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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.103
Data decisione, Autorità: 21.03.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00103
Lugano 21 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
__________ __________, __________
Contro
__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 settembre 2000 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFP di __________, che confina con la particella n. __________appartenente a __________ e __________ __________. Su entrambi i fondi sorgono case d'abitazione. A carico della particella n. __________ è stata iscritta una servitù di passo pedonale e veicolare a favore della particella n. __________in seguito a una transazione del 1° febbraio 1991 conclusa davanti al giudice delegato del Tribunale federale nell'ambito di una causa di diritto amministrativo. Tale servitù permette l'accesso al fondo dominante dalla pubblica via per il tramite di una strada. Nel dicembre del 1997 __________ e __________ __________ hanno posato un cancello sulla citata strada.
B. Il 5 gennaio 1998 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse in via cautelare a __________ e __________ __________ di non ostacolare l'accesso formante oggetto della servitù. Con decreto del 24 agosto 1999 il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato ad __________ e __________ __________ di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'accesso veicolare e pedonale, eliminando ogni ostacolo o impedimento già posto, e ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per [BG1] “promuovere la causa a convalida del (...) provvedimento cautelare”.
C. Con istanza (recte: petizione) del 21 settembre 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore di vietare a __________ e __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di chiudere o di ostacolare in qualsiasi modo l'accesso veicolare e pedonale alla strada oggetto della servitù. Nella loro risposta del 30 novembre 1999 i convenuti si sono opposti all'azione e nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande. All'udienza preliminare del 6 aprile 2000, non essendovi prove da assumere, ha avuto luogo immediatamente il dibattimento finale.
D. Con sentenza del 19 agosto 2000 il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a __________ e __________ __________ di astenersi da ogni atto di illecita violenza, segnatamente dal chiudere o ostacolare in qualsiasi modo l'accesso veicolare e pedonale alla strada esistente sulla particella n. __________, eliminando ogni ostacolo o impedimento già posto in atto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 19 settembre 2000 in cui chiedono che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2000 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante – oltre che per l'appellabilità (art. 15 CPC) – per la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 3 CPC nelle controversie relative a servitù, il valore litigioso è quello che tale diritto ha per il fondo dominante o quello provocato dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284, n. 9.5 ad art. 36). Mancando indicazioni al riguardo, in caso di dubbio la causa va rinviata al Pretore perché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Nel caso in esame, in ogni modo, si può ragionevolmente presumere che tale valore ecceda fr. 8'000.–, ove appena si consideri che l'attrice ha dovuto versare ai vicini fr. 10'000.– per i lavori di sistemazione della strada (doc. 3: decreto di stralcio 6 febbraio 1991 del Tribunale federale). Sotto questo profilo l'appello risulta dunque ricevibile.
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto la posa del cancello incompatibile con quanto dispone l'art. 737 cpv. 3 CC, anche perché la strada in questione costituisce un accesso necessario dalla pubblica via all'abitazione dell'attrice. Egli ha rilevato inoltre che i convenuti non hanno dimostrato particolari e concreti motivi per limitare il libero transito, né hanno provato che il cancello sia l'unica possibilità per impedire a terzi l'accesso al loro fondo. Quanto alla circostanza che l'attrice abbia posato a sua volta un cancello all'entrata della sua proprietà, ciò non rende abusiva – ha soggiunto il Pretore – l'opposizione di lei.
Gli appellanti affermano in sintesi di avere posato il noto cancello per ovvii e legittimi motivi di sicurezza, in particolare per prevenire accessi indesiderati suscettibili di portare a furti o ad atti vandalici, del resto ricorrenti in quartieri residenziali. Essi sostengono che la giurisprudenza ammette la possibilità di chiudere un passo con un cancello consegnando le chiavi al vicino, e che in concreto l'esercizio della servitù non è intollerabilmente ostacolato, anche perché nella ponderazione dei contrapposti interessi il loro diritto di chiudere il cancello è senz'altro preminente. A loro avviso, quindi, l'opposizione dell'attrice è abusiva e non merita tutela.
Per l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. Egli può imporre al beneficiario della servitù di prendere tutte le misure atte a ridurre o sopprimere gli effetti pregiudizievoli dell'onere, a condizione però che le prerogative dell'avente diritto non risultino limitate. Per principio il diritto di cintare il fondo gravato da una servitù di passo è legittimo (Rep. 1989 pag. 486), non invece quello chiudere l'accesso con un cancello, pur consegnando le chiavi all'avente diritto. In tal caso occorre soppesare infatti i contrapposti interessi, con riguardo alle specificità del caso (DTF 113 II 155 in fondo). La chiusura a chiave costituisce un inconveniente ammissibile se il passaggio non è usato regolarmente (DTF 113 II 154 consid. 5 con riferimento a Leemann) o è usato solo un paio di volte la settimana (Piotet in: Traité de droit suisse, tomo V, 3, Friburgo 1978, pag. 71). Non invece se è adoperato di continuo o più volte al giorno, specialmente ove si tratti di un passo veicolare (DTF citata loc. cit.). Condizionare il passaggio all'uso di una chiave, inoltre, costituisce una restrizione al passo originariamente pattuito, sicché incombe al proprietario del fondo serviente rendere verosimile il suo preminente interesse a chiudere il passo.
Nel caso precipuo tutto quanto gli appellanti adducono a sostegno della chiusura è l'esigenza di prevenire vandalismi e accessi indesiderati di terzi, che potrebbero portare a furti o ad atti di teppismo. Rischi del genere tuttavia, contestati dall'attrice, non trovano concreto riscontro nelle risultanze istruttorie, né gli interessati hanno reso verosimile che nei paraggi siano avvenuti episodi del genere. Certo, essi pretendono che si tratta di prevenire simili pericoli, ma ciò non basta per imporre alla beneficiaria della servitù l'obbligo di aprire e chiudere a chiave il cancello ogni volta che entra o esce di casa, tanto meno se si pensa che essa non può far capo ad altri accessi per la pubblica via. Si ammettesse la possibilità di chiudere un passo con un cancello sulla base di timori generici o astratti, ancorché prospettabili, gli interessi del proprietario serviente prevarrebbero sempre. Del resto l'attrice ha adombrato una soluzione alternativa a quella litigiosa, soluzione che gli appellanti contestano (asserendo che comporterebbe la chiusura dell'intero piazzale verso il passo, che non è possibile far scorrere un cancello su binari, che ciò implicherebbe una completa ostruzione della strada), senza però dimostrare in alcun modo le loro affermazioni. In circostanze del genere non si può certo dire che i convenuti abbiano sufficientemente giustificato la necessità di chiudere a chiave il cancello sul loro fondo.
Sostengono gli appellanti che la chiusura del cancello non comporta alcun effettivo inconveniente per la vicina, anche perché essi sono disposti a disporre tutti gli accorgimenti tecnici (motorizzazione, telecomandi, pulsanti di apertura a distanza) per evitare incomodi. In realtà l'argomentazione esula dalla presente causa, ove in discussione non è la posa di un cancello automatico o con comando a distanza, ma di un cancello che impone all'attrice, ai suoi familiari e a eventuali visitatori di scendere dall'automobile per aprire e chiudere a chiave. Poco importa che l'attrice abbia a sua volta posato una cancellata all'entrata della sua proprietà, i convenuti non potendo dolersi di una decisione della vicina che non li tocca affatto. Nemmeno può dirsi seriamente che, nella misura in cui costituisce un semplice passo necessario, la servitù possa anche essere scomoda (appello pag. 13). Gli appellanti dimenticano infatti che il diritto iscritto a registro fondiario “corrisponde alla strada attualmente esistente” (doc. 3), sulla quale al momento della costituzione della servitù non vi era ostacolo di sorta.
Né l'opposizione dell'avente diritto alla servitù appare abusiva. Intanto poco importa che l'attrice non abbia ancora dovuto affrontare oneri finanziari per l'acquisizione della servitù. Ciò non significa invero che essa non possa far valere i diritti connessi all'uso di un diritto regolarmente iscritto nel registro fondiario. Inoltre la circostanza che essa non abbia aderito alla proposta di transazione formulata dal Pretore non legittima l'agire dei convenuti in contrasto con le prerogative conferite alla vicina dalla servitù. Infine, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, quand'anche l'attrice esercitasse il suo diritto senza riguardo, ciò non giustificherebbe comunque sia la posa di un cancello su una strada oggetto di una servitù di passo. Ne discende che l'appello, destituito di ogni buon diritto, deve essere respinto.
Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili tiene conto della circostanza che l'appellata non si è dovuta rivolgere a un legale; si limita quindi a rimunerare equitativamente il dispendio di tempo a lei occorso per far valere personalmente le sue ragioni davanti a questa Camera.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
[BG1]
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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