AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.86
Data decisione, Autorità: 16.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00086
Lugano 16 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .., __.., ..__ e __. (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 12 novembre 1999, dell'11 febbraio e dell'
8 marzo 2000 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, a (patrocinato dall'avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 18 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e __________ (1981). Il marito è stato __________ della __________ , la moglie risulta avere percepito indennità di disoccupazione, oltre a una rendita giornaliera per malattia erogata dalla __________ / . Il 24 agosto 1995 il marito ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 settembre 1995. Con decreto cautelare del 28 giugno 1996 il Pretore gli ha imposto contributi alimentari di fr. 1'935.– mensili per la moglie, di fr. 500.– per la figlia __________ e di fr. 845.– mensili per il figlio __________ (assegni familiari compresi). Un appello introdotto da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 26 agosto 1997 (inc. ..), che lo stesso giorno ha confermato anche una trattenuta di stipendio per l'ammontare di fr. 3'280.– mensili (inc. ..).
B. L'11 maggio 1998 il medesimo Pretore ha pronunciato, su richiesta del marito, la separazione per due anni e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo indicizzato di fr. 2'158.– mensili per la moglie, di fr. 183.– mensili per __________ e di fr. 845.– mensili per __________ (assegni familiari compresi). Con sentenza del 27 luglio 1999 questa Camera ha accolto un appello di __________ __________ e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la petizione di separazione (inc. n. ..__________).
C. Nel frattempo, il 18 giugno 1998, __________ __________ si è rivolto al Pretore di Bellinzona per ottenere la soppressione, già in via cautelare, del contributo alimentare per la figlia . Con decreto cautelare del 15 febbraio 1999 il Pretore ha ridotto dal 1° marzo 1999 il contributo di mantenimento per la moglie e il figlio __________ a fr. 2'236.– mensili, modificando di conseguenza la trattenuta di stipendio. Un appello presentato da __________ __________ il 23 febbraio 1999 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 13 febbraio 2001 (inc. ..).
D. Nel frattempo, il 5 novembre 1999, __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Il 12 novembre successivo __________ __________ si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere misure provvisionali, in specie un contributo alimentare mensile di fr. 2'158.– per sé e di fr. 845.– per il figlio , come pure una trattenuta di stipendio per l'ammontare di fr. 3'003.– mensili (inc. ..). In via cautelare essa ha postulato il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1'678.15 per sé e di fr. 795.– per , domande che il Pretore ha accolto inaudita parte il 16 novembre 1999 (inc. ..). Alla discussione del 21 dicembre 1999 __________ __________ ha aderito alla richiesta di contributo per il figlio, nella misura in cui egli è rappresentato dalla madre, ma si è opposto a quella per la moglie e alla trattenuta di stipendio.
E. Il 1° gennaio 2000 __________ __________ ha presentato una petizione di divorzio (..__________). L'11 febbraio 2000 __________ __________ ha instato per una trattenuta dallo stipendio del marito di fr. 2'473.15 mensili, domanda parzialmente accolta inaudita parte dal Pretore il 16 febbraio successivo per l'importo di
fr. 795.– mensili, corrispondenti al contributo per il figlio (inc. ..). Il 17 febbraio 2000 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove richieste all'udienza del 21 dicembre 1999, rilevando – tra l'altro – che le procedure a protezione dell'unione coniugale avviate dalla moglie vanno trattate alla stregua di procedimenti cautelari giusta l'art. 137 CC. Nella sua risposta di merito dell'8 marzo 2000 la moglie ha nuovamente chiesto l'adozione di misure cautelari, in particolare un contributo alimentare mensile di fr. 1'263.– per sé e di fr. 915.– mensili per __________ (inc. ..).
F. All'udienza del 29 marzo 2000, indetta per discutere l'istanza dell'8 marzo precedente, l'istante ha proposto di “abbinare tutte le procedure avviate nel frattempo”, richiesta cui il convenuto ha aderito. L'8 maggio 2000 il Pretore, modificando il decreto supercautelare del 16 novembre 1999, ha obbligato __________ __________ a versare mensilmente fr. 500.– per la moglie e fr. 915.– per il figlio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando un memoriale scritto. __________ __________ ha rinunciato a rivendicare un contributo per __________, diventato maggiorenne e in grado di provvedere al proprio mantenimento, ma ha chiesto un contributo di fr. 1'387.85 per sé dal 1° novembre 1999. __________ __________ ha unicamente offerto un contributo per il figlio di fr. 915.– mensili.
G. Statuendo il 2 agosto 2000 su tutte le misure provvisionali, il Pretore ha posto a carico di __________ __________, dal 12 novembre 1999, un contributo alimentare di fr. 546.– mensili per la moglie e di fr. 915.– mensili per il figlio __________, fissando una trattenuta di stipendio pari a fr. 546.– mensili. Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.– sono stati posti per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale è stata riconosciuta un'indennità di fr. 2'500.– per ripetibili.
H. Contro il predetto giudizio __________ __________ è insorta con un appello del 18 agosto 2000 nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1'109.– mensili, di adeguare la trattenuta di stipendio e di porre tutte le spese processuali a carico del marito, tenuto a rifonderle fr. 2'500.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2000 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma del decreto pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (cfr. Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
fr. 27.–, leasing dell'automobile fr. 359.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 33.90, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 160.–, imposte correnti e arretrate fr. 400.–, debito verso l'avv. __________ -__________ fr. 100.–, trasferte a __________ fr. 50.–, AVS fr. 60.–) e alla moglie fr. 2'683.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 1'022.–, premio della cassa malati fr. 321.30, franchigia e partecipazione della cassa malati fr. 65.85.–, assicurazione disoccupazione fr. 50.40, tassa rifiuti e acqua potabile fr. 39.05, imposte correnti fr. 200.–, AVS fr. 60.–). Constatata un'eccedenza, il primo giudice ha riconosciuto per finire un contributo alimentare di fr. 546.– per la moglie e di fr. 915.– per il figlio dal 12 novembre 1999, adeguando a tale importo la trattenuta di stipendio.
In realtà, procedendo al calcolo dell'eccedenza, il Pretore è caduto in una svista manifesta. Dai considerandi risulta che egli ha accertato entrate della moglie per fr. 3'742.– mensili (pag. 4 a metà), mentre nel computo finale egli ha inserito per inavvertenza un importo di fr. 3092.– (pag. 5). Ne segue che il contributo alimentare per la moglie sarebbe dovuto essere di fr. 221.–, come risulta dal seguente conteggio:
reddito del marito fr. 4'962.–
reddito della moglie fr. 3'742.–
fr. 8'704.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3'462.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'684.–
fr. 6'146.– mensili
eccedenza fr. 2'558.– mensili
metà eccedenza fr. 1'279.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3'462.– + fr. 1'279.– = fr. 4'741.– mensili
e deve versare alla moglie
fr. 4'962.– ./. fr. 4'741.– = fr. 221.– mensili.
L'appellante reputa che la procedura da lei avviata il 12 novembre 1999 sia decaduta con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. La questione, comunque sia, può rimanere indecisa. Intanto, quand'anche il citato procedimento fosse decaduto, ciò non avrebbe esonerato il Pretore dallo statuire sull'assetto provvisionale per il periodo intercorso fra l'introduzione dell'istanza cautelare e il 31 dicembre 1999. Tutt'al più, in mancanza di specifica domanda, il contributo fissato dal Pretore non avrebbe avuto una base legale per il periodo tra il 1° gennaio e l'8 marzo 2000. Tuttavia la moglie ha postulato un contributo retroattivo (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), di modo che il giudizio del Pretore doveva tenere conto anche di tale richiesta. Su questo punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.
L'appellante sostiene che la rendita versata al marito dalla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato non ammonta a fr. 3059.– mensili, bensì a fr. 3'619.90 mensili. A torto. Dagli atti risulta che la Cassa pensioni stanzia al marito una pensione di base di fr. 3'059.– mensili e un supplemento per il figlio di fr. 306.– (lettera 10 maggio 2000 del Pretore nell'inc. ..__________; doc. I e QQ nel medesimo incarto). Ciò posto, a un sommario esame come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali il giudizio del Pretore resiste alla critica. Certo, l'appellante afferma che “secondo le informazioni assunte (...) presso l'Amministrazione della Cassa pensioni, l'appellato percepisce annualmente fr. 43'439.–, ovvero fr. 3'620.– mensili” (appello pag. 5), ma tale argomentazione, basata su mere affermazioni di parte, non è stata resa verosimile. Non può quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato un fabbisogno eccessivo per il marito e asserisce che l'onere di alloggio del convenuto non può essere parificato al suo, poiché nell'importo di fr. 1'022.– per la casa di Sementina sono compresi i costi di manutenzione e il contributo di canalizzazione, che il marito non ha come locatario a __________. Il coniuge, inoltre, convive con __________ i, la quale ha dichiarato di ricevere fr. 900.– mensili per l'alloggio. Ne discende, a suo avviso, che il contratto di locazione è un espediente per maggiorare il fabbisogno e che al marito va riconosciuto al massimo un importo di fr. 550.– mensili. La censura è ai limiti della temerarietà. Già nelle precedenti sentenze emanate da questa Camera tra le parti (da ultimo: sentenza del 13 febbraio 2001, inc. ..) si era precisato che i coniugi hanno diritto di principio a un trattamento paritario per quel che concerne i costi dell'alloggio, indipendentemente dalla questione di sapere con chi vivano. La parità di trattamento non va esaminata dal mero profilo monetario, come sembra ritenere l'appellante, ma da quello logistico (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), riservati casi particolari di alloggi particolarmente economici (Rep. 1995 pag. 141), che qui non ricorrono.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Camera (che si riepiloga all'appellante per la terza volta), in caso di convivenza di un coniuge con una terza persona non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000, nella causa L.; in caso di convivenza con un figlio maggiorenne: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Il Pretore ha ammesso in concreto un importo di fr. 1'022.– mensili, leggermente superiore a quello di fr. 900.– riconosciuto da questa Camera con sentenza del 13 febbraio 2001. Tenuto conto del potere di apprezzamento del primo giudice, non si giustifica una riduzione. L'importo di fr. 1'022.–, compreso il riscaldamento e le spese accessorie, non è eccessivo per una persona sola nella regione considerata. L'appellante si affanna a spiegare che il locatario non avrebbe spese per la manutenzione della casa e per i contributi __________, ma omette di considerare che anche un locatario sopporta indirettamente tali costi, già considerati nella fissazione del canone (cfr. art. 269a CO). Non vi è quindi serio motivo per ridurre l'onere di alloggio considerato dal Pretore nel fabbisogno del marito. Per quel che concerne poi l'asserita differenza tra la “dimora con l'amante” e la “dimora senza l'amante” (appello, pag. 6), l'appellante scade in frustra polemica. A prescindere dal fatto che la convivente del marito non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti di costui, il principio della parità di trattamento tra i coniugi è rispettato, come si è detto, trattando ognuno di loro come individuo singolo e riconoscendo a ognuno un onere di alloggio adeguato per le necessità di una persona sola.
La ricorrente contesta l'importo di fr. 27.– mensili inserito nel fabbisogno del marito come franchigia della cassa malati, sia perché fatto valere solo con l'allegato conclusivo sia perché già compreso nelle spese mediche non coperte dalla cassa medesima. Essa soggiunge inoltre che l'indennità di fr. 50.– per le spese di trasferta a __________, anch'essa pretesa con le conclusioni, non appare verosimile già per il fatto che la malattia di cui soffre il marito può essere curata nel . La censura è fondata. Certo, i costi in questione figurano nel verbale di pignoramento redatto il 12 luglio 2000 dall'Ufficio esecuzione di __________ (nell'inc. ..), ma quanto stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile, né il diritto federale impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 135 e n. 57 ad art. 137 CC). L'onere di allegare e dimostrare i fatto determinanti incombe a chi li invoca (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c e n. 1 ad art. 419b CPC). Spettava pertanto al marito dimostrare in concreto tali costi. Nulla risulta al riguardo dal ponderoso incarto, salvo il citato verbale. L'appello su questo punto è pertanto provvisto di buon diritto, nel senso che il fabbisogno minimo del marito deve dunque essere fissato in fr. 3'385.– mensili.
L'appellante afferma che nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti pure i costi per l'arretrato fiscale e quelli del debito con il proprio legale, sottolineando che tali poste non sono state contestate dalla controparte. La critica non è del tutto priva di fondamento. Dagli atti risulta che nell'istanza dell'8 marzo 2000 la moglie ha esposto nel proprio fabbisogno fr. 200.– per oneri fiscali arretrati e fr. 200.– per il debito con il proprio avvocato (pag. 10 nell'inc. ..). Ora, è vero che all'udienza del 29 marzo 2000 il marito non ha contestato partitamente le poste del fabbisogno della moglie, ma come si è detto (consid. 6), ciò non esonerava quest'ultima dal rendere verosimile le sue pretese. Inoltre la metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Agli atti figura unicamente la nota professionale 3 marzo 2000 del patrocinatore dell'istante (doc. 26). Tenuto conto che al marito è stato riconosciuto un analogo debito nei confronti dell'avv. __________ __________ -, non vi sono motivi per non ammettere nella stessa misura (fr. 100.–) la medesima pretesa della moglie. Per quanto riguarda l'onere fiscale arretrato, contrariamente all'opinione del marito non risulta agli atti alcun documento che renda verosimile l'esistenza di un debito verso il fisco (doc. EE nell'inc. ..__________), motivo per cui la pretesa non può essere accolta. Ciò posto, il fabbisogno della moglie deve essere fissato in fr. 2'784.– mensili.
L'appellante assevera infine che nelle sue entrate non dev'essere computato l'importo di fr. 650.– per la locazione dell'appartamento di sua proprietà. La censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, è nuova poiché nel memoriale conclusivo del 17 luglio 2000 la moglie ammetteva tale entrata (pag. 2 e 3). Essa riesce pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 e 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il reddito dell'interessata va dunque confermato in fr. 3'742.– mensili.
Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4'962.–
reddito della moglie fr. 3'742.–
fr. 8'704.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3'385.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'784.–
fr. 6'169.– mensili
eccedenza fr. 2'535.– mensili
metà eccedenza fr. 1'267.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3'263.– + fr. 1'267.50 = fr. 4'530.50 mensili
e deve versare alla moglie
fr. 4'962.– ./. fr. 4'530.50 = fr. 431.50 mensili.
Ne discende che il contributo fissato dal primo giudice risulta finanche favorevole all'appellante, ragione per cui, in mancanza di contestazione da parte del marito, il decreto impugnato va confermato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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