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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.32
Data decisione, Autorità: 04.10.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00032
Lugano, 14 settembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 febbraio 1998 da
__________ __________, già in __________ (patrocinato dall'avv. __________. __________ __________, rispettivamente dalla lic. iur. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, nata __________, __________. __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare del 2 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha soppresso dal 1° dicembre 1999 i contributi di mantenimento dovuti in via provvisionale da __________ __________ alla moglie __________ (fr. 565.– mensili) e al __________ __________ (fr. 735.– mensili), nato il __________ 1987;
accertato che il 17 marzo 2000 __________ __________ è insorta a questa Camera, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del decreto impugnato, nel senso di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1980.25 mensili in favore di sé stessa e uno di fr. 980.– mensili in favore del figlio;
constatato che nelle sue osservazioni del 30 marzo 2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
ricordato che la causa è stata istruita in appello fino al 20 giugno 2001, quando si è tenuto davanti a questa Camera il dibattimento finale, in esito al quale le parti hanno ribadito le loro posizioni;
visto che __________ __________ è deceduto il 18 luglio 2001 e che il 6 settembre successivo l'appellante ha dichiarato di “rinunciare all'appello” (per i contributi alimentari dal 1° dicembre 1999 fino al 18 luglio 2001), al marito essendo stata riconosciuta nel frattempo una rendita postuma AI, sicché lo Stato compenserà il credito per le prestazioni assistenziali a lei erogate con la spettanza di lei nei confronti dell'Assicurazione Invalidità;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che, di regola, chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
rilevato nondimeno che in concreto il ritiro dell'appello è dovuto a un fattore imprevisto e straordinario, non imputabile né all'una né all'altra parte;
ritenuto che l'appellante è stata anche indotta a ricorrere in buona fede, l'istruttoria di primo grado non consentendo in alcun modo di capire come il marito abbia potuto sopperire a sé stesso – senza reddito né sostanza – dal 1° dicembre 1999 al 1° settembre 2000, per tacere del fatto che il Pretore non poteva far decorrere la modifica del contributo provvisionale anteriormente all'emanazione del decreto (del 2 marzo 2000) senza che __________ __________ avesse sollecitato tale retroattività nemmeno al dibattimento finale del 22 ottobre 1999 (verbali, pag. 30 a metà);
considerato che, ciò posto, soccorrono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per soprassedere equitativamente e in via eccezionale al prelievo di oneri, così come per prescindere dall'assegnazione di ripetibili, per altro di difficile – se non impossibile – incasso, l'appellante trovandosi in gravi ristrettezze finanziarie;
osservato che, per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, tale beneficio andrebbe respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni possibilità di successo (art. 157 CPC), ma che per le ragioni eccezionali appena evocate si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro nell'indigenza (art. 155 CPC), come risulta dagli atti richiamati in prima sede dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
appurato che analogo beneficio merita l'appellato, le cui ristrettezze economiche risultano dall'interrogatorio avvenuto davanti a questa Camera il 20 giugno 2001, e le cui probabilità di successo erano date, quanto meno in parte;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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