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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.114
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00114
Lugano 19 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 marzo 1999 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 13 settembre 1999 da __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con le osservazioni;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1960) e __________ nata __________ (1963) si sono sposati a __________ il 30 marzo 1984. Dall'unione sono nati __________ (__________1983) e __________ (__________1984). Il marito lavora alle dipendenze __________, come pilota di battello nella stagione turistica e come operaio in quella invernale. Durante la vita in comune la moglie ha svolto attività lavorativa saltuaria. __________ ha instato l’11 giugno 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 26 settembre 1997. Un secondo tentativo ha seguito la medesima sorte del precedente l’11 settembre 1998.
B. __________ ha promosso il 26 marzo 1999 azione di divorzio, proponendo l’affidamento dei figli al padre e chiedendo un importo imprecisato, da definire in istruttoria, a scioglimento del regime matrimoniale, oltre un contributo alimentare di fr. 700.– mensili e la metà delle prestazioni di libero passaggio del marito. Il 27 maggio 1999 essa ha instato per ottenere un contributo provvisionale di fr. 1’440.– mensili, facendo valere di avere esaurito le indennità di disoccupazione. Nella sua risposta del 10 giugno 1999 __________ ha aderito al divorzio, ma ha chiesto alla moglie un contributo alimentare mensile per i figli a lui affidati, ha negato ogni contributo di mantenimento per la moglie stessa e ha postulato un importo imprecisato in liquidazione del regime matrimoniale.
C. All’udienza del 24 giugno 1999, indetta per la discussione cautelare, il Segretario assessore ha proposto alle parti – in luogo e vece del Pretore – di regolare le conseguenze accessorie del divorzio in via amichevole e ha sottoposto loro una bozza di convenzione, secondo la quale il marito avrebbe versato alla moglie una rendita di indigenza di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 e quest’ultima avrebbe versato al marito, per il mantenimento dei figli a lui affidati, un contributo alimentare mensile di fr. 250.– ciascuno dal 1° luglio 1999, in considerazione della sua inattività lavorativa per malattia. Le parti hanno comunicato separatamente, il 25 giugno 1999, di aderire alla proposta. Statuendo il 1° luglio 1999, il Segretario assessore della Pretura ha sciolto per divorzio il matrimonio delle parti e ha omologato l’accordo raggiunto all’udienza del 24 giugno 1999, che è stato ripreso quale parte integrante della sentenza.
D. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ è insorta con un appello del 13 settembre 1999 con il quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di completare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio attribuendole la metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito presso la relativa cassa pensione. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, sollecitando anch’egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha in sostanza omologato il testo della convenzione da egli stesso proposto all’udienza del 24 giugno 1999 e accettato l’indomani dalle parti senza alcuna riserva. L'appellante insorge ora contro il dispositivo che omologa tali accordi, affermando di essersi avveduta solo dopo avere ricevuto la sentenza che era stato dimenticato il riparto della prestazione d’uscita acquisita dall’ex coniuge durante il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza professionale, questione che formava oggetto di una sua richiesta di giudizio nella petizione. Essa postula di conseguenza il versamento di metà di tale avere, previa istruttoria da condurre davanti alla Camera civile di appello per accertarne l'entità.
Il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 84 ad art. 151 CC con rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 795 pag. 158). Di fronte a una convenzione accettata da entrambi i coniugi, il giudice può rifiutarne l'omologazione unicamente per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o incompletezza (Rep. 1995 pag. 217; 1994 pag. 375; Lüchinger/ Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 20 ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC).
Nell’appello l'attrice ammette di avere dimenticato di inserire nei temi da discutere all'udienza del 24 giugno 1999, nonostante le discussioni protrattesi per tre ore, il problema legato alla previdenza professionale del marito (memoriale, pag. 3). Essa non può invocare pertanto un errore essenziale nel senso dell'art. 24 CO, che le consentirebbe di impugnare la convenzione per vizi della volontà (DTF 117 II 218), ma ciò non significa ancora che la sua posizione sia definitivamente pregiudicata. Già a un sommario esame, in effetti, gli accordi firmati dai coniugi dovevano apparire al primo giudice come manifestamente inadeguati. L’attrice non esercita un’attività lucrativa regolare da quindici anni e al momento dell'udienza era inabile al lavoro per malattia, dopo un lungo periodo di disoccupazione (verbale del 24 giugno 1999). Negli accordi sottoscritti essa rinunciava in pratica a qualsiasi contributo alimentare, poiché quello – limitato nel tempo – in suo favore si compensava con quanto essa doveva in favore dei figli affidati al padre. Certo, non si può escludere che l'attrice abbia altre fonti di reddito o serie prospettive di reinserimento professionale dopo la sua guarigione, ma tale ipotesi non si desume lontanamente dagli atti. D’altra parte il primo giudice non ha spiegato, nella sentenza impugnata, per quale motivo si giustificasse di omologare una convenzione del genere, che lasciava una parte in una situazione di manifesta indigenza (Rep. 1985 pag. 86).
L'appellante sostiene che in concreto basta completare la convenzione omologata dal Segretario assessore inserendo una clausola che preveda il riparto della nota prestazione d’uscita. Il convenuto obietta che la mancata ripartizione era per lui determinante, poiché in caso contrario egli avrebbe fatto valere pretese sulla notevole sostanza donata dal suocero a entrambi i coniugi (osservazioni, pag. 5). Ciò premesso, non vi è sicuramente accordo sull’integrazione degli accordi nel senso auspicato dalla moglie. D’altro lato il Segretario assessore non poteva omologare la convenzione nemmeno parzialmente, giacché regolando la questione del “secondo pilastro” si sarebbe rimesso in discussione l’insieme degli accordi (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n. 803, pag. 159; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 22 ad art. 158, pag. 836). In simili circostanze non gli rimaneva che continuare la causa e statuire egli medesimo sulle conseguenze accessorie del divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 803 pag. 159).
L'appello deve quindi essere accolto e l'incarto rinviato al primo giudice affinché istruisca la causa e pronunci sugli effetti accessori del divorzio nel loro insieme. Questa Camera non può infatti statuire essa medesima al riguardo, da un lato per la totale insufficienza istruttoria, dall’altro perché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto. Il primo giudice dovrà quindi esaminare le richieste delle parti e assumere le prove necessarie, in particolare per quel che concerne i contributi alimentari dovuti ai figli dal genitore non affidatario, di cui vanno apprezzate le reali potenzialità economiche. Egli dovrà inoltre verificare se in concreto siano dati i requisiti dell'art. 22 LFLP e se l'attrice possa legittimamente rivendicare il trasferimento al proprio istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio di parte della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, infatti, l'indennità prevista dall'art. 22 LFLP non può essere versata in contanti e tale situazione non cambierà neppure con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio (cfr. l’art. 122 nCC; FF 1996 I 114 in alto). L'attrice potrà ottenere, qualora ne fossero adempiuti i requisiti, solo il trasferimento di un importo vincolato a fini di previdenza, di cui non potrà disporre prima del pensionamento.
Gli oneri processuali sono posti a carico del convenuto (art. 148 cpv. 1 CC), che ha postulato a torto la conferma del giudizio di prima sede e che dovrà inoltre rifondere all'appellante un'indennità per le ripetibili, commisurata alla stringatezza del gravame. L'attribuzione di ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. Quella presentata dall’appellato deve invece essere respinta, poiché, nonostante sia dato in concreto il requisito dell’indigenza, mancava sin dall'inizio la probabilità – cumulativa – di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice perché continui la causa e statuisca nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico del convenuto, che rifonderà all'appellante fr. 300.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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