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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.22
Data decisione, Autorità: 13.06.2003, ICCA
Incarto n. 11.2000.00022
Lugano IN_DATA_DECISIONE RAPPORTO progetto Bottinelli Raveglia allegato
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso del 19 gennaio 2000 presentato da
__________ , ora in __________ () (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro la decisione emessa il 21 dicembre 1999 dal
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile
in merito alla trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero nei registri svizzeri;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso di __________ __________ contro la decisione emessa il 21 dicembre 1999 dal Dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1964), cittadino svizzero e libanese domiciliato a , e __________ __________ (1984), cittadina libanese domiciliata a __________ , __________ (), si sono sposati il __________ 1998 a __________ / ().
B. Il 23 agosto 1999 __________ __________ ha instato davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, per ottenere il riconoscimento e la trascrizione del loro matrimonio nel registro delle famiglie di __________. Con risoluzione del 21 dicembre 1999 l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda senza prelevare tasse né spese.
C. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto davanti a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 19 gennaio 2000, in cui chiede che, previo concessione dell'assistenza giudiziaria, la risoluzione impugnata sia riformata nel senso di riconoscere il suo matrimonio con __________ __________ e di ordinarne la trascrizione nel registro delle famiglie di __________.
D. Nel mese di aprile 2000 __________ __________ ha lasciato la Svizzera per stabilirsi in __________ con __________ __________. Il 5 luglio 2001, quest'ultima ha dato alla luce la figlia __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione o il documenti stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri svizzeri se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP e 137 OSC). L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 (art. 32 cpv. 2 LDIP). Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2.1), sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 2 LAC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 32 cpv. 3 LAC; art. 423 cpv. 3 CPC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 424 cpv. 3 CPC e 424 cpv. 3 CPC). Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
Il ricorrente contesta tale conclusione e chiede che il matrimonio da lui contratto in Libano sia riconosciuto perché, essendo entrambi cittadini libanesi, l'unione coniugale con una donna di tredici anni corrisponde all'uso nazionale comune. Egli rileva inoltre che il riconoscimento permetterà alla moglie di raggiungerlo in Svizzera e lamenta il pregiudizio che patisce dalla lontananza che lo separa dalla moglie, la quale non può neppure ottenere un permesso di soggiorno. Egli sostiene inoltre che il mantenimento del matrimonio è prioritario rispetto alla giovane età della consorte e evidenzia l'impossibilità di unirsi in matrimonio in Libano al momento del compimento del sedicesimo anno di età della consorte, salvo chiedere preventivamente lo scioglimento del matrimonio attuale.
L’iscrizione di decisioni o documenti stranieri nei registri svizzeri dello stato civile è disciplinata dalla legge federale sul diritto internazionale privato, sempre che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano altrimenti (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e il Libano non esistono trattati sul riconoscimento del matrimonio, ragione per cui tornano applicabili le norme previste dalla Legge sul diritto internazionale privato (art. 32 LDIP). L'art. 45 LDIP prevede che un matrimonio estero è riconosciuto in Svizzera se è stato “celebrato validamente” (cpv. 1), a meno che uno degli sposi sia cittadino svizzero – o entrambi siano domiciliati in Svizzera – e la celebrazione all'estero sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Quest'ultima ipotesi concretizza la nozione di ordine pubblico svizzero dell'art. 27 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 6 ad art. 45; Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé suisse, Personnes-Famille-Successions, Zurigo 1999, n. 576, pag. 368). La norma, invero, riguarda le cause di nullità assoluta del matrimonio e non quelle di nullità relativa (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 15 ad art. 45; Bucher, Droit international privé suisse, Tome II: Personnes, Famille, Successions, Basilea 1992, n. 381 pag. 143). Tuttavia, ancorché le cause di nullità del matrimonio previste dal diritto svizzero non siano state eluse, il riconoscimento del matrimonio può essere rifiutato sulla base dell'art. 27 cpv. 1 LDIP (Othenin-Girard, op. cit., n. 576, pag. 368, con riferimenti).
In concreto il ricorrente ha la doppia cittadinanza libanese-svizzera, mentre __________ __________ è di nazionalità libanese. Ora, nel caso in cui uno dei fidanzati ha, oltre quella svizzera, un'altra cittadinanza, questa deve essere preferita, ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 LDIP, alfine di facilitare il riconoscimento del matrimonio (Bucher, op. cit., n. 384 pag. 144; Dutoit, op. cit.,, n. 7 ad art. 45). Ci si può chiedere se la restrizione prevista dall'art. 45 cpv. 2 LDIP sia applicabile alla fattispecie. Tuttavia, in determinati casi, l'ordine pubblico svizzero non può ammettere eccezioni, come ad esempio nel caso di matrimoni contratti da persone che non dispongono della necessaria libertà e consapevolezza per sposarsi a causa della loro età (Bucher, op. cit., n. 385 pag. 144 e seg.).
Controversa la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero di un matrimonio celebrato all'estero ove la sposa al momento del matrimonio non aveva ancora compiuto quattordici anni.
Di principio il matrimonio celebrato validamente all'estero tra sposi di meno di 18 anni è riconosciuto in Svizzera. Il matrimonio contratto da una donna che non aveva ancora 17 anni non si urta con il senso di giustizia. Più delicata è la fissazione di un limite di età al disotto del quale l'ordine pubblico impedisce il matrimonio. A dipendenza delle circostanze e dell'intensità del legame con la Svizzera, può essere incompatibile con ordine pubblico svizzero il riconoscimento di un'unione coniugale celebrata da un coniuge in tenera età, poiché egli non dispone della necessaria libertà e consapevolezza per sposarsi, l'unione, ancorché valida all'estero, non può pertanto essere riconosciuta in Svizzera (Othenin-Girard, op. cit., pag. 372; Bucher, op. cit., n. 385 pag. 145). Tale limite – salvo circostanze particolari – può essere situato a sedici anni compiuti (Bucher, op. cit., n. 349 pag. 134 con richiami), corrispondente alla maggiore età sessuale del diritto penale. Secondo l'Ufficio federale di giustizia è in ogni caso contrario all'ordine pubblico svizzero il matrimonio celebrato al di sotto dei 15 anni compiuti (cfr. il parere del 26 novembre 1997 [doc. 14], ripreso da Othenin-Girard, op. cit., pag. 372 e segg.; Siehr, op. cit., n. 19 ad art. 44 LDIP). La commissione internazionale sullo stato civile raccomanda di non ammettere matrimoni di persone la cui età non permette di presumere una sufficiente maturità fisica e intellettuale, situando tale limiti a 15 anni (raccomandazione dell'8 settembre 1976, paragrafo II n. 5). Il rispetto dei limiti di età appena citati è particolarmente importante per i coniugi che intendono stabilirsi in Svizzera (Bucher, op. cit., n. 349 pag. 134). Tenuto conto di quanto precede, il matrimonio tra persone di cui una non ha ancora raggiunto i 15 anni, come nella fattispecie, deve essere considerato contrario all'ordine pubblico svizzero e non può dunque essere riconosciuto.
Ora, la riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione e deve essere interpretata in maniera restrittiva. Nell'ambito di riconoscimenti di decisioni estere, il riconoscimento è la regola dalla quale ci si può scostare solo se la decisione risulta manifestamente in contraddizione con la concezione svizzera del diritto e dei costumi. La dottrina utilizza al riguardo il termine di ordine pubblico attenuato in sede di riconoscimento (DTF 116 II 630 consid. 4a con riferimenti; Berti/Schnyder, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 6 ad art. 27). Ora l'applicazione della riserva di ordine pubblico è ancor più eccezionale se la relazione della causa con la Svizzera ("Binnenbeziehung") è ridotta o se un periodo relativamente lungo è trascorso dalla pronuncia della decisione o dalla nascita dell'atto di cui è chiesto il riconoscimento (Othenin-Girard, La transcription des décisions et des actes étrangers à l'état civil (art. 32 LDIP et 137 OEC) in: Rivista dello stato civile 1998/168 in alto con riferimenti). Il trascorrere del tempo costituisce un elemento dell'ordine pubblico attenuato in sede di riconsocimento di decisioni estere (DTF 120 II 89 consid. 3a con riferimento a Bucher, op. cit., n. 751 pag. 249). Nella misura in cui al momento del riconoscimento l'età non pone più problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, e che i coniugi intendono portare avanti la loro unione, questa loro legittima aspettativa deve essere rispettata (Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé suisse, op. cit., n. 582 pag. 373 con riferimento all'avviso dell'Ufficio federale di giustizia del 9 aprile 1998).
In concreto, il matrimonio è stato celebrato il __________ 1998 e che l'interessato ha presentato la richiesta di iscrizione del matrimonio un anno dopo, ovvero il __________ 1999. Dalla celebrazione del matrimonio sono passati più di tre anni, la sposa ha ora più di diciassette anni e dal mese di __________ 2000 la coppia vive in __________ ove è nata, il __________ 2001, la figlia __________.
Sentita personalmente
Nelle circostanze descritte, il matrimonio in rassegna, nonostante le perplessità già espresse, deve quindi ritenersi adempiere il requisito dell'art. 45 LDIP ed essere trascritto nei registri svizzeri dello stato civile.
La domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta visto l'esito del ricorso. Nella tassazione della nota del patrocinatore, si terrà conto del fatto, nondimeno, che l'accoglimento del ricorso non si deve alle allegazioni dell'interessato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che il matrimonio contratto il __________ 1998 da __________ __________ con __________ __________ è riconosciuto e va trascritto nel registro delle famiglie di __________.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
Intimazione all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;
– Ufficio federale dello stato civile, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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