AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.96
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00096
Lugano, 2 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 30 novembre 1999 da
__________ __________, __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 1° settembre 2000 con cui il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore un'istanza di misure cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del
1° settembre 2000 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 novembre 1999 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la consegna di tutte le 100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– ciascuna, da egli rivendicate in proprietà, formanti il capitale sociale delle __________ __________ __________, __________. A titolo cautelare egli ha instato nella petizione perché i titoli fossero depositati in Pretura, perché __________ __________ o le __________ __________ __________ producessero il conto profitti e perdite, il bilancio e il rapporto di revisione dell'esercizio 1998, come pure il verbale dell'assemblea generale ordinaria del 1999 con i documenti giustificativi, i verbali delle eventuali assemblee straordinarie tenute dall'assemblea generale ordinaria dal 1998 in poi e un rendiconto finanziario particolareggiato relativo a quello stesso periodo. Sempre in via cautelare __________ __________ ha sollecitato la nomina di un commissario incaricato di vigilare la gestione delle __________ __________ __________ e di informare le parti, chiedendo infine che tutte le assemblee generali ordinarie o straordinarie della società fossero assoggettate alla ratifica del giudice e che sulla particella
n. __________RFD di __________ (intestata alla società medesima) fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre e di costituire aggravi ipotecari.
B. __________ __________ si è opposto all'istanza e nel merito ha proposto di respingere la petizione. La causa è tuttora pendente. I provvedimenti cautelari sono stati oggetto di istruttoria, al termine della quale __________ __________ ha introdotto un memoriale conclusivo del 6 luglio 2000 in cui ha chiesto, oltre alle misure già note, che il convenuto o le __________ __________ __________ producessero anche il bilancio, il conto profitti e perdite, così come il rapporto di revisione dell'esercizio 1999. Nelle sue conclusioni del 14 luglio 2000 __________ __________ ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi provvedimento cautelare. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo sull'istanza in luogo e vece del Pretore, con decreto del 1° settembre 2000 il Segretario assessore ha respinto ogni domanda. La tassa di giustizia di fr. 1800.– e spese di fr. 175.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 3500.– per ripetibili.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 14 settembre 2000 nel quale postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'accoglimento della sua istanza cautelare e la conseguente riforma del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dalla presidente di questa Camera con decreto del 27 settembre 2000. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2000 __________ __________ propone di rigettare l'appello e di confermare il giudizio del Segretario assessore.
Considerando
in diritto: 1. In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), salvo che il processo sia disciplinato dal principio inquisitorio. Tale non è manifestamente il caso in esame. I documenti che l'attore allega per la prima volta all'appello non sono dunque ricevibili.
In concreto il Segretario assessore ha respinto l'istanza cautelare già per il fatto che i provvedimenti richiesti non apparivano urgenti, l'attore stesso ammettendo di essere venuto a sapere già nel novembre del 1998 che le azioni delle __________ __________ __________ erano passate nelle mani del convenuto (petizione, pag. 10 nel mezzo). A un anno dal trasferimento la necessità di intervenire immediatamente non risultava quindi verosimile. Per di più – ha soggiunto il Segretario assessore – l'azione di rivendicazione non sembrava provvista di buon esito, dato che tutto pareva confortare la proprietà del convenuto sulle azioni litigiose, non quella dell'attore. Donde, per finire, la reiezione dei provvedimenti cautelari.
L'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata – come rileva anche il Segretario assessore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
Per quanto riguarda il presupposto dell'urgenza, negato dal Segretario assessore, l'appellante sostiene la necessità di intervenire subito per evitare che, a causa ultimata, non sia più possibile “la ricostruzione della situazione finanziaria e commerciale dell'azienda”. Egli contesta di avere indugiato nel presentare l'istanza cautelare, affermando di avere “sempre cercato di riottenere le proprie azioni” e affermando che “lo spazio temporale trascorso dalla presa di coscienza del richiedente non può essere considerato quale valida argomentazione a sfavore dell'esistenza dell'urgenza”. Ricorda altresì di avere promosso nei confronti del convenuto “diversi procedimenti, tra i quali una causa di diritto di lavoro, un'azione possessoria seguita da una causa di restituzione di un libretto di risparmio, oltre a un'azione di disconoscimento del debito”, “tutti procedimenti con valori determinati di una certa importanza, i quali comportano di conseguenza spese notevoli”. Ciò lo avrebbe costretto “a ponderare attentamente tutti gli argomenti, giungendo infine alla decisione di procedere contro __________ __________ ” (appello, punto 8).
L'urgenza è data allorché esista l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). L'appellante non nega di essere venuto a conoscenza nel novembre del 1998 che le azioni erano passate nelle mani del convenuto. Tenta di giustificare la sua remora, ma non spiega perché tutt'a un tratto, a un anno di distanza, i provvedimenti richiesti fossero diventati impellenti. Che nell'intervallo egli abbia promosso altre cause è possibile. Ciò non è tuttavia in alcun rapporto con la necessità di intervenire senza indugio. O la necessità di procedere con urgenza era data o non era data. Certo, si può anche capire che prima di rivolgersi al giudice un istante rifletta qualche poco, tuttavia l'esitazione non può seriamente durare un anno. Diversa sarebbe la situazione – si ripete – ove l'appellante rendesse verosimile che, durante l'anno intercorso, nessuna premura avrebbe legittimato provvedimenti cautelari, ma che tale stato di cose si è modificato al punto da giustificare ora un intervento del giudice. Egli non pretende però estremi del genere. Il decreto impugnato merita quindi conferma – con la precisazione di cui si dirà al consid. 9 – già per il fatto che l'urgenza dei provvedimenti postulati non riesce attendibile. Ciò rende superfluo interrogarsi sulla verosimiglianza di un notevole pregiudizio e sulla parvenza di buon esito insita nell'azione di merito.
Dal profilo processuale non si può disconoscere per altro che, fosse pur data urgenza, non è dato a divedere come il primo giudice avrebbe potuto decretare provvedimenti – oltre che nei riguardi del convenuto – nei confronti delle __________ __________ __________, le quali non sono state convenute e non hanno mai avuto modo di esprimersi. Che il convenuto detenga l'intero pacchetto azionario della ditta nulla toglie al fatto che le __________ __________ __________ siano un soggetto giuridico autonomo, munito di organi propri. Esse non potevano dunque essere destinatarie di un'ingiunzione giudiziaria senza potersi adeguatamente difendere (art. 84 CPC). Nella misura in cui era diretta contro di loro, l'istanza cautelare andava addirittura respinta in ordine.
Si aggiunga che, quand'anche fosse data urgenza, i provvedimenti cautelari intesi a ottenere la produzione immediata di conti profitti e perdite, bilanci, rapporti di revisione, verbali assembleari e rendiconti particolareggiati – per di più sotto comminatoria dell'art. 292 CP – nemmeno potrebbero essere decretati. Le misure provvisionali non hanno scopo indagatorio. Esse sono destinate a conservare un determinato stato di fatto, a impedire danni imminenti o a proteggere diritti minacciati, non a procurare informazioni a una parte in pendenza di causa. Neppure una domanda di edizione, del resto, potrebbe perseguire finalità investigative (Rep. 1984 pag. 382 nel mezzo). Il diritto federale concede bensì diritti di informazione a “partecipanti”, azionisti e creditori di una società anonima (art. 656c cpv. 3, 697 cpv. 4 e 697h cpv. 2 CO). Per tacere del fatto però che una domanda del genere va presentata nelle debite forme (procedura di camera di consiglio: art. 5 LAC), in concreto la qualifica di azionista vantata dall'appellante è litigiosa, sicché concedere diritti di informazione a titolo cautelare nelle circostanze descritte significherebbe finanche anticipare l'esito del giudizio.
Per quel che riguarda la gestione delle __________ __________ __________ da parte di un eventuale commissario, valgono considerazioni analoghe. Se appena si pensa che solo chi si legittima come azionista può chiedere la nomina di un “controllore speciale” (art. 697a cpv. 2 e 697b cpv. 1 CO), designare un commissario su richiesta di un azionista la cui qualifica è litigiosa equivarrebbe, una volta ancora, a precorrere in via cautelare l'esito del giudizio. Ancor meno immaginabile sarebbe la prospettata ratifica di assemblee generali ordinarie o straordinarie da parte del giudice, a dir poco impraticabile, non vedendosi quale base legale abiliterebbe un giudice a esercitare – foss'anche a titolo provvisionale – una sorta di diritto di veto sulle decisioni prese dall'organo supremo di una società anonima.
Quanto infine alla postulata restrizione della facoltà di disporre (sulla particella n. __________RFD di __________: doc. M), tale provvedimento andava respinto a prescindere dall'urgenza. Una restrizione della facoltà di disporre è disciplinata in effetti dall'art. 960 cpv. 1 CC. Ora, contrariamente a quanto sembra credere anche il Segretario assessore, ai fini dell'art. 960 cpv. 1 CC il notevole pregiudizio, l'urgenza e la probabilità di successo insita nell'azione di merito non sono criteri determinanti (Rep. 1993 pag. 160 in alto; I CCA, sentenza del 24 giugno 1997 in re L., consid. 4). Decisivo è anzitutto che l'istante faccia valere, con riferimento al fondo in oggetto, una pretesa suscettibile – se accertata – di comportare un'iscrizione nel registro fondiario (Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 960 con richiamo). L'appellante non avanza alcuna pretesa in tal senso. Una restrizione a norma dell'art. 960 cpv. 1 CC non poteva nemmeno entrare, quindi, in linea di conto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC, art. 24 lett. a LTG per analogia). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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