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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.128
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00128
Lugano, 11 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__ (revoca dell’interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 15 maggio 1999 da
__________, __________
per ottenere la revoca della tutela pronunciata il 14 aprile 1997 dall’autorità di vigilanza su richiesta della
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (Einspruch) del 29 settembre 1999 presentato da __________ contro la decisione emessa il 23 settembre 1999 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 14 aprile 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su istanza della Delegazione tutoria di __________ l’interdizione di __________ per infermità o debolezza di mente;
che il 15 maggio 1999 __________ ha chiesto all’autorità di vigilanza la revoca della tutela;
che l’autorità di vigilanza ha commissionato il 1° luglio 1999 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia intesa a chiarire se l’istante fosse ancora affetto da infermità o debolezza di mente, (e, dandosi il caso, quale fosse la diagnosi e la prognosi), come pure se l’istante apparisse in grado di gestire autonomamente i propri interessi;
che, esaminate le risultanze della perizia, l’autorità di vigilanza ha sentito __________ il 20 settembre 1999;
che con decisione del 23 settembre 1999 la Sezione degli enti locali ha respinto l’istanza, rilevando che l’interessato risultava tuttora affetto da schizofrenia paranoide cronica con deficit progressivo, sicché necessitava di ulteriore sostegno, riservata la possibilità di sostituire la tutela con una curatela amministrativa “fra qualche tempo”;
che contro la decisione predetta __________ ha introdotto il 29 settembre 1999 una dichiarazione di ricorso;
che il documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l’atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall’autorità di vigilanza sulle tutele (art. 54a LAC);
che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che nel caso in cui un tutelato insorga personalmente contro una decisione a egli sfavorevole, le esigenze formali dell’appello vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall’insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420);
che in concreto l’appello si esaurisce testualmente nella frase: “Ich mache Einspruch und Anzeige wegen Verläumdung und Beleidigung gegen diese Äusserungen, seitens der Persohnen die sich nicht Nannentlich nennen wollen”;
che se la conclusione intesa alla revoca della tutela e alla conseguente modifica della decisione impugnata può ragionevolmente essere presunta, non è dato di capire invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che in effetti non è dato a divedere chi e in quali circostanze avrebbe calunniato o diffamato l’appellante, né su quali false affermazioni si fonderebbe la decisione impugnata;
che nelle condizioni descritte l’appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che appare superfluo pertanto fissare all’appellante un termine entro cui tradurre il ricorso in italiano (art. 117 cpv. 1 e 2 con rinvio all’art. 142 cpv. 3 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
che in concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l’appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l’ausilio di un patrocinatore;
che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista notificare l’appello e non ha quindi sopportato costi per l’eventuale stesura di osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse né spese.
Intimazione:
– __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, tutore ufficiale, __________a.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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