AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.87
Data decisione, Autorità: 04.07.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00087
Lugano 4 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. -._–/__ __ (rettifica del registro fondiario) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che oppone
__________ e __________ , __________ () (patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________)
Alla
Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 25 agosto 2000 presentato da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 25 luglio 2000 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1939), cittadina svizzera con ultimo domicilio in , è deceduta a __________ () il __________ 1991, lasciando quali eredi il marito __________ con i figli __________, __________, __________ e __________. Il 25 luglio 1991 è stato pubblicato in Francia un testamento olografo, datato 8 novembre 1976, in cui essa istituiva il marito légataire universel tant en usufruit qu'en toute propriété.
B. Il 14 marzo 2000 __________ e __________ __________ hanno instato davanti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano per far iscrivere quale nuova proprietaria della particella n. __________ RFD di o-– in base a un certificat d'hérédité rilasciato il
7 febbraio 2000 dal sindaco __________– la comunione ereditaria fu __________ __________, composta appunto di __________, __________, __________, __________ e __________ __________. Con decisione del 15 marzo 2000 l'ufficiale ha respinto la richiesta.
C. __________ e __________ __________ hanno impugnato il 30 marzo 2000 la decisione predetta davanti alla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, chiedendo l'accoglimento dell'istanza e l'iscrizione del trapasso di proprietà. Statuendo il 25 luglio 2000, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dei ricorrenti in solido.
D. Contro la decisione citata __________ e __________ __________ sono insorti con un ricorso del 25 agosto 2000 nel quale chiedono di dar seguito all'istanza d'iscrizione della comunione ereditaria nel registro fondiario e di riformare in tal senso la decisione dell'autorità di vigilanza. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2000 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Il termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/ RNRF 70/1989 pag. 134 seg.). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
Il ricorso è stato presentato da __________ e __________ __________, membri della comunione ereditaria fu __________ __________. In linea di principio i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (art. 602 cpv. 2 CC, art. 885 del Codice civile francese). Singoli membri di una comunione ereditaria non sono quindi legittimati – di regola – ad agire autonomamente per far valere diritti della successione. Nella procedura amministrativa la legittimazione è nondimeno più ampia. In tale ambito si riconosce anche a un singolo erede la facoltà di impugnare in proprio nome una decisione che riguardi la comunione ereditaria, sempre che il ricorso tenda all'annullamento di un atto che determina obblighi o oneri per la comunione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 43 LPAmm, pag. 221 e seg. con riferimenti di giurisprudenza). Identico principio fa stato sul piano federale (art. 48 lett. a PA per il ricorso amministrativo, art. 103 lett. a OG per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; DTF 102 Ia 432 consid. 3). Anche sotto questo profilo il ricorso è pertanto ricevibile.
Secondo l'autorità di vigilanza, il certificat d'hérédité rilasciato dal sindaco __________ il 7 febbraio 2000 (allegato 1 all'istanza del 14 marzo 2000) non è equiparabile a un certificato ereditario del diritto svizzero, tant'è che nemmeno l'amministrazione francese e gli istituti finanziari francesi lo accettano, poiché si fonda sulle sole dichiarazioni degli interessati, senza alcun controllo ufficiale. Esso non è pertanto idoneo a giustificare l'iscrizione di trapassi di proprietà. Per di più, le autorità francesi chiamate a statuire sulla successione nemmeno si occuperebbero di beni immobili situati all'estero, il diritto francese disponendo al riguardo una deroga al principio dell'universalità della successione. Per l'autorità di vigilanza, quindi, il trapasso agli eredi della particella n. RFD di __________ - può avvenire solo in base a un certificato ereditario svizzero rilasciato dall'autorità al luogo di origine della defunta, conformemente all'art. 87 cpv. 1 LDIP.
I ricorrenti ammettono che, di per sé, il certificat d'hérédité da loro prodotto non è un titolo idoneo per ottenere il citato trapasso di proprietà. Ritengono tuttavia che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto accogliere il ricorso fondandosi su un altro atto equivalente al certificato ereditario svizzero: l'attestato di proprietà allestito il 10 ottobre 1991 dal notaio __________ __________ di __________ (doc. 5). A loro avviso inoltre la competenza delle autorità francesi a statuire sulla successione dipende dall'applicazione alla fattispecie del trattato bilaterale sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile concluso tra la Svizzera e la Francia il 15 giugno 1869. Nonostante tale accordo sia stato abrogato il 1° gennaio 1992 con l'entrata in vigore, tra i due Stati, della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, la sua applicabilità alle successioni aperte prima di allora è tutt'altro che esclusa. E se quel trattato fosse ancora applicabile – essi continuano – il rilascio del certificato ereditario incomberebbe all'autorità svizzera del luogo di origine della defunta (art. 5 cpv. 1), sicché la sentenza impugnata potrebbe essere confermata, ma “con tutt'altra e più convincente motivazione” (ricorso, pag. 5 a metà). Comunque sia, anche in caso contrario le autorità francesi dell'ultimo domicilio della defunta sono competenti a statuire sull'intera sostanza ereditaria, a prescindere dal luogo di situazione dei fondi. I ricorrenti postulano, in definitiva, una decisione di principio sull'applicazione del trattato bilaterale prima della sua abrogazione formale il 1° gennaio 1992.
L'art. 18 cpv. 2 lett. a RRF stabilisce che per iscrivere un acquisto di proprietà per successione è necessario produrre un certificato attestante che gli eredi legittimi e quelli istituiti sono i soli eredi del defunto. Per quel che riguarda gli atti rilasciati da autorità estere, l'art. 96 cpv. 1 LDIP dispone il riconoscimento in Svizzera dei documenti stilati o riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui questi ha scelto il diritto (lett. a), oppure – in materia immobiliare – dei documenti stilati o riconosciuti nello Stato di situazione dei fondi (lett. b). Quest'ultima disposizione è applicabile anche ai certificati ereditari rilasciati da autorità estere (Dutoit, Droit international privé suisse, 2ª edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP; Schnider in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPRG, Basilea 1996, n. 4 ad art. 96 LDIP). Nei rapporti con la Francia, fino al 1° gennaio 1992 vigeva il trattato bilaterale del 15 giugno 1869 sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (già in __________ ...; Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848–1947, vol. 12, pag. 327 segg.), abrogato con scambio di lettere del novembre 1991 (RU 1992 I 200). Esso prevedeva la competenza dell'autorità del luogo di apertura della successione, ossia – per uno svizzero deceduto in Francia – quella del luogo di origine del defunto (art. 5 cpv. 1 prima frase).
I ricorrenti, come si è detto, ritengono che l'applicazione del trattato bilaterale alle successioni apertesi prima del 1° gennaio 1992 sia controversa in dottrina e che da ciò dipenda, in ultima analisi, l'accoglimento o la reiezione del gravame. Contrariamente a tale opinione, nondimeno, la questione può continuare a rimanere perciò indecisa. Il trattato, in effetti, regolava bensì la competenza per territorio in materia di successione, ma riservava – per la divisione, la licitazione o la vendita di beni immobili – la legge del luogo di situazione dei fondi (art. 5 cpv. 1 seconda frase). La giurisprudenza francese ha sempre interpretato tale disposizione nel senso che, oltre al diritto applicabile, la deroga comprendesse anche la competenza delle autorità adite: i beni immobili della sostanza ereditaria, in altri termini, soggiacevano esclusivamente alla competenza dell'autorità del luogo di situazione dei fondi (Klein, Die Aufhebung des französisch-schweizerischen Vertrags vom 15. Juni 1869 über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen und die – nicht immer erfreulichen – Folgen, in: BJM 1996 pag. 182 nel mezzo con riferimenti).
Nonostante l'abrogazione del trattato, il 1° gennaio 1992, la giurisprudenza francese ha continuato a riconoscere – in materia di successione immobiliare – la competenza esclusiva delle autorità estere del luogo di situazione dei fondi. E ciò anche per immobili appartenuti a un cittadino francese con ultimo domicilio in Francia (Cadiet, Droit judiciaire privé, 3ª edizione, Parigi 2000, pag. 241 n. 557 seg.; Kuhn, Der Renvoi im internationalen Erbrecht der Schweiz, Zurigo 1998, pag. 251 seg. con riferimenti; cfr. anche il parere espresso il 14 luglio 2000 dall'Ufficio federale di giustizia, pag. 1 a metà, nel fascicolo dell'autorità di vigilanza). A ragione l'autorità di vigilanza ha dunque ritenuto che, per prassi costante, le autorità francesi chiamate a statuire su una successione non si occupino di beni immobili situati all'estero. Tant'è che, in concreto, dagli atti esibiti a sostegno dell'iscrizione litigiosa non risulta il benché minimo accenno alla particella n. RFD di __________ -. Quanto all'attestato di proprietà rilasciato dal notaio __________ __________ il 10 ottobre 1991, esso menziona solo un fondo in comproprietà situato nel Comune di __________ (doc. 5, pag. 5 seg.). A sua volta, il certificat d'hérédité emanato dal sindaco __________ il 7 febbraio 2000 prevede unicamente il diritto di percepire toutes les sommes qui peuvent revenir et appartenir à la succession (allegato 1 all'istanza d'iscrizione, in basso), senza riguardo alla sostanza immobiliare situata in Francia o all'estero.
Ciò posto, l'iscrizione del noto trapasso di proprietà per successione non può avvenire in base ai documenti prodotti dai ricorrenti. Essi dovranno pertanto farsi rilasciare il certificato ereditario dall'autorità svizzera del luogo di origine della defunta (art. 87 cpv. 1 LDIP), ossia in concreto dal giudice unico del Tribunale distrettuale di __________. Dal fascicolo processuale risulta invero che il 7 dicembre 1999 siffatta autorità, in esito a una richiesta dei ricorrenti, si è dichiarata incompetente a pronunciarsi al riguardo poiché le autorità francesi si erano già occupate della successione (doc. 2, pag. 1 in fondo). Il giudice confederato non ha emesso tuttavia alcuna decisione formale, ma un semplice preavviso (doc. citato, pag. 2). Nulla osta quindi all'introduzione di una formale richiesta, debitamente motivata, intesa al rilascio del certificato ereditario a norma dell'art. 87 cpv. 1 LDIP. Se ne conclude che il ricorso, infondato, è destinato all'insuccesso.
Gli oneri processuali vanno a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 cpv. 1 LPAmm). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili alla Sezione del registro fondiario e di commercio, che si è limitata a intervenire nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).
Per quanto riguarda la comunicazione dell'odierno giudizio, infine, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3,1, Basilea 1988, pag. 201 in alto).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza.
Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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