AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.93
Data decisione, Autorità: 09.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00093
Lugano, 9 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 2 marzo 1999 da
__________ __________ (1998), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________, __________, e patrocinata dal curatore lic. iur. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadina __________, ha dato alla luce __________ __________ il __________ 1998. Il 19 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha designato alla figlia un curatore nella persona del __________. __________. __________ __________, cui è stato conferito l'incarico di accertare la paternità della bambina e salvaguardarne il diritto al mantenimento, come pure di consigliare e assistere la madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC).
B. Il 2 marzo 1999 __________ __________, patrocinata dal curatore, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che __________ __________ (1957) fosse dichiarato essere suo padre, che fosse disciplinato il diritto di visita di lui e che questi fosse tenuto a versarle un contributo mensile indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno, di fr. 900.– fino alla maggiore età e di fr. 1000.– fino al termine degli studi. Con risposta del 12 aprile 1999 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione o in subordine, qualora fosse stata accertata la sua paternità, la regolamentazione del diritto di visita e un contributo alimentare calcolato “in base ai minimi esistenziali della __________ ”. Nella replica del 7 maggio 1999 __________ __________ ha confermato le sue domande. __________ __________ non ha duplicato.
C. Esperita una perizia sul __________ di __________ __________, di __________ __________ e della bambina, quest'ultima ha sostanzialmente ribadito per mezzo del curatore il suo punto di vista in un memoriale conclusivo del 14 gennaio 2000. Nelle sue conclusioni del 10 marzo 2000 __________ __________ ha rinunciato a contestare il rapporto di filiazione e ha offerto un contributo mensile indicizzato per la figlia, oltre all'assegno familiare, di fr. 500.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di fr. 600.– fino al 12° anno, di fr. 700.– fino al 16° anno, di fr. 800.– fino alla maggiore età e di fr. 900.– fino al termine degli studi. Al dibattimento finale del 20 marzo 2000 l'attrice ha riaffermato le sue domande. Il convenuto non è comparso all'udienza.
D. Statuendo il 10 luglio 2000, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________, ha disciplinato il diritto di visita e ha fissato un contributo mensile indicizzato per la figlia, oltre all'assegno familiare, di fr. 510.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di
fr. 550.– fino al 16° anno e di fr. 640.– fino al termine degli studi. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico del convenuto. Non sono state attribuite ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 29 agosto 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il padre sia tenuto a versarle un contributo mensile indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno, di fr. 900.– fino alla maggiore età e di fr. 1000.– fino al termine degli studi. Nelle sue osservazioni del 26 settembre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Il
29 settembre 2000 __________ __________ ha presentato un memoriale di replica, che non è stato intimato al convenuto.
Considerando
in diritto: 1. Il Codice di procedura civile ticinese non prevede doppi scambi di allegati in appello (art. 307 segg. CPC). Repliche non sono quindi ammesse, tanto meno ove non siano autorizzate (cfr. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il memoriale presentato dall'attrice a questa Camera il 29 settembre 2000 va dichiarato irricevibile. I nuovi documenti prodotti dall'appellante sono invece proponibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio).
Litigiosa rimane, in appello, l'entità del contributo alimentare per la figlia. Questa si duole anzitutto che il Pretore ha dedotto dal proprio fabbisogno mensile l'assegno familiare, il quale non è – a suo parere – un reddito e dev'essere versato perciò in aggiunta al contributo. Essa sostiene inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto calcolare il suo fabbisogno in base alle raccomandazioni più recenti pubblicate dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, nel gennaio del 2000, e non sulla scorta delle raccomandazioni risalenti al gennaio del 1996. Infine il Pretore non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione finanziaria del convenuto, la cui madre avrebbe notoriamente ottenuto, verso la metà degli anni novanta, quasi mezzo milione di franchi in seguito all'espropriazione di un fondo. Ciò premesso, l'appellante rivendica un contributo mensile indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno, di fr. 900.– fino alla maggiore età e di fr. 1000.– fino al termine degli studi.
Nelle osservazioni all'appello il convenuto afferma che il Pretore ha dedotto giustamente gli assegni familiari dal fabbisogno della figlia. Il contributo litigioso – soggiunge – è stato calcolato nel rispetto dei criteri enunciati dall'art. 285 CC. Egli sottolinea dipoi che, secondo giurisprudenza, al debitore del contributo alimentare va garantito almeno il fabbisogno minimo. Per quel che riguarda la nota indennità d'espropriazione, egli ammette di avere ricevuto in donazione dalla madre, nel 1995, fr. 128 000.–. Asserisce però di avere consumato il capitale nel frattempo per sopperire al proprio mantenimento e per finanziare non meglio precisati corsi professionali. Il convenuto ritiene in definitiva che il contributo stabilito dal Pretore sia equo e adeguato alla situazione finanziaria delle parti.
L'art. 285 cpv. 1 CC prevede – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 applicabile alla fattispecie – che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del medesimo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Il mantenimento di figli minorenni, come si è già accennato, è retto – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).
In concreto il Pretore è stato chiamato a statuire su un'azione di paternità (art. 261 segg. CC) combinata con un'azione di mantenimento (art. 276 segg. CC). Sulla prima egli ha giudicato con cognizione di causa, dopo avere ordinato una perizia sul __________ dei genitori e della bambina (act. VI). Sulla seconda invece non ha condotto in pratica alcuna istruttoria. Egli si è limitato a richiamare il carteggio fiscale di __________ __________, ma non ha accertato la situazione finanziaria dei genitori al momento del giudizio. Ha rilevato solo che i redditi dei genitori risultanti dalle tassazioni per il biennio 1997/98 sono paragonabili, il padre avendo guadagnato nel 1996 fr. 18 000.– (doc.
Nelle circostanze descritte è manifesto che il primo giudice, tralasciando di verificare la reale e attuale situazione finanziaria delle parti, ha disatteso la massima ufficiale e il principio inquisitorio che presiede al diritto di filiazione (sopra, consid. 4). Appurato che gli atti non consentivano di determinare con sufficiente affidabilità la capacità di reddito e i fabbisogni minimi dei genitori, il Pretore sarebbe dovuto intervenire d'ufficio, a tutela della figlia minorenne, non limitarsi a constatare la lacunosità del fascicolo processuale (quasi si trattasse di una causa retta dal principio dispositivo). Poco importa che all'udienza preliminare il curatore della bambina abbia prodotto unicamente la tassazione 1997/98 di __________ __________, senza instare per altre prove: le conseguenze di una simile manchevolezza, invero, non potevano essere fatte sopportare alla minorenne. Ravvisata l'insufficienza delle prove offerte, il Pretore avrebbe dovuto indagare di sua iniziativa sul reddito e la sostanza attuale dei genitori, così come sul rispettivo fabbisogno minimo (cfr. anche DTF 127 III 72 consid. 3). Certo, la Camera civile di appello potrebbe esperire essa medesima – proprio in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio – tutte le prove ritenute idonee ai fini del giudizio (v. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 322 CPC). In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta di eseguire l'istruttoria vera e propria, il semplice richiamo di un carteggio fiscale non potendosi seriamente considerare a tale stregua.
La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che non compete alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria e istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio – come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – la causa potrebbe essere istruita sommariamente in primo grado (o non essere istruita), lasciando all'autorità di ricorso il compito di supplire a ogni mancanza. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile. Il giudice di prima sede che disattende la massima ufficiale e il principio inquisitorio del diritto federale nella loro sostanza viola norme essenziali di procedura e cade nel diniego di giustizia. E tale vizio denota nel caso in esame la nullità della fase istruttoria, ridotta a una mera parvenza. Ne deriva, in ultima analisi, che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata (sul contributo di mantenimento) va annullato, con rinvio degli atti al primo giudice perché esegua l'istruttoria (art. 326 lett. a CPC per analogia).
Oggetto di istruttoria dovranno essere – giovi ripetere – le condizioni finanziarie in cui versano i genitori e la figlia al momento del giudizio. A tal fine il Pretore esigerà tutti i documenti utili a chiarire le entrate effettive e il patrimonio, come pure i fabbisogni minimi del padre e della madre, accertando altresì l'ammontare dell'assegno familiare concretamente riscosso. Ciò posto, il primo giudice verificherà se all'uno o all'altro genitore vada imputato un reddito ipotetico, tenuto conto della relativa formazione, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 n. 1.52 segg.). Per calcolare i fabbisogni dei genitori, inoltre, egli prenderà in considerazione i nuovi minimi esistenziali del diritto esecutivo, in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74), e per stabilire quello in denaro della figlia si fonderà sulle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel gennaio del 2000 (in: Rep. 1999 pag. 372).
Dato il parziale accoglimento dell'appello per un vizio di procedura non rilevato dalle parti, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese e, considerata la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), compensare le ripetibili. Quanto agli oneri processuali di primo grado, il Pretore ha emanato un giudizio unico, senza distinguere tra azione di paternità e azione di mantenimento. Nella misura in cui si riferisce a quest'ultima, tuttavia, il dispositivo in questione (n. 3) deve seguire la sorte del dispositivo n. 1.2, ove appena si consideri che il Pretore potrà statuire sugli oneri dell'indagine relativa alla capacità contributiva dei genitori solo al momento del nuovo giudizio. Per quel che attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice in questa sede, essa merita accoglimento, la bambina non risultando avere mezzi apprezzabili per far fronte alle spese della causa (a prima vista neppure con l'aiuto della madre: certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto il 12 settembre 2000) e l'appello rivelandosi – almeno nel risultato – parzialmente provvisto di buon diritto (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1.2 e n. 3 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per istruzione e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono tasse o spese di appello. Le ripetibili sono compensate.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del __________. __________. __________ __________, __________.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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