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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.118
Data decisione, Autorità: 25.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00118
Lugano 25 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 marzo 1999 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) e
__________ (1998), __________ (rappresentata dal curatore __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 9 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1967) e __________ nata __________ (1969), cittadina nordcoreana, si sono sposati il 20 giugno 1998;
che dall’unione è nata la figlia __________ (__________1998);
che il 26 marzo 1999 __________ ha contestato giudizialmente la sua paternità davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona;
che nella sua risposta del 27 maggio 1999 __________ si è opposta alla petizione, mentre il curatore della figlia ha chiesto il 30 agosto 1999 la prova della paternità mediante perizia biologica;
che il 3 settembre 1999, vista la perizia del Laboratorio __________ di __________del 25 agosto 1999 dalla quale risulta la sua paternità con una probabilità del 99.99%, __________ ha dichiarato di ritirare la petizione;
che con decreto del 9 settembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese, ma condannando l’attore a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili;
che con appello del 17 settembre 1999 __________ chiede di essere esonerato dal pagamento delle ripetibili;
che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello, mentre __________ i si è rimessa, il 25 ottobre 1999, al giudizio della Camera;
e considerando
in diritto: che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell’azione (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che i nuovi documenti prodotti dall’appellante sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e nelle contestazioni di paternità (art. 254 n. 1 CC) vale tanto per l’attore quanto per il figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 100, n. 14.10);
che l’appellante sostiene di nulla dovere alla controparte poiché egli è stato indotto a contestare la paternità dal comportamento della moglie, la quale aveva chiesto finanche un contributo alimentare per la figlia a un terzo e rifiutava di sottoporsi a perizia;
che il ritiro di un’azione equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148);
che di regola le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia la causa della desistenza, salvo che siano dati “giusti motivi” per derogare a tale principio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);
che in concreto il marito è stato effettivamente indotto a contestare la paternità a causa dell'atteggiamento – a dir poco – contraddittorio della moglie;
che, invero, il 16 novembre 1998 e il 23 febbraio 1999 la convenuta aveva chiesto a __________, con il quale aveva avuto una relazione, un contributo alimentare per la figlia (doc. B e C di appello);
che inoltre la moglie rifiutava senza motivo di sottoporsi a perizia (ciò che avrebbe evitato l’introduzione della causa), per di più mettendo essa medesima in dubbio la paternità del marito;
che nelle circostanze descritte ben si giustificava la contestazione di paternità, di modo che soccorrono giusti motivi per esonerare l’attore dal versare ripetibili;
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
Non si assegnano ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 400.– per ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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