AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1999.158
Data decisione, Autorità: 11.05.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1999.00158
Lugano 11 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 ottobre 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ con l'appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ il 10 gennaio 2000;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1946) e __________ (1954) si sono sposati a __________ l'__________ 1997. Dall'unione non sono nati figli. Al momento del matrimonio la moglie era già madre di un figlio, __________, avuto il __________ 1978 da un precedente matrimonio. Il marito lavora come rappresentante indipendente. La moglie, infermiera, ha lavorato all'80% fino al 21 luglio 1997, poi a tempo pieno in novembre e dicembre 1997 e al 50% dall'aprile al dicembre 1998. In seguito essa ha alternato periodi di malattia a periodi di disoccupazione.
B. Il 15 luglio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 12 ottobre 1998 (inc. __________). Il 15 ottobre 1998 egli ha presentato un'istanza di misure provvisionali per ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale a __________ e l'immediato allontanamento della moglie. All'udienza del 2 novembre 1998 quest'ultima si è opposta alla richiesta. Il 10 febbraio 1999 il marito ha reiterato la propria domanda. L'11 febbraio 1999 __________ ha postulato a sua volta l'adozione di provvedimenti cautelari affinché fosse ordinato al coniuge – sotto la comminatoria penale – di consentirle l'accesso all'abitazione coniugale e di astenersi da ogni comportamento lesivo nei suoi confronti. In subordine essa ha domandato, sempre con la comminatoria dell'art. 292 CP, un contributo mensile di fr. 1'500.–, la consegna di tutti i suoi beni ancora in possesso del marito e l'ingiunzione a quest'ultimo di non “interferire nella comunione domestica così divisa”.
C. Con decreto del 2 febbraio 1999 il Pretore, statuendo nelle more istruttorie, ha assegnato l'abitazione coniugale a __________, ingiungendo alla moglie – sotto la comminatoria penale e dell'esecuzione effettiva – di lasciare l'alloggio entro 10 giorni e di rientrarvi solo per prendere i propri effetti personali, previo appuntamento e accompagnata da persona ufficiale del comune. All'udienza del 9 marzo 1999, indetta per la discussione delle istanze del 10 e dell'11 febbraio 1999, le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste, opponendosi a quelle avversarie. Il 15 marzo 1999 il Pretore ha statuito sulle prove offerte e con decreto emanato senza contraddittorio ha fissato un contributo alimentare di fr. 1'500.– per __________, che ha autorizzato a recarsi nell'abitazione coniugale, accompagnata da un pubblico ufficiale, per prelevare i suoi effetti personali, senza pronunciarsi sulle spese e le ripetibili.
D. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Con memoriale del 7 luglio 1999 il marito ha ribadito la propria posizione, mentre la moglie è rimasta silente. Statuendo il 14 dicembre 1999, il Pretore ha confermato il decreto del 12 febbraio 1999 con cui attribuiva l'abitazione coniugale a __________ e ha poi fissato in fr. 1'000.– mensili dall'11 febbraio 1999 il contributo alimentare per __________. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al coniuge fr. 850.– per ripetibili.
E. Contro il predetto decreto è insorto __________ con un appello del 27 dicembre 1999 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che il giudizio impugnato sia “parzialmente annullato” nel senso che non sia assegnato alcun contributo alla moglie. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2000 __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
F. Nel frattempo, il 12 maggio 1999 __________ ha promosso azione di divorzio, alla quale la moglie ha aderito con risposta del 26 agosto 1999 (inc. __________). I coniugi non concordavano tuttavia sugli effetti del divorzio. Il 24 novembre 1999 __________ ha comunicato persino che si sarebbe opposta al divorzio, ciò che ha confermato all'udienza preliminare del 7 marzo 2000. Nel termine assegnato loro dal Pretore per inoltrare le rispettive conclusioni sui punti toccati dal nuovo diritto del divorzio, la moglie ha comunicato il 31 marzo 2000 di ritirare la propria azione, chiedendo l'assegnazione di un termine per presentare un'azione unilaterale a norma dell'art. 113 CC. Il marito ha a sua volta ritirato la sua azione di divorzio il 4 aprile 2000. Il 5 aprile 2000 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza dell'attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4'000.– per ripetibili. Con decreto di medesima data il primo giudice ha poi negato l'assistenza giudiziaria alle parti. Un appello della moglie contro il decreto di stralcio è stato respinto da questa Camera il 2 ottobre 2000, mentre sono stati accolti nello stesso giudizio gli appelli delle parti concernenti l'ammissione all'assistenza giudiziaria (inc. __________).
G. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 10 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione della legge nuova. Nel suo memoriale del 21 aprile 2000 __________ ha ribadito le sue conclusioni, allegando fatti nuovi e chiedendo l'assunzione di ulteriori prove. __________ è rimasta silente. Il 16 febbraio 2001 il marito ha prodotto altri due nuovi documenti.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
In concreto gli effetti del giudizio cautelare impugnato si estendono fino al passaggio in giudicato del decreto di stralcio della causa di merito, pronunciato dal Pretore il 5 aprile 2000 in seguito alla desistenza dell'attore (art. 352 CPC), ovvero fino alla decisione il 2 ottobre 2000 da parte di questa Camera dell'appello inoltrato contro il predetto giudizio. Pertanto l'appello in esame denota tuttora interesse, nonostante lo stralcio della procedura di divorzio.
L'appellante chiede in primo luogo l'annullamento parziale del decreto impugnato. Una simile domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R., consid. 2). Dalle ulteriori domande di appello si desume senza equivoco, nondimeno, che il ricorrente postula la modifica del giudizio del Pretore nel senso di respingere la richiesta della moglie per il versamento di un contributo alimentare. Ciò premesso, il gravame può essere esaminato nel merito.
Con memoriale del 21 aprile 2000 e con scritto del 19 febbraio 2001 il ricorrente allega nuove circostanze di fatto, ovvero l'esito di un reclamo da egli inoltrato contro la tassazione del biennio 1997/98 e una parziale incapacità lavorativa insorta per problemi di salute. Egli postula inoltre l'assunzione di nuovi documenti: un verbale di audizione presso l'Ufficio di tassazione del 20 marzo 2000, un certificato medico del 30 marzo 2000, una lettera della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 29 marzo 2000, un estratto dell'Ufficio di esecuzione, del 6 febbraio 2001, e la notifica della tassazione 1999/2000, del 12 febbraio 2001.
Fatti e mezzi di prova nuovi in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ciò non è il caso in concreto. Invero l'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”, disposto cui rimanda pure l'art. 423b cpv. 2 CPC. Tale normativa riguarda tuttavia le cause di merito e non si estende alle misure provvisionali (ICCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P., pubblicata in: FamPra 1/2001 pag. 127 n. 12). I fatti nuovi allegati e le richieste di prova non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.
Il Pretore, ricordato il decreto cautelare emesso il 12 febbraio 1999 senza contraddittorio in seguito al quale la moglie aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi presso il figlio, ha confermato l'attribuzione dell'appartamento al marito, giacché questi – oltre a esserne il proprietario – vi ha insediato il suo ufficio proprio. Egli ha giustificato tale soluzione anche in ragione dei contrasti avuti dall'appellata con i conduttori di un appartamento adiacente, di proprietà del ricorrente. Per quel che riguarda il contributo di mantenimento chiesto dalla moglie, il primo giudice ha imputato a costei un reddito potenziale di fr. 3'369.– mensili, mentre per le entrate del marito si è attenuto al reddito aziendale figurante nella tassazione 1997/98, di fr. 40'000.– annui, rilevando che questi aveva inoltre imprecisati introiti per la locazione della sostanza immobiliare di sua proprietà. Quanto ai fabbisogni minimi, il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 2'625.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, costo dell'alloggio stimato fr. 1'000.–, imposte stimate fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 300.–) e al marito fr. 2'758.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, valore locativo dell'appartamento di sua proprietà fr. 870.–, imposte fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 203.70, spese professionali fr. 300.–, assicurazioni fr. 110.–). Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito il contributo di mantenimento in favore dell'appellata in fr. 1'000.– mensili, riducendo così l'importo di fr. 1'500.– decretato il 15 marzo 1999 nelle more istruttorie senza procedere alla ripartizione delle eccedenze, con un metodo invero oscuro e non desumibile dalla motivazione del decreto impugnato.
Litigioso rimane solo, in questa sede, il contributo di mantenimento accordato alla moglie. L'appellante sottolinea in primo luogo che il reddito a lei imputato è più che sufficiente per coprirne il fabbisogno e che del resto l'incapacità lavorativa per malattia non è chiara. Da parte sua la moglie assevera di aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione a metà del 1999, di avere solo un'entrata di fr. 101.60 mensili e di non poter trovare un'occupazione a causa dell'età e dello stato di salute.
a) Il Pretore ha calcolato in fr. 3'369.– mensili la media di quanto percepito dalla convenuta come salario e indennità dell'assicurazione per perdita di guadagno fra l'aprile e il dicembre del 1998, periodo in cui essa ha lavorato al 50%, essendo parzialmente inabile per malattia. Rilevato che gli atti sono carenti in merito alle entrate della moglie nel 1999, egli ha considerato che l'istante, iscritta alla disoccupazione, è comunque collocabile e che le deve essere pertanto imputato un reddito potenziale di almeno fr. 3'369.– mensili, non avendo essa documentato di avere cercato invano un impiego ed essendo notoria la domanda sul mercato del lavoro di infermiere specializzate.
b) Il ricorrente si limita ad asserire che l'incapacità lavorativa per malattia della moglie non è chiara. Non spiega tuttavia perché la conclusione del Pretore al riguardo sarebbe erronea, e anzi neppure sostiene che vada ritenuta una piena capacità lavorativa della moglie. Sotto tale aspetto l'appello si rivela insufficientemente motivato e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
c) L'appellata allega che l'importo mensile di fr. 3'369.– ipotizzato dal Pretore sarebbe “un pio desiderio”, poiché data la sua età e le precarie condizioni di salute le è impossibile trovare un lavoro. Ora, per consolidata giurisprudenza il giudice può dipartirsi da un reddito superiore a quello effettivamente ricavato dal coniuge nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii). In concreto la convenuta vanta un'esperienza pluriennale come infermiera diplomata in cure generali, ramo professionale nel quale vi è notoriamente penuria di personale (interrogatorio formale dell'8 giugno 1999, domande 1–4). Quanto alle precarie condizioni di salute di lei, il primo giudice ne ha tenuto conto considerando le entrate percepite in un periodo in cui essa lavorava al 50%, integrando i suoi redditi con le indennità di perdita di guadagno per malattia. Del resto neppure l'appellata sostiene di essere totalmente inabile al lavoro, e pure dai certificati medici agli atti risulta una “prognosi favorevole” del medico curante per un'attività lavorativa nella sua professione (doc. 5).
d) La convenuta sostiene inoltre di aver esaurito il diritto alle prestazioni di disoccupazione da metà 1999 e di percepire oggi unicamente fr. 101.60. L'argomentazione sfiora la temerarietà, se solo si considera che dalla documentazione da lei stessa prodotta il 20 aprile 2000 a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, risulta che questa ha lavorato al 50% presso la __________ dal luglio del 1999 e che le è stato aperto un nuovo termine quadro di disoccupazione fino al 20 luglio 2001. Quanto all'importo di fr. 101.60 al mese, cui fa riferimento pure il giudizio impugnato (pag. 4 in fondo), esso non emerge da alcun documento agli atti, tanto meno dal doc. 4. Tale cifra corrisponde del resto all'indennità di disoccupazione giornaliera – e non mensile – percepita dall'appellata dal settembre 1999 (conteggio OCST allegato alla lettera del 20 aprile 2000). Ne segue che, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari, la valutazione del Pretore sul reddito potenziale della moglie resiste alla critica.
In concreto dalla tassazione 1997/98 si desume un reddito aziendale dell'istante di fr. 40'000.– annui (doc. I), mentre per il biennio 1995/96 esso ammontava a fr. 45'000.– (doc. H). L'appellante sostiene di aver presentato reclamo contro l'ultima tassazione (doc. Q) e ricorda la precarietà della sua situazione finanziaria. L'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti dimostra invero una difficile situazione finanziaria, che perdura già prima del matrimonio (doc. L), ma il documento nulla indica sulle entrate del medesimo. È appena il caso di ricordare poi che fatti nuovi in appello non sono ammissibili (consid. 4), ragione per cui non è possibile tenere conto dell'esito della procedura di reclamo allegata in questa sede con il memoriale del 21 aprile 2000. Quanto alle dichiarazioni del ricorrente in occasione dell'interrogatorio formale, esse non poggiano su nessun altro dato concreto (verbale dell'8 maggio 1999, domanda 4). In sostanza agli atti non figurano elementi che giustifichino di scostarsi dagli accertamenti fiscali, motivo per cui – a un giudizio sommario – ci si deve dipartire da un reddito aziendale di fr. 40'000.– annui, pari a fr. 3'330.– mensili. Tale importo costituisce del resto quello che l'appellante potrebbe percepire con una qualunque altra attività professionale. In effetti la libera scelta di una professione trova i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). In caso di persistenti difficoltà nella sua attività indipendente, quindi, il marito potrebbe anche essere tenuto a cambiare occupazione, ove le necessità finanziarie della famiglia lo richiedessero.
a) L'appellante sostiene che il suo premio di cassa malati ammonta a fr. 267.70 mensili e chiede che tale posta, ammessa dal Pretore in fr. 203.70, sia corretta. Dagli atti risulta che egli nel 1999 pagava fr. 267.70 mensili per la copertura di base con una franchigia di fr. 1'500.– e l'assicurazione complementare (doc. R). Non si vede dunque per quali ragioni il Pretore si sia scostato da tale importo, se appena si considera che per la stessa voce egli ha riconosciuto alla moglie un importo di fr. 300.–. Su questo punto l'appello è fondato.
b) L'appellante chiede che nel suo fabbisogno siano inseriti, in aggiunta alle spese professionali di fr. 300.– già ammesse dal Pretore, fr. 115.40 per l'assicurazione auto e le imposte di circolazione. Ora, che il marito abbisogni di un'automobile per scopi professionali è stato reso sufficientemente verosimile, contrariamente a quanto sostiene la moglie, considerato che egli è rappresentante di articoli sportivi (interrogatorio formale dell'8 giugno 1999, domande 1 e 7.2). Se non che, il marito, professionista indipendente, deduce i propri costi professionali dai ricavi (art. 26 della legge tributaria: RL 10.2.1.1). Il reddito aziendale accertato fiscalmente è infatti al netto delle diverse spese professionali, ciò che risulta del resto dal rendiconto economico allegato alla sua dichiarazione d'imposta 1997/98 (incarto fiscale richiamato, rendiconto economico anni 1995 e 1996). Non si giustifica pertanto di conteggiare una seconda volta nel suo fabbisogno le spese professionali, già considerate nella determinazione del reddito aziendale. Devono nondimeno essere adeguati i costi per l'alloggio, poiché l'importo di fr. 870.– ammesso dal Pretore sulla base del valore locativo dell'appartamento non comprende manifestamente le spese di riscaldamento. E un onere mensile di fr. 70.– per tale voce non appare eccessivo per una persona sola, sulla base della comune esperienza.
c) A detta dell'appellante il Pretore non ha dedotto dai suoi redditi i passivi che gravano la sua sostanza e neppure i debiti aziendali. La critica non è priva di buon diritto. Il primo giudice ha infatti tenuto conto di un imprecisato introito del marito per la locazione degli appartamenti di sua proprietà, rifiutando di computare i suoi debiti. Non è dato di sapere quale reddito da locazione il Pretore abbia considerato, poiché egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie senza procedere, almeno per quanto risulta dalla motivazione del decreto cautelare, al noto calcolo della ripartizione dell'eccedenza, di diritto federale (consid. 1). Ad ogni modo dalla tassazione 1997/98 si evince che il reddito della sostanza di lui, di fr. 24'865.– (costituito dall'onere locativo dell'appartamento occupato dal proprietario e dai canoni di locazione percepiti per un altro appartamento), è azzerato dalle relative deduzioni per fr. 34'550.– (doc. I). In effetti i debiti ipotecari gravanti l'immobile del convenuto assommano a fr. 455'612.–. I relativi interessi ipotecari ammontano a fr. 28'333.–, cui si aggiungono più di fr. 6'000.– per le spese di gestione e manutenzione dei fondi (richiamo dall'Ufficio di tassazione, dichiarazione d'imposta 1997/98, formulario 14 con i relativi allegati e formulario 16a; cfr. pure doc. M, N e O). Tali oneri sussistevano del resto già al momento del matrimonio (doc. H: tassazione 1995/96, e doc. L: estratto UEF). In simili circostanze si giustifica pertanto di ammettere gli oneri ipotecari e le spese per l'immobile almeno fino a concorrenza del relativo reddito immobiliare, che risulta quindi nullo ai fini del contributo alimentare per la moglie.
I debiti aziendali dell'appellante ascendono, secondo la citata tassazione, a fr. 266'074.– (doc. I). I relativi interessi passivi sono già stati dedotti dal ricavo aziendale, con il risultato che il reddito da attività indipendente è al netto dei costi professionali (richiamo dell'incarto fiscale 1997/98, rendiconto economico anni 1995 e 1996 allegato alla dichiarazione). Non si giustifica pertanto di inserire tali costi nel fabbisogno del marito.
reddito del marito fr. 3'330.—
reddito della moglie fr. 3'369.—
fr. 6'699.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2'592.70
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'625.—
fr. 5'217.70 mensili
eccedenza fr. 1'481.30 mensili
metà eccedenza fr. 740.65 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2'592.70 + fr. 740.65 = fr. 3'333.35 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3'330.– ./. fr. 3333.95 = fr. –.— mensili.
L'appello va dunque accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 del decreto impugnato sono così riformati:
La richiesta di contributo alimentare presentata da __________ è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono poste a carico di __________, che rifonderà al marito fr. 1'200.– per ripetibili.
II. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
IV. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________ (limitatamente al dispositi-
vo n. II).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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