AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.36
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00036
Lugano 16 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 5 settembre 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 20 marzo 2000 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra le parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 marzo 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 30 marzo 2000;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni del 17 aprile 2000;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1949), cittadini , si sono sposati a __________ () il __________ 1966. Dall'unione sono nati __________ __________ (1967) e __________ (1976). Alla fine degli anni sessanta i coniugi si sono trasferiti a __________, dove hanno preso domicilio nel 1972. Durante la comunione domestica il marito lavorava come manovale per un'impresa di costruzione, mentre la moglie eseguiva lavori di pulizia a ore. Nel 1973 __________ __________ ha sollecitato un tentativo di conciliazione. In seguito i coniugi si sono riconciliati.
B. Il 25 novembre 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 dicembre 1993. Il 3 febbraio 1994 essa si è rivolta al Pretore chiedendo in via provvisionale l'assegnazione dell'appartamento coniugale, l'allontanamento del marito, l'affidamento della figlia minorenne, un contributo di mantenimento di fr. 990.– per __________ e di fr. 1'100.– per sé, oltre a una provvigione ad litem di fr. 2'000.–. Il 1° marzo 1994 __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale e all'udienza per il contraddittorio del 15 marzo 1994 ha offerto un contributo complessivo di fr. 1'000.– mensili. Lo stesso giorno il primo giudice ha stabilito nelle more istruttorie un contributo di fr. 891.– per l'istante e uno di fr. 750.– per la figlia __________, che è stato ripreso dalle parti nell'accordo concluso al dibattimento finale del 17 maggio 1994. Il 29 agosto 1994 il Pretore ha decretato una trattenuta di fr. 891.– dal salario del marito. Con giudizi di medesima data egli ha accolto inoltre le domande di assistenza giudiziaria presentate il 25 novembre 1993 dall'istante e il 1° giugno 1994 dal convenuto (inc. n. /).
C. __________ __________ ha rinnovato il 12 dicembre 1994 la domanda per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 24 gennaio 1995, e con istanza di quello stesso giorno ha chiesto la conferma dell'assetto provvisionale in vigore. Il 13 dicembre 1994 il Pretore ha confermato senza contraddittorio l'affidamento della figlia alla madre, i contributi di mantenimento di fr. 961.– mensili per l'istante e di fr. 750.– per __________, oltre alla trattenuta di fr. 891.– dal salario del marito a copertura della rendita della moglie (inc. n. /).
D. Il 5 settembre 1995 __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre da esercitare secondo accordi diretti), come pure un contributo alimentare indicizzato di fr. 850.– mensili per __________ (oltre all'assunzione di metà delle spese straordinarie) e di fr. 1'100.– per sé. Essa ha inoltre postulato la trattenuta di tali importi dal salario del marito e il riconoscimento in proprietà di quanto posseduto o intestato ai coniugi, più un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni e i costi di riparazione della porta dell'abitazione coniugale. Con risposta del 26 gennaio 1996 __________ __________ ha aderito alla separazione e all'affidamento della figlia alla madre, chiedendo un diritto di visita minimo ogni quindici giorni dalle ore 8 del sabato alle ore 20 della domenica, una settimana a Natale e due settimane consecutive in estate. Ha offerto altresì un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.– mensili per __________, rifiutando alla moglie ogni rendita e ogni importo in liquidazione del regime dei beni. Il 29 febbraio 1996 la moglie ha replicato, ribadendo le proprie domande.
E. Nel frattempo, in seguito a un infortunio del 30 luglio 1994, __________ __________ ha alternato periodi di inabilità lucrativa totale e parziale, finché ha cessato ogni attività alla fine del 1997, dopo che con decisione del 25 marzo 1997 gli è stata riconosciuta una rendita parziale AI. Con la duplica del 25 ottobre 1999 __________ __________ ha poi postulato – quale “domanda processuale” – il divorzio, negando alla moglie ogni contributo alimentare e qualsiasi importo in liquidazione del regime coniugale. L'attrice ha dichiarato di opporsi al divorzio in occasione dell'udienza preliminare del 2 dicembre 1999. La causa è tuttora pendente. Con la duplica __________ __________ ha pure chiesto la soppressione del contributo provvisionale in favore della moglie con effetto retroattivo al 1° febbraio 1996 e l'annullamento della relativa trattenuta di salario. All'udienza del 2 dicembre 1999, indetta pure per la discussione della richiesta di modifica dell'assetto provvisionale, __________ __________ si è opposta alla domanda provvisionale. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 16 marzo 2000, le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Con decreto del 20 marzo 2000 il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 665.– mensili dal 1° novembre 1999, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.
F. Contro il predetto decreto è insorto __________ __________ con un appello del 30 marzo 2000 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento per la moglie sia soppresso dal 1° novembre 1999. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
L'appellante produce in questa sede un contratto di locazione sottoscritto il 22 marzo 2000 e chiede che sia acquisito agli atti l'attestato di assicurazione contro le malattie riguardante la moglie. A suo dire, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio sarebbe possibile produrre nuovi documenti in appello, in virtù dell'art. 138 CC. Se non che, fatti e mezzi di prova nuovi in appello sono esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto. L'art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”, e l'art. 423b cpv. 2 CPC riprende tale formulazione. L'art. 138 cpv. 1 CC riguarda tuttavia le cause di merito e non si estende alle misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 n. 12 pag. 127). Le nuove richieste di prova non possono pertanto essere considerate ai fini del giudizio.
Premesso che il contributo di fr. 750.– mensili stabilito in favore della figlia con il decreto del 13 dicembre 1994 era decaduto (la beneficiaria avendo raggiunto la maggiore età), il Pretore ha ritenuto che la scuola magistrale frequentata attualmente da __________ costituisce una seconda formazione, motivo per cui non vi è obbligo per i genitori di partecipare alle spese. Eventuali esborsi in suo favore non possono quindi essere inseriti nel fabbisogno minimo del padre. Egli ha dipoi accertato il reddito complessivo della famiglia in fr. 4'718.– mensili (fr. 2'295.– il marito, fr. 2'423.– la moglie) e il fabbisogno minimo in fr. 3'792.–, suddiviso in fr. 1'257.– per il convenuto (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 132.–, imposte fr. 100.–) e in fr. 2'715.– per la moglie (minimo esecutivo fr. 1'025.–, pigione fr. 1'091.–, premio della cassa malati fr. 408.90, imposte fr. 160.–, assicurazione fr. 30.–). Ripartita a metà fra i coniugi l'eccedenza di fr. 746.– mensili, egli ha ridotto così il contributo in favore della moglie a fr. 665.– mensili dal 1° novembre 1999.
L'appellante chiede che si tenga conto dell'importo di fr. 800.– mensili da lui versato alla figlia in formazione, per motivi di equità, almeno nella suddivisione dell'eccedenza. L'appellata obietta che il marito non ha dimostrato i versamenti alla figlia, da lei contestati con la risposta, né l'estratto del conto bancario agli atti indica la destinazione degli importi prelevati (doc. 25), mentre le ricevute bancarie di versamento (doc. 24, recte doc. 26) sono state prodotte tardivamente, il 20 marzo 2000, dopo il dibattimento finale.
In realtà il contributo versato a __________ (nata nel 1976) dall'appellante non può essere considerato già per il fatto che, comunque sia, il sostentamento del coniuge prevale su quello di un figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 31 marzo 1999 nella causa P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v. pure Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 28 ad art. 125 CC). L'appellante chiede che si prescinda da una ripartizione a metà dell'eccedenza e che gli sia lasciata l'intera differenza fra i suoi redditi e i propri fabbisogni, così da tenere conto in via equitativa del suo contributo alla figlia. Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'eccedenza risultante dopo aver dedotto dal reddito complessivo dei coniugi il minimo vitale delle loro economie domestiche è da suddividere a metà tra di loro unicamente se si è in presenza di due economie domestiche composte di una persona, mentre una suddivisione a metà non si giustifica se un coniuge deve provvedere ai figli minorenni (DTF 126 III 9 consid. 3c). La ripartizione a metà dell'eccedenza è però la regola, quando – come in concreto – i genitori non hanno più obblighi di mantenimento nei confronti dei figli (DTF 126 III 9 in fondo, con rimando a DTF 111 II 103). La richiesta dell'appellante si rivela quindi infondata.
Il Pretore ha incluso nel reddito del ricorrente, per vero, anche la rendita completiva AI che egli riceve per la figlia __________ (decreto impugnato, consid. 5). Tale prestazione è destinata nondimeno al mantenimento e all'educazione della figlia (DTF 119 V 428 consid. 4a). Non va pertanto inclusa nel reddito dei coniugi, salvo che nel fabbisogno della famiglia si sia tenuto conto di un eventuale contributo erogato al figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 4 maggio 1999 nella causa S., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 127 n. 5 con riferimenti e in: RDAT II-1999 pag. 238 n. 63). Come si è visto (consid. 4), ciò non è il caso nella fattispecie. Ne segue che il reddito mensile dell'appellante, esclusa la rendita completiva AI per la figlia __________ di fr. 297.– (doc. 24), ammonta a fr. 1'998.– (fr. 1'151.– rendita INSAI: doc. 12; fr. 742.– rendita personale AI: doc. 24; fr. 105.– prestazione della cassa pensione: doc. 16). Le entrate della moglie, non più litigiose in questa sede, sono state accertate dal primo giudice in fr. 2'423.– mensili, considerando un salario netto medio versato dalla __________ __________ di fr. 1'200.– (stipendio cumulato: doc. L) e dallo Stato di fr. 1'000.– (doc. M e certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta 1999/2000, nell'incarto fiscale richiamato), oltre alla rendita completiva AI di fr. 223.– (doc. I).
Il marito contesta il premio della cassa malati (fr. 408.90 mensili) figurante nel fabbisogno della moglie, affermando che la somma comprende verosimilmente anche il premio per la figlia e per assicurazioni complementari. Sostiene inoltre che la voce dovrebbe essere ridotta a fr. 100.– per tenere conto del presumibile sussidio cantonale. Le censure, sollevate per la prima volta in appello, sono nuove e quindi inammissibili (art. 321 cpv., 1 lett. b CPC). Si aggiunga, per abbondanza, che se da un lato la cifra di fr. 408.90 può apparire eccessiva per la sola assicurazione obbligatoria, dall'altro anche l'appellante ha una copertura complementare (doc. 17) e non vi è quindi motivo di trattare i coniugi in modo diverso. Per di più, l'eventuale diritto della moglie a un sussidio per l'assicurazione malattia non è liquido, il di lei reddito imponibile superando il limite dei fr. 20'000.– annui (incarto fiscale richiamato, tassazione 1999/2000; art. 29 lett. a LCAMal: RL 4.6.1). La moglie, dal canto suo, ha esposto tale voce di spesa nella risposta, senza che il marito sollevasse alcuna contestazione (riassunto scritto, pag. 2; verbali, pag. 3). Essa ha pure prodotto una ricevuta postale di fr. 408.90 in favore dell'assicurazione __________ (doc. N). Ciò posto, a un giudizio di mera verosimiglianza come quello che presiede all'esame di un procedimento cautelare, il decreto del Pretore resiste alla critica. Il fabbisogno minimo dell'appellata, per il resto incontestato, deve dunque ritenersi accertato in fr. 2'715.– mensili.
L'appellante rimprovera infine al primo giudice di non aver considerato nel suo fabbisogno minimo alcuna spesa di alloggio per il motivo che egli vive presso la sorella. Egli sostiene di contribuire alle relative spese e di aver lasciato il proprio appartamento per avere di che mantenere la figlia agli studi. Per ragioni di equità – egli continua – gli andrebbe dunque computato un onere locativo di fr. 527.–, corrispondente alla pigione dell'appartamento che ha poi locato il 22 marzo 2000.
In materia di pretese patrimoniali fra i coniugi e in assenza di figli minorenni – come in concreto – vige il principio dispositivo, sicché incombe alle parti rendere verosimili nelle forme e nei tempi previsti dal codice di procedura civile i fatti su cui fondano le loro pretese (Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio non è stato toccato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburg-haus, op. cit., n. 22 ad art. 137 CC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c CPC). Nella fattispecie l'appellante non ha reso verosimile di avere oneri di alloggio a suo carico. È vero che con la replica egli aveva esposto una spesa di fr. 700.–, ripromettendosi di produrre in seguito il relativo contratto di locazione (verbali, pag. 3). Il documento non è però stato versato agli atti. Anzi, all'interrogatorio formale, interpellato sul fatto se risedesse in casa propria o presso terzi, egli ha dichiarato di abitare presso la sorella, senza pretendere di contribuire alle spese di alloggio (domanda 2: verbali, pag. 7). Solo con l'appello, e quindi tardivamente, egli sostiene di aver partecipato a tali costi. A prescindere dal fatto che egli neppure quantifica il suo contributo, l'argomentazione è nuova e pertanto inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). In tali circostanze il fabbisogno del marito deve essere accertato in fr. 1'257.– mensili.
L'appellante afferma invero di avere locato un proprio appartamento il 22 marzo 2000. Egli non può pretendere tuttavia di vedere inserita nel proprio fabbisogno minimo una spesa che al momento del giudizio di prima istanza non esisteva. Del resto, come indicato a più riprese, l'allegazione di fatti nuovi in appello non è ammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). L'interessato, dandosi mutamenti di apprezzabile entità e durata e nuovi elementi di prova, potrà sempre rivolgersi al Pretore per chiedere una nuova modifica dell'assetto provvisionale. Durante una causa di stato, in effetti, le misure provvisionali possono sempre essere adeguate alle mutate circostanze (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC).
reddito del marito fr. 1'998.—
reddito della moglie fr. 2'423.—
fr. 4'421.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 1'257.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'715.—
fr. 3'972.–– mensili
eccedenza fr. 449.–– mensili
metà eccedenza fr. 224.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 1'257.–– + fr. 224.50 = fr. 1'481.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 1'998.–– ./. fr. 1'481.50 = fr. 516.50 mensili.
L'appello va dunque accolto in questi limiti e il decreto impugnato modificato di conseguenza.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante merita accoglimento. Pur disponendo di un piccolo agio mensile, l'istante si trova infatti in una situazione finanziaria precaria (doc. 20). Il ricorso, d'altra parte, non poteva dirsi sprovvisto di ogni possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC), visto il suo parziale accoglimento.
La concessione di ripetibili renderebbe di per sé priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellata, ma la precaria situazione finanziaria del marito lascia ritenere che l'incasso delle indennità sarà difficile, se non impossibile (DTF 122 I 322). La domanda merita pertanto accoglimento, essendo adempiuti sia il requisito della probabilità di esito favorevole sia quello dell'indigenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
Il contributo alimentare dovuto pendente causa a __________ __________ alla moglie __________ __________ è ridotto a fr. 516.50 mensili anticipati dal 1° novembre 1999.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della controparte. L'appellante rifonderà inoltre alla controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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