AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.142
Data decisione, Autorità: 31.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.1999.00142
Lugano 31 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 7 maggio 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 novembre 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 25 ottobre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata lo stesso giorno da __________;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 10 dicembre 1999 da __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1946), cittadino __________, e __________ i (1964), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio è nato __________, il __________ 1990. Ogni coniuge è inoltre genitore di figli nati da un precedente matrimonio. Il marito, __________ fino all'aprile 1993, dal 1° aprile 1994 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità all'80% per problemi di natura depressiva, mentre la moglie lavora come donna delle pulizie presso l'Ospedale __________ di __________. Il 6 agosto 1996 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per il tentativo di conciliazione. Da quel momento i coniugi si sono separati e la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi con il figlio in un altro appartamento nel medesimo Comune. Statuendo inaudita parte il 4 ottobre 1996 su un'istanza cautelare presentata dalla moglie, il Pretore ha affidato __________ alla madre (con diritto di visita del padre) e ha ordinato alla Cassa di compensazione __________ di versare direttamente alla moglie le rendite completive AI per sé e per il figlio. La conciliazione è decaduta infruttuosa il 9 ottobre 1996.
B. Il 7 maggio 1997 __________ ha intentato azione di divorzio, chiedendo l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre) e il versamento diretto delle rendite completive AI erogate per sé e per il figlio. Cono __________ non si è opposto al divorzio e all'accredito diretto alla moglie della rendita completiva AI per sé stessa, ma ha postulato a sua volta l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita della madre) con riscossione della rendita completiva AI per il figlio. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Nel corso dell'istruttoria, con decreto supercautelare del 21 agosto 1998 il Pretore ha sospeso il diritto di visita del padre, avendo questi portato il figlio con sé in Sicilia senza il consenso della madre. Chiusa l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 28 settembre 1999 __________ ha mantenuto le proprie domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 6 ottobre 1999 alla sola presenza del patrocinatore del convenuto. Con sentenza del 25 ottobre 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio (art. 142 cpv. 1 vCC), ha affidato il figlio alla madre, disciplinando il diritto di visita del padre, e ha autorizzato __________ a percepire direttamente dalla Cassa di compensazione __________e le rendite completive AI erogate a suo favore e a favore del figlio. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state prelevate tassa di giustizia né spese.
D. Contro la sentenza appena citata __________ a è insorto con un appello del 17 novembre 1999 nel quale chiede che, sentiti l'avvocato __________ e il figlio, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di affidargli __________, riservato il diritto di visita della madre, e di essere autorizzato a riscuotere la rendita completiva AI per il figlio. Egli postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e chiede di essere posta anch'essa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto sul divorzio, il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti il 16 novembre 2000 a formulare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. __________ ha ribadito il 7 dicembre 2000 le sue conclusioni. Cono __________ è rimasto silente. __________ è stato sentito personalmente il 24 aprile 2001 dall'operatrice sociale __________, sulle cui risultanze le parti hanno potuto esprimersi. Con ordinanza del 2 maggio 2001 il giudice delegato ha poi respinto l'audizione dell'avv. __________, chiesta dal convenuto.
Considerando
in diritto: 1. Il Codice di procedura civile ticinese non prevede doppi scambi di allegati in appello (art. 307 segg. CPC). Repliche non sono quindi ammesse, tanto meno ove non siano autorizzate (cfr. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il memoriale presentato il 10 gennaio 2000 dal convenuto a questa Camera è ricevibile nella sola misura in cui formula osservazioni alla richiesta di assistenza giudiziaria della controparte (punto III).
cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale”, sia pure di secondo grado (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in prima sede, i dispositivi della sentenza che non sono impugnati rimangono vincolanti “a meno che non siano così strettamente connessi per le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 in re G. contro G., consid. 1). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC e il versamento alla moglie della rendita completiva AI per sé non sono mai state litigiose e hanno perciò assunto carattere definitivo. Controversi sono l'affidamento del figlio __________ e il diritto di percepire la rendita completiva AI per lo stesso.
Per quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato entrate del padre per complessivi fr. 2'434.– mensili (rendita AI fr. 1'505.–, pensione dalla previdenza professionale fr. 929.–), stabilendo il relativo fabbisogno in fr. 2'303.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 733.–, spese accessorie fr. 175.–, premio della cassa malati fr. 250.–, imposte fr. 120.–). Ciò premesso, egli ha autorizzato la madre a percepire direttamente dalla Cassa di compensazione Autogewerbe la rendita completiva AI a favore del figlio, di fr. 602.– mensili, e ha escluso ulteriori contributi da parte del padre.
a) L'attribuzione dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il divorzio dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5), quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre occorre considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
b) Nella fattispecie ci si può dipartire dalla premessa che entrambi i genitori siano atti all'affidamento (relazione del dott. __________ del 22 gennaio 1999, pag. 4 in alto) e che per entrambi il sincero desiderio è il benessere di __________ (relazione __________, del 24 aprile 2001). La loro disponibilità di tempo appare sostanzialmente identica, anche se la madre lavora a metà tempo, giacché l'età del figlio non impone più la continua presenza di un genitore. Anche per quanto riguarda la situazione logistica in cui il figlio è chiamato a crescere, le situazioni sono ancora una volta equivalenti. Non vi sono inoltre dubbi che il bambino intrattenga buone relazioni con entrambi i genitori, come con il nuovo compagno della madre, sul quale il minore si esprime in modo positivo (relazione __________, pag. 1), nonché con il fratellastro __________, figlio del padre. La garanzia delle relazioni personali con il genitore non affidatario sembra essere assicurata in entrambi i casi, tant'è che __________ telefona liberamente al padre quando desidera incontrarsi con lui (relazione __________, pag. 2).
c) Per quanto riguarda il figlio, il dott. __________ ha rilevato che “il minore ha un buon contatto con l'adulto e una buona capacità di comprensione il che, unito a un'aria mite e un po' triste, gli danno un aspetto di un piccolo adulto comprensivo e compreso di quanto accade attorno a lui” (relazione pag. 2). Tuttavia, ritenuto che “vi è nei suoi genitori l'incapacità di una disponibilità alla ricostruzione di un rapporto sufficientemente positivo nell'interesse del figlio, spetta spesso a quest'ultimo cercare di supplire a questa situazione; si tratta però di uno sforzo che può diventare eccessivo, portandolo a sviluppare comportamenti e sentimenti di piccolo adulto non idonei alla sua età e al suo sviluppo psicologico” (pag. 3). Il perito ha soggiunto inoltre che __________ “non dimostra comunque di vivere con gravi disagi o di subire ripercussioni negative riguardo alla situazione attuale, di modo che non vi è una necessità di cambiamento della situazione come un affidamento al padre o il collocamento in un istituto” (pag. 4). Per il dott. __________ il bambino, taciturno e non facile al contatto, non è sembrato teso, preoccupato o spaventato, bensì adeguato (verbale 8 luglio 1999, pag. 2).
d) Il dott. __________, che ha sentito __________ nel 1999, ha rilevato che inizialmente il figlio si è espresso, anche in presenza della madre, nel senso di voler vivere con il padre (relazione del 22 gennaio 1999, pag. 2). Tuttavia nell'ultimo incontro da lui avuto da solo con __________, questi “è riuscito a dirmi che in fondo ci pensa meno all'idea di vivere con il padre e che per lui va bene di restare con la madre e con __________ e di vedere spesso il padre” (pag. 3). L'operatrice sociale __________ ha accertato che il ragazzo, pur recandosi volentieri dal padre, grazie anche alla posizione della madre che non ne ostacola la relazione si sente meglio accolto da quest'ultima, anche se essa è più esigente nei suoi confronti poiché condivide con lui la quotidianità. Il ragazzo ha affermato inoltre che quando è dal padre e non ha amici con i quali giocare si annoia. Per l'operatrice, la relazione è segnata da un'enorme differenza di età, che accentua la difficoltà di interazione, circostanza peraltro ammessa dal padre, il quale “ha capito che non sempre riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni del figlio” (relazione, pag. 2).
e) Nella circostanze descritte, sebbene il criterio della stabilità abbia valenza relativa giacché un assetto provvisionale non deve pregiudicare la sentenza di merito, non si scorgono ragioni per scostarsi dalla soluzione adottata dal Pretore. Dopo la separazione di fatto il figlio è rimasto con la madre, presso la quale si trova bene. L'appellante non lo nega e neppure spiega per quali motivi bisognerebbe cambiare affidamento. Il desiderio del figlio di vivere con la madre appare inoltre una decisione consolidata, tanto più se si pensa che il ragazzo inizia ad avere le proprie opinioni e a costruire la sua personalità, e quindi, contrariamente al passato, non è più così influenzabile (relazione __________, pag. 2). Ne segue che, soppesando tutti i fattori predetti, appare opportuno consentire al figlio di crescere in un ambiente gradito, garantendogli una continuità di vita, di luogo e di metodo educativo. La sentenza, su questo punto, merita pertanto conferma.
a) L'art. 285 cpv. 1 CC prevede – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000, applicabile alla fattispecie – che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del medesimo, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
b) In concreto, il padre è – come detto – invalido all'80% e percepisce una rendita AI di fr. 1'505.– mensili (doc. 3), oltre a una pensione dalla previdenza professionale di fr. 929.– (richiami dall'Ufficio di tassazione II), per un totale di fr. 2'434.– mensili. Il suo fabbisogno minimo è stato stabilito dal Pretore in fr. 2'303.–, ma tenuto conto che il minimo di base del diritto esecutivo è oggi di fr. 1'100.– e che per il resto non vi è contestazione, lo stesso può essere fissato fr. 2'378.– mensili. Oggettivamente l'appellante non è quindi in grado di contribuire maggiormente al mantenimento del figlio, poiché non è esigibile un'estensione della sua attività lucrativa. Quanto alla rendita completiva per il figlio, essa è destinata al mantenimento e all'educazione di quest'ultimo (DTF 119 V 428 consid. 4a), come pure a sgravare l'obbligo di mantenimento del genitore (DTF 114 II 125 consid. 2b).
c) Le raccomandazioni pubblicate nel gennaio 2000 dall'Ufficio per la gioventù e la consulenza professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa, prevedono per un ragazzo dell'età di __________ un fabbisogno medio di fr. 1'760.– mensili, in cui sono compresi fr. 420.– mensili per la cura e l'educazione. Anche ammettendo che la madre affidataria, impiegata al 50%, sia in grado di assicurare parzialmente queste ultime prestazioni in natura, il fabbisogno medio in denaro del figlio non risulterebbe inferiore a fr. 1550.– mensili. E siccome la madre, con un reddito di fr. 2'194.15 mensili (stipendio fr. 1'742.15 e rendita completiva AI fr. 452.–) e un fabbisogno minimo di fr. 2'120.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 650.– e cassa malati fr. 220.–), copre a stento le proprie necessità e non può contribuire in denaro al mantenimento del figlio, non vi è motivo perché la rendita completiva AI per quest'ultimo non sia versata direttamente al genitore affidatario. Ne segue che l'appello, destituito di buon diritto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) audizione dei figli fr. 400.–
c) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, Mendrisio.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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