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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.62
Data decisione, Autorità: 30.05.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00062
Lugano 27 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 maggio 1999 da
__________ __________, (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 23 giugno 2000 da __________ __________ __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1967) e __________ __________ __________ __________ (1966) si sono sposati in __________ il __________ 1990. Dalla loro unione è nata __________ __________ il __________ 1995. Il 7 aprile 1999 __________ __________ __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 giugno 1999. Il 25 maggio 1999 essa ha postulato l'adozione di misure provvisionali. All'udienza del 22 giugno 1999, indetta per la discussione, le parti si sono accordate su alcuni punti, ma il marito si è opposto al versamento di un contributo alimentare per la moglie e si è limitato a offrire un importo mensile di 480.– per la figlia. L'istante, dal canto suo, si è riservata il diritto di mutare la richiesta di provvigione ad litem in domanda di assistenza giudiziaria. Il convenuto ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del 15 settembre 1999 l'istante ha ribadito le proprie domande, riducendo a fr. 200.– il contributo mensile per sé e mantenendo quello per la figlia a fr. 800.–, mentre il convenuto ha confermato la propria posizione nel memoriale del 20 settembre 1999. Il 12 maggio 2000 la moglie ha chiesto di convertire la procedura di misure provvisionali in una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale avente il medesimo oggetto. L'istanza non è stata intimata al convenuto.
C. Statuendo il 24 maggio 2000, il Pretore ha fissato in fr. 700.– il contributo alimentare mensile a favore della figlia e in fr. 300.– quello per la moglie dal 1° giugno 1999. Egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha posto entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese sono state assunte dallo Stato. Non sono state attribuite ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 5 giugno 2000 in cui chiede – previa concessione al gravame dell'effetto sospensivo – di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 480.– mensili e di esonerarlo da qualsiasi contributo per la moglie. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2000, __________ __________ __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Entrambe le parti hanno instato per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 13 giugno 2000 la Presidente di questa Camera ha negato al gravame effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che prevede obbligatoriamente la citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC; Rep. 1996 pag. 171; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 361). Nella fattispecie la moglie aveva chiesto con l'istanza del 25 maggio 1999 l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 vCC (inc. ..). Al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 1° gennaio 2000, l'istruttoria cautelare era conclusa e le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, ma il Pretore non aveva ancora statuito. Né l'uno né l'altro dei coniugi ha promosso la causa di stato e la procedura provvisionale è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. art. 137 CC). Il primo giudice non ha intimato l'istanza 12 maggio 2000, con la quale la moglie chiedeva la conversione della procedura cautelare in una di misure a protezione dell'unione coniugale a norma dell'art. 172 CC e ha emanato il 24 maggio 2000 una decisione, denominata “finale”, sulla base degli allegati e delle risultanze istruttorie della procedura provvisionale (..).
Ne segue che nella fattispecie il Pretore ha statuito sulle misure a protezione dell'unione coniugale senza notificare al convenuto l'istanza del 12 maggio 2000 e senza convocare le parti alla discussione, né tantomeno procedere al dibattimento finale, in contrasto con quanto dispongono gli art. 363 e 368 CPC. Tale modo di procedere configura una palese violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 419b cpv. 4 CPC). La sentenza deve di conseguenza essere dichiarata nulla, in parziale accoglimento dell'appello, e l'incarto rinviato al primo giudice affinché notifichi l'istanza 12 maggio 2000 al convenuto, convochi le parti per la discussione e proceda al dibattimento finale una volta conclusa l'istruttoria.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso si può prescindere nondimeno dal riscuotere tasse e spese, mentre si giustifica compensare le ripetibili d'appello in considerazione della reciproca soccombenza. Le parti possono tuttavia essere poste eccezionalmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vista la peculiarità della fattispecie. Nella tassazione delle note delle patrocinatrici sarà considerato in ogni modo il parziale insuccesso della proposta di giudizio e il dispendio di tempo che sarebbe stato necessario, a un patrocinatore di media speditezza, per sollevare il vizio di procedura.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L'appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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