AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.53
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00053
Lugano, 27 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 22 settembre 1998 da
__________ ed __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, rispettivamente dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 maggio 2000 presentato da __________ ed __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 maggio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ ed __________ __________ posseggono in ragione di un mezzo ciascuno la proprietà per piani n. __________, pari a 92/1000 della particella n. __________ RFD di , che corrisponde a un appartamento al quinto piano del Condominio “ __________ ” in via __________. Attorno a tale appartamento si trova una terrazza con un'area adibita a giardino, entrambe assegnate in uso riservato ai coniugi stessi. __________ __________ è proprietaria, a ovest, della attigua e sovrastante particella n. __________. Su tale fondo, a 1–1.50 m dal confine, sorge una quercia (Quercus petracea) alta circa 20 m. Oltre i 7 m dal suolo le fronde dell'albero sconfinano per circa 5 m di larghezza nella porzione di giardino in uso riservato ai coniugi __________. Il 17 marzo 1998 questi ultimi si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per un esperimento di conciliazione, intenzionati a “perfezionare in forma di transazione giudiziale un accordo sull'eliminazione dell'albero”, definito come “un'immissione molesta e un pericolo imminente sulla proprietà condominiale sottostante”. L'esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 19 maggio 1998.
B. Con petizione del 22 settembre 1998 __________ ed __________ __________ hanno chiesto al medesimo Pretore che fosse ingiunto a __________ __________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di abbattere la quercia entro un congruo termine, di provvedere “al taglio degli altri alberi (noccioli, castagni, …) che sporgono sulla proprietà degli attori” e di corrispondere loro un'indennità di fr. 1000.– annui per le spese di giardiniere sopportate fino al momento in cui sarebbe stata tagliata la quercia. La convenuta ha proposto di respingere l'azione. Nel successivo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista, sostanzialmente ribaditi anche dopo l'istruttoria. Con memoriale conclusivo del 31 marzo 2000, infatti, __________ ed __________ __________ hanno mantenuto le loro richieste, salvo limitare a fr. 1000.– complessivi la domanda di indennità e chiedendo, oltre alla comminatoria penale, anche quella dell'esecuzione effettiva. Nel suo memoriale conclusivo del 24 marzo 2000 __________ __________ ha postulato nuovamente il rigetto dell'azione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 3 maggio 2000, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1100.– e le spese di fr. 2516.– sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2200.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata sono insorti __________ ed __________ __________ con un appello del 17 maggio 2000 per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di condannare __________ 6 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – all'abbattimento della quercia entro un congruo termine, al taglio dei rami “degli altri alberi (noccioli, castagni, …) che sporgono sulla proprietà degli attori” e al pagamento di
fr. 1000.– per le spese di giardiniere. Nelle sue osservazioni del
16 giugno 2000 la convenuta propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 18 000.– (art. 13 CPC) così suddivisi: taglio della quercia fr. 15 000.– presumibili, potatura degli “altri alberi” fr. 2000.– stimati, pretesa di risarcimento
fr. 1000.– (sentenza, consid. 9). Più che al valore della domanda (art. 5 cpv. 1 CPC), tale somma corrisponde al valore appellabile, desumibile dal memoriale conclusivo (art. 15 CPC), in cui gli attori hanno ridotto la pretesa di risarcimento da fr. 1000.– annui a fr. 1000.– complessivi. Sia come sia, la soglia di fr. 8000.– è ampiamente raggiunta. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
Accertato che gli attori erano legittimati ad agire giusta l'art. 679 CC in quanto titolari di un diritto d'uso riservato sulla terrazza e sul giardino circostante la loro proprietà per piani, il Pretore ha ritenuto nondimeno che nella fattispecie mancassero i presupposti per ordinare il taglio della quercia. Non perché la pianta avesse più di 10 anni (art. 160 LAC), ciò che di per sé non ostava all'applicazione dell'art. 679 CC, ma perché in concreto l'albero non risultava per nulla instabile né toglieva luce o vista all'appartamento degli attori. Quanto alla foglie e ai rami secchi che la quercia lascia sul terreno, ha soggiunto il Pretore, si tratta di un inconveniente fors'anche fastidioso, ma che non basta a configurare un'immissione eccessiva nel senso dell'art. 679 CC. Le particelle n. __________ e __________ RFD di __________ si trovano in una zona con molta vegetazione, ciò che impone oggettiva tolleranza ai proprietari. Inoltre la caduta delle foglie di quercia è concentrata fra l'inizio di novembre e la metà di dicembre, mentre durante tutto il resto dell'anno il ricambio vegetale è pressoché impercettibile. Nel caso specifico poi non sarebbe nemmeno possibile tagliare i rami sporgenti senza compromettere la statica della pianta. Del resto, ha concluso il Pretore, il diritto di recidere rami sporgenti previsto dall'art. 687 cpv. 1 CC è dato solo qualora i rami siano di danno, ciò che non consta per quanto riguarda la quercia. In merito a eventuali “altri alberi” sporgenti sul giardino degli attori, dagli atti essi non risultano cagionare danno alcuno.
Gli appellanti rivendicano anzitutto il loro diritto, legittimo fino a prova del contrario, di “opporsi a ogni immissione nel volume aereo” della comproprietà. Affermano altresì che la mole di foglie e di rami secchi lasciati cadere dalla quercia è intollerabile, che la giurisprudenza ha già avuto modo di ordinare l'abbattimento di piante per disagi ben minori rispetto a quelli causati dalla quercia nel caso in esame e che la convenuta non ha alcun interesse particolare a conservare un albero a confine in una zona già ricca di vegetazione. Sostengono altresì che il fastidio di raccogliere foglie secche e rami non dura solo da novembre alla metà di dicembre, ma si protrae fino all'inizio di gennaio, e che non può considerarsi stabile una pianta non suscettiva di essere sfrondata senza comprometterne l'equilibrio. Per di più, essi sottolineano, contrariamente all'opinione del Pretore il diritto di tagliare rami sporgenti giusta l'art. 687 cpv. 1 CC non presuppone un danno. Quanto agli “altri alberi”, presso la quercia si trova (sempre sulla particella della convenuta) un castagno che sconfina almeno 2 m e che perde un terzo delle sue foglie nel loro giardino. L'indennità di fr. 1000.– chiesta per le spese di giardiniere è, quindi, meramente simbolica per rapporto all'entità del danno subìto.
L'art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Non occorre che la turbativa abbia luogo direttamente sul fondo dell'attore: una lesione indiretta basta (fumi, rumori ecc.), purché costituisca un eccesso pregiudizievole nel senso dell'art. 684 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). La legittimazione attiva spetta anche al titolare di una proprietà per piani (Steinauer, op. cit., vol. I, 3ª edizione, pag. 342 n. 1233), sempre che la turbativa riguardi le superfici oggetto del suo diritto esclusivo. Se essa riguarda parti comuni, la legittimazione attiva spetta alla comunione dei comproprietari (Rep. 1997 pag. 152 consid. 4 con rinvio a Baurecht 2/1994 pag. 56 n. 109). Il condomino conserva la sua legittimazione ad agire, nondimeno, nella misura in cui su determinate parti comuni egli fruisca – come nella fattispecie – di un diritto d'uso riservato. Non v'è ragione, in effetti, perché ai fini dell'art. 679 CC si applichino criteri diversi da quelli che disciplinano l'azione negatoria (I CCA, sentenza del 10 febbraio 1998 in re G., consid. 2 con rinvio a Meyer-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna 1988, n. 106 in fine ad art. 712g CC). Tanto meno se si pensa che l'art. 679 CC è una lex specialis, appunto, dell'art. 641 cpv. 2 CC.
In primo luogo gli appellanti evocano, come detto, il loro diritto di “opporsi a ogni immissione nel volume aereo” della comproprietà, senza dovere per ciò dimostrare alcun pregiudizio. Così argomentando, tuttavia, essi tentano di equivocare sui termini e di far passare per un'immissione da fondo altrui quella che in realtà è un'usurpazione del loro stesso fondo. Il proprietario di un terreno non è invero obbligato a tollerare né rami né radici sporgenti, anche se essi non provocano danni particolari (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 26 ad art. 687/688 CC). Per ottenerne l'eliminazione senza dimostrare alcun pregiudizio concreto, tuttavia, egli non può far capo all'art. 679 CC, che riguarda le immissioni (ovvero gli eccessi del vicino), ma deve tutelare la sua stessa proprietà con un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 40 segg. ad art. 687/688 CC; Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 687/688 CC). Nella fattispecie gli attori hanno esplicitamente dichiarato di rinunciare a valersi dell'art. 641 cpv. 2 CC (petizione, pag. 4 in alto), da loro ritenuto inapplicabile, e in tale impostazione essi persistono anche nell'appello (pag. 5 in alto). A torto essi rimproverano pertanto al Pretore di avere sorvolato il problema, limitandosi a esaminare la fattispecie sotto il profilo delle immissioni. Inconsistente, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
A prescindere da quanto sopra gli appellanti lamentano l'impossibilità di usare la terrazza “a causa del fogliame e dei detriti vari provenienti dalla quercia (...) e che devastano le loro piante (arbusti, fiori, ...)”. Essi ricordano che il condomino __________ __________, sentito come testimone, ha detto di avere raccolto sulla porzione di giardino in suo uso riservato, vicino al loro, 7 sacchi da 200 litri di foglie secche (verbale del 3 febbraio 2000, pag. 4). Ora, di arbusti o fiori “devastati” non v'è traccia agli atti, salvo talune fotografie del fogliame caduto (doc. D), di cui però si ignora la quantità e il lasso di tempo in cui ciò è avvenuto. Quanto a __________ __________, egli ha dichiarato di avere raccolto nella sua porzione di giardino “quasi tutte le foglie del castagno”, ma non le foglie della quercia, “che si depositano sulla proprietà __________ ” (loc. cit.). Invano si cercherebbe di sapere perciò con un minimo di affidabilità quanto fogliame sia stato rastrellato nel giardino e sulla terrazza degli attori, rispettivamente quanto lavoro ciò abbia richiesto. Certo, su tali aree dovrebbe depositarsi anche un terzo delle foglie perdute dal castagno (perizia del giardiniere __________ __________, 2° foglio, risposta n. 7), ciò che del resto smentisce parzialmente la testimonianza di __________ __________. Sta di fatto che concretamente non si sa quanto fogliame abbiano dovuto raccattare gli attori. Ciò impedisce di valutare con un minimo di serietà la portata dell'immissione, ove si consideri per di più che “l'area boschiva circonda in buona parte la zona in questione” e che “a dipendenza della direzione del vento è ben possibile che altre foglie siano trasportate, anche da più lontano” (perizia, 4° foglio, risposta n. 10).
Gli appellanti invocano il precedente pubblicato in Rep. 1960 pag. 345, ove la Camera civile di appello ha ritenuto intollerabile l'invasione su un fondo vicino di foglie aghiformi liberate da cedri del Libano, suscettive di intasare grondaie e pluviali. Il caso non è tuttavia equiparabile a quello odierno, in cui il grosso del fogliame si deposita da novembre a gennaio (secondo quando dichiarano gli appellanti medesimi con riferimento alla deposizione di __________ __________: memoriale, pag. 6 a metà), non durante l'intero arco dell'anno, e in cui le immissioni erano atte a cagionare gravi danni, ostruendo gli scarichi del tetto, non solo causando fastidi di raccolta. Quanto alla pretesa instabilità della quercia, la quale non può essere sfrondata dei rami sporgenti senza pregiudizio statico, ciò non significa che l'albero sia pericoloso in sé. Gli appellanti si prevalgono dell'art. 687 cpv. 1 CC, ma tale norma conferisce loro solo il diritto di tagliare i rami sporgenti “quando danneggino la (...) proprietà”, ciò che gli attori non hanno dimostrato. Un altro problema è sapere se essi possano far capo all'art. 641 cpv. 2 CC, come detto (sopra, consid. 5), per ottenere l'eliminazione delle sporgenze arboree come tali, ma la questione esula dall'attuale giudizio, in cui l'art. 641 cpv. 2 CC è stato volutamente lasciato da parte.
Per quanto riguarda il castagno, di cui gli appellanti postulano “una massiccia potatura” (memoriale, pag. 7 in basso), una volta ancora mancano elementi per concludere che la pianta sia fonte di eccessi pregiudizievoli. Sulla quantità di foglie di castagno che si depositano sulla terrazza e sul giardino degli attori difettano dati quantitativi che facciano apparire oggettivamente intollerabile l'immissione. Il perito ha stimato che l'albero, sporgendo circa 2 m sull'area in uso riservato agli attori, lascia cadere un terzo delle sue foglie su tale superficie (referto, 2° foglio, risposta n. 7). Ma a prescindere dalla circostanza che mal si capisce come il testimone __________ possa pretendere allora di avere raccolto nella sua porzione di giardino “quasi tutte le foglie del castagno”, ancora non si sa a quanto corrisponda il citato terzo dell'abito fogliare. Giudicare eccessiva l'immissione in condizioni del genere non è possibile. Tutt'al più – si ripete – v'è da domandarsi se gli attori non possano sollecitare l'eliminazione dei rami sporgenti per mezzo di un'azione negatoria. La questione non merita però ulteriore disamina in questa sede.
Da ultimo gli appellanti postulano il risarcimento della cifra da essi definita “simbolica” di fr. 1000.– per le spese dovute allo sgombero della terrazza dal fogliame nel corso degli anni. Il Pretore ha respinto la domanda siccome incomprovata, non senza rilevare che la dimostrazione di un danneggiamento avrebbe implicato il carattere eccessivo delle immissioni (sentenza, consid. 6c). Ora, che la pretesa manchi di qualsiasi riscontro agli atti è manifesto. Quanto al risarcimento “simbolico”, esso richiederebbe quanto meno l'esistenza di un danno. Non ravvisandosi immissioni eccessive, l'ipotesi di un danno non può tuttavia entrare in linea di conto. Anche a tale riguardo l'appello si rivela pertanto sprovvisto di buon diritto.
Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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