AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.30
Data decisione, Autorità: 23.01.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00030
Lugano, 23 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° giugno 1999 da
__________ __________, nata , __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 marzo 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ il 12 dicembre 2000;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1957) e __________ __________ __________ (1959) si sono sposati a __________, nel Canton __________, il __________ 1982;
che dal matrimonio sono nati __________, il __________ 1985, e __________, il __________ 1987;
che __________ __________ ha instato il 25 novembre 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 23 gennaio 1998;
che il 17 febbraio 1998 egli ha promosso causa di divorzio, cui la moglie si è opposta postulando la separazione;
che __________ __________ __________ ha inoltrato al Pretore il 1° giugno 1999 un'istanza “di modifica di misure provvisionali”, chiedendo di riformare precedenti accordi intercorsi con il marito, nel senso di condannare quest'ultimo a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili complessivi per i figli, da affidare a lei medesima, e di obbligare inoltre il coniuge a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei ragazzi;
che con decreto cautelare emanato il 2 giugno 1999 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha fissato i contributi alimentari, condannando __________ __________ a versare dal 1° giugno 1999 fr. 450.– mensili per la moglie e fr. 800.– mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari;
che all'udienza del 6 luglio 1999, indetta per la discussione dell'assetto provvisionale, è comparso il solo __________ __________, il quale ha proposto al Segretario assessore di confermare il decreto emesso senza contraddittorio e ha accettato anche di coprire metà delle spese mediche straordinarie destinate ai figli (previa informazione e approvazione del preventivo di spesa), ma si è opposto all'istanza per il resto;
che, chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del 2 febbraio 2000 __________ __________ __________ ha confermato le sue domande cautelari, mentre __________ __________ ha chiesto in tale occasione che l'istanza fosse “integralmente [BG1] respinta”;
che, statuendo il 13 marzo 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto parzialmente l'istanza, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di vista del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° giugno 1999 un contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari), ha imposto a __________ __________ di sussidiare inoltre la metà delle spese straordinarie (non solo mediche) in favore dei figli “previa discussione e accordo sulle stesse con la moglie”, ponendo per finire la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per un quarto a carico di __________ __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili;
che contro il decreto predetto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 14 marzo 2000 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato “come conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo diritto”, in particolare per avere essa dichiarato il 16 gennaio (recte: febbraio) 2000 al Pretore, nella causa di merito, di avversare anche la separazione, il termine quadriennale dell'art. 114 CC (applicabile in virtù dell'art. 117 cpv. 2 CC) non essendosi ancora compiuto;
che nelle sue osservazioni del 4 aprile 2000 __________ __________ propone di verificare se l'appello non equivalga a desistenza sul piano cautelare, subordinatamente di accertare se l'appello sia ricevibile “(anche a motivo del fatto che non vengono infatti formulate chiare censure contro il decreto che si afferma di impugnare)” e in via ancor più subordinata di respingere l'appello nel merito;
che il 12 dicembre 2000 __________ __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
e considerando
in diritto: che sotto il profilo dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC la motivazione dell'appello, seppure involuta, permette di capire quale sia il punto di vista dell'interessata e può di conseguenza reputarsi sufficiente;
che l'appellante insta per l'annullamento del decreto cautelare, in effetti, poiché a suo avviso il Segretario assessore, preso atto della sua dichiarazione del 16 gennaio 2000 di resistere non solo al divorzio, ma anche alla separazione, avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la causa di merito;
che a norma dell'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, tutte le cause di divorzio o di separazione pendenti dinanzi a un'autorità cantonale il giorno dell'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) vanno giudicate secondo il nuovo diritto;
che nondimeno, contrariamente all'opinione dell'appellante, una causa di stato promossa sotto il vecchio diritto non va tolta dai ruoli per il solo fatto che la parte convenuta si opponga alla separazione o al divorzio fondandosi sulla legge nuova;
che il problema di sapere se siano dati i presupposti di un divorzio o di una separazione secondo il nuovo diritto (e il decorso dei quattro anni evocato dall'appellante non è l'unico motivo previsto dalla legge: si veda l'art. 115 CC) dovrà formare oggetto del giudizio finale nella sentenza di merito e comporterà, se mai, il rigetto dell'azione, ma non giustifica in alcun caso lo stralcio della causa a semplice richiesta della parte convenuta;
che del resto, quand'anche si seguisse – per avventura – la tesi secondo cui l'opposizione della convenuta al divorzio e il parallelo ritiro della domanda di separazione avrebbero estinto la procedura di merito, ciò non avrebbe esonerato in ogni modo il Segretario assessore dallo statuire sull'assetto provvisionale per il lasso di tempo intercorso fra l'introduzione dell'istanza cautelare e il venir meno della causa di merito, onde la totale infondatezza dell'appello già in questa prospettiva;
che, ciò posto, rimane da verificare se – come sostiene la controparte nelle osservazioni a questa Camera – l'appello dell'interessata configuri finanche una manifestazione di desistenza dal procedimento cautelare;
che tale non è il caso nella fattispecie, l'appellante non dichiarando di recedere unilateralmente dall'istanza cautelare, ma solo di considerare superate le misure provvisionali poiché la presunta decadenza della causa di stato implicherebbe ormai l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (memoriale, pag. 3 in fondo);
che, venendo a mancare quest'ultima condizione, l'asserto dell'appellante cade nel vuoto e non può sicuramente essere interpretato come un atto di desistenza;
che per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 12 dicembre 2000 non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio qualsiasi parvenza di buon diritto (art. 157 CPC);
che per di più, il beneficio dell'assistenza giudiziaria nemmeno potrebbe conferirsi a titolo retroattivo, tanto meno per prestazioni risalenti a nove mesi prima dell'introduzione della richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158);
che, nondimeno, delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
[BG1]
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster