AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.67
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00067
Lugano 22 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __ (fondazioni) del Dipartimento delle istituzioni che oppone la
__________ “__________
”, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
all'
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 5 luglio 2000 presentato dall'avv. __________ __________ contro la decisione emanata il 9 giugno 2000 dal Dipartimento delle istituzioni;
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico 22 dicembre 1978 del notaio dott. __________ __________ la Congregazione “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, rappresentata dalla madre generale __________ __________ , ha costituito la Fondazione “ __________ __________a” con scopo di creare e gestire una casa di riposo a __________. L'art. 6 del regolamento annesso all'atto costitutivo, che riprendeva in sostanza il punto 4 del rogito, prevedeva quanto segue:
Il consiglio di fondazione si compone di cinque membri, così designati:
– dalla __________ __________ “__________ __________ ” della Congregazione fondatrice,
– dalla __________ “__________ __________ ” della __________ “__________ __________ ” di __________,
– __________ __________ “__________ __________ ” della Congregazione fondatrice.
Gli altri due membri sono nominati, per la durata in carica di un anno – la prima volta sino al 31 dicembre 1979 – dal Consiglio __________ della Congregazione; sono rieleggibili; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
Almeno tre dei componenti il Consiglio di fondazione devono avere il domicilio nel Cantone __________.
La carica di membro del Consiglio di fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso delle spese vive.
B. Nel 1996 la Fondazione, a causa di problemi finanziari e di organizzazione, si è rivolta al Comune di __________ affinché riprendesse la gestione della casa di cura. Il 2 marzo 1999 il Municipio di __________ ha varato un messaggio nel quale ha proposto di stanziare un credito di fr. 2'750'000.– per subentrare nei diritti della Fondazione. Preso atto che nel frattempo la Fondazione aveva acceso un mutuo ipotecario presso un istituto privato di assicurazioni per finanziare la sua attività, con risoluzione del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di __________ ha accettato che il Comune subentrasse nei diritti della Fondazione, a condizione che si limitasse lo scopo alla gestione di una casa per anziani medicalizzata e che il consiglio di fondazione fosse limitato a sette membri designati dal Comune. Il 13 luglio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha approvato il cambiamento dello scopo della fondazione e ha modificato l'organizzazione della stessa come segue:
Il Consiglio di Fondazione si compone da tre a sette membri.
Del Consiglio di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'Autorità Cantonale mentre gli altri membri saranno nominati dal Consiglio Comunale di __________.
La durata della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di un anno con rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La carica di membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso delle spese vive.
C. Con atto pubblico 17 maggio 2000 del notaio __________ __________ il consiglio di fondazione, premesso che il Comune non aveva finanziato l'acquisto della Fondazione, ha modificato l'organizzazione della stessa con un nuovo art. 6 dal seguente tenore:
La fondazione è diretta e amministrata da un Consiglio di Fondazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.
Del Consiglio di Fondazione dovranno far parte un rappresentante dell'autorità cantonale, un rappresentante designato dal Municipio di __________, mentre gli altri membri saranno nominati per cooptazione, ritenuto che potranno essere designate esclusivamente persone che, per la loro formazione e/o esperienza professionale, risultano idonee ai fini degli interessi e degli scopi della Fondazione.
La durata della carica di membri del Consiglio di Fondazione è di tre anni con rieleggibilità; la rielezione è da ritenere tacitamente avvenuta se non si procede alla sostituzione entro un mese dalla scadenza del mandato annuale.
La carica di membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; resta riservato il rimborso delle spese vive.
Lo stesso giorno la Fondazione “__________ __________ __________ ” ha segnalato la modifica alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni, chiedendo – qualora lo si fosse ritenuto necessario – il nulla osta dell'autorità competente.
D. Con decisione del 9 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni, trattando la domanda come un'istanza di modifica dell'organizzazione a norma dell'art. 85 CC, ha autorizzato il cambiamento dell'art. 6 del regolamento nel senso richiesto dalla Fondazione e ha invitato la medesima ha far iscrivere la nuova clausola nel registro di commercio. La tassa di giudizio di fr. 300.– è stata posta a carico dell'istante.
E. Contro la decisione appena citata l'avv. __________ __________ è insorto con un ricorso del 5 luglio 2000 nel quale chiede che la risoluzione impugnata sia dichiarata nulla e che l'art. 6 del regolamento resti di conseguenza invariato. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2000 la Fondazione “__________ __________ __________ ” propone di respingere il ricorso in ordine o, subordinatamente, nel merito e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in materia di fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC, che utilizzano impropriamente il termine di “appello”). Il ricorso in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
In concreto il Consiglio comunale di __________ ha designato il ricorrente, con risoluzione del 29 maggio 2000, quale nuovo membro del consiglio di fondazione (doc. I prodotto in questa sede, pag. 14 verso l'alto). Contro tale decisione, invero, è pendente un ricorso della fondazione al Consiglio di Stato (cfr. penultimo atto nell'incarto del Dipartimento delle istituzioni, mappetta blu). Non è dato a divedere tuttavia come si possa negare un interesse del ricorrente a stare in lite, ove appena si consideri che la sua nomina in seno al consiglio di fondazione dipende essenzialmente dall'esito dell'attuale giudizio. Tanto più che il ricorso al Consiglio di Stato verte proprio sulla competenza dell'autorità comunale a eleggere i membri del consiglio di fondazione dopo che il consiglio medesimo, con atto pubblico del 17 maggio 2000, aveva deciso la nota modifica del regolamento. Ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
L'art. 85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da irrefutabili motivi per il mantenimento del fine (Grüninger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è invece sufficiente che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o opportuna di quella voluta in origine (Riemer, op. cit., n. 50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può essere ammessa, per esempio, qualora la nomina dell'organo di gestione incomba a un'autorità in ragione di competenze che sono poi state trasmesse a un altro ufficio, oppure quando l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte a un incremento dell'attività (Riemer, op. cit., n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse dall'organo direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in pericolo lo scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia volta a conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di quello patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica sulla gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86 CC).
Si è detto che, dal profilo procedurale, l'art. 85 CC sancisce il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza – nel Ticino la Divisione della giustizia (art. 14 cpv. 1 e 2 LAC) – la quale deve formulare una proposta di modifica all'attenzione dell'autorità chiamata a statuire, ossia il Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC). Nella fattispecie la domanda volta alla modifica del regolamento è stata presentata dalla fondazione medesima anziché dall'autorità di vigilanza, né risulta dal fascicolo processuale che la Divisione della giustizia abbia formulato un qualsivoglia preavviso o sia stata altrimenti coinvolta nel procedimento davanti all'autorità di primo grado. Ciò posto, ci si potrebbe chiedere se la decisione impugnata non debba essere annullata per vizio di forma. Comunque sia, la questione può rimanere indecisa, il ricorso dovendo essere accolto già per i motivi esposti in appresso.
Il Dipartimento delle istituzioni ha modificato la norma in questione ritenendo che l'attuale composizione dell'organo direttivo era subordinata al finanziamento, da parte del Comune, dell'acquisto della “__________ __________ __________ ” per opera della nota congregazione religiosa. E siccome tale circostanza non si è verificata, la fondazione avendo fatto fronte all'onere contraendo un mutuo ipotecario presso un istituto privato di assicurazioni, non vi era la necessità di inserire nel consiglio di fondazione rappresentanti dell'autorità comunale. L'esperienza fatta con l'attuale amministrazione, ha soggiunto l'autorità, ha dimostrato la necessità di prevedere un consiglio di fondazione composto di persone competenti quali un medico, un “amministrativo”, un tecnico e altri specialisti. Per il Dipartimento delle istituzioni la modifica prospettata dall'istante consente in definitiva alla fondazione di perseguire il suo scopo in modo più valido ed efficace.
Il ricorrente assevera che il controllo comunale sul consiglio di fondazione era stato deciso indipendentemente dalle modalità di finanziamento dell'acquisto di “__________ __________ __________ ”, già per il fatto che nel corso della seduta del legislativo comunale del 26 aprile 1999, durante la quale è stata accettata la relativa modifica del regolamento, era stata discussa l'eventualità che la fondazione facesse capo a un finanziamento privato. Egli rileva che la modifica è contraria alla volontà della precedente proprietaria della casa di riposo, la quale intendeva affidare l'istituto al Comune affinché lo trasformasse in una casa per anziani medicalizzata e vegliasse sulla sua conduzione, e contrasterebbe per di più con le risoluzioni adottate dal legislativo e dall'esecutivo comunale. L'esclusione del Comune dal controllo della fondazione non gioverebbe né allo scopo né alla conservazione del patrimonio dell'ente, ma sottrarrebbe qualsiasi possibilità di vigilanza comunale e di controllo democratico sull'attività dei membri dell'organo direttivo. Né risulta necessario – conclude il ricorrente – che i requisiti di formazione o di esperienza professionale siano esplicitamente menzionati nel regolamento di fondazione, dato che le scelte del Comune vengono già operate in funzione delle capacità delle persone proposte.
a) In concreto la modifica tende, da un lato, a escludere il legislativo comunale dal controllo del consiglio di fondazione e, dall'altro, a subordinare la nomina dei suoi membri a determinati requisiti di capacità. La prima finalità è motivata dal mancato finanziamento pubblico della fondazione: l'autorità di primo grado ha ritenuto infatti che il controllo comunale sull'ente privato fosse subordinato a tale condizione, ciò che il ricorrente nega. Sia come sia, non è dato a divedere come la soluzione del quesito possa in qualche modo ripercuotersi sulla capacità dell'attuale consiglio di fondazione di perseguire il fine della fondazione o di conservarne il patrimonio. La questione, in realtà, non riguarda i motivi che giustificano la modifica dell'organismo di una fondazione a norma dell'art. 85 CC, ma attiene piuttosto alla formazione della volontà (art. 23 segg. CO), ciò che esula tuttavia dall'odierno giudizio.
b) Per quel che è dei requisiti di capacità, giovi anzitutto rilevare che la nuova formulazione – la quale impone la presenza nell'organo direttivo di “persone che, per la loro formazione e/o esperienza professionale, risultano idonee ai fini degli interessi e degli scopi della Fondazione” – non precisa quali debbano essere le qualifiche poste ai candidati. La modifica non sarebbe quindi atta, di per sé, a chiarire se dell'organo direttivo debbano far parte medici, tecnici, contabili o altri specialisti. La modifica richiesta è anzi suscettibile di creare incertezze, i requisiti di nomina essendo definiti in termini troppo vaghi. Dagli atti non risulta inoltre che con la soluzione attuale le conoscenze e le attitudini dei candidati non siano tenute in considerazione dal Consiglio comunale, tanto meno se si pensa che con risoluzione del 29 maggio 2000 il legislativo ha designato – fra gli altri – due avvocati, due funzionari di banca e un contabile (doc. I prodotto in questa sede). Anche su questo punto il nuovo sistema di nomina del consiglio di fondazione non è sorretto da alcun interesse al mantenimento del fine o alla conservazione del patrimonio dell'istante. Non trattandosi di una modifica dell'organizzazione di poca importanza, ovvero destinata ad assicurare una razionale amministrazione senza cambiamenti essenziali, la stessa non adempie perciò i requisiti dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il ricorso, fondato, dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'art. 6 del regolamento di fondazione rimane invariato.
Gli oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso (art. 28 cpv. 1 LPAmm), la quale rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di riformare il dispositivo sugli oneri di primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata posta a carico della fondazione istante e il ricorrente non essendo neppure intervenuto nella lite.
L'odierna sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger, op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
L'istanza di modifica dell'art. 6 del regolamento di fondazione è respinta.
annullato
Per il resto la decisione rimane invariata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico della Fondazione “__________ __________ __________ ”, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Dipartimento delle istituzioni;
– Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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