AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.89
Data decisione, Autorità: 12.06.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00089
Lugano 12 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 1999 da
__________ e __________ , __________ (__________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ ed __________ , __________ (), con __________ __________ -, __________ () (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2000 presentato da __________ ed __________ __________ con __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ , __________ __________ e __________ __________ - sono comproprietari in ragione di un quarto ciascuno della particella
n. __________RFD di __________ (n. __________della vecchia mappa). Il rimanente quarto appartiene, metà ciascuno, a __________ ed __________ __________. Sul fondo sorge una piscina, inutilizzata da tempo, i cui lavori di manutenzione e di risanamento hanno causato discussioni tra i proprietari.
B. Il 3 aprile 1998 __________ ed __________ __________ hanno deciso, insieme con __________ __________ -__________, di eseguire il risanamento della piscina per un costo approssimativo di fr. 125 000.– e il 24 aprile 1998 hanno presentato la relativa domanda di costruzione. Il Municipio di __________ ha concesso la licenza edilizia il 27 luglio 1998, respingendo un'opposizione di __________ . Un ricorso introdotto da quest'ultimo contro tale decisone è stato respinto prima dal Consiglio di Stato, il 23 settembre 1998, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 12 gennaio 1999 (inc. ..).
C. Il 10 febbraio 1999 __________ e __________ __________ hanno promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione possessoria, chiedendo che a __________ __________, __________ __________ e __________ - fosse vietato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni intervento edilizio sulla piscina. L'ingiunzione, postulata anche in via cautelare, è stata accolta inaudita parte dal Pretore il giorno successivo. All'udienza dell'8 marzo 1999 i convenuti si sono opposti all'istanza.
D. Esperita l'istruttoria, durante la quale __________. __________ __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sulla necessità dei lavori, le parti hanno confermato il loro punto di vista nel rispettivo memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Con sentenza del 16 agosto 2000 il Pretore ha accolto l'azione possessoria e ha ordinato ai convenuti – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di astenersi da ogni intervento previsto nella licenza edilizia del 27 luglio 1998. La tassa di giustizia di fr. 1200.– (compresi fr. 100.– della procedura cautelare) e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ , __________ __________ e __________ __________ - sono insorti con un appello del 24 agosto 2000 nel quale chiedono che, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'azione possessoria sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto del 31 agosto 2000 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 14 settembre 2000 __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto l'azione possessoria con l'argomento che le obiezioni dei convenuti risultavano di natura petitoria e perciò improponibili. Alla medesima conclusione egli è giunto anche in via abbondanziale, rilevando in estrema sintesi che il risanamento della piscina proposto dai convenuti non costituisce un lavoro utile e non può essere imposto agli altri comproprietari.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto l'istanza senza avere esaminato i requisiti dell'azione di manutenzione. Rilevano che gli istanti non hanno reclamato tempestivamente, né hanno promosso azione entro il termine di un anno dall'insorgere della minaccia di turbativa. L'opposizione ai prospettati lavori di risanamento – soggiungono – configura per di più un abuso di diritto, estraneo alla natura di un'azione possessoria. Essi sostengono infine che le opere litigiose sono destinate a conservare il valore della piscina e a mantenerla idonea all'uso, sicché la decisione di intervenire è stata presa validamente alla maggioranza dei comproprietari in virtù dell'art. 647c CC.
L'art. 928 CC invocato dagli istanti (“azione di manutenzione”) conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. 927 CC (“azione di reintegra”), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti. L'azione dev'essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101 n. 365; Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a).
In concreto gli istanti lamentano una minaccia di turbativa ad opera di altri comproprietari del fondo, intenzionati a eseguire lavori che – a detta dei primi – non sono stati validamente deliberati. Ora, stando al Pretore, un comproprietario turbato nel suo possesso può agire anche contro un altro comproprietario. Ciò è vero per l'azione di reintegra. Per l'azione di manutenzione, ciò vale solo qualora i diritti dell'istante sull'oggetto litigioso siano di per sé incontestati e la causa verta semplicemente sulla questione di sapere se costui sia indebitamente turbato dal convenuto nell'esercizio di siffatti diritti (Brunner/Wichtermann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 40 ad art. 646 CC; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 646; Stark, op. cit., n. 69 all'introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., n. 1234a, pag. 342). Nella fattispecie tale non è sicuramente il caso. Per tacere della circostanza che, secondo taluni autori, la possibilità di agire a norma dell'art. 928 CC fra comproprietari è esclusa già a priori (cfr. Haab in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 648 CC con rinvii; Liver in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 163 seg. ad art. 737 CC).
Si aggiunga che l'azione di manutenzione ha natura puramente sommaria e può investire solo questioni di fatto. Non incombe al giudice dell'azione possessoria esaminare se un dato stato di fatto appaia conforme al diritto e neppure se le ragioni fatte valere dalle parti siano giuridicamente fondate (I CCA, sentenza del 7 marzo 1996 nella causa I. SA contro Comune di X, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 9 seconda colonna in fondo). Nel caso specifico l'istanza tende a vietare l'esecuzione di lavori controversi per il motivo che la delibera non è stata presa alla maggioranza qualificata dei comproprietari e delle quote, come prevede l'art. 647d CC per gli interventi utili, diretti cioè ad aumentare il valore della cosa, a migliorarne il rendimento o l'idoneità all'uso (cpv. 1). Gli appellanti obiettano che le opere previste nella nota licenza edilizia del
27 luglio 1998 sono lavori necessari nel senso dell'art. 647c CC, sicché la maggioranza dei comproprietari è sufficiente. Ma la qualifica giuridica delle opere litigiose è un problema di diritto, che esula dalla natura di un'azione possessoria. A prescindere dalla constatazione che, già dal profilo dei fatti, non appare compatibile con la natura sommaria di un'azione possessoria l'esecuzione di una perizia per sapere se si tratti di lavori “necessari” o semplicemente “utili”.
Se ne conclude che la lite insorta fra istanti e convenuti non può essere risolta nell'ambito di una mera azione possessoria. Solo una causa di merito potrà consentire di appurare se i convenuti siano o non siano abilitati a eseguire gli interventi in contestazione. Ne segue che l'appello riesce fondato già per questa ragione. Ciò rende superfluo esaminare le altre condizioni cui gli art. 928 seg. CC subordinano l'esercizio di un'azione di manutenzione.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli istanti rifonderanno alla controparte, in solido, un'equa indennità per ripetibili di appello. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1200.– (compresi fr. 100.– relativi alla procedura cautelare), anticipata dagli istanti in ragione di fr. 845.– e per il resto da anticipare dagli istanti in solido, e le spese di fr. 4560.– (compresi fr. 20.– relativi alla procedura cautelare), anticipate dai convenuti in ragione di fr. 285.– e per il resto da anticipare dagli istanti, sono poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ e __________ __________ in solido, tenuti a rifondere agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster