AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1999.129
Data decisione, Autorità: 07.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.1999.00129
Lugano, 7 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, rispettivamente dalla lic. iur. __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________),
giudicando ora sul decreto dell'11 settembre 1999 con cui il Pretore ha regolato l'assetto cautelare fra le parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 settembre 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso l'11 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 2 marzo 2001;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1950) e __________ (1955) si sono sposati a Biasca il 9 gennaio 1976. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1977), __________ (__________1979), __________ (__________1982) e __________ (1984). Il marito lavora a __________ per l'Impresa svizzera d SA, __________; la moglie è attiva a domicilio, a tempo parziale, per la ditta __________ AG, __________. Il 18 giugno 1997 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di __________ per il tentativo di conciliazione e lo stesso giorno ha postulato in via provvisionale l'affidamento di __________, __________ e __________ (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione in uso dell'appartamento coniugale nella casa bifamiliare a __________, il versamento di un contributo alimentare per sé e i tre figli di complessivi fr. 2380.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 17 luglio 1997.
B. All'udienza di quello stesso 17 luglio 1997, indetta per la discussione cautelare, le parti si sono accordate nel senso che __________, __________ e __________ sarebbero stati affidati alla madre (riservato il diritto di visita del padre), che l'abitazione coniugale sarebbe stata attribuita a lei medesima e che il marito avrebbe versato un contributo mensile per la famiglia di complessivi fr. 2200.– dal
1° settembre 1997, assumendo altresì gli oneri ipotecari, assicurativi e i premi della cassa malati per tutti. Il 28 agosto 1997 __________ __________ ha postulato una non meglio precisata riduzione del contributo alimentare, facendo valere che il 1° settembre 1997 __________ aveva cominciato a lavorare come apprendista carpentiere per la ditta __________ di __________. L'istanza è stata respinta dal Pretore con decreto del 30 agosto 1997 emesso senza contraddittorio, di cui __________ __________ non ha postulato la revoca. Le parti si sono poi separate nel settembre di quell'anno, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
C. Con petizione del 2 febbraio 1998 __________ ha chiesto al Pretore di pronunciare la separazione per tempo indeterminato, sollecitando l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita del padre), il versamento di un contributo indicizzato di fr. 970.– mensili per sé, di fr. 435.– mensili per __________ (divenuta nel frattempo maggiorenne) fino al termine della formazione professionale, di fr. 435.– mensili per __________ e di fr. 345.– mensili per __________ (da aumentare dopo il 16° anno d'età). Essa ha chiesto altresì che il marito assumesse gli oneri ipotecari, assicurativi e i premi della cassa malati per tutta la famiglia, che l'abitazione coniugale le fosse attribuita e che fosse ordinato lo scioglimento del regime dei beni “da attuarsi secondo le risultanze dell'istruttoria”. Nella sua risposta dell'8 aprile 1998 __________ __________ ha avversato la separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, offrendo un contributo complessivo per __________, __________ e __________ di fr. 2000.– mensili, oltre al pagamento degli oneri assicurativi e della cassa malati per i figli.
D. Lo stesso 8 aprile 1998 __________ ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di sopprimere il contributo per la moglie, di fissare quello per __________, __________ e __________ in complessivi fr. 1364.60 mensili (oltre ai premi della cassa malati), dichiarandosi disposto a coprire gli oneri ipotecari e assicurativi, ma rivendicando l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Al contraddittorio del 18 giugno 1998 __________ si è opposta alle domande e ha sollecitato il pagamento di una provvigione ad litem di fr. 1000.–. Entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 7 agosto 1998 la moglie ha dichiarato di rinunciare all'attribuzione dell'alloggio coniugale e il 1° settembre 1998 si è trasferita con __________ e __________ in un altro appartamento, sempre a __________. __________ è rimasta nell'ex abitazione comune, dove il marito è tornato insieme con l'altro figlio maggiorenne, __________.
E. Il 15 settembre 1998, pedissequamente alla risposta riconvenzionale (in cui dichiarava di opporsi al divorzio), __________ ha instato a sua volta per una modifica dell'assetto cautelare, postulando un aumento del contributo alimentare per sé e per i figli __________ e __________ a complessivi fr. 3150.– mensili dal 1° settembre 1998, dato il costo per la locazione del noto appartamento, e chiedendo una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. L'11 febbraio 1999 __________ ha chiesto a suo turno di ridurre ulteriormente il contributo provvisionale per la moglie e i due figli a complessivi fr. 1000.– mensili, come pure di essere esonerato dal pagamento dei premi della cassa malati e delle assicurazioni in favore della moglie.
F. Con decreto del 16 febbraio 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per la moglie e la figlia __________ in fr. 1765.– mensili, ha soppresso il contributo alimentare per __________ e ha liberato l'istante dal pagamento dei premi della cassa malati per costoro. __________ ha postulato il 19 febbraio 1999 la revoca di tale provvedimento. Esperita l'istruttoria cautelare, nel suo memoriale conclusivo del 15 marzo 1999 essa ha poi chiesto di accertare le entrate del marito nel corso del 1999, rivendicando un contributo alimentare per sé e la figlia __________ di complessivi fr. 3000.– mensili dal 1° febbraio 1999. Nel suo memoriale conclusivo del 31 marzo 1999 __________ __________ ha offerto un contributo di fr. 855.– mensili per __________ e uno di fr. 875.– mensili per __________, ma ha negato ogni contributo alla moglie e ha rivendicato una volta ancora l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
G. Statuendo l'11 settembre 1999, il Pretore ha imposto al marito, dal 1° settembre 1999, un contributo provvisionale di fr. 1585.– mensili per la moglie e di fr. 565.– per la figlia __________, compresi gli assegni familiari e i premi della cassa malati per entrambe. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con un secondo decreto dello stesso 11 settembre 1999 il Pretore ha respinto le domande di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria presentate dalla moglie, addebitando a quest'ultima i relativi oneri processuali. Egli non ha statuito invece sulla richiesta d'assistenza giudiziaria formulata dal marito, né si è pronunciato sulla domanda della moglie intesa a far accertare il reddito di lui nel corso del 1999.
H. __________ __________ è insorta contro il primo dei due decreti con un appello del 24 settembre 1999 nel quale chiede che, previo accertamento delle entrate del coniuge nel 1999, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di imporre al marito un contributo per lei e la figlia __________ di complessivi fr. 3000.– mensili dal
15 settembre 1998, aumentato a fr. 3475.– dal 1° gennaio 2000. __________ non ha presentato osservazioni all'appello.
I. In esito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, l'11 dicembre 2000 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine per formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Il 21 dicembre 2000 __________ si è confermata nelle sue domande d'appello. ________ è rimasto silente.
L. Con ordinanza del 29 gennaio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha poi impartito a __________ un termine per produrre il certificato di salario dell'anno 1999 e per precisare quali scuole abbia frequentato o stesse frequentando la figlia __________. A __________ è stato assegnato un termine per produrre i certificati di salario relativi al figlio __________ dal 1997 fino al termine del tirocinio. Le parti hanno adempiuto la richiesta. Il 2 marzo 2001 __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Entrambi i coniugi hanno potuto esprimersi sulla documentazione avversaria. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2001 __________ ha concluso perché il marito sia tenuto a versare un contributo per lei e la figlia __________ di fr. 3000.– mensili complessivi dal 15 settembre 1998, aumentato a fr. 3456.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2000, rispettivamente a fr. 3875.– dal
1° settembre 2000 in poi. __________ ha postulato, nelle sue osservazioni del 2 aprile 2001, la conferma del decreto impugnato, aderendo alla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio che all'entrata in vigore della riforma legislativa (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le misure provvisionali decretate durante una causa di stato sono disciplinate nel nuovo diritto dall'art. 137 cpv. 2 CC. Per quanto attiene alla procedura, esse continuano a essere trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC). Continua a valere altresì, in appello, il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'appellante). Nella misura in cui davanti a questa Camera postula un contributo complessivo di fr. 475.– mensili più elevato di quello chiesto davanti al Pretore, l'appellante formula quindi una proposta irricevibile. Ciò non toglie che, coinvolgendo l'attuale procedura figli minorenni (al cui riguardo si applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 122 III 404), questa Camera potrebbe aumentare essa medesima il contributo d'ufficio. Sulla questione si tornerà oltre (consid. 4).
n. 37; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36). Come nel vecchio diritto, inoltre, i contributi di mantenimento provvisionali possono sempre essere modificati, non solo quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze rispetto al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
fr. 2571.45, che il Pretore ha suddiviso in ragione del 35% alla moglie e del 65% al marito, onde un contributo per __________ di fr. 1585.– mensili e uno per la figlia minorenne __________ di fr. 565.– mensili. Quanto alla decorrenza dei contributi, essa è stata fissata dal 1° settembre 1999, mese in cui è stato emesso il decreto cautelare.
Al reddito mensile netto di fr. 7706.90 accertato nel decreto impugnato il Pretore è giunto cumulando allo stipendio netto di
fr. 6556.90 mensili, relativo al 1998, il canone che il marito avrebbe potuto incassare offrendo in locazione l'appartamento a pianterreno dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 800.– mensili), ed esigendo dal figlio maggiorenne __________ una partecipazione alle spese dell'economia domestica di fr. 350.– mensili. Estranea alla nozione giuridica di “reddito familiare”, quest'ultima posta va stralciata d'ufficio. Nella misura in cui è intesa come guadagno, per vero, essa è manifestamente indebita, nessuna norma imponendo a un coniuge – contrariamente a quanto crede l'appellante – di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni. Nella misura in cui è volta invece a coprire i maggiori costi dell'economia domestica causati da tale coabitazione, essa costituisce in sostanza un rimborso delle spese e non può considerarsi un utile. Tutt'al più il marito potrebbe essere tenuto ad appigionare a terzi l'una o l'altra camera del proprio appartamento, alla stessa stregua dell'alloggio sottostante. Nemmeno l'appellante pretende tuttavia che la famiglia versi in condizioni economiche tanto precarie da dover giungere a tal punto.
Quanto al reddito (ipotetico) dell'appartamento citato, esso non è litigioso, anche se ci si può domandare come il Pretore possa ritenere immediatamente produttivo di reddito un alloggio ch'egli medesimo reputa dover essere previamente sistemato. In mancanza di appello da parte dell'interessato, l'interrogativo non merita approfondimento. Dalla presunta locazione di fr. 800.– mensili va tolto d'ufficio, ad ogni modo, l'investimento di fr. 25.– mensili che il Pretore stesso ha riconosciuto come necessario per lavori di manutenzione (decreto, pag. 5 in alto). Mal si comprende invero sulla base di quale norma giuridica il primo giudice ritenga di poter addebitare tale spesa al figlio maggiorenne __________ anziché all'appellato (decreto, loc. cit.). Ne segue che il reddito netto del marito va fissato in fr. 7330.– mensili arrotondati (lo stipendio predetto, più fr. 775.–).
Soggiunge l'appellante che, comunque sia, il primo giudice le ha conteggiato a torto nel reddito l'indennità per vacanze di fr. 209.– mensili versata dal datore di lavoro per compensare il mancato versamento dello stipendio durante le ferie. Se non che, tale indennità è né più né meno un modo di pagamento dello stipendio (Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 329d CO; Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 3 e 10 ad art. 329d CO). Fa quindi parte integrante del reddito, tant'è che soggiace alla deduzione degli oneri sociali (come risulta dai conteggi esibiti dall'appellante: doc. 1/1). La situazione sarebbe diversa qualora l'appellante rendesse verosimile di non avere usufruito di vacanze nel periodo considerato per il calcolo del guadagno, il quale risulterebbe così artificiosamente elevato. Ciò non è preteso tuttavia nella fattispecie. Su questo punto il decreto impugnato resiste dunque alla critica.
a) Il Pretore si è attenuto alla vecchia prassi di questa Camera, secondo cui un coniuge che viveva in comunione domestica con figli maggiorenni si vedeva applicare il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 925.–, non quello ordinario di fr. 1025.– mensili. In ossequio alla dottrina più aggiornata, invece, questa Camera inserisce sempre nel fabbisogno di un coniuge, ora, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola, senza riguardo a un'eventuale coabitazione (da ultimo: I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 in re L., consid. 12a). Il semplice fatto che un coniuge divida l'economia domestica con un maggiorenne non giustifica più, quindi, una riduzione del minimo esistenziale ai fini del diritto civile. Tutt'al più un concubinato “qualificato” potrebbe giustificare la sospensione del contributo alimentare come tale (art. 129 cpv. 1 prima frase CC), ma ciò non è manifestamente nel caso in esame. Nel fabbisogno dell'appellante va quindi inserito il minimo esistenziale per persone sole di fr. 1025.– mensili (criteri del diritto esecutivo in vigore al momento dell'emanazione del decreto impugnato: Rep. 1993 pag. 265).
b) Quanto al premio della cassa malati, l'appellante contesta l'aumento del 10% applicato d'ufficio dal Pretore alla quota del 1998, rilevando che il coniuge avrebbe dovuto produrre documenti aggiornati, come ha fatto lei stessa (doc. 3/3). La doglianza è fondata. Basti rilevare che nel 1998 l'appellante, affiliata alla stessa cassa malati del marito (la __________), si è vista ridurre il premio – a parità di copertura – da fr. 338.40 mensili (doc. B dell'inc. __________, nel fascicolo “documenti di parte convenuta”) a fr. 305.90 mensili (doc. 3/3). Avesse inteso rendere verosimile un aumento in simili circostanze, il marito avrebbe dovuto produrre i documenti opportuni. Resta il fatto che il premio da lui pagato nel 1998 non era di fr. 292.10 mensili, come l'appellante asserisce, bensì di fr. 322.90 (doc. A dell'inc. __________, fascicolo “documenti di parte convenuta”). A torto infine l'appellante vorrebbe di inserire nel fabbisogno del marito il premio della cassa malati riguardante la figlia maggiorenne __________. Tale onere – di per sé non contestato – va considerato nel fabbisogno della ragazza, non in quello del genitore (I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R., consid. 5c; cfr. anche Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 660, allegato 2).
c) Dai costi assicurativi del marito l'appellante chiede di stralciare in primo luogo quelli per l'automobile (fr. 164.75 mensili). Essa non contesta che il coniuge debba far uso del veicolo, ma sostiene che tali costi sono già inclusi nella posta “spesa auto” (appello, pag. 8 a metà). L'argomentazione è incomprensibile, se appena si pensa che l'interessata chiede di portare tali spese a fr. 200.– mensili motivando l'aumento proprio con lo stralcio dei premi dai costi assicurativi (appello, pag. 11 in alto). Invano si cercherebbe poi di capire la ragione della differenza tra la postulata diminuzione degli oneri assicurativi e l'aumento delle spese per l'auto. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
d) L'appellante insorge poi contro i premi per l'“assicurazione cose” presso __________ (doc. O, nell'inc. __________), sostenendo che sulla relativa fatturazione manca il numero della polizza. Inoltre essa contesta quello dell'assicurazione responsabilità civile per le imprese (doc. S, nell'incarto citato), definito non prioritario rispetto al mantenimento della famiglia, e quello dell'assicurazione sulla vita del marito (doc. V nell'incarto citato), poiché “vi è già il premio di cui al doc. 12” (appello, pag. 9 nel mezzo). Il fatto che sul doc. O non figuri il numero della polizza non basta tuttavia per escludere il relativo onere – rimasto per altro incontroverso – dal fabbisogno del marito. Quanto al premio dell'assicurazione responsabilità civile per imprese (fr. 8.75 mensili), la sua ammissibilità è al limite, ma non criticabile, dato che un eventuale danno cagionato dal marito nell'esercizio delle sue attività edili durante il tempo libero potrebbe pregiudicare le aspettative della moglie nello scioglimento del regime matrimoniale. Infine l'assicurazione sulla vita risultante dal doc. V, contrariamente a quel che asserisce l'appellante, non si confonde con quella di cui al doc. 12, trattandosi di due polizze diverse (doc. V: n. __________; doc. 12: n. __________).
e) Per quel che attiene agli oneri ipotecari, il Pretore ha inserito nel fabbisogno del marito una spesa di fr. 400.– mensili. L'appellante propone di riconoscere al coniuge, per la precisione, fr. 403.35 mensili (appello, punto 4.4). Nel fabbisogno del marito deve perciò essere inserito quest'ultimo importo. L'appellante chiede dipoi che dal fabbisogno del marito siano stralciate le tasse per la fornitura di acqua potabile (doc. X e Y, nell'inc. __________) e per la raccolta dei rifiuti (doc. Z, nell'incarto citato). A ragione, poiché tali costi devono già ritenersi compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5). Circa la tassa per le canalizzazioni (doc. W, nell'incarto citato), il Pretore ha riconosciuto al marito una spesa di fr. 19.60 mensili, che di per sé potrebbe anche ritenersi inclusa nel predetto minimo esistenziale. Dato però che l'appellante medesima chiede di aumentarne l'importo a fr. 27.95 mensili, non vi è motivo per non concederle soddisfazione. Da ultimo l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale del marito dai fr. 250.– mensili riconosciuti dal Pretore a fr. 160.–. Su questo punto tuttavia essa non si confronta per nulla con le argomentazioni del Pretore e non spiega per quale motivo il decreto impugnato debba essere riformato. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
f) Se ne conclude che il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 2564.25 mensili, dev'essere ridotto a
fr. 2541.85 così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 322.90, oneri ipotecari fr. 403.35, oneri assicurativi fr. 347.90 (fr. 410.20 accertati dal primo giudice, meno fr. 62.30 che riguardano il fabbisogno del figlio __________: sotto, consid. 7c), tassa per le canalizzazioni fr. 27.95, spese per l'automobile fr. 164.75, imposte fr. 250.–.
fr. –.60 il km già versatale dal datore di lavoro.
a) Sul minimo esistenziale del diritto esecutivo valgono le considerazioni già esposte (consid. 6a). Per quel che è dell'abitazione, il Pretore ha riconosciuto all'appellante fr. 1100.– mensili per la locazione del noto appartamento, togliendo però dal fabbisogno in denaro della figlia minorenne __________ la quota per l'alloggio prevista nelle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33). Le spese per l'alloggio della figlia devono rimanere incluse però nel relativo fabbisogno e non trasferite in quello della madre (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e di giurisprudenza). L'onere per l'alloggio di fr. 220.– mensili che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo stimano per ragazzi di 13–18 anni nell'edizione 1996, applicabile al momento in cui ha giudicato il Pretore, va dunque reintegrato nel fabbisogno in denaro di __________. Parimenti va reintegrato nel fabbisogno del figlio __________, ancora minorenne quando ha statuito il Pretore, l'analoga quota di fr. 220.– che lo concerne. Ne risulta un onere di locazione, per la sola appellante, di
fr. 660.– mensili.
b) A torto l'appellante reputa dipoi che nel proprio fabbisogno minimo debbano essere inseriti i premi della cassa malati per i figli __________ e __________. Il premio relativo a __________ è già compreso nel fabbisogno in denaro della ragazza, determinato in base alle predette raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo. Quello relativo al figlio __________ rientra a sua volta nel fabbisogno di lui (fr. 79.30 mensili: doc. 8/8, 2° foglio). L'appellante persiste nel voler far passare come proprie, dilatando artatamente il suo fabbisogno, esigenze che in realtà sono dei figli. Poco importa che essa non chieda di inserire il fabbisogno in denaro del figlio __________ nel bilancio familiare, considerando __________ autosufficiente. Su questo punto – come si vedrà ancora oltre (consid. 9) – il Pretore sarebbe dovuto intervenire d'ufficio, in applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione a tutela dei minorenni. A carico dell'appellante rimane, per finire, il premio personale della sua cassa malati, di fr. 305.90 mensili, come ha accertato il Pretore (doc. 3/3).
c) L'interessata lamenta altresì che il Pretore abbia conteggiato il premio dell'assicurazione sulla vita in favore di __________ (fr. 62.30 mensili: doc. 15 dell'inc. __________) negli oneri del marito anziché nei suoi, e quello in favore di __________ (fr. 45.35 mensili: doc. 14 dell'incarto citato) nei suoi, anziché in quelli del marito. Al riguardo il Pretore si è manifestamente confuso, ove appena si consideri che al momento in cui ha statuito il primo giudice __________ viveva con la madre e __________ con il padre, non viceversa. Ciò non toglie che, come si è detto e ripetuto, tali spese riguardano il fabbisogno dei figli, non quello dei genitori. L'onere assicurativo a carico dell'appellante è perciò di fr. 270.65 mensili (fr. 316.– accertati dal Pretore, meno fr. 45.35 per l'assicurazione in favore di __________, da inserire nel fabbisogno di lei). Il premio di fr. 62.30 mensili in favore di __________ riguarda, a sua volta, il fabbisogno del ragazzo.
d) L'appellante rivendica una spesa supplementare per l'automobile di fr. 100.– mensili, l'indennità di trasferta di fr. –.60 il km versatale dal datore di lavoro non bastando a suo avviso per coprire i costi effettivi. Tanto più – essa soggiunge – che la recente sostituzione del mezzo le ha cagionato oneri supplementari (act. XIX). L'indennità di fr. –.60 il km corrisposta dal datore di lavoro coincide tuttavia con la deduzione dal reddito ammessa dall'autorità fiscale (art. 3 cpv. 2 in fine del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche: RL 10.2.2.1.1), la quale si presume coprire mediamente i costi per l'uso di un'autovettura, incluso l'ammortamento (I CCA, sentenza del 5 luglio 2000 in re G., consid. 5a). L'onere supplementare rivendicato dall'appellante non appare quindi legittimo, ancor meno a un giudizio di mera verosimiglianza come quello che disciplina l'emanazione di misure cautelari.
e) Dato quanto precede, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta in ultima analisi di fr. 2393.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 660.–, premio della cassa malati fr. 305.90, oneri assicurativi fr. 270.65, imposte fr. 131.60).
16 febbraio 1999 emanato senza contraddittorio, precedente quello impugnato (sopra, consid. D). Da esso risulta che il fabbisogno si compone del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 925.–), del premio per la cassa malati (fr. 211.90), dell'abbonamento ferroviario (fr. 67.–) e di un'indennità per pasti fuori casa (fr. 116.60). A ciò va aggiunto il premio per l'assicurazione di fr. 45.35 in suo favore (sopra, consid. 7c), per un totale di fr. 1365.85. L'appellante non contesta che il fabbisogno della figlia maggiorenne sia considerato nel bilancio familiare. L'art. 133 cpv. 1 seconda frase CC abilita del resto il giudice a fissare contributi alimentari anche per figli che, divenuti maggiorenni durante una causa di divorzio, si trovino ancora in formazione (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 22 seg. ad art. 133 CC). L'appellante chiede nondimeno che il minimo esistenziale della ragazza sia ridotto a fr. 500.– mensili e il premio della cassa malati a fr. 153.30 mensili (memoriale, pag. 10 in basso). Essa non spiega minimamente, tuttavia, come giunga a cifre del genere, limitandosi a evocare in modo generico “il reddito complessivo disponibile” (loc. cit.). Carente di motivazione, al proposito l'appello sfugge a ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
Se mai può sorprendere – ma in mancanza di ricorso da parte dell'appellato la questione può rimanere aperta – che nel fabbisogno minimo della ragazza non figuri alcun costo per l'alloggio. Certo, la figlia __________ abita con il padre, ma ciò non significa che le si debba negare ogni esigenza propria. Anche il fabbisogno dei figli previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa, comprende una quota destinata all'alloggio, seppure i figli vivano con il genitore affidatario. In realtà il Pretore sembra reiterare anche al riguardo nella decurtazione di poste dal fabbisogno dei figli (come i premi della cassa malati, quelli per l'assicurazione sulla vita o, appunto, la quota relativa all'alloggio) per trasferirle impropriamente nel fabbisogno dell'uno o dell'altro genitore. Trattandosi del fabbisogno di un figlio maggiorenne, non soccorrono tuttavia i presupposti perché questa Camera intervenga di propria iniziativa.
Per assicurare quanto meno un trattamento paritario a tutti i figli di cui deve occuparsi in concreto sindacando l'assetto provvisionale, questa Camera ha verificato d'ufficio (art. 419b CPC), ad ogni modo, che la figlia __________ fosse in formazione professionale, nulla di concreto risultando dagli atti. Dalla documentazione assunta risulta in effetti che nel settembre del 1999, quando ha statuito il Pretore, la ragazza seguiva un ciclo triennale presso la Scuola cantonale di diploma a __________ per ottenere una maturità professionale sociosanitaria. È vero che nel settembre del 2000 essa è poi stata assunta dal Comune di __________ in qualità di stagista nella locale casa per anziani, con uno stipendio lordo di fr. 930.– i primi tre mesi e di fr. 1240.– lordi in seguito (documenti prodotti dall'appellato il 6 febbraio 2001), e che nel novembre successivo essa è andata a vivere con un amico (documenti trasmessi dall'appellante il 5 febbraio 2001, verbale del 23 novembre 2000). Queste ultime circostanze non possono tuttavia essere considerate nell'ambito dell'attuale giudizio, poiché posteriori all'emanazione del decreto impugnato. Del resto, dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, le misure provvisionali possono sempre essere adattate alle nuove circostanze. Non compete a questa Camera, quindi, statuire come autorità di primo grado tenendo calcolo di fatti che nel settembre del 1999 il Pretore nemmeno avrebbe potuto accertare.
Ora, le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo applicabili al momento in cui ha giudicato il Pretore prevedevano, per un figlio di 17 anni (che viveva insieme con un fratello o una sorella nella medesima economia domestica), un fabbisogno medio in denaro di fr. 1240.– mensili, compresi fr. 140.– mensili per cura e educazione che in concreto l'appellante non può prestare in natura poiché le è imputata un'attività lucrativa a tempo pieno. __________ ha cominciato a lavorare il 1° settembre 1997 come apprendista carpentiere (sopra, consid. B). Ha guadagnato fr. 1455.50.– mensili netti nel 1997, fr. 1656.80 mensili netti nel 1998 e guadagnava fr. 2032.– mensili netti al momento in cui ha statuito il Pretore. Egli poteva quindi essere chiamato a contribuire al proprio mantenimento nella misura di
fr. 680.– mensili (arrotondati), la famiglia non versando in condizioni di ristrettezza tali da doversi derogare a tale regola. I genitori non potevano quindi limitarsi a coprire il premio della cassa malati e quello dell'assicurazione sulla vita (sopra, consid. 6f e 7c), ma dovevano assicurare la differenza di fr. 560.– mensili. Non a caso, del resto, nel suo memoriale conclusivo del 31 marzo 1999 davanti al primo giudice __________ offriva per il figlio __________ un contributo alimentare di fr. 855.– mensili.
Ciò posto, le raccomandazioni di Zurigo applicabili al momento in cui ha giudicato il Pretore prevedevano, per un figlio in età compresa fra 13 e 15 anni (che vive insieme con un fratello o una sorella nella medesima economia domestica), un fabbisogno medio in denaro di fr. 1090.– mensili, compresi fr. 205.– mensili per cura e educazione che in concreto l'appellante non può prestare in natura perché – si è già spiegato – le è imputata un'attività lucrativa a tempo pieno. Il fabbisogno di fr. 565.30 mensili stimato dal Pretore si rivela così manifestamente arbitrario e questa Camera deve intervenire d'ufficio a tutela della minorenne in virtù del diritto di filiazione. Intanto non vi è alcuna ragione, contrariamente a quanto ritiene il Pretore, di ridurre gli ammontari contenuti nelle raccomandazioni, le quali risalgono al 1996 e si rapportano a categorie di reddito (circa fr. 7000.– mensili) finanche inferiori a quello conseguito dalle parti. In secondo luogo non si può esigere che la madre presti alla figlia cura e educazione in natura se già deve lavorare a tempo pieno. In terzo luogo non si toglie la quota per l'alloggio dal fabbisogno del figlio per inserirla in quello dei genitori. Non vi è quindi alcuna ragione per scostarsi in concreto dal fabbisogno in denaro di fr. 1090.– mensili previsto dalle raccomandazioni.
Il Pretore ha attribuito l'eccedenza mensile del bilancio familiare nella misura del 65% al marito e del 35% alla moglie. L'appellante contesta siffatto riparto, chiedendo una divisione a metà. A giusto titolo. La definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinata, come detto, dal diritto federale e corrisponde a quella del vecchio art. 145 cpv. 2 CC (sopra, consid. 2). Al riparto paritario dell'eccedenza si può derogare solo ove ciò conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). In concreto non ricorrono estremi del genere. Il Pretore tenta di giustificare la disuguaglianza evocando “i maggiori oneri derivanti al marito per la cura e la manutenzione della casa di __________ e delle proprietà in montagna”, il fatto che “i redditi coprono ampiamente i fabbisogni familiari” e la circostanza che al marito è stato imputato un reddito ipotetico di fr. 800.– mensili per la locazione dell'appartamento a pianterreno dell'abitazione coniugale (consid. 14). Si tratta di motivazioni totalmente estranee alle previsioni del diritto federale, che non possono essere condivise. Su questo punto l'appello risulta dunque provvisto di buon diritto.
Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:
reddito del marito fr. 7330.—
reddito della moglie fr. 2093.—
fr. 9423.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2541.85
fabbisogno minimo della moglie fr. 2393.15
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1365.75
fabbisogno in denaro di __________ fr. 560.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1090.—
fr. 7950.75 mensili
eccedenza fr. 1472.25 mensili
metà eccedenza fr. 736.10 mensili
contributo per la moglie:
fr. 2393.15 + fr. 736.10 ./. fr. 2093.– = fr. 1035.— mensili arrotondati
contributo per la figlia __________
(compresi gli assegni familiari) fr. 1365.— mensili arrotondati
contributo per __________
(compresi gli assegni familiari) fr. 560.— mensili
contributo per __________
(compresi gli assegni familiari) fr. 1090.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 7330.– ./. fr. 1035.– ./. fr. 1365.–
./. fr. 560.– ./. fr. 1090.– = fr. 3280.— mensili.
L'appellante chiede da ultimo che i contributi alimentari decorrano dal 15 settembre 1998, dal giorno cioè in cui essa ha postulato la modifica dell'assetto provvisionale. Se non che, un decreto cautelare che secondo il vecchio diritto modificava un assetto provvisionale dispiegava i suoi effetti, in linea di principio, solo per il futuro. Per ragioni di equità il giudice poteva far decorrere la modifica dalla presentazione dell'istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 445 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 n. 77 seg.), ma non prima. Nel caso in esame il Pretore ha statuito l'11 settembre 1999, sicché la modifica decorre per principio da quel momento. Un effetto retroattivo potrebbe entrare in considerazione, tutt'al più, dal 1° febbraio 1999, come ha chiesto l'appellante nel suo memoriale conclusivo davanti al Pretore, la decorrenza dal 15 settembre 1998 postulata in appello essendo una domanda nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L'interessata non spiega tuttavia quali ragioni equitative giustificherebbero una siffatta decorrenza. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si rivela perciò irricevibile.
Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno processuale richiesto a questa Camera, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nel complesso l'appellante ottiene contributi per sé e i figli conviventi superiori a quelli fissati dal primo giudice (in totale fr. 2685.– rispetto ai fr. 2150.– stabiliti nel decreto cautelare), ma solo dal 1° settembre 1999. Tenuto conto ch'essa rivendicava contributi per complessivi fr. 3000.– retroattivamente dal 15 settembre 1998 fino al 31 dicembre 1999, per complessivi fr. 3456.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 e fr. 3875.– dopo di allora, appare equo suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 2 marzo 2001 è priva d'oggetto. Per prassi consolidata, in effetti, una domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi di urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Dopo il 2 marzo 2001, tuttavia, il patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione, essendo le parti semplicemente in attesa della sentenza. Le eventuali prestazioni che il legale fornirà dopo la notifica del giudizio rientreranno, se mai, nel quadro delle prestazioni fornite sul piano federale (CdM, sentenza del 18 dicembre 2000 in re avv. M., consid. 5).
Per quanto riguarda gli oneri di prima sede, il Pretore li ha suddivisi a metà, compensando le ripetibili. L'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico del marito e che le sia assegnata una congrua indennità per ripetibili. Sulla tassa di giustizia e le spese il ricorso è parzialmente fondato: davanti al Pretore infatti il marito offriva fr. 1730.– complessivi (sopra, consid. F in fine) e la moglie rivendicava fr. 3000.–. Tenuto conto che la richiesta era giustificata fino a concorrenza di fr. 2685.–, appare giusto che il marito sopporti due terzi di tali oneri. Sulle ripetibili invece l'appello è irricevibile. In caso di contestazioni patrimoniali – e l'indennità per ripetibili è manifestamente d'indole patrimoniale – l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). L'appellante si limita a postulare “congrue ripetibili”, ma non ne indica l'ammontare, nemmeno nei motivi del ricorso. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un esame di merito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
è tenuto a versare dal 1° settembre 1999 a __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo provvisionale di complessivi fr. 2685.–, di cui fr. 1035.– per lei medesima, fr. 560.– (compresi gli assegni familiari) per il figlio __________ e fr. 1090.– (compresi gli assegni familiari) per la figlia __________.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono poste per due terzi a carico di __________ e per il resto a carico di __________, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 50.–
fr. 700.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata senza oggetto.
IV. Intimazione:
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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