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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.127
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00127
Lugano, 11 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 settembre 1999 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________ (già patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (recours) del 30 settembre 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 settembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: che tra __________ e il marito __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una causa di stato, il cui (secondo) tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso l’11 maggio 1999;
che il 10 settembre 1999 __________ ha chiesto al Pretore di condannare in via provvisionale il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili, di invitare l’ufficiale del registro fondiario a iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulle proprietà per piani n. __________, __________e __________, pari a complessivi 20/1000 della particella n. __________RFD di __________, intestate al marito, e di obbligare quest’ultimo a stanziarle una provvigione ad litem di fr. 6000.– o, quanto meno, di ammetterla al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che all’udienza del 22 settembre 1999, indetta dal Pretore per discutere l’istanza, __________ ha confermato il suo punto di vista, postulando un’ispezione del registro fondiario, mentre __________ __________ si è opposto alle richieste pecuniarie della moglie, definite eccessive;
che, statuendo seduta stante, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per eseguire esse medesime l’ispezione del registro fondiario, ha precisato che il dibattimento finale avrebbe avuto luogo non appena assunta tale prova e ha soggiunto che nel frattempo egli avrebbe esaminato l’opportunità di emanare “una decisione supercautelare”;
che con decreto del giorno stesso il Pretore ha condannato in via provvisionale __________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili e ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre chiesta con l’istanza;
che il 30 settembre 1999 __________ è insorto contro il decreto predetto con un appello (recours), redatto in francese, nel quale si duole – in sintesi – di non sapere come far fronte al contributo alimentare impostogli dal primo giudice;
che l’atto non è stato intimato all’istante;
e considerando
in diritto: che le misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di separazione o di divorzio sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419a cpv. 3 CPC);
che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l’art. 395 CPC), tenuta dopo l’istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 20 marzo 1998 in re H.);
che nella fattispecie il Pretore ha emanato le misure in questione il giorno stesso dell’udienza, specificando che il dibattimento finale sarebbe stato indetto una volta esperita l’ispezione del registro fondiario (art. 246ter CPC);
che di conseguenza il decreto impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l’improponibilità dell’appello;
che nelle circostanze descritte appare superfluo fissare al convenuto un termine adeguato per tradurre il ricorso in italiano, unica lingua ammissibile nei processi che si svolgono nel Cantone Ticino (art. 117 cpv. 1 e 2 con rinvio all’art. 142 cpv. 3 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l’appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l’ausilio di un legale;
che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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