AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.95
Data decisione, Autorità: 19.06.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00095
Lugano, 19 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 10 giugno 1999 da
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________, __________, e __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
30 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, membri della comunione ereditaria fu __________ __________, sono proprietari in comune della particella
n. __________RFD di __________, che confina a est con la particella n. __________, proprietà di __________ __________. Il 6 dicembre 1996 quest'ultima ha ottenuto una licenza edilizia per trasformare la stalla posta sul suo fondo in una casa di vacanza e per formare due posteggi sulla vicina (ma non contigua) particella n. __________. I lavori sono cominciati e sono stati portati a termine nella seconda metà del 1998. Il 10 settembre 1998 gli eredi fu __________ __________ hanno scritto a __________ __________, lamentando sconfinamenti nell'esecuzione delle opere. __________ __________ ha respinto ogni addebito.
B. Il 10 giugno 1999 __________ __________, __________ __________, __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse a __________ __________– “sotto le comminatorie di legge” – di demolire immediatamente una gronda del suo stabile sporgente sul loro fondo, di allontare una condotta dell'acqua potabile da lei posata sul loro terreno e di ricostruire una scala che esisteva sulla loro proprietà, a confine con l'edificio della convenuta. __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro domande fino al dibattimento finale del 25 maggio 2000.
C. Con sentenza del 30 giugno 2000 il Pretore ha accolto parzialmente l'azione negatoria, nel senso che ha ingiunto a __________ __________ di eliminare la gronda litigiosa nella misura di 54 cm a monte e di 30 cm a valle, allontanando inoltre la condotta dell'acqua potabile da lei posata sulla particella degli attori. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 157.– sono state poste per un terzo a carico degli attori e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 400.– complessivi per ripetibili ridotte.
D. Contro il predetto giudizio __________ __________ è insorta con un appello del 12 settembre 2000 nel quale chiede che la petizione sia interamente respinta e che in favore della sua particella n. __________sia costituita una servitù di sporgenza per quanto riguarda la gronda e la condotta dell'acqua potabile, offrendo un importo indeterminato a titolo d'indennità. Nelle loro osservazioni del 17 ottobre 2000 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'appello in esame è datato 12 settembre 2000, ma è stato consegnato alla posta (art. 131 cpv. 4 CPC) lunedì 11 settembre 2000. Nelle cause ordinarie, come in concreto, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore della convenuta lunedì
3 luglio 2000 (timbro postale sulla busta di ricevimento). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 4 luglio 2000, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 31 agosto 2000 per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC nella versione in vigore fino al 1° aprile 2001) e sarebbe scaduto il 9 settembre 2000. Trattandosi di un sabato, la data si è protratta al successivo lunedì 11 settembre 2000 (art. 131 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello è pertanto ricevibile.
L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto il primo giudice ha fissato il valore delle domande in fr. 8000.– (“come indicato dagli attori e non contestato dalla convenuta, ritenuto altresì che il valore indicato non può essere ritenuto abusivo”: sentenza impugnata, consid. 4). Tali domande essendo rimaste invariate fino al dibattimento finale (verbali, pag. 7 seg.), il valore litigioso non ha subìto modifiche. Ne discende, anche sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello.
In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 322 cpv. 1 lett. b CPC), a meno che la causa sia disciplinata dal principio inquisitorio, ipotesi che tuttavia è manifestamente estranea alla fattispecie. Nel caso in esame la convenuta si era limitata a postulare, davanti al Pretore, il rigetto dell'azione (risposta del 16 settembre 1999, pag. 3 in fondo) e al dibattimento finale del 25 maggio 2000 ha mantenuto la stessa domanda (verbali, pag. 8 in fondo). Con l'appello essa non solo ribadisce tale conclusione, ma chiede anche – come detto – l'iscrizione di una servitù di sporgenza intesa a conservare la gronda e la condotta sul fondo degli attori. Se non che, nuove domande sono irricevibili in appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 83 segg.). Già per questo motivo la servitù non può dunque entrare in linea di conto nell'ambito dell'attuale procedura e al riguardo l'appello si rivela inammissibile. Sulla questione si tornerà, ad ogni modo, in appresso (consid. 6a e 6b).
Premesso che un'azione negatoria è imprescrittibile, il Pretore ha accertato – come del resto la convenuta ammetteva – che nella fattispecie la gronda della casa riattata invade parzialmente il fondo degli attori (54 cm a monte e 30 cm a valle) e che la condotta dell'acqua potabile destinata allo stabile della convenuta si trova sul fondo stesso. Ciò posto, il primo giudice ha ravvisato vere e proprie opere sporgenti (art. 674 CC) che, a determinate condizioni, avrebbero anche potuto giustificare l'iscrizione di una servitù. Se non che – egli ha continuato – la convenuta non ha mai avanzato alcuna richiesta in tal senso, né sono stati istruiti i presupposti che disciplinano la concessione di una servitù del genere (art. 674 cpv. 3 CC). Non rimaneva dunque che ordinare la demolizione della gronda e l'allontanamento della condotta. Per quanto riguarda la scala a confine, il Pretore ha rilevato che essa era stata ricostruita e che la richiesta degli attori – formulata solo nel memoriale conclusivo – volta a ottenere il ripristino del manufatto nelle forme originarie per evitare ristagni d'acqua, risultava tardiva e di fondatezza non dimostrata.
L'appellante fa valere che, come risulta dalle testimonianze agli atti (deposizioni di __________ __________, verbali pag. 4, e di __________ __________, verbali pag. 5), la gronda della stalla sporgeva 15–20 cm sul fondo vicino già oltre 40 anni prima dell'inizio dei lavori. Fra le parti vigeva quindi un tacito accordo di tolleranza. La demolizione risulterebbe poi sproporzionata e potrebbe ragionevolmente essere sostituita dal versamento di un'indennità, tanto più ch'essa non si giustifica per quanto rimane nei limiti della sporgenza preesistente. Infine l'appellante afferma di avere posato la condotta per l'allacciamento del suo stabile alla rete idrica in buona fede, secondo le indicazioni date dall'azienda comunale dell'acqua potabile. Tutto ciò legittimerebbe la concessione di una servitù di sporgenza aerea per la gronda e sotterranea per la condotta, dietro versamento tutt'al più di un equo indennizzo.
La preesistente sporgenza della gronda non soccorre ai fini del giudizio e invano l'appellante prospetta l'esistenza di un “accordo tacito a titolo di precario”. Intanto un'autorizzazione a titolo precario può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente DTF dell'8 marzo 1999 in re F., consid. 3b), di modo che l'appellante non può giovarsene. In secondo luogo una semplice tolleranza pluriennale non basta a conferire diritti acquisiti, già per il fatto che l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC è imprescrittibile. Il proprietario di un fondo può quindi esigere in ogni tempo l'eliminazione di “qualsiasi indebita ingerenza”, salvo che il convenuto si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 CC, rispettivamente dell'art. 685 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 288, n. 1040 in fine), oppure che il comportamento dell'attore trascenda nell'abuso (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 67 ad art. 641). La questione è pertanto di sapere se nel caso specifico sia data a divedere l'una o l'altra riserva.
a) L'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce che qualora un'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno. Il medesimo principio vale, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 685 cpv. 2 CC, per costruzioni che – senza essere “opere sporgenti” – siano incompatibili con il diritto di vicinato. Perché il richiamo all'art. 674 cpv. 3 (o all'art. 685 cpv. 2) CC sia efficace, non basta tuttavia che il convenuto chieda di respingere l'azione negatoria del proprietario intesa alla rimozione delle opere sporgenti (o delle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato) evocando tali norme in astratto. Egli deve postulare espressamente l'attribuzione di un diritto reale sulla sporgenza (eventualmente l'attribuzione della proprietà del terreno, come prevede in alternativa l'art. 674 cpv. 3 CC), mediante azione autonoma o riconvenzionale (DTF del 19 settembre 1996 in re R., consid. 2c pubblicato in: Rep. 1996 pag. 10).
b) Nel caso precipuo la convenuta non ha mai chiesto l'attribuzione di servitù alcuna, se non nell'appello. Si è già visto tuttavia che ciò non è processualmente ammissibile (consid. 3). A parte ciò, fossero anche ricevibili nuove domande in appello, ciò non basterebbe alla convenuta. Come si è appena spiegato, l'attribuzione di un diritto reale sull'opera va chiesto mediante azione o riconvenzione. Una domanda formulata semplicemente nella risposta (o, foss'anche possibile, nell'appello) non è sufficiente. Per di più, nel suo memoriale di risposta la convenuta non ha formalmente chiesto l'attribuzione di alcunché, limitandosi a menzionare l'eventualità di dover versare – senza indicare a che titolo ciò sarebbe dovuto avvenire – un indennizzo per la sporgenza aerea (risposta, pag. 3). A ragione il Pretore ha quindi ritenuto di non poter esaminare il tema legato a un'ipotetica attribuzione di servitù. La ricorrente definisce sorprendente tale conclusione, ma la doglianza è fuori luogo. Del resto, l'opinione secondo cui la richiesta di demolire l'opera sporgente avanzata dal proprietario del fondo nel quadro di un'azione negatoria conterrebbe, come minus, quella di vedersi assegnare un semplice indennizzo per una servitù di sporgenza accordata al convenuto, ancorché non necessariamente richiesta (DTF dell'11 novembre 1975 in re V., consid. 1 pubblicato in Rep. 1976 pag. 1 e citato da Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 19 ad art. 86), è superata dalla giurisprudenza più recente (pubblicata appunto in Rep. 1996 pag. 10).
c) Rimane da verificare se il comportamento degli attori si sospinga nell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC). Ora, l'abuso presuppone un'accettazione e non una semplice tolleranza. Il proprietario del fondo deve quindi avere tenuto un comportamento tale da infondere nella controparte aspettative degne di protezione, la sua passività dovendo poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto o avere recato pregiudizio alla controparte (DTF 106 II 323 consid. 3a con riferimenti; analogamente: DTF del 29 novembre 1995 in re R., consid. 3). Contrariamente a quanto sembra evincersi da Steinauer su questo punto (op. cit., vol. I, pag. 288, n. 1040), il solo fatto che il proprietario di un fondo abbia tollerato per molto tempo una data situazione ancora non significa ch'egli integri gli estremi dell'abuso al momento in cui chieda la rimozione delle opere sporgenti.
d) Nel caso specifico il comportamento degli attori non configura abuso alcuno. Anzitutto nei rapporti di vicinato gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati solo con grande riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 183, n. 1923). Per tacere del fatto che la stalla preesistente era più bassa della casa riattata (doc. I, sezioni A-A e B-B) e che la gronda – senza pluviale – sporgeva meno di quella odierna (deposizione __________, pag. 4), non si può dire che il loro comportamento adombri una qualsivoglia condiscendenza alla situazione venutasi a creare dopo i lavori. Certo, essi non hanno introdotto opposizione alla domanda edilizia (doc. VII richiamato dal Municipio di __________), ma la gronda non risultava in contrasto con il diritto pubblico federale, cantonale o comunale né la sua larghezza si desumeva chiaramente dai piani (doc. I). Inoltre gli attori hanno mosso rimostranze fin dal settembre-ottobre 1998 (doc. A e D). Nelle circostanze descritte mal si comprende quale aspettativa degna di protezione essi avrebbero suscitato nell'appellante. Per quel che è della sporgenza originaria, ancora una volta non si vede quale affidamento avrebbero destato gli attori in una rinuncia al diritto di chiedere la demolizione della gronda. Ancorché annosa, come detto, una semplice tolleranza non basta.
cpv. 3 CC, la convenuta non ha chiesto nelle debite forme – come si è visto – l'attribuzione di alcuna servitù. Pure al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
È vero che l'art. 691 CC prevede, trattandosi di una condotta, un'altra possibile “servitù legale” accanto a quella dell'art. 674 cpv. 3 CC (sulla nozione: Meier-Hayoz, op. cit., n. 52 ad art. 674 CC). Oltre che formare oggetto di servitù come “opera sporgente” (Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC), in effetti, una condotta può anche formare oggetto di servitù giusta l'art. 691 CC, sempre che non possa essere eseguita senza servirsi del fondo o senza spese eccessive (identico principio vale per le fontane, che possono formare oggetto di servitù come opere sporgenti, ma anche in forza dell'art. 710 CC). Di per sé al proprietario che con un'azione negatoria chieda la rimozione di una condotta posata indebitamente sul suo fondo il convenuto potrebbe opporre, di conseguenza, anche l'art. 691 CC. A parte il fatto però che quest'ultima norma non permette necessariamente di mantenere un determinato stato di fatto (la servitù di condotta necessaria può essere ottenuta – come detto – solo ove l'opera non possa essere compiuta senza servirsi del fondo altrui o senza spese eccessive), nella fattispecie la convenuta mai si è valsa dell'art. 691 CC, il quale per di più andava fatto valere nelle stesse forme dell'art. 674 cpv. 3 CC, ovvero mediante azione autonoma o riconvenzione. Anche per quanto riguarda l'eliminazione della condotta la sentenza del Pretore resiste dunque a ogni critica e merita conferma.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 500.– complessivi per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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