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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.43
Data decisione, Autorità: 26.04.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00043
Lugano 26 aprile 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 gennaio 2000 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ ., __________ () e
, __________ () (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto del 19 aprile 2000 con cui il Pretore ha accolto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attrice con la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 27 aprile 2000 presentata da __________ __________ __________. e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 aprile 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e __________ __________ __________, cittadini __________, si sono sposati ad __________ il __________ 1989 assoggettandosi al regime della separazione dei beni (convenzione del 7 giugno 1989). Il marito, al terzo matrimonio, aveva già due figli: __________ __________. e __________. Da __________ __________ __________, al suo secondo matrimonio, egli non ha avuto discendenti. Il 5 luglio 1994 i coniugi hanno firmato un atto pubblico con il quale hanno annullato il regime precedente, sostituendolo con quello della comunione dei beni secondo il diritto svizzero. Il 15 settembre 1994 __________ __________ ha convenuto la moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché la convenzione del 5 luglio 1994 fosse annullata siccome inficiata da dolo, timore ed errore essenziale. La convenuta ha proposto di respingere la petizione.
B. L'8 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di pronunciare la separazione dei beni a norma degli art. 145 e 185 vCC, domanda che il Pretore ha accolto con decreto emesso il 9 novembre 1995 senza contraddittorio e senza che la moglie ne postulasse la revoca. Il 12 novembre 1996 __________ __________ ha instato per la revoca del decreto. Statuendo inaudita parte il 15 novembre1996, il Pretore ha revocato il decreto del
9 novembre 1995 e ha ripristinato con effetto immediato la comunione dei beni. Un'istanza di revoca presentata dal marito contro tale decreto è poi stata respinta dal Pretore il 14 marzo 1997, giudizio che questa Camera ha confermato con sentenza del 31 luglio 1998 (inc. ..__________).
C. Nel frattempo, il 30 aprile 1997, __________ __________ è deceduto e nella causa riguardante la validità della convenzione gli sono subentrati i figli __________ __________ __________. e __________ __________ con __________ __________, cui l'attore aveva destinato un quarto del suo patrimonio – dietro cura e assistenza vitalizia – mediante patto successorio dell'8 agosto 1994. Con sentenza del 5 novembre 1997 il Pretore ha respinto la petizione. Un appello presentato da __________ __________ . e __________ __________ contro tale giudizio è stato parzialmente accolto da questa Camera il 9 dicembre 1998, limitatamente agli oneri processuali (inc. ..).
D. Il 22 dicembre 1999 __________ __________ ha instato davanti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno perché, sulla base della convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994, le particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di __________ fossero iscritte come proprietà comune di lei e della comunione ereditaria fu __________ __________. Con decisione del 23 dicembre 1999 l'ufficiale ha respinto la richiesta, rilevando che per procedere all'iscrizione occorreva la firma degli eredi fu __________ __________ o l'autorizzazione del giudice. Tale decisione non è stata impugnata.
E. Il 12 gennaio 2000 __________ __________ ha promosso contro __________ __________ __________., __________ __________ e __________ __________ un'azione di modifica del registro fondiario davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che le particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di __________ fossero iscritte come proprietà comune sua e degli eredi del marito. In via cautelare essa ha chiesto che fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre sui predetti fondi. Con decreto emesso inaudita parte il
13 gennaio 2000 il Pretore ha ordinato l'annotazione cautelare. Il 19 gennaio 2000 __________ __________ è stata dimessa dalla lite. Alle udienze del 3 febbraio e 4 aprile 2000, indette per la discussione, gli altri convenuti si sono opposti al provvedimento e hanno chiesto la revoca del decreto. Statuendo il 19 aprile 2000, il Pretore ha confermato l'annotazione cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto predetto __________ __________ __________. e ____________________ __________ sono insorti con un appello del 27 aprile 2000 nel quale chiedono di respingere l'istanza cautelare e di riformare il decreto impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2000 ____________________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che la revoca, il 15 novembre 1996, del decreto emanato il 9 novembre 1995, con il quale egli aveva pronunciato la separazione dei beni, non comportava la liquidazione del regime precedente. E siccome i coniugi avevano adottato la comunione dei beni, fino al termine della liquidazione l'istante rimane formalmente e materialmente proprietaria in comune dei fondi ancora intestati al defunto. Dopo avere rilevato che la proprietà comune sorge per legge con la stipulazione della convenzione matrimoniale, sicché il trasferimento di proprietà degli immobili può essere chiesto da entrambi i coniugi in virtù dell'art. 665 cpv. 3 CC, il Pretore ha definito opinabile la decisione dell'ufficiale del registro fondiario. Nel merito egli, premesso che la petizione non ha direttamente per oggetto pretese relative alla liquidazione del regime dei beni, ma unicamente la proprietà comune sui citati fondi, ha giudicato l'azione provvista di buon diritto e ha ordinato la misura chiesta dall'istante, essendo dati i requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio.
Gli appellanti affermano che, nella misura in cui è stata pronunciata la separazione dei beni, l'istante non ha più alcuna pretesa derivante dalla convenzione matrimoniale del 5 luglio 1994, ma solo spettanze nell'ambito della liquidazione del regime della comunione dei beni. Essi ritengono pertanto che i diritti patrimoniali vantati nei loro confronti non abbiano natura reale, motivo per cui l'istante non può essere iscritta quale proprietaria comune. In definitiva gli appellanti sostengono che il decreto impugnato è illecito poiché costituisce un sequestro occulto in garanzia di asseriti diritti patrimoniali.
Dagli atti risulta che – come detto – il 5 luglio 1994 __________ e __________ __________ avevano adottato il regime della comunione dei beni (doc. B), ciò che ha comportato la riunione in un'unica entità di tutta la sostanza e di tutti i redditi dei coniugi, salvo i beni propri previsti dalla legge (art. 222 cpv. 1 CC). Alla firma della convenzione matrimoniale gli immobili appartenenti all'uno o all'altro diventano così – per legge – proprietà comune di entrambi, senza che occorra iscrizione nel registro fondiario. L'iscrizione è meramente dichiarativa e può essere conseguita da ogni coniuge su semplice richiesta (art. 665 cpv. 3; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 645 n. 1643 seg.). Tanto meno occorre azione giudiziaria, già per il fatto che l'iscrizione a registro di cui si chiede la modifica in virtù dell'art. 963 cpv. 2 non è ingiustificata (Deschenaux, Traité de droit suisse, vol. V, tomo II, 2, pag. 264; Steinauer, Les droits réels, vol. I, Berna 1997, pag. 208 n. 746a).
Nella fattispecie l'istante ha proceduto in modo corretto, chiedendo all'ufficiale di iscrivere la sua proprietà comune su fondi già intestati al marito (doc. H). Se non che, l'ufficiale ha respinto la richiesta, sostenendo la necessità del consenso degli eredi del marito o di un'autorizzazione del giudice (doc. I). Non essendo stato interposto ricorso, tale decisione ha assunto carattere definitivo (art. 24 cpv. 3 RRF). E siccome l'istante non può, in casi del genere, ovviare all'inconveniente presentando la medesima richiesta una seconda volta sulla base degli stessi documenti giustificativi, né l'ufficiale può rivedere la propria decisione (Steinauer, op. cit., pag. 208 n. 854d; Deschenaux, op. cit., pag. 122), per ottenere l'iscrizione della proprietà comune non rimane all'istante altro, in simili ipotesi, che avviare una procedura giudiziaria intesa all'accertamento del proprio diritto.
Contrariamente all'opinione degli appellanti, non si tratta pertanto – nella fattispecie – di iscrivere una pretesa in liquidazione del precedente regime dei beni. È vero che il 9 novembre 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei beni, ciò che ha posto termine al precedente regime della comunione dei beni, ma ciò non muta la posizione dell'istante. Intanto, come sottolinea anche il Pretore, fino alla liquidazione del regime la moglie rimane formalmente e materialmente proprietaria in comune dei fondi in questione. Inoltre, il 15 novembre 1996 lo stesso Pretore ha ripristinato il regime della comunione dei beni, ciò che ha causato di nuovo la riunione in un'unica entità di tutta la sostanza e di tutti i redditi dei coniugi. Quand'anche la liquidazione fosse avvenuta, dunque, gli immobili del marito sarebbero passati nuovamente in proprietà comune della moglie. Del resto la pretesa dell'istante, che desidera far iscrivere nel registro la sua qualità di proprietaria comune su fondi appartenuti al marito, non è priva di senso. Ciò permette all'interessata di beneficiare della presunzione dell'iscrizione nel registro, di disporre del suo diritto e di non correre il rischio di perderlo in seguito all'acquisizione di un diritto reale da parte di un terzo in buona fede. In circostanze siffatte, l'azione promossa dall'istante ha parvenza di buon esito. Quanto all'urgenza e alla verosimiglianza di un notevole pregiudizio, esse risultano pacifiche. Il decreto adottato dal Pretore si rivela dunque, in ultima analisi, legittimo e l'appello destinato all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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