AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.45
Data decisione, Autorità: 25.06.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00045
Lugano 25 giugno 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 giugno 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ e __________ __________, __________ __________ , __________ - __________ __________,
__________ __________, __________, e __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________)
i quali hanno denunciato la lite a
__________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 aprile 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 luglio 1989 __________ __________i, proprietaria della particella n. __________RFD di __________ (posta in località __________ __________) ha costituito con __________ __________, __________ __________ e __________ __________, a quel tempo comproprietari del confinante fondo n. __________, la seguente servitù:
La __________ __________ __________ costituisce a carico della part. __________e a favore della n. __________di proprietà __________, __________ e __________, una servitù prediale nel senso che il fondo serviente sarà attraversato da una condotta per la fognatura, per l'acqua potabile, per l'elettricità e per il cavo telefonico, per un tratto corrispondente alla continuazione del confine sud della part. __________.
La servitù viene concessa senza corresponsione di indennità, ritenuto però che la part. n. __________potrà essere allacciata gratuitamente ai servizi interessata dalla condotta che sarà eseguita interamente a spese dei proprietari della n. __________.
Il 28 luglio 1989 è stato iscritto a carico della particella n. __________un “onere di attraversamento condotta fognatura, acqua potabile, elettricità e cavo telefonico” a favore della particella n. __________. Il
13 novembre 1889 quest'ultimo fondo è stato frazionato, formando cinque nuove proprietà (particelle n. __________, __________, ______________________________e ____________________così che la citata servitù è stata estesa a favore di ciascun fondo.
B. Il 10 maggio 1993 __________ __________ ha donato la sua proprietà alla figlia __________. Nello stesso anno __________ __________ è diventato proprietario della particella n. __________, __________ __________ della n. __________, __________ e __________ __________ sono divenuti proprietari della n. __________, __________ __________ e __________ __________ della n. __________e __________ e __________ __________ della n. __________. Su questi ultimi fondi sono state costruite case di abitazione.
C. Constatato che la condotta era stata prolungata a valle fino alla strada pubblica, __________ __________, che nel frattempo aveva edificato la sua proprietà, si è rivolta il 23 febbraio 1995 a __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, dolendosi per l'illiceità delle tubature e invitandoli ad assumere i costi da lei sopportati per la posa di una propria condotta per l'acqua potabile, quelli per il risanamento di una cabina che alloggia i contatori per l'acqua potabile e quelli per la posa di un radiatore antigelo per la medesima cabina, dichiarandosi disposta all'iscrizione di una servitù per il tratto di condotta non conforme.
D. Viste le resistenze dei vicini e fallito il 20 marzo 1996 un esperimento di conciliazione, con petizione del 20 giugno 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città che fosse accertata l'abusività delle condotte poste sulla propria particella n. __________in favore dei fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ e che fosse ordinato a ____________________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ ____________________ e __________ __________, __________ e __________ __________ di rimuovere dei tubi non conformi alla servitù, scollegandoli dalla cabina dell'acqua potabile situata sulla particella n. __________. In subordine essa ha postulato l'iscrizione, a carico della sua proprietà e a favore di quella dei convenuti, di una servitù di condotta per il tratto corrispondente all'attuale posizione delle stesse, previo versamento di un'indennità di fr. 1'500.–, e la condanna dei convenuti al pagamento in solido di complessivi fr. 13'548.25, con obbligo per costoro di partecipare in ragione di 1/6 ciascuno alle spese future di manutenzione della condotta. Nella loro risposta del 25 settembre 1996 __________ __________, ____________________ e __________ __________, __________ __________, ____________________ __________ e ____________________ __________ con __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione e hanno denunciato la lite ad __________ __________, __________ ____________________ e __________ __________i, i quali sono rimasti silenti. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista, mantenuto ancora nei memoriali conclusivi, l'attrice chiedendo inoltre la rimozione della cabina per l'allacciamento dell'acqua potabile.
E. Con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, costituendo a favore dei fondi appartenenti ai convenuti e a carico della proprietà dell'attrice una servitù prediale di attraversamento con condotte (fognature, acqua potabile, elettricità e cavo telefonico) e di superficie per una cabina di allacciamento, secondo il tracciato e l'ubicazione attuale. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'100.–, sono state poste per quattro quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 1'200.– per ripetibili.
F. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 2000 nel quale chiede, in riforma del giudizio predetto, l'accoglimento della sua petizione. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2000 ____________________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l'appellabilità di una sentenza (art. 15 CPC), come pure per la fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice affinché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Se si pensa però che nelle cause relative a servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284) e che nella fattispecie già il costo sopportato dall'attrice per la posa della sua condotta ammonta a fr. 8'433.20, il valore appellabile è da considerarsi raggiunto. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
Il Pretore ha rilevato anzitutto che i convenuti non potevano invocare la loro buona fede per avere acquistato i rispettivi fondi senza conoscere il contenuto della nota servitù e ha accertato che la condotta è stata eseguita, in parte, in maniera difforme da quanto pattuito fra gli originari proprietari. Egli ha ritenuto inoltre che di principio l'attrice potrebbe esigere la rimozione del tratto di condotta costituito senza titolo, tanto più che i convenuti neppure avevano chiesto, né in via riconvenzionale né in via subordinata, il riconoscimento di una servitù di condotta necessaria. Nondimeno, su questo punto egli ha respinto la petizione poiché la richiesta dell'attrice gli appariva abusiva, avendo essa tollerato la situazione per molto tempo. Accertato il diritto dei convenuti di mantenere la condotta, il primo giudice ha poi ammesso la costituzione, senza versamento di indennità, di una servitù prediale di condotta per l'attraversamento del fondo e di superficie per una cabina di allacciamento, respingendo le altre domande.
L'appellante critica tali conclusioni e contesta che la pretesa rimozione del tratto di condotta difforme dal contenuto della servitù sia abusiva. Pur ammettendo che la condotta è stata posata nel 1993, essa afferma di essersi accorta della turbativa solo nel 1994, quando ha costruito la casa, e rileva di avere fatto valere i suoi diritti immediatamente dopo la scoperta dell'illecito, tant'è che già nell'ottobre del 1994, tramite il suo legale, essa ha reclamato nei confronti dei vicini. Infine l'appellante sostiene che, comunque sia, anche il reclamo del febbraio del 1995 deve essere considerato tempestivo, onde la fondatezza della sua petizione.
L'attrice ha postulato la rimozione del tratto di condotta posata senza diritto, domanda alla quale i convenuti si sono opposti senza chiedere il riconoscimento di un diritto reale. Ora, la posa di tubature senza il consenso del proprietario del fondo o senza una decisione giudiziaria costituisce un'ingerenza contro la quale il proprietario gravato può opporsi con azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC; Rep. 1984 pag. 329). In concreto è pacifico che la condotta è parzialmente difforme rispetto a quanto stipulato mediante il contratto di costituzione di servitù del 25 luglio 1989 (doc. A). Essa, infatti, sconfina nel fondo dell'attrice per un tratto orizzontale, corrispondente alla continuazione del confine inferiore della particella n. __________, per poi correre verticalmente lungo il confine del fondo serviente con la particella n. __________fino alla sottostante strada comunale (doc. B). __________ __________ ha ricordato, al proposito, che in base alla convenzione era prevista una condotta con l'allacciamento sotto la scala comunale alla particella n. __________e solo in un secondo tempo l'azienda dell'acqua potabile di __________ ha comunicato la necessità, per esigenze tecniche, di prolungare la condotta fino alla strada principale a sud (deposizione del 28 gennaio 1998, verbali pag. 6). Come correttamente ha concluso il Pretore, non è pertanto dato di vedere per quale ragione l'attrice non dovrebbe poter chiedere la rimozione del tratto di condotta (verso sud lungo il confine con il fondo n. __________) posato senza valido titolo (sentenza, pag. 7, consid. 4).
L'azione negatoria è imprescrittibile (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 2a edizione, n. 2047, pag. 493; DTF 111 II 26 consid. 2c) e il proprietario di un fondo può quindi esigere in ogni tempo l'eliminazione di “qualsiasi indebita ingerenza”, salvo che il suo comportamento trascenda nell'abuso (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 67 ad art. 641), oppure che il convenuto si valga con successo dell'art. 674 cpv. 3 CC, rispettivamente dell'art. 685 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 288, n. 1040 in fine). La questione è pertanto di sapere se nel caso specifico sia data a divedere l'una o l'altra di queste riserve.
a) L'abuso (art. 2 cpv. 2 CC) presuppone un'accettazione e non una semplice tolleranza. Il proprietario del fondo deve quindi avere tenuto un comportamento tale da infondere nella controparte aspettative degne di protezione, la sua passività dovendo poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto o avere recato pregiudizio alla controparte (DTF 106 II 323 consid. 3a con riferimenti; analogamente: DTF del 29 novembre 1995 in re R., consid. 3). Contrariamente a quanto sembra evincersi da Steinauer su questo punto (op. cit., vol. I, pag. 288, n. 1040), di conseguenza, il solo fatto che il proprietario di un fondo abbia tollerato per molto tempo una data situazione ancora non significa ch'egli integri gli estremi dell'abuso al momento in cui chieda la rimozione delle opere abusive.
b) Nel caso in esame il comportamento dell’appellante non configura abuso alcuno. Anzitutto nei rapporti di vicinato gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande riserbo e devono apparire manifesti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 146 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 183, n. 1923). Dal fascicolo processuale non risulta con precisione quando le tubature siano state posate, ma con il primo giudice si può ritenere che ciò sia avvenuto anteriormente alla vendita dei fondi ai convenuti, tra il febbraio e l'aprile del 1993. Nel 1994 l'attrice ha costruito la casa d'abitazione e, prima di posare le proprie condotte, ha avvertito i vicini delle sue intenzioni (interrogatorio formale dell'attrice, risposta n. 3: verbali, pag. 4). Il 23 febbraio 1995 – come detto – il legale dell'attrice si è poi indirizzato ai convenuti e, richiamandosi a un precedente scritto del 5 ottobre 1994, ha denunciato l'illiceità delle condotte, invitandoli ad assumere i costi sopportati dalla cliente per la posa di una condotta per l'acqua potabile, quelli per il risanamento di una cabina alloggiante i contatori e quelli per la posa di un radiatore antigelo per la medesima cabina, prospettando l'iscrizione di una servitù per il tratto di condotta non conforme (doc. F1 a F5). Agli atti non figura la predetta comunicazione dell'ottobre 1994, ma a prescindere dal fatto che i convenuti nulla hanno eccepito al riguardo, non si può dire che il comportamento dell'attrice adombri una qualsivoglia condiscendenza alla situazione venutasi a creare dopo i lavori. Si aggiunga che la condotta non era riconoscibile esteriormente e che fino al 1994 il fondo dell'attrice non era edificato, motivo per cui essa non aveva particolari ragioni per recarsi a __________ (interrogatorio formale dell'attrice, risposta n. 2: verbali pag. 4). È vero che l'interessata si è allacciata senza nulla eccepire alla cabina dell'acqua potabile installata dai precedenti proprietari dei fondi appartenenti ai convenuti, ma ciò non significa che essa abbia accettato la situazione, tanto meno dopo avere subordinato la concessione di una servitù a determinate condizioni, che non sono state accettate (doc. F1 a F5).
c) Il Pretore accenna al fatto che, anche per quanto riguarda le condotte, la tolleranza per lungo tempo senza opposizione del proprietario del fondo gravato può connotare abuso. Tale affermazione va precisata. Intanto la fattispecie menzionata da Meier-Hayoz (op. cit., n. 53 ad art. 691 CC) si riferisce al caso in cui un proprietario abbia coscientemente tollerato la posa delle tubature. A prescindere dalla circostanza che il caso citato (ZR 1913 n. 17) concerne un'azione possessoria, la quale soggiace per sua natura a precisi limiti di tempo, una semplice tolleranza – ancorché annosa – non basta a conferire alla controparte diritti acquisiti. L'altra ipotesi evocata dalla dottrina attiene al caso di un proprietario che si opponga alla messa in esercizio della condotta prima del versamento dell'indennità prevista dall'art. 691 cpv. 1 CC (Haab in: Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 691, 692 e 693; Waldis, Das Nachbarrecht, Zurigo 1953, pag. 158). Nel caso in esame non essendo stata pattuita indennità alcuna, anche tale eventualità si rivela estranea alla fattispecie.
Una condotta può formare oggetto di servitù giusta l'art. 691 CC, sempre che non possa essere eseguita senza servirsi del fondo o senza spese eccessive (identico principio vale per le fontane, che possono formare oggetto di servitù come opere sporgenti, ma anche in forza dell'art. 710 CC). Di per sé al proprietario che con un'azione negatoria chieda la rimozione di una condotta posata indebitamente sul suo fondo il convenuto potrebbe opporre, di conseguenza, anche l'art. 691 CC. A parte il fatto però che quest'ultima norma non permette necessariamente di mantenere un determinato stato di fatto (la servitù di condotta necessaria può essere ottenuta – come detto – solo ove l'opera non possa essere compiuta senza servirsi del fondo altrui o senza spese eccessive), nella fattispecie i convenuti mai si sono valsi dell'art. 691 CC, il quale per di più andava fatto valere mediante azione autonoma o riconvenzione. In concreto il problema non merita quindi ulteriore disamina.
Una condotta, oltre che formare oggetto di servitù giusta l'art. 691 CC, può anche formare oggetto di servitù come “opera sporgente” (Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC). L'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce che qualora un'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno. Il medesimo principio vale, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 685 cpv. 2 CC, per costruzioni che – senza essere “opere sporgenti” – siano incompatibili con il diritto di vicinato. Perché il richiamo all'art. 674 cpv. 3 (o all'art. 685 cpv. 2) CC sia efficace, non basta tuttavia che il convenuto chieda di respingere l'azione negatoria del proprietario intesa alla rimozione delle opere sporgenti (o delle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato) evocando tali norme in astratto. Egli deve postulare espressamente l'attribuzione di un diritto reale sulla sporgenza (eventualmente l'attribuzione della proprietà del terreno, come prevede in alternativa l'art. 674 cpv. 3 CC), mediante azione autonoma o riconvenzionale (DTF del 19 settembre 1996 in re R., consid. 2c pubblicato in: Rep. 1996 pag. 10).
Nel caso specifico i convenuti hanno rilevato di avere acquistato le loro proprietà senza nulla sapere della situazione e di essere in buona fede, tanto più che la condotta è stata posata secondo le indicazioni impartite da addetti dell'azienda comunale dell'acqua potabile. Tuttavia essi non hanno mai chiesto l'attribuzione di servitù alcuna. Si aggiunga che l'opinione secondo cui la richiesta di demolire l'opera sporgente avanzata dal proprietario del fondo nel quadro di un'azione negatoria conterrebbe, come minus, quella di vedersi assegnare un semplice indennizzo per una servitù di sporgenza accordata al convenuto, ancorché non necessariamente richiesta (DTF dell'11 novembre 1975 in re V., consid. 1 pubblicato in Rep. 1976 pag. 1 e citato da Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 19 ad art. 86), è superata dalla giurisprudenza più recente (pubblicata appunto in Rep. 1996 pag. 10; analogamente: I CCA, sentenza 19 giugno 2001 in re G. contro S., consid. 6b). Ne segue, in ultima analisi, che in concreto l'appello dev'essere accolto e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è accolta, nel senso che è fatto ordine a __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ di rimuovere a loro spese il tratto di condotta posato sulla particella n. __________RFD di __________ in maniera non conforme al tracciato previsto dal contratto di servitù del 25 luglio 1989.
La tassa di giustizia di fr. 1'100.– e le spese di fr. 675.– sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 1'500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con __________ e __________ __________ in solido, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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