AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.131
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00131
Lugano, 26 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__ (misure a protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il 10 marzo 1998 dalla
Delegazione tutoria di Lugano
nei confronti di
__________, __________ (patrocinata dagli avvocati __________ e __________, __________)
riguardo alla custodia parentale del figlio __________ (1997);
giudicando ora sull’appello del 2 ottobre 1999 presentato da
__________, __________,
__________, __________, e ing. __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro la decisione emessa il 23 settembre 1999 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1967) ha dato alla luce il 2 dicembre 1997 un figlio, __________. Il giorno stesso __________ __________ ha riconosciuto la paternità del bambino. Con decisione del 10 marzo 1998 la Delegazione tutoria di Lugano ha istituito una curatela educativa a favore di __________ (art. 308 CC), che è stato affidato provvisoriamente alle cure dei nonni __________ ed __________ __________. Tale affidamento è stato confermato dalla Delegazione tutoria – sempre in via provvisionale – il 23 giugno 1998, quando __________ __________ si è vista conferire un diritto di visita giornaliero al figlio per un periodo di tre mesi, durante il quale la Delegazione tutoria avrebbe valutato la sua idoneità alla custodia parentale.
B. Statuendo il 24 settembre 1998 su ricorso di __________, la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha mantenuto la privazione provvisoria della custodia parentale contestata dalla ricorrente, ma ha deciso di trasferire il bambino dai nonni paterni alla Casa __________ __________ di __________, autorizzando la madre a risiedere presso tale istituto e disciplinando il diritto di visita del padre, oltre che dei nonni. Il curatore designato dalla Delegazione tutoria di Lugano è stato incaricato di aiutare e consigliare i genitori, vigilare sulla corretta esecuzione del diritto di visita e rappresentare il minorenne per salvaguardarne il diritto al mantenimento.
C. Su appello di __________, __________ e __________ __________ il giudizio dell’autorità di vigilanza è stato parzialmente riformato da questa Camera, che con sentenza del 3 marzo 1999 ha ritenuto di lasciare il bambino ai nonni – prolungando nondimeno l’orario del diritto di visita accordato alla madre – finché fossero pervenuti alla Delegazione tutoria i referti specialistici commissionati al Servizio medico-psicologico di Lugano sull’idoneità della madre alla custodia parentale e al Servizio sociale di Mendrisio sull’ idoneità (eventuale) dei nonni all’affidamento. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. __________).
D. Ricevuti i rapporti predetti ed esaminato un ulteriore rapporto del Servizio medico-psicologico di Lugano, la Delegazione tutoria ha deciso il 18 maggio 1999 di reintegrare __________ nell’esercizio della custodia parentale, emanando tuttavia misure a protezione del figlio. La madre è stata tenuta così a seguire un programma di accompagnamento diurno, con obbligo di far capo alla Casa __________ durante il mattino, fino e durante l’ora dei pasti, mentre il Servizio medico-psicologico è stato incaricato di sorvegliare l’evolversi della situazione, riferendone periodicamente alla Delegazione tutoria. Al padre e ai nonni è stato conferito un diritto di visita. Il curatore è stato invitato altresì a vigilare l’esercizio di tale diritto e a salvaguardare la pretesa alimentare del figlio nei confronti del padre, promuovendo – se necessario – azione di mantenimento.
E. Contro la decisione della Delegazione tutoria __________, __________ e __________ __________ sono insorti l’8 giugno 1999 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione del 23 settembre 1999 ha respinto il ricorso, diffidando __________ ed __________ __________ a riconsegnare il bambino alla madre. Inoltre l’autorità di vigilanza ha tolto effetto sospensivo a un eventuale ricorso e ha abilitato il curatore a “disciplinare provvisoriamente” per due mesi il diritto di visita dei nonni in termini più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Delegazione tutoria (limitazioni di tempo, vigilanza, luogo protetto ecc.). Il 27 settembre 1999 la Sezione degli enti locali ha poi intimato un nuovo esemplare della decisione in cui figura un dispositivo addizionale sulla tassa di giustizia (fr. 500.–) e l’indennità per ripetibili (fr. 1000.–), poste a carico dei ricorrenti.
F. Il 2 ottobre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno impugnato il giudizio dell’autorità di vigilanza davanti a questa Camera, chiedendo che – restituito effetto sospensivo al gravame – la decisione appellata sia annullata unitamente a quella della Delegazione tutoria e gli atti siano rinviati alla Sezione degli enti locali “per la completazione dell’istruttoria ai sensi dei considerandi, sia quo alle perizie mancanti, sia quo al diritto degli appellanti di essere sentiti”. L’appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La ricevibilità di appelli introdotti contro decisioni – provvisionali o di merito – prese su ricorso dall’autorità di vigilanza sulle tutele in materia di protezione del figlio, come pure la legittimazione dei nonni a ricorrere contro siffatte decisioni è già stata esaminata da questa Camera nella citata sentenza del 3 marzo 1999 fra le stesse parti (consid. 1, 3 e 4). Su tali questioni non giova quindi ripetersi. Occorre aggiungere invece che, nella misura in cui tende in concreto a far annullare non solo la decisione dell’autorità di vigilanza, ma anche quella della Delegazione tutoria, l’appello è improponibile. L’autorità di vigilanza dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (come questa Camera), sicché la sua decisione sostituisce quella della Delegazione tutoria. Essa soltanto è impugnabile perciò a norma degli art. 54a LOC e 423 cpv. 3 CPC (cfr., sul piano federale, DTF 111 Ia 353 consid. 1b, 113 Ia 162 consid. 2, 339 consid. 1c).
Gli appellanti lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo che la Delegazione tutoria ha trasmesso all’autorità di vigilanza un carteggio incompleto e che sugli atti mancanti non è stata data loro facoltà di esprimersi. L’autorità di vigilanza ha rilevato, nella decisione impugnata, che quand’anche ciò fosse stato il caso, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di far valere davanti a essa medesima tutte le loro ragioni d’ordine e di merito, di modo che l’eventuale violazione di forma risulta sanata (decisione impugnata, consid. 2). Per quel che è dei documenti agli atti, l’argomentazione è pertinente (si vedano le citazioni al consid. 5 in fine della sentenza 3 marzo 1999 pronunciata da questa Camera fra le stesse parti). Per quanto riguarda i documenti che si pretendono mancanti, ammesso e non concesso che ne esistano, mal si intravede quale rilievo essi possano avere avuto nella fattispecie, giacché l'autorità di vigilanza non risulta avere fondato la propria decisione su elementi estranei al fascicolo processuale (nemmeno gli appellanti, del resto, pretendono ciò). Il diritto di esprimersi assicurato dall’art. 4 Cost. si riferisce invero agli atti determinanti per il giudizio (DTF 122 I 112 consid. 2a, 121 I 227 consid. 2a con richiami). Quanto all’ordinamento cantonale, esso non offre garanzie più estese (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, nota 1b ad art. 20 LPAmm). La censura di forma si rivela pertanto, già a un primo esame, destituita di consistenza.
All’autorità di vigilanza gli appellanti rimproverano altresì di non avere esperito una perizia sulla salute psichica della madre. L’autorità di vigilanza ha sottolineato, da parte sua, che in discussione non è nella fattispecie l’integrità mentale della madre, ma solo la sua idoneità alla custodia del figlio, sicché la valutazione del Servizio medico-psicologico di Lugano appare sufficiente (decisione impugnata, consid. 4 in fine). Anche tale motivazione va esente da critiche. Il 24 settembre 1998, in effetti, l’autorità di vigilanza aveva commissionato al Servizio medico-psicologico un referto sulle condizioni di salute della madre non per dubbi d’ordine psichico (ciò che avrebbe verosimilmente richiesto una perizia medica, se non altro a fini di interdizione: art. 374 cpv. 2 CC), ma solo per verificarne l’idoneità psicologica all’esercizio della custodia parentale (e al proposito il dispositivo n. 1.3 di tale decisione era stato confermato da questa Camera). Nel suo rapporto del 10 giugno 1998 lo stesso Servizio medico-psicologico di Lugano aveva definito __________, per vero, incapace di accudire il bambino senza adeguato sostegno psicoterapeutico (sentenza 3 marzo 1999 di questa Camera, consid. 6 e 8 a metà). Nessuno ha mai prospettato l’ipotesi, per converso, che l’interessata potesse essere debole di mente o anche solo affetta da disturbi psichici. Contrariamente all'opinione degli appellanti, il Servizio medico-psicologico era quindi del tutto idoneo a svolgere il compito affidatogli.
Nel merito, il Servizio medico-psicologico ha rilevato il 22 febbraio 1999 che la madre del bambino, nonostante l’ansia e la sofferenza dovute all’elevata conflittualità con la famiglia __________, si è sempre recata regolarmente alla Casa __________ per esercitare il suo diritto di visita (spesso caduco per asserite indisponibilità del figlio), facendosi consigliare e sostenere. Dopo avere seguito una psicoterapia personale, le sue capacità di farsi aiutare da persone idonee le hanno consentito di acquisire maggiore stabilità, del resto dimostrata riuscendo a sopportare momenti di grande tensione, ciò che non era avvenuto riguardo al suo primo figlio, affidato al padre dopo il divorzio (act. 54). In un successivo referto del 6 maggio 1999 il Servizio medico-psicologico ha soggiunto che l’interessata “ha dimostrato in tutti questi mesi di possedere quei requisiti minimi di base per poter avere l’affidamento del bambino”, i quali “devono però essere rafforzati attraverso un programma di accompagnamento che può essere svolto nell’ambito di una struttura istituzionale come la Casa __________ ”. Il Servizio medico-psicologico ha poi specificato in che consiste tale programma (diurno) e ha enunciato quelle che dovrebbero essere, in particolare, le funzioni del curatore educativo (act. 68).
Già le considerazioni che precedono denotano mutamenti ragguardevoli per rapporto alla situazione su cui si era trovata a statuire questa Camera il 3 marzo 1999, allorché il Servizio medico-psicologico adombrava valutazioni interlocutorie e non formulava alcuna prognosi (sentenza citata, consid. 11). Certo, per quanto attiene alla sua integrazione economica la madre del bambino non ha fatto grandi progressi (anche se i ricorrenti non possono essere seguiti quando parlano di un peggioramento: memoriale, pag. 7). Tuttavia una donna non può essere privata della custodia del figlio – giacché l’autorità parentale le compete per legge (art. 298 cpv. 1 CC) – solo perché continua a gravare sulla pubblica assistenza. Per prevenire fenomeni di emarginazione economica o il verificarsi di casi sociali bastano di regola disposizioni meno incisive, come quelle previste in concreto dall’autorità tutoria, che ha fissato un elenco di misure di sostegno e di controllo cui l’interessata dovrà attenersi (e che nell'appello non sono messe in discussione come tali). Quanto al fatto che l’interessata conduca “una bella vita” (appello, pag. 7), ciò non basta evidentemente per mettere in forse la sua idoneità all’esercizio della custodia parentale, mentre l’eventualità che “l’esperimento di riaffido non funzioni” (appello, loc. cit.) appare – alla luce delle nuove constatazioni del Servizio medico-psicologico – nettamente meno plausibile del contrario.
Affermano gli appellanti che il Servizio medico-psicologico ha trascurato di valutare la salute psichica del bambino, ciò che gli incombeva in virtù di quanto l’autorità di vigilanza aveva previsto il 24 settembre 1998 (dispositivo n. 1.3 confermato da questa Camera, come si è già accennato). La doglianza non è seria. Nel suo referto del 22 febbraio 1999 il Servizio medico-psicolo-gico si è diffuso adeguatamente sulla situazione del figlio, spiegando di avere ravvisato in __________ sintomi di malessere psicologico proprio per le tensioni insorte fra i nonni e la madre, con possibili ripercussioni negative sulla personalità di lui, e di avere notato ansie nel bambino al momento in cui questi deve separarsi dalla madre (act. 54, pag. 2 seg.). Nulla induce a credere che la responsabile del Servizio abbia attestato circostanze inveritiere, né i ricorrenti possono dolersi di non essere stati interpellati adeguatamente quando essi medesimi danno prova di un contegno inqualificabile, portando il bambino per l’esercizio del diritto di visita in luoghi e orari di loro scelta, senza l’assenso del curatore, tant’è che dal 26 luglio 1999 non conducono più __________ alla Casa __________, ignorando addirittura la sentenza 3 marzo 1999 di questa Camera (decisione impugnata, pag. 8, non contestata su questo punto).
A parere degli appellanti l’autorità di vigilanza ha trascurato di ponderare il passato della madre del bambino, la quale rinuncia non solo a visitare il suo primo figlio (in affidamento al padre), ma ha già sperperato anche tutto quanto aveva ricevuto dopo il divorzio. L’assunto poteva essere di qualche rilievo – e questa Camera non ha mancato di sottolinearlo nella sentenza del 3 marzo 1999 (consid. 16) – finché il buon esito legato al ripristino della custodia parentale appariva incerto, gli specialisti non formulando pronostici favorevoli sull’idoneità della madre. In tali circostanze i trascorsi di lei contribuivano ad alimentare il dubbio che il trasferimento del bambino alla Casa __________ (disposto allora dall’autorità di vigilanza) avesse mero carattere sperimentale e potesse anche durare a tempo indeterminato, con effetti pregiudizievoli per il piccolo (sentenza del 3 marzo 1999, consid. 10). Oggi, di fronte a una prognosi positiva sull’evoluzione della custodia con un adeguato catalogo di misure di accompagnamento e di controllo a protezione del figlio (act. 54 e 68, citati al consid. 4), la situazione si presenta diversa. Tanto più che l’affidamento ai nonni denota ormai tutti i suoi limiti e che anzi – come ha accertato l’autorità di vigilanza senza essere contraddetta in proposito – la situazione va degenerando, nonostante gli sforzi profusi dal curatore (decisione impugnata, pag. 5). Per il resto, apparendo la madre idonea alla custodia, è superfluo esaminare l’idoneità dei nonni all’affidamento (referto 9 marzo 1999 del Servizio sociale di Mendrisio: allegato all’act. 57).
Da ultimo gli appellanti si dolgono che il 27 settembre 1999 l’autorità di vigilanza ha intimato loro un nuovo esemplare della decisione con un dispositivo addizionale (n. 4) sulle spese e le ripetibili, non figurante nella decisione da loro ricevuta il 25 settembre precedente. Ciò non sarebbe lecito, sicché il dispositivo in questione andrebbe annullato.
a) La legge di procedura per le cause amministrative, applicabile sussidiariamente – salvo disposizione contraria – davanti alle autorità di tutela (art. 423 cpv. 2 CPC), non contiene norme sulla rettifica di decisioni prese (si veda invece l’art. 339 CPC). Quanto agli oneri processuali, essa prevede soltanto che l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia (art. 28 cpv. 1 LPAmm) e, se statuisce come giurisdizione di ricorso, condanna “la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte” (art. 31 LPAmm). In linea di principio, comunque sia, il dispositivo sugli oneri processuali dev’essere coevo al giudizio di merito o di inammissibilità: dopo avere statuito, quindi, l’autorità amministrativa non può più addebitare alle parti spese che ha omesso di prendere in considerazione (Borghi/Corti, op. cit., n. 3c ad art. 28 LPAmm con rinvio a RDAT 1993 I 57 in alto). Può solo, dandosi le premesse dell’art. 50 cpv. 1 LPAmm, mutare la decisione a favore del ricorrente. In tutti gli altri casi una modifica del dispositivo da parte dell’autorità che ha emanato la decisione presuppone un’istanza di revisione, di interpretazione o di rettifica (art. 35 segg. e 40 LPAmm).
b) Sul piano federale vige sostanzialmente il medesimo principio: il dispositivo sugli oneri processuali deve figurare nella decisione stessa (art. 63 cpv. 1 PA). Un pronunciato manifestamente erroneo o incompleto può essere bensì rettificato, ma solo su domanda di revisione o di interpretazione (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 37, n. 2 e n. 6 ad art. 38). Per ovviare a tale rigidità formale taluni Cantoni hanno introdotto norme che abilitano il giudice a rettificare d’ufficio dispositivi viziati da errore o omissione redazionali manifesti (per esempio Vaud: art. 302 cpv. 1 CPC; JdT 1995 III 124 consid. 3a; cfr. nondimeno JdT 1995 III 7, 1993 III 112 consid. 3b). Altri Cantoni ammettono, ancor più largamente, che dispositivi non rispondenti alla volontà del giudice possano senz’altro essere corretti, purché la modifica serva solo a correggere errori di redazione e le parti possano ancora impugnare tale rettifica (Hauser/Hauser, Gerichtsverfassungsgesetz, Zurigo 1978, pag. 669 n. 4).
c) In concreto l’autorità di vigilanza aveva precisato bensì, nella decisione originariamente intimata alle parti (doc. A, consid. 6), che “spese e tassa di giustizia sono da porre a carico dei ricorrenti i quali, inoltre, rifonderanno alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili (articoli 28 e 31 LPAmm)”. Essa, di conseguenza, non aveva omesso di giudicare sugli oneri processuali: è semplicemente incorsa in una svista manifesta redigendo il dispositivo. Ciò premesso, non si può dire che nella fattispecie siano state poste a carico dei ricorrenti, in un secondo tempo, spese trascurate nella decisione originaria. In simili circostanze si giustifica di ammettere eccezionalmente – nel solco della prassi più liberale adottata da altri Cantoni – che, intimando alle parti un esemplare completo della decisione tre giorni più tardi, l’autorità di vigilanza potesse emendare il dispositivo. Certo, meglio sarebbe stato attendere l’inoltro di una formale istanza di rettifica (art. 40 LPAmm). Ciò soltanto non basta, tuttavia, per ravvisare una violazione di diritti di parte.
d) Si aggiunga che, si foss’anche di avviso contrario, un annullamento del dispositivo predetto si risolverebbe nel caso specifico in un vuoto esercizio di giurisdizione. Di fronte alla palese incompletezza del dispositivo intimato alle parti, per vero, l’appellata potrebbe chiedere in ogni momento all'autorità di vigilanza (l’art. 40 LPAmm non fissa di per sé alcun termine) che si proceda alla relativa integrazione. E l’autorità potrebbe completare il dispositivo nello stesso modo in cui ha già fatto. Quanto all’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili, gli appellanti non muovono critiche. Tale aspetto del problema non deve quindi essere riesaminato.
L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda intesa alla restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________ (per sé e per l’avv. __________, __________).
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione tutoria di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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