AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.63
Data decisione, Autorità: 24.03.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00063
Lugano 24 marzo 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 20 maggio 1999 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
dott. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 maggio 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa l'8 maggio 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________, intervenuta su segnalazione dell'omologa autorità di __________, ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione nei confronti del dott. iur. __________ __________ (1941) fondata sugli art. 369 e 370 CC. A sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________, consulente per il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo, secondo cui l'interessato, affetto da etilismo, “necessita di un controllo stretto del comportamento e del modo di vivere poiché non è in grado di svolgere le solite mansioni”. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 1999 __________ __________ si è opposto all'istanza.
B. Il 5 luglio 1999 l'autorità di vigilanza ha incaricato il dott. __________ __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato e il 9 luglio successivo ha privato provvisoriamente __________ __________ dell'esercizio dei diritti civili. Sentito personalmente l'11 agosto 1999, __________ __________ si è nuovamente opposto a qualsiasi intervento tutelare. Il perito ha consegnato il suo referto il 29 dicembre 1999. Nel frattempo l'autorità di vigilanza, in accoglimento di un ricorso di __________ __________, ha designato a quest'ultimo __________ __________ quale suo rappresentante.
C. Ultimata l'istruttoria, nelle conclusioni del 14 aprile 2000 __________ __________ ha chiesto in ordine di annullare l'istanza di interdizione, di riaprire l'istruttoria con la trasmissione di una sua lettera al perito “perché avesse ad evaderla”, di assegnargli, dopo la risposta del perito, un termine per “chiedere un complemento scritto di perizia, formulando i relativi quesiti, oppure l'audizione orale del perito” e di sentire la sorella __________ __________ e l'amica __________ __________. Nel merito, egli ha chiesto di respingere l'istanza di interdizione, dichiarando in subordine di non opporsi a un'inabilitazione giusta l'art. 395 CC. La Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a presentare conclusioni.
D. Con decisione dell'8 maggio 2000 l'autorità di vigilanza ha accolto la richiesta della Delegazione tutoria e ha interdetto __________ __________ a norma dell'art. 369 CC. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2400.– sono state poste a carico dell'interdicendo.
E. Contro la predetta decisione __________ __________ è insorto con un appello del 29 maggio 2000 nel quale chiede, in via preliminare, l'annullamento del giudizio e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza per nuova decisione; nel merito egli postula il rigetto dell'istanza o, subordinatamente, la pronuncia dell'inabilitazione. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ conclude per il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e relativo regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità competente in base alle norme previgenti. Nella fattispecie è perciò applicabile il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (RTC, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). Tutta la procedura di interdizione è governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 12 e 13 ad art. 374 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 118 e 123 ad art. 373 CC con richiami; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 2001, n. 888, pag. 347). L'autorità accerta la fattispecie d'ufficio (DTF 124 I 44 consid. 3d) e non è vincolata né alle allegazioni delle parti né alle prove offerte né alle richieste di giudizio.
L'autorità di vigilanza ha interdetto l'appellante per infermità o debolezza di mente (art. 369 CC), fondandosi sul referto peritale del 29 dicembre 1999 del dott. __________ __________. Essa ha accertato che l'interessato soffre di una sindrome psico-organica con disturbo neuropsicologico medio-grave e sindrome di __________ dovuti ad abuso etilico cronico con sindrome di dipendenza e ha rilevato che gli esami cui l'interdicendo è stato sottoposto hanno denotato un'importante amnesia di fissazione che colpisce anche l'ambito verbale (mancanza di parola, aparassia costruttiva in cui risulta colpita la tridimensionalità, agnosia spaziale e acalcolia); inoltre essa ha rilevato che, quanto alla memoria, l'evocazione dopo venti minuti dalla consegna risulta pressoché impossibile, nel senso che il paziente non ricorda nulla. Considerato che la malattia inficia in maniera grave le funzioni cognitive superiori (capacità di critica, coscienza di malattia, consequenzialità degli atti) occorre garantire all'interessato un'adeguata protezione sul piano materiale e morale, onde l'interdizione a norma dell'art. 369 CC, l'inabilitazione non essendo sufficiente per l'assistenza personale.
L'appellante lamenta anzitutto una violazione del diritto a un giudice indipendente sancito dall'art. 6 n. 1 CEDU per il fatto che nel Cantone Ticino l'interdizione è pronunciata, in prima istanza, da un'autorità amministrativa. Egli chiede perciò l'annullamento della procedura. La critica non è seria. Nella misura in cui la decisione in materia di interdizione, come tutti gli altri provvedimenti dell'autorità di vigilanza, può essere deferita alla Camera civile di appello, autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'ordinamento giuridico ticinese è compatibile con le esigenze poste della CEDU (cfr. DTF 117 Ia 190).
Il ricorrente ritiene che il modo in cui è stata condotta l'istruttoria è lesivo del suo diritto di essere sentito e configura un diniego di giustizia tale da giustificare l'annullamento della procedura. Egli reputa che l'autorità ha disatteso l'obbligo di protocollare ogni atto di procedura, di modo che il contraddittorio sulla perizia non si è potuto svolgere correttamente per mancanza dei dati, richiesti ma negati, acquisiti spontaneamente dal perito. Il ricorrente si duole inoltre della mancata audizione, motivata solo con la decisione, di __________ __________, per altro sentita dal perito, e di __________ __________.
Secondo l'art. 374 cpv. 1 CC una persona non può essere interdetta per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, senza essere sentita. L'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo (cpv. 2). Il perito deve essere un medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze concrete ad allestire un rapporto oggettivo (DTF 119 II 321 consid. 2a). L'autorità di tutela può, del resto, fondare la propria decisione anche sul referto peritale di un altro esperto, sempre che egli risulti indipendente e imparziale (RDT 1947 n. 7 pag. 22 segg.).
La procedura d'interdizione ticinese non prevede disposizioni particolari per lo svolgimento dell'istruttoria. Giusta l'art. 46 LAC l'autorità di vigilanza procedeva ai necessari accertamenti e decideva con giudizio motivato dopo avere sentito l'interdicendo e avere fatto allestire la perizia prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC. L'art. 70 RTC prevedeva che l'autorità procede all'inchiesta per stabilire e verificare l'esistenza delle condizioni determinanti e conclusive ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione; tutti gli atti dell'inchiesta dovevano essere consegnati a protocollo. L'assunzione della perizia non era perciò disciplinata da norme particolari. Per il resto, la legge sulla procedura amministrativa prevede che l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2).
b) Compito del perito è quello di valutare la situazione mentale dell'interdicendo e l'esistenza di uno dei presupposti sociali, così da permettere all'autorità di prendere la decisione più confacente alla situazione. L'autorità chiede pertanto all'esperto di pronunciarsi sulla diagnosi, ovvero sull'eventuale infermità o debolezza di mente, e di apprezzare gli elementi psicosociali e comportamentali atti a comprovare uno stato di incapacità del peritando a provvedere ai propri interessi, o la necessità di una sua durevole protezione e assistenza, come pure la sua pericolosità per l'altrui sicurezza. Per svolgere il suo mandato, il perito consulta l'incarto dell'autorità e si informa direttamente presso la stessa per altre indicazioni, cura i contatti con l'interdicendo (da 2 a 4) allo scopo di procedere a un esame psichiatrico oggettivo, accede, previo svincolo dal segreto professionale, alle cartelle mediche del paziente e discute il caso con il medico curante, organizzando indagini supplementari (esami psicologici, elettroencefalogrammi, esami neurologici ecc.) e interpellando la cerchia di conoscenze del peritando come i familiari, i servizi sociali e il tutore provvisorio (Harding: La contribution de l'expert-psychiatre à la procédure d'interdiction, in: RDT 1987 pag. 20; Meier, La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutelaires in: RDT 1996 pag. 236 segg.; Schnyder/Murer, op. cit., n. 119 segg. ad art. 374 CC; Egger in: Zürcher Kommentar, note 27 segg. ad art. 374). In concreto lo specialista non è andato a “ramassare qua e là documenti e deposizioni”, ma ha assunto tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento del suo incarico. L'operato del dott. __________ sfugge pertanto alla critica.
b) È vero che l'appellante ha chiesto invano ulteriori informazioni e documentazione ma, contrariamente a quanto egli pretende, questi elementi non apparivano indispensabili per pronunciarsi con cognizione di causa sulla perizia. Nel suo referto il dott. __________ ha riassunto i colloqui con l'interdicendo (pag. 5 segg.) e le discussioni telefoniche con __________ __________, il dott. __________ , la dott. __________ __________ -, __________ __________ e __________ __________ (pag. da 14 a 17). La posizione del dott. __________ __________, per altro, risultava dagli atti (cfr. ad esempio doc. 2c), mentre l'accesso alle cartelle mediche è regolato dall'art. 6 cpv. 3 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario. Ciò posto, l'appellante avrebbe senz'altro potuto formulare le sue osservazioni sulla perizia anche senza disporre di quanto richiesto.
c) Certo, in ambito civile lo specialista che desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi) oppure che desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al giudice, il quale assume le prove necessarie rispettando il principio del contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Eccezioni sono possibili solo per elementi che, pur non trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 segg. ad art. 248). Nella fattispecie quanto indicato dalla sorella __________ __________ costituisce una conferma, con qualche precisazione, dell'anamnesi familiare e personale esposta dall'interdicendo stesso. Gli altri colloqui riguardano per lo più aspetti marginali che non sono stati ripresi dal perito per la determinazione dello stato psichico del paziente. Si aggiunga che le posizioni dei diversi operatori figuravano già agli atti (doc. 2 con allegati, 4, 30 e 31 nel fascicolo “Delegazione tutoria”). L'interessato ha potuto porre all'esperto quesiti propri (doc. 13 e 15) e interrogare il perito sul suo operato (doc. 17 e 19), facoltà alla quale egli ha rinunciato, ritenendo indispensabile ottenere – preliminarmente – la risposta ai suoi quesiti del 28 gennaio 2000 (doc. 18, pag. 2 in fine e doc. 23: conclusioni del 14 aprile 2000, pag. 3 lett. d). L'appello, su questo punto, è pertanto destituito di buon diritto.
L'appellante si duole della mancata audizione di __________ __________ e __________ __________, che l'autorità ha motivato solo al momento di emanare la decisione impugnata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (sulla nozione di “apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, ma qualora intenda rifiutarle (tutte o anche solo alcune) deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Nel caso in esame l'autorità ha spiegato nella decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) di rinunciare alle audizioni poiché il quadro generale della situazione era stato chiarito a sufficienza con altri mezzi probatori. A parte il fatto che l'appellante neppure chiede a questa Camera di assumere le prove rifiutate (art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC), ciò che renderebbe inutile un rinvio degli atti ove questa Camera ritenesse di esperire le prove respinte, egli, per quanto riguarda la sorella, intende unicamente chiarire criticamente i fatti riferiti da quest'ultima, ma non pretende che ciò possa influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Con l'audizione di __________ __________ l'interessato intende dimostrare di essere in grado, nonostante i suoi problemi alcolemici, di gestirsi correttamente dal profilo finanziario. Egli dimentica tuttavia che per l'istituzione di una tutela non occorre che una persona affetta da etilismo esponga sé stessa e la sua famiglia al rischio di vivere negli stenti; basta che essa richieda “durevole assistenza e protezione”, ciò che – come si vedrà – è il caso in concreto. Ne segue che l'assunzione di nuove prove non porterebbe verosimilmente altri elementi suscettibili di influire sull'esito del ricorso, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio.
Nel merito l'appellante si oppone alla misura tutelare, sostenendo che quando si astiene dal consumo di alcol egli è in grado di badare a sé stesso. Questa misura, peraltro, non lo distrarrebbe dal consumo di alcolici, e per impedire un abuso etilico occorrerebbe, se mai, privarlo coattivamente della libertà a scopo di assistenza. Quanto alle visite mediche cui è stato sottoposto, egli sostiene che l'impressione tratta dagli esperti è fuorviata dal fatto che i colloqui si sono svolti in italiano, che non è la sua lingua madre. Senza negare di essere affetto da etilismo cronico, egli afferma di non essere, comunque sia, durevolmente sprovvisto della capacità di agire ragionevolmente, “facoltà questa che (…) non ha quando consuma alcol ma che ha ancora in misura sufficiente se dal consumo si astiene” (appello, pag. 13). L'appellante ritiene altresì che la tutela sia sproporzionata e chiede, in subordine, di pronunciare l'inabilitazione quale misura transitoria.
La tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve attenersi perciò ai principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 339, n. 860 segg.). L'interdizione giusta l'art. 369 CC – e l'art. 370 CC – è il provvedimento più incisivo. Va pertanto pronunciata solo se una misura tutelare meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag. 246 consid. 2a).
a) Per l'interdizione occorre un motivo di intervento affiancato da un bisogno speciale di protezione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 11 ad art. 370 CC). Secondo l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza o mette in pericolo l'altrui sicurezza. Le nozioni di “infermità di mente” e di “debolezza di mente” non si identificano con le rispettive accezioni mediche; esse riguardano ogni durevole abnormità dello stato psichico tale da destare in un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 26 e 68 ad art. 369 CC; DTF 118 II 261 consid. 4a). È altresì soggetta a tutela, giusta l'art. 370 CC, “ogni persona maggiorenne che per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui sicurezza”. L'abuso di bevande spiritose non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità eccessive di alcolici (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag. 155 n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg. ad art. 370 CC). Come detto, i motivi di intervento devono denotare un bisogno speciale di protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo di cadere nel bisogno, la necessità di durevole protezione o la messa in pericolo della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).
b) Se l'abuso di bevande alcoliche ha causato disturbi psichici di natura tale da configurare infermità o debolezza di mente, l'interdizione deve di principio essere pronunciata in applicazione dell'art. 369 CC. In caso contrario, l'interdizione va decretata in applicazione dell'art. 370 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 113 ad art. 370 CC; Langenegger, op. cit., n. 8 ad art. 370 CC). La distinzione è importante, tra l'altro, anche per una ragione di natura procedurale. Infatti, quando l'interdizione è pronunciata per infermità o debolezza di mente occorre, come detto, una relazione di periti (art. 374 cpv. 2 CC), che è necessaria anche per la revoca della misura (436 CC).
Per quanto riguarda l'anamnesi, l'interessato ha iniziato a consumare alcolici da adolescente, aumentandone l'assunzione, “fino a diventare un problema” durante gli studi universitari. L'abuso etilico si è protratto anche in seguito, durante l'attività lavorativa presso studi legali a __________ e a __________ __________. Dopo essere riuscito ad astenersi dal consumo di alcol per 10 anni, egli ha ripreso il consumo nel 1988. Trasferitosi nel __________, ha lavorato fino al 1994 prima come consulente legale per una banca e poi come collaboratore di due studi legali. Successivamente ha vissuto dei propri risparmi e dal 1° agosto 1998 è al beneficio di una rendita intera di invalidità (referto, pag. 6 a 8).
Dalla relazione peritale si evince inoltre che, per quanto concerne il decorso clinico, l'interessato ha intrapreso varie cure di disintossicazione, rivelatesi vane per la sua propensione a ricominciare a bere. Dopo che già nel 1978 egli si era sottoposto a un trattamento di disintossicazione etilica di sei mesi presso il __________ di __________, dal 1988 egli ha soggiornato presso la __________ __________, la __________ __________ 3 di __________, la clinica al __________ di __________, la clinica __________ __________ di __________, il centro di cura dell'alcolismo di __________, l'ospedale di __________ e la clinica __________ __________ di __________ (pag. 9, terzo e quarto paragrafo). Il 15 aprile 1997 egli è stato ricoverato presso la __________ __________ __________ di __________ per una cura di disintossicazione e a seguito di disturbi cardiaci è poi stato trasferito alla clinica __________ di __________, ove ha subìto un intervento di by-pass coronarico. Il 10 ottobre successivo 1997 egli è stato nuovamente ricoverato alla Clinica __________ __________ per una cura disintossicante ed è stato dimesso il 13 novembre seguente, con la diagnosi, tra l'altro, di “etilismo cronico con tendenza alla recidiva e disturbo di personalità borderline” (pag. 9, ultimo paragrafo). Nel corso di tale degenza l'interessato è stato sottoposto a una __________ celebrale, che ha escluso un'atrofia cerebrale.
Il 24 novembre 1997, tuttavia, egli è stato ricoverato in modo coatto per una disintossicazione etilica presso la clinica __________ cantonale di __________, ove è rimasto fino all'11 dicembre, quando è stato dimesso con la diagnosi di “sindrome di dipendenza alcolica, incipiente sindrome di __________, cirrosi epatica etilica clinicamente compensata e gastrite emorragica” (pag. 10 terzo paragrafo). Lo stesso giorno egli è stato trasferito a __________, presso il centro stazionario del Servizio __________ di cura __________ e lì ha soggiornato fino al 12 febbraio 1998 (pag. 10 ultimo paragrafo). Il 2 marzo seguente egli è stato nuovamente ricoverato in modo coatto presso la Clinica __________ __________ fino al 31 marzo 1998 (pag. 11, primo paragrafo). Dopo di allora e fino al 21 novembre 1998 egli ha proseguito la cura presso il centro di __________, necessitando però, dal 4 maggio al 12 maggio 1998, di un terzo ricovero presso la clinica psichiatrica __________ (pag. 11, secondo paragrafo). Durante questo periodo il dott. __________ __________, suo medico curante, ha deciso di sottoporlo a una valutazione neuropsicologica, effettuata dalla psicologa __________ , e a una valutazione neurologica eseguita dal dott. __________ . Al momento della dimissione, il 31 marzo 1998, la diagnosi era di “abuso etilico recidivante, sindrome psico-organica con disturbo neuropsicologico medio-grave, pregressa encefalopatia acuta di __________ -, lieve polineuropatia sensitivo-motoria, cirrosi epatica etilica compensata, cardiopatia ischemica e ipertensiva con ancora presenti ischemie silenti, malattia coronarica trivasale ed esito di by-pass coronarico, ipertensione arteriosa essenziale e gastrite cronica emorragica da ipertensione portale” (pag. 12 e 13). Dal 1998 al maggio 1999 egli è stato in cura dalla dott. __________ __________ - e il 5 maggio 1999 è stato ricoverato presso la clinica __________ __________ di __________ in uno stato di ebbrezza etilica con confusione mentale e disorientamento spaziale per una cura disintossicante, durata sino al 9 settembre 1999. __________ __________ cerebrale eseguita il 5 agosto 1999 ha riscontrato un reperto nei limiti della norma (pag. 13, ultimo paragrafo, e pag. 14 in alto).
Dal profilo fisico, l'interdicendo è cardiopatico grave, affetto da cirrosi epatica etilica e da gastrite cronica emorragica. Secondo il rapporto internistico del dott. __________ __________, stilato durante il secondo soggiorno presso il Centro stazionario di __________, il danno epatico del degente – “irreversibile” – è tale che “ogni ricaduta etilica può provocare una grave emorragia acuta mettendo in pericolo di vita il paziente”. Inoltre il medico ha evidenziato che, “nonostante i by pass coronarici, persiste un'ischemia silente percepibile al tracciato elettrocardiografico”, sottolineando che “la situazione cardiaca è tutt'altro che risolta” (doc. 2, allegato C nel fascicolo “Delegazione tutoria”).
Nella misura in cui l'abuso di alcol può comportare disturbi psichici tali da assurgere a infermità o debolezza di mente, l'interessato deve essere interdetto sulla base dell'art. 369 CC e non a norma dell'art. 370 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 112 ad art. 370 CC). Invero ai fini dell'art. 369 cpv. 1 CC la distinzione tra le due nozioni non è determinante, riferendosi a quei casi in cui le turbe psichiche sono sufficientemente gravi da pregiudicare la facoltà di agire ragionevolmente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 87 pag. 27). In concreto il perito ha avuto modo di riferire che l'alcolismo cronico ha prodotto l'instaurarsi di una grave sindrome psico-organica che inficia in maniera grave le funzioni cognitive superiori (capacità di critica, coscienza di malattia, consequenzialità degli atti ecc.), tale da poter dire che il paziente è affetto da infermità o debolezza di mente (perizia, risposta 2, pag. 21). Lo specialista ha inoltre rilevato che questi disturbi sono tali da “concludere per una scemata capacità di intendere e volere in misura medio-grave” (perizia, controdomanda n. 6, pag. 24). Certo, non ogni malattia o debolezza di mente lede la capacità di discernimento (Bucher in : Berner Kommentar, Berna 1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC; Bigler-Eggenberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art. 16), tuttavia, tenuto conto di quanto precede, nel caso specifico si può ragionevolmente scorgere un'incapacità generale di discernimento in ragione dello stato di salute dell'interessato. Soccorrono quindi gli estremi per pronunciare una tutela e a ragione l'autorità di vigilanza l'ha basata sull'art. 369 CC.
Occorre ancora esaminare se l'appellante si esponga al rischio di cadere nel bisogno o richieda durevole assistenza e protezione o metta in pericolo la sicurezza altrui. Nella fattispecie è possibile che l'interessato sia in grado di gestire i suoi affari in maniera tale da non cadere nel bisogno, ma ciò non è decisivo. Per l'istituzione di una tutela basta che l'interessato richieda “durevo-le assistenza e protezione” (Schnyder/Murer, op. cit., n. 94 ad art. 369; Langenegger, op. cit. n. 25 ad art. 369; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 123 segg., pag. 39). In concreto, il cronico abuso di alcolici ha causato all'appellante, che già soffre di cardiopatia ischemica e ipertensiva, gravi danni fisici (cirrosi epatica e gastrite cronica, lieve polineuropatia sensitivo-motoria). Si tratta di lesioni irreversibili, che mettono in serio pericolo la sua vita (perizia, pag. 21) e che sono all'origine di costi sociali notori, ammessi per altro dall'appellante (ricorso, pag. 9). Si rendesse conto di ciò, l'appellante cercherebbe di non deteriorare oltre la situazione. In realtà egli manifesta solo indifferenza, se non assoluta mancanza di cognizione, tant'è che egli nemmeno ritiene di essere alcolista (verbale dell'11 agosto 1999, doc. 3). Neppure sembra che le cure cui è stato regolarmente sottoposto abbiano dato esito positivo, ove appena si pensi che dopo un programma di riabilitazione presso il centro di __________ durato tra l'11 dicembre 1997 e il 12 febbraio 1998 l'interessato è stato ricoverato in maniera coatta il 2 marzo 1998 per una nuova disintossicazione (perizia, pag. 11). Inoltre, durante il ricovero presso l'ospedale __________ __________ di __________ tra il 5 luglio e il 9 settembre 1999, egli è ricaduto più volte nell'abuso etilico (perizia, pag. 14). In simili circostanze l'appellante non può essere lasciato a sé stesso: gli occorrono cura, assistenza e protezioni durevoli.
L'appellante reputa che la nomina di un tutore non gli impedirebbe di continuare a bere e definisce il provvedimento in questione sproporzionato, oltre che inutilmente gravoso. La prima argomentazione è fuori luogo, l'ufficio del tutore consistendo appunto nel proteggere e assistere l'interdetto in tutti i suoi interessi personali; se vi è urgenza, il tutore può anche far collocare l'interdetto in uno stabilimento secondo le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 406 CC). Per quanto riguarda la seconda argomentazione, è vero che la tutela costituisce la misura più radicale prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC, in: Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 340 n. 862 e in: Lange-negger, op. cit. n. 18 ad art. 369 CC). La misura meno incisiva però – l'inabilitazione – mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (art. 395 CC). In caso di etilismo essa è prospettabile, pertanto, solo qualora occorra combinarla con una privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 206 ad art. 370 CC e n. 324 della parte sistematica). Circa la curatela, misura ancor meno incisiva, essa non ha fini di assistenza personale se non ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con l'art. 392 CC). Nella fattispecie l'assistenza personale è lo scopo principale ed essenziale della misura adottata, tanto più che il ricorrente pretende di essere in grado di poter gestire convenientemente i suoi interessi. Solo una tutela poteva entrare quindi in considerazione.
L'appellante sembra credere – erroneamente – che una privazione della libertà a scopo d'assistenza escluda altri interventi. In realtà la disposizione dell'art. 397a CC è una misura speciale, parallela, che non rientra di per sé nella gerarchia dei provvedimenti tutelari (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 435 n. 1164; Spirig in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1995, n. 298 ad art. 397a CC). Non osta quindi a una tutela, a un'inabilitazione o a una curatela (Stettler, op. cit., pag. 194 in alto; v. anche Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 440 n. 1178).Certo, il termine “alcooli-smo” contenuto nell'art. 397a cpv. 1 CC equivale ad “abuso di bevande spiritose” nel senso dell'art. 370 CC (Spirig, op. cit., n. 51 ad art. 397a CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 437 n. 1170), tuttavia gli effetti di una tutela e quelli di una privazione della libertà a scopo d'assistenza sono ben diversi: se la prima limita la capacità civile (Stettler, op. cit., pag. 193 n. 474), ma non tocca la libertà personale, per la seconda vale il contrario. Anche nei casi di alcolismo l'autorità cerca pertanto di evitare una privazione della libertà a scopo d'assistenza finché le condizioni familiari e professionali dell'interessato consentano di soprassedere al provvedimento (Spirig, op. cit., n. 316 ad art. 397a CC). In concreto non si può dire quindi che l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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