AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2000.58
Data decisione, Autorità: 10.01.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00058
Lugano 10 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (onorario dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 23 ottobre 1997 da
__________ __________, __________
__________, __________
__________, __________ __________ __________ __________, __________, e
__________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
avv. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e nella quale è intervenuta, a sostegno del convenuto, la
__________ __________, __________ (patrocinata dalla stessa avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto emesso il 23 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di litisconsorzio necessario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 25 maggio 2000 presentata dall'avv. __________ __________ e dalla __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 23 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - sono alcuni dei numerosi eredi fu __________ __________, deceduto a __________ il __________ 1993, che con testamento olografo del 3 febbraio 1981 aveva designato suo esecutore testamentario l'avv. __________ __________. Assolto il proprio compito, questi ha trasmesso agli eredi il 1° e
il 2 aprile 1996 la sua nota professionale, di complessivi fr. 184'661.10. Il 23 ottobre 1997 __________ __________, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - hanno convenuto l'avvocato __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando la riduzione dell'onorario a complessivi fr. 65'030.70 (domanda n. 1§) e il rimborso di fr. 2'619.08 ciascuno con interessi al 5% dal 21 agosto 1996 (domanda n. 1§§).
B. Il 23 dicembre 1997 l'avv. __________ __________ ha ricusato il Pretore, che il 7 gennaio 1998 ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello, adducendo di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti. Con osservazioni del 5 gennaio 1998 __________ __________, __________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________ __________ - si sono opposti all'istanza. Il 29 gennaio 1998 l'avvocato __________ ha denunciato la lite alla __________ __________ __________, la quale è intervenuta accessoriamente in suo sostegno il 9 febbraio 1998, associandosi alla domanda di ricusazione. All'udienza del 10 marzo 1998, indetta dalla Camera civile di appello, il ricusante ha confermato la domanda, mentre gli attori hanno ribadito la loro opposizione.
C. Frattanto, il 20 febbraio 1998, l'avv. __________ __________ ha presentato – riservata l'istanza di ricusa – la sua risposta, proponendo di respingere la petizione (domanda n. 1). Preliminarmente egli ha contestato la legittimazione degli attori, facendo valere in subordine la prescrizione o la perenzione della pretesa (domanda n. 2). Inoltre egli ha chiesto di accertare che il valore delle sue prestazioni supera l'onorario esposto e che gli attori hanno causato danni all'esecutore testamentario e agli altri eredi – che hanno ceduto le loro pretese alla __________ __________ __________– per un importo da determinare (domanda n. 2.1), rispettivamente per fr. 5'618.65 con interessi (domanda n. 2.2) e per il 5.13% annuo dal 15 dicembre 1997 su fr. 15'000.– (domanda n. 2.3). Infine egli ha postulato il rigetto della richiesta di risarcimento siccome infondata, prescritta o perenta (domanda n. 3) e ad ogni modo compensata con i danni accertati in esito alle precedenti domande di giudizio (domande n. 3.1, 3.2 e 3.3). Il 27 febbraio 1998 ha risposto pure la __________ __________.
D. Il 3 marzo 1998 gli attori si sono rivolti al Segretario assessore (art. 31 CPC) per sapere se le domande di accertamento contenute nella risposta (n. 2.1, 2.2 e 2.3) fossero da considerare come azioni riconvenzionali. Con scritto del 31 marzo 1998 il Segretario assessore ha rinviato la decisione al momento in cui sarebbe stata definita la procedura di ricusazione, poiché nell'intervallo la causa rimaneva sospesa. Statuendo il 3 luglio 1998, questa Camera ha respinto l'istanza di ricusa (inc. ..__________). Con sentenza del 9 aprile 1999 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico introdotto il 3 settembre 1998 dall'avv. __________ __________ contro il giudizio della Camera.
E. Riattivata la causa, all'udienza del 29 settembre 1999 indetta per discutere la domanda processuale del 3 marzo 1998 le parti hanno concordato quanto segue:
Visto quanto sopra, d'accordo le parti ed il giudice, nel dispositivo della sentenza dovrà figurare se e in quale misura l'avv. __________ sarà tenuto a rifondere agli attori una somma di denaro in relazione alle sue prestazioni di esecutore testamentario. Gli accertamenti richiesti in relazione alla nota complessiva 1.4.1996 quale esecutore testamentario nonché quelli relativi ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 di risposta figureranno nei considerandi della sentenza.
Le parti al giudice danno atto che la risposta non contiene riconvenzionali.
Le parti chiedono che la discussione del presupposto processuale del litisconsorzio degli attori avvenga contestualmente all'udienza preliminare.
F. Il 16 dicembre 1999 si sono tenute l'udienza preliminare e la discussione sul presupposto processuale del litisconsorzio, nel cui ambito il convenuto e l'interveniente hanno ribadito l'eccezione, sostenendo pure la mancata competenza per valore del Pretore e la carenza di un litisconsorzio facoltativo nella forma propria. Da parte loro gli eredi si sono opposti all'eccezione, specificando di agire – appunto – come litisconsorzio facoltativo. Per quanto riguarda le prove, essi hanno sollecitato una perizia, mentre il convenuto ha instato per l'assunzione di tre testi, l'ispezione del suo studio legale, quattro edizioni di documenti da terzi e altrettante dagli attori, edizioni cui in certa misura gli attori si sono opposti. Le parti hanno poi concordato – d'accordo il Pretore – che, prima di statuire sull'ammissibilità delle prove, il giudice si sarebbe pronunciato sul presupposto del litisconsorzio.
G. Con decreto del 23 maggio 2000 il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza del presupposto processuale, ha dichiarato inammissibile la domanda n. 1§ di petizione (riduzione della nota d'onorario a fr. 65'030.70), ritenuta in sostanza un'improponibile azione di accertamento, e ha rinviato l'allegato agli attori, fissando loro un termine di 15 giorni per tramutare la petizione in istanza (con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inadempienza). Inoltre egli ha annullato i memoriali di risposta del convenuto e dell'interveniente, così come l'udienza preliminare. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico del convenuto e della denunciata in lite, pure con vincolo di solidarietà, compensate le ripetibili.
H. Contro il predetto decreto sono insorti l'avv. __________ __________ e la __________ __________ __________ con un appello comune del 25 maggio 2000 nel quale chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, il dispositivo n. 1 (rigetto dell'eccezione di carenza del presupposto processuale) sia “stralciato con adattamento della numerazione successiva” e che gli oneri processuali dei due gradi di giurisdizione siano posti a carico degli attori, con obbligo di rifondergli un importo indeterminato “a titolo di ripetibili di entrambe le sedi”. Il 26 maggio 2000 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 16 giugno 2000 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ i- propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Sui presupposti e le eccezioni processuali (art. 99 cpv. 1 CPC) il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC), salvo che la domanda non sia stata contestata (art. 96 cpv. 2 CPC). Nelle cause “inappellabili” il decreto non può essere impugnato direttamente; un eventuale litigio sui presupposti e le eccezioni processuali può essere oggetto di ricorso per cassazione solo al momento in cui potrà essere impugnata la sentenza finale (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 391; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 197).
Gli appellanti sostengono che il decreto impugnato è stato emanato nell'ambito di una procedura ordinaria ed è quindi appellabile; eventualmente chiedono che l'appello sia trattato come ricorso per cassazione o come domanda di revisione (appello, act. X, pag. 2, “premessa”). Il convenuto obietta che un ricorso per cassazione contro il decreto sarebbe irricevibile, giacché impugnata potrà essere solo la sentenza finale (osservazioni, act. XIII, pag. 2, n. II). Ora, la ricevibilità di un appello va appurata d'ufficio, senza riguardo alla procedura seguita (cfr. Anastasi, op. cit., pag. 115 n. 247 e pag. 200). E nelle cause aventi valore pecuniario l'appellabilità dipende dal valore delle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC). Nella fattispecie i cinque attori hanno postulato, con la petizione, la riduzione a fr. 65'030.70 della nota dell'onorario (domanda n. 1§) e il rimborso di fr. 2'619.05 ciascuno (n. 1§§). Dopo di allora le loro richieste non sono più state modificate, neppure – come si vedrà in appresso (consid. 5) – all'udienza del 29 settembre
Sotto questo aspetto l'appello è dunque ricevibile, il valore litigioso superando i fr. 8'000.– e la causa rientrando così nella competenza appellabile del Pretore (art. 13 e 14 LOG). Inoltre il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo (act. XII). Nulla osta pertanto all'esame dell'atto impugnato (art. 96 cpv. 4 CPC).
Il Pretore ha rilevato anzitutto che la domanda n. 1§ di petizione (riduzione della nota professionale dell'esecutore testamentario) è inammissibile, poiché coinvolge una questione pregiudiziale che egli dovrà risolvere per determinarsi sulle pretese degli attori. A suo avviso poi, essendo intervenuta la divisione dell'eredità, non vi è più obbligo per gli attori di procedere in litisconsorzio necessario. Ciò posto, egli ha ravvisato in concreto un litisconsorzio facoltativo nella forma propria, le domande dipendendo tutte dalla verifica della medesima nota d'onorario. Di conseguenza – egli ha concluso – la procedura applicabile è quella degli art. 291 e segg. CPC (“procedura davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica”), motivo per cui la petizione doveva essere annullata e sostituita “con una medesima istanza nel cui petitum si postuli la condanna dell'esecutore testamentario al versamento della citata somma [fr. 2'619.05] a ciascun istante”, mentre le risposte e l'udienza preliminare andavano annullate e le parti citate a una discussione giusta l'art. 294 CPC.
Gli appellanti affermano di avere eccepito la carenza di legittimazione attiva solo per quanto riguarda la domanda n. 1§, la quale in base all'accordo raggiunto all'udienza del 29 settembre 1999 non era più litigiosa. A mente loro pertanto il Pretore non poteva più statuire sull'eccezione concernente una domanda che era già stata evasa alla predetta udienza, onde una violazione dell'art. 86 CPC. Il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'improponibilità della domanda di accertamento, senza più rigettare la loro eccezione. Essi chiedono di conseguenza che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato (“l'eccezione di carenza di presupposto processuale è respinta”) sia stralciato, con adattamento della numerazione successiva.
Gli attori confermano di avere rinunciato, all'udienza del 29 settembre 1999, alla domanda di accertamento (osservazioni, act. XIII pag. 4). Il verbale dell'udienza non è esplicito, ma dal suo testo si potrebbe effettivamente desumere che con l'accordo del convenuto gli attori abbiano ritirato l'azione di accertamento (act. VI; sopra, consid. E). Sennonché, alla successiva udienza del
16 dicembre 1999 le parti hanno dibattuto l'eccezione di litisconsorzio senza limitarne l'oggetto alla domanda n. 1§ (act. VIII, pag. 1 e act. VII). Visto il comportamento contraddittorio degli interessati, l'interpretazione delle dichiarazioni rese all'udienza del 29 settembre 1999 appare quindi tutt'altro che univoca. Sia come sia, quand'anche il Pretore fosse incorso in errore, ciò non comporterebbe ancora la nullità del decreto impugnato. A norma dell'art. 142 cpv. 1 CPC un vizio di forma inficia la validità di un atto solo se questo difetta di un presupposto processuale (lett. a), se comporta una violazione del diritto di essere sentito (lett. b) o se la nullità è espressamente comminata dalla legge (lett. c). Nessuna delle tre ipotesi si verifica in concreto. Per il resto il decreto litigioso non appare nemmeno annullabile (art. 143 CPC), giacché le parti non l'hanno impugnato su questo punto (il dispositivo n. 2 concernente l'inammissibilità della domanda n. 1§ non è stato appellato). La questione non merita dunque ulteriore approfondimento.
Per gli appellanti il Pretore è incorso nondimeno in una violazione del principio dispositivo (art. 86 CPC), giacché non avrebbe più potuto statuire su un'eccezione sollevata unicamente nei confronti della domanda di giudizio n. 1§, la quale era già stata dichiarata inammissibile. Ora, il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di procedura l'esistenza dei presupposti processuali, segnatamente l'ammissibilità di ogni singolo atto di causa e in particolare del litisconsorzio necessario (art. 97 n. 5 CPC). Nel caso in esame egli poteva quindi procedere al riguardo di sua iniziativa. Tutt'al più ciò poteva avere effetti sulla ripartizione degli oneri di siffatto giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 148 CPC). L'assunto dei ricorrenti di non avere contestato il presupposto del litisconsorzio riguardo alla domanda di giudizio n. 1§§ non può in ogni modo essere condiviso. Se è vero infatti che nelle risposte del 20 e del 27 febbraio 1998 costoro hanno avversato unicamente la ricevibilità della prima domanda di petizione, altrettanto non può dirsi per quanto hanno dichiarato all'udienza del 16 dicembre 1999, indetta per la discussione del presupposto processuale. In tale occasione il convenuto ha addotto che “vi è solo un asserito credito dei singoli attori il cui esercizio non dà luogo ad un litisconsorzio facoltativo, perlomeno non nella forma propria” (act. VIII, pag. 1). Analoga posizione figura nel memoriale prodotto da egli medesimo e dall'interveniente (act. VII, pag. 2, punto 1/bb). Da parte loro gli attori hanno preteso di agire come litisconsorti facoltativi (act. VII, memoriale pag. 3). L'eccezione di carenza di litisconsorzio, necessario o facoltativo, è quindi stata dibattuta fra le parti in rapporto a entrambe le domande di petizione. Né il primo giudice poteva interpretare altrimenti l'orientamento degli appellanti, che eccepivano – o perlomeno parevano eccepire – la carenza del litisconsorzio facoltativo per le pretese di pagamento avanzate dagli attori, e doveva pertanto statuire sull'eccezione. Ne segue che non sussistono ragioni per “stralciare” il dispositivo n. 1 del decreto impugnato. Al riguardo l'appello si rivela infondato.
Come detto (sopra, consid. 3), il Pretore ha inoltre rinviato la petizione agli attori perché fosse sostituita entro 15 giorni da “un'istanza ai sensi dei considerandi” (con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inadempienza), annullando le risposte del convenuto e dell'interveniente, come pure l'udienza preliminare. Accertata l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo nella forma propria, egli ha ritenuto necessario “l'inoltro di 5 azioni del valore di fr. 2'619.05 cadauna” giusta la procedura “inappellabile” degli art. 291 segg. CPC (decreto, act. IX, pag. 3 in fondo e pag. 4, dispositivi n. 3 e 4). Al riguardo gli appellanti parrebbero prospettare addirittura la competenza del Giudice di pace (appello, act. X, pag. 3, punto 5d e 6), che però è data – di principio – solo per contestazioni di carattere pecuniario inferiori a fr. 2'000.– (art. 5 LOG). Gli attori invece, pur non condividendo l'opinione del Pretore, dichiarano espressamente di non impugnare il decreto su tale punto, giacché preferiscono introdurre cinque distinte istanze, confidando nella maggiore celerità della procedura inappellabile (osservazioni, act. XIII, pag. 3).
Il fatto è che il primo giudice non ha ordinato l'introduzione di cinque istanze separate, bensì la sostituzione della petizione con “una medesima istanza nel cui petitum si postuli la condanna dell'esecutore testamentario al versamento della citata somma a ciascun istante” (decreto, act. IX, pag. 3 in fondo). Ciò non è concepibile. Certo, la procedura applicabile dipende dal valore litigioso, (art. 13 e 14 LOG), che è quello della domanda (art. 5 cpv. 1 CPC). La successiva riduzione della domanda non influisce però sulla procedura applicabile, ma solo sull'appellabilità del giudizio (Rep. 1991 pag. 474). Poco importa quindi che per finire la domanda di petizione n. 1§ (riduzione della nota professionale del convenuto a fr. 65'030.70) sia stata dichiarata inammissibile. Ai fini del valore litigioso continuano a far stato entrambe le richieste iniziali. Ne segue che in concreto la causa deve continuare secondo la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC.
n. 121 ad art. 47 OG). Ne discende che, pur nell'ipotesi appena citata, il valore litigioso sarebbe comunque di fr. 13'095.25 (cinque volte fr. 2'619.05).
Invero, le parti non hanno impugnato i dispositivi n. 3 e 4 del decreto impugnato, gli appellati dichiarando anzi di preferire la procedura adottata dal Pretore (sopra, consid. 7). Ed è vero che una procedura errata non comporta necessariamente la nullità degli atti compiuti, se questi non influiscono sulla competenza del giudice (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC) e non recano pregiudizio alle parti (art. 142 cpv.1 lett. b CPC). Né il giudice né le parti possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Che una procedura erronea possa essere sanata a posteriori ancora non significa, poi, che la giurisdizione di appello non debba intervenire per evitare un procedimento irrito. Il precetto dell'economia del giudizio impone, per di più, che non si lasci istruire un procedimento a rischio di inefficacia. Ne discende che i dispositivi n. 3 e 4 del decreto impugnato vanno annullati d'ufficio, la causa dovendo continuare secondo la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC.
Sulle ripetibili di prima sede l'appello è invece irricevibile. In caso di contestazioni patrimoniali – e tale è manifestamente l'indennità per ripetibili – l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Gli appellanti si limitano a postulare ripetibili, senza indicarne l'ammontare, nemmeno nei motivi del gravame, ove si limitano a rievocare le ripetibili assegnate nelle precedenti decisioni di questa Camera e del Tribunale federale sull'istanza di ricusa. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un esame di merito.
Gli appellati chiedono in questa sede un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (act. XIII, pag. 10). Ora, l'entità delle ripetibili va definita orientativamente in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). In una causa come quella all'esame la retribuzione del patrocinatore dipende dal valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA), che ammonta a fr. 65'030.70, la domanda n. 1§§ di versamento di fr. 13'095.25 essendo accessoria alla domanda n. 1§ sulla riduzione della nota d'onorario (art. 6 cpv. 1 lett. b CPC combinato con il cpv. 2). In una causa ordinaria di tale valore l'onorario dell'avvocato varia dal 6 al 10% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). In concreto la controversia denota problemi giuridici non indifferenti e l'accertamento dei fatti sarà verosimilmente laborioso, di modo che si giustifica di far capo all'aliquota medio-alta del 9%, onde un onorario, per l'intera procedura, di
fr. 5'850.–. Ai fini del presente giudizio si deve però commisurare l'onorario al solo procedimento di eccezione di presupposto processuale. Occorre far capo pertanto, in via analogica, all'art. 11 cpv. 1 TOA e alla prassi del Consiglio di moderazione, che in applicazione di tale norma ha elaborato la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso specifico la retribuzione oraria può essere fissata in fr. 300.–, adeguata alla complessità della vertenza, per un impegno di patrocinio pari a 5 ore (per l'esame del presupposto, l'allestimento del memoriale e la partecipazione alla relativa udienza). Ne segue che, in ossequio alla citata formula, l'onorario per le prestazioni eseguite in prima istanza ammonterebbe a:
2 x 5'850 x 1'500 = fr. 2'390.–.
5'850 + 1'500
In caso di rimedi di diritto a un'autorità di ricorso – come in concreto – l'onorario dovuto è compreso fra il 20 e il 70% di quello di prima istanza (art. 17 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie, considerato l'impegno profuso per la redazione delle osservazioni (act. XII), appare adeguato prendere in considerazione l'aliquota del 50%, che conduce ad un onorario di fr. 1'190.–. Aggiungendo le presumibili spese delle parti e del patrocinatore, l'indennità potrebbe dunque equitativamente essere fissata in complessivi fr. 1'400.–. Dalle ripetibili va tuttavia esclusa la parte concernente la questione legata alla riforma dei dispositivi n. 3 e 4. Tutto ben ponderato, appare pertanto giusto ridurre l'indennità a fr. 700.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 3 e 4 del decreto impugnato sono annullati e il dispositivo n. 5 è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dagli attori, sono posti per metà a carico di questi ultimi in solido e per il resto a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante avv. __________ __________, che rifonderà alle controparti fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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