AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2000.102
Data decisione, Autorità: 12.03.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00102
Lugano 12 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (accertamento di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 ottobre 1999 da
__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ ____________________, e __________ __________, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________ __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 settembre 2000 presentato da __________ __________ ed __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ __________ (1917) e __________ nata __________ (1919) hanno stipulato il 19 luglio 1986 una convenzione matrimoniale in virtù della quale gli aumenti della sostanza coniugale sarebbero spettati integralmente al coniuge superstite. __________ __________, con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il __________ 1992, senza lasciare testamento. Suoi eredi legittimi sono la vedova __________ con le figlie __________ __________,
ed __________ __________i. Su richiesta di __________ ed __________ __________, il 26 maggio 1992 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha incaricato il notaio __________ __________ di confezionare un inventario assicurativo dei beni del defunto, che il notaio ha allestito il 27 novembre 1992.
B. Il 28 maggio 1993 __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un'azione di divisione, accolta dal Pretore il 20 gennaio 1994, con contestuale nomina di __________ __________ a notaio divisore. Questi ha allestito l'inventario della successione l'8 settembre 1994 sulla base dei precedenti accertamenti. Preso atto delle contestazioni sollevate dalle eredi, con decreto del 16 novembre 1994 il Pretore ha assegnato a queste ultime un termine di 20 giorni per far riconoscere giudizialmente le rispettive pretese con procedura accelerata. __________ __________ e __________ __________ hanno promosso causa nei confronti di __________ __________ ed __________ __________, chiedendo che gli attivi della successione fossero dichiarati alla stregua di aumenti della sostanza coniugale e come tali radiati dall'inventario, che fosse cancellato un credito di fr. 2'000.– della comunione ereditaria verso __________ __________, che fosse constatata l'inesistenza di due crediti (di fr. 1'300.– e di fr. 7'200.–) vantati da __________ ed __________ __________ nei riguardi della comunione ereditaria e che fosse iscritto nei passivi della successione un debito di fr. 2'455.70 nei confronti di __________ __________. __________ ed __________ hanno proposto il 16 dicembre 1994 di respingere la petizione (inc. __________/__________4).
C. A loro volta, __________ ed __________ __________ hanno promosso causa contro __________ __________ e __________ __________, postulando l'iscrizione negli attivi successori di un credito verso __________ __________ di fr. 4'500.– (per il maggior valore ricavabile dalla vendita degli oggetti inventariati ai numeri __________, __________, __________e __________), un secondo credito di fr. 2'230.– (valore di oggetti inventariati ai numeri ____________________, __________e 34__________di cui la vedova ha disposto), un terzo credito di fr. 24'502.90 (depositati su un libretto di risparmio presso la __________ di __________), un quarto credito di fr. 41'000.– (depositati su un libretto di risparmio presso la __________ __________ di __________) e un quinto credito di fr. 2'000.– (ricavo della vendita di un oggetto inventariato al numero 6). Esse hanno chiesto inoltre che nei passivi della successione fosse iscritto un debito verso __________ __________ per la raccolta dell'uva sul fondo n. __________RFD di . __________ __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione con risposta del 21 dicembre 1994 (inc. /
D. Statuendo il 6 dicembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di __________ __________ e __________ __________, disponendo quanto segue:
1.1 È accertato che gli attivi dell'inventario 8 settembre 1994, brevetto n. 596 del notaio divisore avv. __________ __________ in __________, sono costituiti esclusivamente da aumenti della sostanza coniugale.
1.2 Sono estromessi dall'inventario tutti gli attivi poiché di esclusiva pertinenza e proprietà della signora __________ __________ in __________ a causa degli effetti della convenzione matrimoniale 19 luglio 1986.
Nella medesima sentenza il Pretore ha respinto anche la petizione di __________ ed __________ . Un appello interposto il 23 settembre 1996 da costoro è stato respinto da questa Camera con sentenza del 28 febbraio 1998 (inc. ..). Il notaio divisore ha chiuso l'inventario il 18 giugno 1999.
E. __________ __________ e __________ __________ si sono rivolte il 29 luglio 1999 all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona perché la quota di comproprietà di ½ della particella n. __________RFD di __________, intestata al defunto __________ __________, fosse iscritta come proprietà della comunione ereditaria composta di loro stesse con __________ ed __________ __________. L'ufficiale ha dato seguito alla richiesta e l'iscrizione del trapasso di proprietà ha avuto luogo il 23 agosto 1999. L'altra quota di ½ è rimasta iscritta a nome di __________ __________. Quest'ultima e __________ __________ hanno poi chiesto all'ufficiale del registro fondiario, il 23 agosto 1999, di iscrivere la stessa __________ __________ come unica proprietaria della quota di ½ intestata alla comunione ereditaria sulla base della sentenza emanata il
6 settembre 1996 del Pretore e della sentenza emessa da questa Camera il 28 febbraio 1998. L'ufficiale ha respinto l'istanza, le coeredi __________ ed __________ __________ non avendo consentito al trapasso di proprietà.
F. Con petizione del 12 ottobre 1999 __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ ed __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere __________ __________ come unica proprietaria della particella n. __________RFD di __________. __________ ed __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione con risposta del 29 novembre 1999. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno ribadito le proprie domande in un memoriale conclusivo del 13 marzo e 13 luglio 2000. Al dibattimento finale del 13 luglio hanno preso parte le sole convenute. Le attrici si sono confermate nel contenuto dei loro precedenti allegati.
G. Con sentenza del 7 agosto 2000, il Pretore ha accolto la petizione e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere __________ __________ come proprietaria della quota di ½ relativa alla particella n. __________intestata alla comunione ereditaria fu __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 1'800.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a rifondere alle controparti, con vincolo di solidarietà, fr. 8'500.– per ripetibili.
H. __________ ed __________ __________ sono insorte contro la sentenza appena citata con un appello del 20 settembre 2000 per ottenere che – stralciato dagli atti un certificato medico rilasciato il 21 gennaio 2000 del __________. __________ __________ di __________ (doc. M), esperita una perizia sulla capacità di discernimento di __________ __________ e sentiti due testimoni – la petizione sia dichiarata inammissibile per carente capacità processuale di __________ __________. In subordine esse postulano il rigetto dell'azione e in via ancor più subordinata chiedono che la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore perché faccia allestire egli medesimo la perizia ed escuta i due testimoni. Nel caso in cui il loro appello fosse respinto esse propongono, in ogni modo, che la tassa di giustizia di primo grado sia ridotta a fr. 800.– e le ripetibili a fr. 2'500.– (lasciando invariate le spese di fr. 200.–). Nelle loro osservazioni del 23 ottobre 2000 __________ __________ e __________ __________ concludono per il rigetto dell'appello e per la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nella petizione le attrici hanno indicato il valore litigioso in fr. 170'000.–. L'importo corrisponde alla metà del valore venale della particella n. __________RFD di __________, fissato nel 1993 ai fini dell'inventario e accettato esplicitamente da tutte le eredi (doc. C, pag. 2; sentenza 28 febbraio 1998 di questa Camera, consid. 6a). Sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
è poi stato sentito come testimone l'11 aprile 2000 e ha riferito sullo stato di salute della paziente in modo ben più ampio di quanto figura nel certificato litigioso, consistente in una sola frase. Ai fini del giudizio si può quindi prescindere dal certificato in questione.
Con la perizia le appellanti si propongono di dimostrare che la madre è incapace di discernimento. Nel caso in rassegna, tuttavia, il __________. __________ __________, medico curante dell'attrice __________ __________, ha riferito in modo chiaro e completo sullo stato di salute dell'attrice nella sua deposizione testimoniale dell'11 aprile 2000. Un approfondimento si rivelerebbe perciò verosimilmente inutile ai fini del giudizio, poiché la capacità di discernimento dell'attrice risulta già degli atti di causa, come si vedrà in seguito. Quanto all'audizione di __________ __________ e di __________ __________, essa servirebbe alle appellanti per dimostrare l'intenzione della genitrice di vendere la particella n. 99. Tale accertamento, nondimeno, è ininfluente ai fini del giudizio. L'azione in esame è intesa all'iscrizione a registro fondiario della proprietà immobiliare spettante alla vedova in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale, di guisa che le intenzioni dell'attrice sulla destinazione successiva appaiono senza pertinenza. Anche tali richieste di prova devono pertanto essere respinte, la fattispecie potendo essere decisa sulla base degli atti.
Il Pretore ha accertato che la quota di comproprietà di ½ della particella n. 99 figurava già tra gli attivi della successione nell'inventario dell'8 settembre 1994 allestito dal notaio divisore. Egli ha rilevato altresì che il fondo è stato estromesso dalla divisione con la sua sentenza del 6 settembre 1996, nella quale egli aveva statuito che “tutti gli attivi” sono “di esclusiva pertinenza e proprietà della signora __________ __________ in __________ a causa degli effetti della convenzione matrimoniale 19 luglio 1986”, giudizio sostanzialmente confermato da questa Camera il 28 febbraio 1998. Il Pretore ha quindi stimato che l'attrice __________ __________ fosse “in possesso di un valido titolo per ottenere l'iscrizione del trapasso di proprietà a suo favore, in applicazione degli art. 665 e 965 CC” (sentenza, pag. 3, ultimo paragrafo nel mezzo). Ritenuto che __________ __________ è capace di discernimento ed è perciò provvista della capacità processuale, il Pretore ha accolto la petizione delle attrici.
Nella loro petizione del 12 ottobre 1999 le attrici hanno chiesto al Pretore che fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in proprietà della vedova la quota di comproprietà di ½ intestata alla comunione ereditaria, composta di lei stessa e delle tre figlie. Le appellanti hanno poi ammesso nelle loro conclusioni del 13 luglio 2002 che la quota di comproprietà di ½ della particella n. __________ non compete alla comunione ereditaria. Esse si oppongono nondimeno al trapasso a registro fondiario, affermando che la madre è incapace di discernimento e non ha quindi la capacità processuale. Ora, l'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. È incapace di discernimento la persona carente di uno dei due elementi che caratterizzano la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento all'atto concreto e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 24 e 25, n. 77–79 e 81). Essa è presunta, sicché spetta alla parte che la contesta dimostrarne la mancanza (DTF 124 III 8 consid. 1b; cfr. inoltre Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 29, n. 94). Quanto alla capacità processuale, essa costituisce un elemento dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) e consiste nella capacità di essere parte in un procedimento giudiziario e di compiere gli atti di procedura (Bigler-Eggenberger, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 53 ad art. 16; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 93, n. 404).
Le appellanti criticano la testimonianza del __________. __________ __________, resa l'11 aprile 2000, laddove il medico ha dichiarato che la capacità di intendere e di volere dell'attrice “rimane intatta”. Esse sostengono che il medico ha espresso una mera valutazione, senza valore di prova, fondandosi su un suo stesso esame (“mini mental status”) eseguito il 3 aprile 2000, che non misura però le capacità cognitive né volitive.
a) Il __________. __________ __________r, medico generalista, ha in cura l'attrice dal 1990 e la visita in ambulatorio da 12 a 20 volte l'anno. Nella sua testimonianza dell'11 aprile 2000 egli ha dichiarato che l'attrice ha subìto un infarto miocardico nel 1990 e un secondo, meno forte, nel 1996, e che inoltre essa soffre di angina pectoris e di una carenza di vitamina B12, ben controllata con l'assunzione della vitamina stessa. Dalla morte del marito essa risente di stati d'ansia a fasi alterne e nei periodi negativi si sente “sfinita, triste, moralmente depressa” (verbali, deposizione 11 aprile 2000, pag. 5). Per tali patologie essa assume medicamenti ansiolitici e antidepressivi. Il medico ha precisato che tali farmaci hanno un effetto rilassante e che presi in forti dosi possono intontire, provocare sonnolenza e ridurre la capacità di reazione. Secondo il medico, essi non alterano però la capacità di intendere e di volere. Il testimone ha riferito di avere sottoposto l'attrice, il 3 aprile 2000 appunto, a una valutazione (“mini mental status”) che comprende 30 domande sull'orientamento temporale e locale, sulla memoria e sulla capacità di svolgere calcoli, in cui l'attrice ha ottenuto un risultato di 25 punti su 30, avendo commesso qualche errore di calcolo e nelle risposte sulla memoria corta. Ciò posto, il medico ha ribadito che la sua paziente è “in grado di intendere e di volere”.
b) Le appellanti insistono sul fatto che al momento in cui ha introdotto la petizione del 12 ottobre 1999 la madre aveva 80 anni. Se non che, l'età avanzata non pregiudica, da sé sola, la capacità di discernimento, sicché la presunzione legale rimane intatta (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 30, n. 94a ultima frase). Occorre verificare pertanto se sussistano in concreto ragioni per dubitare di tale capacità. Fosse il caso, la questione andrebbe approfondita con un esame peritale specialistico (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 30, n. 95 prima frase). Ora, il __________. __________ __________ non ha evocato nella sua deposizione dell'11 aprile 2000 patologie suscettibili di alterare le capacità mentali della paziente. Quanto ai medicamenti ansiolitici e antidepressivi, essi provocano tutt'al più sonnolenza e riducono la capacità di reazione (verbale dell'11 aprile 2000, pag. 5). Essi non influiscono invece sulla capacità cognitiva né su quella volitiva, come ha ribadito il medico, tant'è che la paziente risulta “sempre orientata, viene agli appuntamenti, ciò che mi racconta in studio sembra logico e mi pone domande precise” (loc. cit., pag. 5 in fine). Con un quadro clinico di tale natura non si scorgono indizi sufficienti per sovvertire la presunzione legale e dubitare della capacità di discernimento dell'attrice.
c) Le appellanti si valgono di contraddizioni e di “racconti inverosimili” durante l'interrogatorio formale della madre stessa e della sorella. Reputano che quest'ultima tenga in stato di dipendenza l'anziana genitrice e ne faccia sparire i beni (appello, pag. 9 seg.). Il fatto che la madre, interrogata il 30 maggio 2000, non abbia dato la stessa versione della figlia __________ in merito al deposito di una somma di denaro presso la __________ di __________ nel lontano 1992 (interrogatorio formale, verbali del 30 maggio 2000, pag. 9, risposta n. 8 e pag. 10, risposta n. 10) ancora non basta tuttavia per ravvisarne l'incapacità di discernimento. Per il resto, la contraddizione tra la deposizione del medico curante, il quale ha riferito “so che __________ __________ vive con la figlia __________ ” (verbali, pag. 5) e quanto dichiarato dall'interessata, la quale ha spiegato di avere il proprio domicilio a __________ e di trascorrere la notte dalla figlia __________ (interrogatorio formale, risposta n. 13) è solo apparente, l'uno avendo dato importanza al luogo del pernottamento e l'altra all'attaccamento alla casa di __________, “dove intendo continuare ad abitare finché campo” (verbali, pag. 10, risposta n. 3). In simili circostanze non appaiono necessari approfondimenti clinici, quale che sia la finalità dell'esame “mini mental status”, difettando indizi concreti e oggettivi d'incapacità di discernimento. Tali non sono, infatti, le preoccupazioni soggettive delle appellanti, le quali temono che la sorella __________ possa “accaparrarsi tutto quanto ancora possibile fintantoché la madre __________ __________ è ancora in vita” (appello, pag. 2) o che il fondo n. 99 sia venduto con “la sparizione del ricavato, in danno tra l'altro dell'inconsapevole __________ __________ ” (appello, pag. 9 nel mezzo). Per quel che riguarda la capacità di discernimento dell'attrice non vi è dunque motivo, in sintesi, per scostarsi dalla decisione del Pretore.
Le appellanti chiedono altresì che la tassa di giustizia sia ridotta a fr. 800.– e le ripetibili a fr. 2'500.–. Affermano in primo luogo che la causa in oggetto è “semplicemente la pretesa delle attrici della formale iscrizione al nome di una di esse nel registro fondiario” (appello, pag. 11), sicché il valore litigioso sarebbe indeterminato o corrisponderebbe, quanto meno, alla metà del valore di stima ufficiale (fr. 104'960.67) della particella n. __________. Nella fattispecie le attrici hanno indicato il valore litigioso, come detto (sopra, consid. 1), in fr. 170'000.–, pari alla metà del valore venale di fr. 340'000.– attribuito alla particella n. __________e riconosciuto da tutte le coeredi, comprese le appellanti, nell'ambito dell'inventario allestito l'8 settembre 1994 (doc. C, pag. 2; sentenza 28 febbraio 1998 di questa Camera, consid. 6a). Le convenute ribadiscono in appello che l'azione intesa all'iscrizione sarebbe una pretesa accessoria rispetto a quella fatta valere in sede di contestazione d'inventario, di modo che si giustificherebbe di applicare per analogia l'art. 6 cpv. 1 lett. b CPC. Tale norma però si applica solo ove siano proposte “simultaneamente” più domande, ciò che non è il caso nella fattispecie. La causa verte sull'iscrizione a registro fondiario di un immobile che è stato valutato una decina di anni fa fr. 340'000.–. Lungi dal non poter essere determinato, il valore litigioso corrisponde pertanto a quello della quota da trapassare, ossia fr. 170'000.–. Al riguardo l'appello, non privo di leggerezza, si rivela inconsistente.
Nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 nella causa F., consid. 2). Rimane la questione di sapere se, nella fattispecie, una tassa di giustizia di fr. 1800.– e un'indennità per ripetibili di fr. 8500.– configurino estremi del genere.
a) La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). L'art. 17 LTG prevede, per cause di valore compreso tra fr. 100'001.– e fr. 200'000.–, una tassa di giustizia variante da fr. 1800.– a fr. 7000.–. Fissando la tassa di giustizia di fr. 1800.– il Pretore si è attenuto perciò, nel caso in esame, al minimo previsto dalla tariffa, sicché la sua valutazione sfugge a qualsiasi eccesso o abuso di apprezzamento.
b) Le ripetibili vanno commisurate, orientativamente, a quanto stabilisce la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone che per cause di valore litigioso di oltre fr. 50'000.– sino a fr. 200'000.– l'onorario del legale varia dal 6 al 10% del valore medesimo. Non si ravvisano d'altra parte elementi che possano indurre a temperare la remunerazione prevista dalla tariffa secondo il valore (art. 11 TOA), né le appellanti se ne prevalgono. Ora, entro il minimo e il massimo di tale percentuale la remunerazione deve essere determinata caso per caso secondo i criteri dell'art. 8 TOA, ovvero secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità. Ammesso e non concesso che in concreto il patrocinio si sia rivelato elementare per il legale delle attrici, onde l'applicabilità dell'aliquota minima del 6%, ciò darebbe un onorario di fr. 10'200.–. L'indennità per ripetibili di fr. 8'500.– fissata dal Pretore, inferiore a quanto prevede la tariffa, si rivela quindi favorevole alle convenute. Manifestamente infondato, il loro appello è una volta ancora destinato all'insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle attrici, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'700.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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