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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.9
Data decisione, Autorità:
31.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00009
Lugano,
31 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in pendenza di
separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________ __________, __________);
premesso
che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisionale dell'__________.
__________ __________ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a
suo favore su un conto presso il __________ __________ di __________;
accertato
che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000,
il quale non è ancora notificato alla controparte;
preso
atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare
l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di
stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali
contenute nel nuovo diritto del divorzio";
ritenuto
che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda
sede;
ricordato
che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le
spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito
nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione,
sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato,
ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di
spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo
dovuto affrontare costi di rilievo;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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