AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.10
Data decisione, Autorità: 21.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00010
Lugano, 21 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 gennaio 2000 presentato __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 gennaio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Nel novembre del 1996 la ditta __________ __________ __________ di __________ ha affidato all'__________ __________ __________ (ora __________ __________ __________ __________), per fr. 14 675.15, i lavori da elettricista riguardanti la costruzione di una casa bifamiliare sulla particella n. __________RFD di __________ . In seguito alla modifica del progetto edilizio, nel 1997 l' __________ __________ ha sottoposto alla committente una nuova offerta che prevedeva – fra l'altro – l'opera seguente:
Attacco rolladen comprendente 1 int. su-giù in soggiorno e 3 motori, impianto completo di tutti gli accessori.
Le parti hanno quindi concluso un nuovo contratto d'appalto per l'impianto elettrico adattato alla variante edilizia. Dall'originaria particella n. __________è poi stata scorporata la particella n. __________. La nuova particella n. __________è stata acquistata il 20 dicembre 1997 da __________ e __________ __________ in comproprietà per un mezzo ciascuno. L'installazione dell'impianto è terminata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1998, eccetto la posa dei tre motori – forniti da un'altra ditta – e l'allacciamento della persiana avvolgibile (“rolladen”) all'impianto elettrico.
B. __________ e __________ __________ hanno chiesto il 31 luglio 1998 all'__________ __________ __________ di sostituire una lampada del bagno e di sistemare un cavo della televisione. Il lavoro è stato eseguito il giorno stesso e fatturato direttamente ai coniugi __________ il 4 settembre successivo. Il 18 settembre 1998 l'__________ __________ __________ è nuovamente intervenuta, su richiesta di __________ e __________ __________, per allacciare la persiana avvolgibile del soggiorno all'impianto elettrico. La ditta __________ __________ __________ è fallita il 24 settembre 1998. Il 17 dicembre 1998 la __________ __________ __________, divenuta nel frattempo __________ __________ __________ __________, ha inviato __________ __________ __________ in liquidazione una fattura inerente alle opere da elettricista sul fondo n. __________per complessivi fr. 15 261.10 (IVA esclusa), di cui fr. 61.10 per l'allacciamento della nota persiana alla corrente elettrica. Dedotto un acconto di fr. 5000.– versato il 16 maggio 1997, è risultato uno scoperto di fr. 11 253.05.
C. Il 18 dicembre 1998 l'__________ __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che sulla particella n. __________di __________ e __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 11 253.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1998. Con decreto emesso quel giorno inaudita parte il Pretore ha accolto l'istanza. Al contraddittorio del 25 febbraio 1999 l'istante ha confermato la domanda, cui si sono opposti __________ e __________ , argomentando che l'iscrizione era tardiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro richieste in un memoriale conclusivo, rinunciando alla discussione finale. Statuendo il 10 gennaio 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell' __________ __________ __________, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1500.– per ripetibili. All'istante sono state addebitati pure gli oneri del decreto emanato senza contraddittorio il 18 settembre 1998.
D. Contro la sentenza appena citata l'__________ __________ __________ __________ è insorta con un appello del 13 gennaio 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la conferma dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulla particella n. __________ per
fr. 11 253.05 oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1998. Con decreto del 17 gennaio 2000 la presidente di questa Camera ha conferito al gravame effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 31 gennaio 2000 __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa è unicamente la questione di sapere, in concreto, se l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio il 18 dicembre 1998 sulla particella n. __________sia tempestiva. Secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 con-sid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione va ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218).
In concreto il Pretore ha ritenuto che l'istante ha finito i lavori al più tardi nel giugno del 1998, senza tuttavia allacciare la persiana avvolgibile del soggiorno all'impianto elettrico. Tale prestazione è stata eseguita il 18 settembre 1998, su richiesta dei convenuti. Nondimeno, a mente del Pretore, l'istante non ha reso verosimile che l'allacciamento della tapparella fosse compreso nel contratto d'appalto originario, circostanza che per altro poteva essere facilmente documentata producendo il contratto medesimo o, quanto meno, un'offerta munita della conferma d'ordine. Dalle deposizioni testimoniali risultava anzi – a mente del Pretore – che l'allacciamento era stato commissionato alla ditta istante direttamente dai convenuti, il 18 settembre 1998, e non dalla società immobiliare fallita. Ne ha dedotto, il primo giudice, che il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale era cominciato a decorrere – al più tardi – nel giugno del 1998 e non il 18 settembre 1998. Onde la tardività dell'iscrizione avvenuta il 18 dicembre successivo.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere posto requisiti troppo severi alla pretesa, esigendo per finire la dimostrazione piena (e non solo la verosimiglianza) del diritto all'iscrizione dell'ipoteca e disattendendo con ciò i principi relativi all'estensione dell'onere della prova. Essa si duole inoltre che il primo giudice ha valutato in modo insostenibile le risultanze dell'istruttoria, da cui risulterebbe in modo chiaro e inoppugnabile che l'allacciamento della persiana all'impianto elettrico era parte integrante del contratto d'appalto stipulato con la società nel frattempo fallita. Sarebbe assurdo – egli conclude – che una ditta seria accetti di eseguire l'impianto elettrico di una casa senza impegnarsi contestualmente ad allacciare alla corrente tutti i dispositivi elettrici come le persiane avvolgibili, il campanello o gli apparecchi da cucina. Ne desume l'appellante che, a suo avviso, l'opera è stata completata solo il 18 settembre 1998, sicché l'iscrizione dell'ipoteca legale è tempestiva.
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante si è impegnata nei confronti della società immobiliare a eseguire “l'attacco per un rolladen elettrico, prestazione che comprendeva la posa dell'interruttore e di tre motori, oltre che gli accessori” (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo). I convenuti obiettano che la documentazione prodotta dall'appellante non fa il minimo cenno al collegamento dei motori all'impianto elettrico, deducendone che tale intervento costituisce una prestazione supplementare chiesta direttamente da loro medesimi. Il testimone __________ __________, capomontatore presso la ditta istante, ha dichiarato tuttavia che l'allacciamento della persiana era compreso nell'offerta ch'egli stesso aveva inviato alla committente (verbali, pag. 9 in fondo e pag. 10 a metà). Ciò è stato ribadito anche dal testimone __________ __________, montatore elettricista presso la ditta istante e responsabile del cantiere a __________ __________ (verbali, pag. 19 a metà e verso il basso). __________ __________, disegnatore di impianti elettrici presso la società fallita, ha confermato da parte sua di avere redatto personalmente il capitolato relativo all'impianto elettrico, come direttore dei lavori, e di essere certo che esso comprendeva anche l'allacciamento di una persiana (verbali, pag. 17 in alto). È vero che __________ __________, amministratore unico della società fallita, ha sostenuto che nell'offerta “era prevista la predisposizione per l'allacciamento eventuale a motori di rolladen, ossia unicamente la posa di un tubo vuoto senza tirare i fili” (verbale, pag. 13 nel mezzo). Ciò non basta tuttavia, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio di camera di consiglio, per smentire tre testimonianze esplicite. Contrariamente all'opinione del Pretore, dal fascicolo processuale emergono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'allacciamento della citata persiana all'impianto elettrico fosse compreso nel contratto d'appalto originario tra l'appellante e la società promotrice. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
Nelle osservazioni all'appello i convenuti asseriscono che, seppure l'allacciamento della persiana all'impianto elettrico fosse previsto nel contratto d'appalto originario, in ogni modo le parti hanno rinunciato a tale prestazione per atti concludenti (memoriale, pag. 5 nel mezzo). A prescindere dal fatto però che l'argomentazione è nuova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mal si intravede nel caso in esame quale “atto concludente” permetterebbe di trarre una deduzione del genere già a un sommario esame, tanto meno ove si consideri che i convenuti medesimi hanno chiamato la ditta il 18 dicembre 1998 per ultimare l'allacciamento. Sia come sia, il problema potrà formare oggetto di più approfondita disamina nella causa di merito. A un giudizio di camera di consiglio la verosimiglianza di una rinuncia per atti concludenti non è data.
Un'altra questione è sapere se l'allacciamento della tapparella all'impianto elettrico fosse una prestazione necessaria al compimento dell'opera giusta l'art. 839 cpv. 2 CC. Il Pretore ha risposto affermativamente al quesito, reputando che senza tale lavoro il contratto d'appalto non poteva dirsi adempiuto, poiché senza l'allacciamento la persiana non poteva funzionare. I convenuti insistono nell'affermare che tale intervento era una “prestazione assolutamente secondaria, di infima entità per rapporto all'opera realizzata”, e perciò “ininfluente ai fini della determinazione del momento del compimento del lavoro” (memoriale conclusivo, pag. 7 verso il basso). Controversa è, in altri termini, la rilevanza giuridica circa il costo dell'intervento.
a) Già si è accennato che l'iscrizione di un'ipoteca legale deve avere luogo entro tre mesi da quando sono stati eseguiti i lavori costitutivi del contratto e l'opera può essere consegnata (consid. 1). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza, interventi posticipati di proposito dall'artigiano o dall'imprenditore, così come semplici ritocchi, sostituzioni di parti guaste o eliminazioni di difetti non pertengono al completamento dell'opera (DTF 106 II 26 consid. 2b con richiami di giurisprudenza). Ciò non toglie che lavori di poca importanza quantitativa vadano nondimeno considerati alla stregua di un compimento dell'opera ove appaiano indispensabili dal profilo qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Il Tribunale federale, fondandosi su tali criteri, ha avuto modo di ritenere indispensabile per il compimento dell'opera – ad esempio – l'ostruzione di due aperture per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola ora di lavoro e
fr. 5.– di materiale (DTF 102 II 106), come pure il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di riscaldamento (DTF 106 II 22) o, ancora, la fornitura di una piccola quantità di calcestruzzo per completare il raccordo di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113).
b) In concreto il lavoro svolto il 18 settembre 1998 è durato un'ora, non ha richiesto materiale (doc. F) e ha comportato una spesa quantificata dall'istante in fr. 61.10 (doc. E). Si tratta senz'altro di una prestazione di poca entità, di fronte al costo complessivo dell'impianto elettrico (fr. 15 261.10: doc. E). Se non che, l'allacciamento risultava indispensabile per il compimento dell'opera, giacché il meccanismo per sollevare e abbassare la tapparella, attivato da tre motori elettrici, non poteva funzionare senza essere allacciato alla corrente (cfr. anche la deposizione __________: verbali, pag. 18 in alto). Poco importa che la costruzione fosse ultimata da più di tre mesi e che la casa fosse abitata. Nulla consente di ritenere del resto – né i convenuti pretendono – che l'esecuzione dell'impianto elettrico per la serranda del soggiorno fosse d'importanza secondaria in quanto tale. Nemmeno si può affermare che l'appellante abbia intenzionalmente procrastinato l'esecuzione del lavoro: dal fascicolo processuale emerge, anzi, che la prestazione non poteva essere eseguita prima che fossero installati i motori (deposizione __________: verbali, pag. 10 a metà; deposizione __________: verbali, pag. 17 a metà), i quali sono stati forniti da un'altra ditta (loc. cit., pag. 17 in alto). E l'istante ha svolto il lavoro lo stesso giorno in cui i convenuti hanno chiesto il suo intervento (sentenza impugnata, pag. 4 in alto; cfr. anche la deposizione __________: verbali, pag. 11 nel mezzo).
c) Se ne conclude che la prestazione fornita dall'istante il 18 set-tembre 1998, indipendentemente dal costo e dal dispendio di tempo profuso dalle maestranze, appariva necessaria al compimento dell'opera. A un esame sommario come quello che disciplina l'emanazione di sentenze in camera di consiglio il termine di tre mesi sancito dall'art. 839 cpv. 2 CC non poteva dunque cominciare a decorrere prima di allora, onde la verosimile tempestività dell'iscrizione avvenuta il 18 dicembre 1998. Fondato, l'appello, deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è accolta, nel senso che l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio in favore dell'__________ __________ __________ __________ per fr. 11 253.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 1998 sulla particella n. __________RFD di __________ __________, proprietà di __________ e __________ __________ in ragione di un mezzo ciascuno, è confermata in via provvisoria fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza nella causa intesa all'iscrizione definitiva.
All'istante è fissato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 365.–, unitamente agli oneri di complessivi fr. 120.– riguardanti il decreto emanato senza contraddittorio il 18 dicembre 1998, da anticipare dall'istante, sono posti a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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