AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.70
Data decisione, Autorità: 02.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00070
Lugano 8 agosto 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° febbraio 2000 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto del 16 giugno 2000 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 17 luglio 2000;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 dicembre 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________ __________ e __________ nata __________. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva l'affidamento del figlio __________ (nato il __________ 1991) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 700.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno e di fr. 900.– fino alla maggiore età. Con sentenza del 13 ottobre 1997 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare dovuto all'ex moglie da fr. 650.– a fr. 400.– mensili. __________ __________ è padre anche di __________ __________, nata il __________ 1998 da __________ __________. __________ edile fino all'ottobre del 1999, egli è stato socio e gerente di un'omonima società a garanzia limitata, attiva nella progettazione, consulenza e direzione lavori nel settore edile. __________ __________, già __________ di __________, dal settembre 1999 frequenta la Scuola cantonale degli operatori sociali.
B. Il 1° febbraio 2000 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando la riduzione del contributo alimentare per il figlio __________ a fr. 450.– mensili fino al 12° anno di età, a fr. 550.– mensili fino al 16° anno e a fr. 650.– mensili fino alla maggiore età. In via cautelare egli ha instato per la riduzione immediata a fr. 450.– mensili dal 1° settembre 1999. All'udienza del 28 febbraio 2000 __________ __________ si è opposta all'istanza. Statuendo il 16 giugno 2000, il Pretore ha ridotto a fr. 650.– mensili dal 1° febbraio 2000 il contributo alimentare per il figlio. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato. Non sono state attribuite ripetibili.
C. Insorto contro il decreto citato con un appello del 6 luglio 2000, __________ __________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 450.– mensili. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Nel frattempo, in esito a un'azione di mantenimento, con sentenza del 16 giugno 2000 il medesimo Pretore ha fissato il contributo alimentare dovuto da __________ __________ per la figlia Al__________na __________ __________ in fr. 525.– mensili indicizzati, più l'assegno familiare. Un appello presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 31 luglio 2000 (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Trattandosi di figli minorenni, dal
1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La modifica non ha, di per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente dal vecchio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Nella fattispecie sono pertanto applicabili, in virtù del rinvio previsto dall'art. 134 cpv. 2 CC, le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono quindi, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Il giudice di ogni grado non è di conseguenza vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).
Dottrina e giurisprudenza ammettevano, nell'ambito di un processo di modifica retto dal diritto previgente, la possibilità di emanare misure provvisionali applicando per analogia l'art. 145 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 21 ad art. 157 CC). Il nuovo diritto del divorzio non ha portato novità in questo ambito. Misure provvisionali possono pertanto essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili, applicando per analogia gli art. 281 e 284 CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad art. 134 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto).
Per l’art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a versare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Quanto alla misura del contributo alimentare, essa deve essere determinata concretamente con riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In concreto sono litigiose unicamente le entrate del convenuto. Il Pretore ha fissato il reddito di lui in fr. 3'500.– mensili e ha calcolato il suo fabbisogno minimo in fr. 2'225.– mensili. Sulla base della relativa disponibilità mensile e del contributo da versare alla figlia __________ __________ a, egli ha ridotto di conseguenza il contributo per il figlio __________ a fr. 650.– mensili.
Nella commisurazione del reddito il primo giudice ha ripreso in sostanza quello stimato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, adito dall'istante con l'azione di modifica della sentenza di divorzio (sentenza del 13 ottobre 1997, doc. B pag. 4). Tale Pretore aveva rilevato che l'interessato è un uomo nel pieno vigore professionale, capace di guadagnare fr. 4'200.– mensili lordi. Avendo come padre ed ex marito responsabilità finanziarie accresciute, si può anche esigere che – dandosi il caso – egli svolga attività fuori del suo campo professionale, eventualmente anche fuori Cantone. L'appellante contesta il reddito ipotetico valutato dal primo giudice e chiede di stabilirlo in fr. 3'100.– mensili.
Dagli atti risulta che dal 1995 il convenuto, disegnatore edile, ha alternato periodi di disoccupazione a periodi di attività (doc. B, pag. 3). Nell'aprile del 1998, versando fr. 19'000.–, egli è diventato socio e gerente di una ditta (______________________________) attiva nella progettazione, consulenza tecnica e direzione lavori nel settore edile (doc. P, ultimo foglio). Nell'ottobre del 1999 egli ha poi ceduto fr. 18'000.– della sua quota (doc. P) e nel dicembre del 1999 ha alienato anche il resto (loc. cit.). Nel frattempo, dopo avere ricevuto disdetta dalla ditta per il 31 maggio 1999, il 24 giugno 1999 egli ha chiesto indennità di disoccupazione a decorrere dall'11 giugno 1999 (doc. E). Il 4 gennaio 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato il rifiuto espresso dall'Ufficio del lavoro, rinviando gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti (doc. N). Per finire, nel gennaio del 2000 l'appellante ha riscosso indennità di disoccupazione pari a fr. 2'362.65 (doc. M).
Il reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo. Che egli abbia dovuto lasciare la ditta per mancanza di lavoro è possibile, tuttavia egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione di guadagno. Invano, del resto, si cercherebbe alcunché nell'appello. Si ricordi che egli è ancora giovane, in buona salute, ha una formazione professionale adeguata e quando lavorava alle dipendenze dell'omonima società percepiva un salario variabile tra fr. 3'000.– e fr. 3'500.– mensili (v. anche la deposizione di __________ __________ del 20 gennaio 2000 nell'inc. ..__________ richiamato). Stando poi agli accertamenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, egli non ha fatto quanto ci si poteva attendere per trovare lavoro, limitandosi a tentare di rendersi attivo come indipendente (sentenza 4 gennaio 2000, pag. 12 in fondo). Né egli illustra i motivi per i quali non si potrebbero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che per altro appare in ripresa. Tutto ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC). Per quel che concerne la domanda di assistenza presentata dalla convenuta, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere ugualmente all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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