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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.48
Data decisione, Autorità: 09.03.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00048
Lugano 9 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 5 marzo 1998 dalla
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ , __________ () (patrocinato dall'avv. __________ __________ ____________________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 aprile 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 aprile 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. Nel luglio del 1996 __________ __________ ha affidato alla ditta __________ __________ __________, per fr. 150 971.50, la ristrutturazione di una villa situata sulla particella n. __________ RFD di __________, di sua proprietà. Durante i lavori, tra il 1° luglio 1996 e il 5 dicembre 1997, egli ha commissionato all'impresa diverse opere non previste nel capitolato d'appalto, sicché per finire gli sono state fatturate prestazioni per complessivi fr. 334 209.80. Dedotti gli acconti versati, di fr. 240 000.–, è risultato uno scoperto di fr. 94 209.80.
B. Il 5 marzo 1998 la __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che sulla particella
n. __________di __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 94 209.80 con interessi al 5% dal 15 novembre 1997 su fr. 83 842.05, dal 1° febbraio 1998 su fr. 3348.55 e dal 5 marzo 1998 su fr. 7019.20. Con decreto emesso quel giorno inaudita parte il Pretore ha accolto l'istanza. Al contraddittorio del 29 aprile 1998 l'istante ha confermato la domanda, cui si è opposto __________ __________, sostenendo che l'iscrizione era tardiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro richieste al dibattimento finale del 28 ottobre 1999.
C. Statuendo il 17 aprile 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha assegnato alla __________ __________ __________ un termine di trenta giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 28 aprile 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza sia respinta e sia fatto ordine all'ufficiale dei registri di cancellare l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio il 5 marzo 1998. Nelle sue osservazioni del 5 giugno 2000 la __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
E. Con lettera del 9 giugno 2000 __________ __________ ha chiesto poi al primo giudice di verificare se l'istante avesse presentato, nel termine di trenta giorni assegnatole con la sentenza impugnata, l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, sollecitando in caso contrario la cancellazione del diritto dal registro fondiario. Preso atto di ciò, la __________ __________ __________ ha promosso causa il 16 giugno 2000 (inc. ..____________________la quale è stata sospesa dal Pretore con ordinanza del 12 dicembre 2000 fino all'emanazione dell'attuale giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Nelle osservazioni all'appello l'istante contesta la ricevibilità del gravame, poiché il convenuto avrebbe impugnato i considerandi della sentenza impugnata anziché il dispositivo. La censura non manca di temerarietà, ove appena si consideri che l'interessato, pur definendoli impropriamente “considerandi”, manifesta in modo inequivocabile la volontà di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza del Pretore, citandone testualmente il contenuto (appello, pag. 2 nel mezzo). Ciò premesso, nulla osta sotto questo profilo all'esame del ricorso nel merito.
L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739), sulla quale il giudice statuisce con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Questi stabilisce la durata e gli effetti dell'iscrizione e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale dei registri cancella di propria iniziativa l'iscrizione provvisoria (art. 76 cpv. 1 RRF).
In concreto il Pretore, come detto, ha assegnato all'istante un termine di trenta giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare l'appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto ricorso, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; cfr. anche Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14 pag. 12). Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto, sicché la sentenza impugnata, giunta all'appellante il 18 aprile 2000 (memoriale, pag. 3 nel mezzo), è divenuta esecutiva il 29 aprile 2000. Ne discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 5 marzo 1998 è decaduta il 29 maggio 2000, una volta decorso infruttuoso il termine di trenta giorni per intentare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'azione introdotta il 16 giugno successivo risulta dunque tardiva.
Né giova all'istante sostenere che il Pretore le ha ritornato, siccome prematura, una petizione da essa presentata il 31 marzo 2000, prima ancora che fosse emanato il decreto sull'iscrizione provvisoria (lettera del 5 luglio 2000 al Pretore, pag. 1 in basso). Essa non pretende che, così facendo, il Pretore avrebbe violato i suoi diritti di parte o sarebbe caduto in un diniego di giustizia. Tale petizione non può quindi considerarsi validamente introdotta. D'altro lato è possibile che l'ipoteca provvisoria non sia ancora stata materialmente radiata dal registro fondiario e che fino all'emanazione del giudizio odierno l'istante fosse ancora abilitata a chiedere il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Se non che, con l'emanazione della presente sentenza viene meno ogni facoltà di ottenere tale beneficio e nulla può ormai ostare all'esecutività del giudizio impugnato. Il che rende senza interesse giuridico appurare se – qualora l'istante avesse promosso azione di merito nel termine di trenta giorni o il ricorso avesse ottenuto effetto sospensivo – l'appello sarebbe stato provvisto di buon diritto. Se ne conclude che la causa, priva d'interesse pratico e attuale, dev'essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
Gli oneri processuali d'appello, divenuto senza oggetto, andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC per analogia), a meno che la mancanza d'interesse non sia imputabile al comportamento della parte medesima. In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnato dal Pretore senza proporre azione di merito né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione provvisoria (cfr. DTF 123 III 331 consid. 2). Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Tanto più che, secondo giurisprudenza, quando l'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non è validamente promossa – com'è appunto il caso in concreto – gli oneri processuali sono per principio da addebitare all'artigiano o all'imprenditore, a prescindere dal buon fondamento della domanda intesa all'iscrizione provvisoria (Schumacher, op. cit., pag. 221 n. 761 in fine). La tassa di giustizia deve nondimeno essere adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).
Anche le spese e le ripetibili di primo grado dovrebbero essere poste a carico dell'artigiano o dell'imprenditore che non ha intentato l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7). Per evitare al giudice di dover riconsiderare gli oneri della decisione d'iscrizione provvisoria alla luce di tale circostanza, Schumacher propone di porre sin dall’inizio – almeno di regola – le spese e le ripetibili della procedura d'iscrizione provvisoria a carico dell’istante, riservato un diverso riparto nella sentenza d'iscrizione definitiva (op. cit., pag. 222 n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). Non incombe tuttavia a questa Camera decidere, senza che il Pretore sia stato chiamato a statuire come autorità di primo grado, se e come debba essere modificato il dispositivo sulle spese e le ripetibili della decisione impugnata in esito alla sopravvenuta decadenza dell’iscrizione provvisoria. Lo stesso appellante del resto, nella citata lettera del 9 giugno 2000 al Pretore, ha prospettato la cancellazione dell'ipoteca legale dal registro fondiario, ma non ha chiesto un nuovo sindacato in materia di spese e ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico per decadenza dell'iscrizione provvisoria formante oggetto del giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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