria – ha accertato la proponibilità dell'azione, ha determinato l'entità dei beni successori, ha attribuito le quote ereditarie e ha imposto alle convenute il pagamento di fr. 160 300.79 oltre interessi, il tutto in una procedura unica di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC). In altre parole, egli ha riunito le tre fasi della divisione ereditaria in un solo procedimento di natura sommaria, terminato con l'attribuzione delle quote agli eredi e la condanna delle convenute a consegnare all'istante parte degli attivi successori. Così facendo, tuttavia, il Pretore ha omesso non solo di nominare un notaio divisore a norma dell'art. 476 cpv. 1 CPC (come per altro richiesto, in via subordinata, dall'istante), ma anche di conferire alle parti la possibilità di contestare l'entità della successione con la procedura accelerata sancita dall'art. 479 cpv. 1 CPC. A precindere dal fatto che la procedura vieta al giudice e alle parti di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), l'agire del primo giudice è incompatibile con il diritto federale, ove appena si pensi che le contestazioni inerenti a pretese fondate sul diritto privato della Confederazione – com'è il caso in concreto (art. 604 CC) – non implicano un giudizio meramente sommario, fondato sull'apparenza, bensì una sentenza finale di merito, emessa con pieno potere cognitivo (cfr. DTF 120 II 355 consid. 2a con richiami di giurisprudenza). Ne discende che, per statuire sull'attribuzione delle quote ereditarie, il Pretore non poteva accontentarsi di un giudizio di mera verosimiglianza, ma avrebbe dovuto procedere a un esame completo della situazione, senza le restrizioni che gli art. 366 e 367 CPC pongono all'istruzione di una procedura sommaria. Il sindacato del Pretore, in definitiva, si risolve in una violazione del diritto di essere sentito delle parti, vizio per il quale l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC commina la nullità, rilevabile d'ufficio (cpv. 2).
La controversia inerente all'avvenuta divisione degli averi bancari della defunta, contrariamente all'opinione del Pretore, nemmeno riguarda la proponibilità della domanda di divisione, ma si riferisce alla determinazione dell'asse successorio (ancora) indiviso (Rep. 1971 pag. 252 seg. consid. B e C). Tant'è che lo stesso istante ha accennato all'esistenza di altri beni della defunta (istanza, punti 7 e 8; verbale del 13 settembre 1999, pag. 2 a metà), i quali – a prescindere da eventuali accordi tra gli eredi sui noti conti bancari – sono senz'altro suscettibili di divisione in ogni momento (cfr. Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edi-zione, n. 1e ad art. 604 CC; Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 2 e 4 ad art. 604 CC). Ora, nella prima fase della procedura (volta all'accertamento del diritto alla divisione e alla nomina del notaio) il giudice deve limitarsi a verificare – come detto – che gli interessati abbiano la qualità di eredi e che non sussistano impedimenti alla divisione. A questo stadio le parti non possono formulare contestazioni circa la consistenza dell'asse successorio, che devono essere proposte nella fase di formazione dell'inventario (Rep. 1971 pag. 253 consid. C). Spetta quindi al notaio divisore il compito di erigere una distinta dei beni successori (art. 477 CPC), accertando – all'occorrenza – se vi siano oggetti che sono già stati suddivisi fra gli eredi. Eventuali contestazioni dovranno poi essere risolte dal giudice con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC), anziché con la procedura sommaria com'è avvenuto in concreto.
Si aggiunga che il Pretore, su richiesta dei convenuti (verbale del 13 settembre 1999, pag. 3 verso l'alto), aveva limitato l'istruttoria all'esame dell'intervenuta divisione degli averi bancari della defunta, riservandosi di statuire su altre prove offerte dopo tale giudizio preliminare (verbale citato, pag. 3 in basso; cfr. anche verbale dell'11 novembre 1999, pag. 6 in alto). Con la sentenza impugnata egli ha deciso invece tutte le domande di causa, senza accennare ai motivi di tale cambiamento procedurale né alle sorti delle prove lasciate in sospeso, e senza dare alle parti la possibilità di formulare conclusioni sul merito della divisione. Tra i mezzi di prova su cui il primo giudice si era riservato di statuire figuravano, per di più, l'audizione dei medici __________ __________ e __________ __________ __________, come pure l'allestimento di una perizia sulle condizioni di salute dell'istante al momento dei prelievi bancari (verbale del 13 settembre 1999, allegato 1), destinate proprio ad appurare la capacità dell'istante a stipulare il contratto di divisione oggetto del giudizio preliminare. Invano si cercherebbe di capire il motivo per cui il Pretore abbia deciso di pronunciarsi al riguardo soltanto dopo avere statuito sull'esistenza dell'accordo medesimo, quando l'accertamento delle facoltà mentali dell'istante non avrebbe più avuto alcun senso. Oltre che di difficile comprensione, su questo punto l'agire del Pretore si rivela palesemente irrito.
Nelle circostanze descritte, data la necessità di riprendere il processo, non rimane che dichiarare nulla la sentenza impugnata, come tutti gli atti processuali successivi all'istanza del 12 agosto 1999. L'incarto va così rinviato al Pretore, il quale tratterà la domanda a norma degli art. 475 segg. CPC. Gli appellanti chiedono, in via principale, che questa Camera statuisca essa medesima nel merito. A prescindere dal fatto però che la Camera civile d'appello non è preposta alla conduzione di processi come autorità di primo grado (se non nei casi previsti dalla legge), è manifesto che – qualora giudicasse direttamente per la prima volta – essa sottrarrebbe alle parti un grado di giurisdizione. L'art. 326 lett. a CPC annovera la possibilità del rinvio, del resto, proprio per le violazioni di forma che comportano la nullità di atti processuali. Accertato il diritto alla divisione con la procedura sommaria (art. 475 CPC), il Pretore – dandosi il caso – nominerà un notaio divisore (art. 476 CPC), il quale compilerà un inventario dei beni successori ancora indivisi (art. 477 CPC). Dandosi litigio, il Pretore assegnerà “alla parte la cui pretesa è contestata un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con la procedura accelerata” (art. 479 cpv. 1 CPC). Con un sindacato unico egli dirimerà così tutte le liti che riguardano la consistenza e l'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). Risolte eventuali contestazioni d'inventario, il Pretore accerterà poi se sussistano divergenze sulla formazione delle quote e, all'occorrenza, impartirà agli opponenti un nuovo termine in virtù dell'art. 482 CPC “per proporre le proprie domande giusta la procedura di camera di consiglio”.
Dato il parziale accoglimento dell'appello per un vizio di procedura non rilevato dalle parti, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese e, considerata la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), compensare le ripetibili. Nelle osservazioni all'appello l'istante chiede che la condotta processuale delle controparti sia dichiarata temeraria e che pertanto gli siano attribuite congrue ripetibili. Come si è visto, tuttavia, il comportamento dei convenuti non può dirsi temerario, ove appena si consideri il parziale accoglimento dell'appello. La richiesta dell'istante è destinata perciò all'insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è dichiarata nulla, unitamente a tutti gli atti processuali successivi all'istanza, e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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