AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.104
Data decisione, Autorità: 16.03.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1999.00104
Lugano 16 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ./..___ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________, ora in __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di ______________________________
riguardo alle misure prese in favore del figlio __________ (1990);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 5 agosto 1999 da __________ e __________ contro la decisione emessa il 20 luglio 1999 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1952) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati nel 1978. Tra il 1988 e il 1997 essi hanno adottato sei figli: __________ (1985), __________ (1985), __________ (1987), __________ (1988), __________ (1990) e __________ (1991). In seguito a sospetti di possibili maltrattamenti da parte dei genitori, in particolare nei confronti di __________, il 13 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di Mezzovico-Vira ha denunciato il caso al Ministero pubblico, incaricando l'Unità d'intervento regionale del Luganese di valutare l'opportunità di allontanare __________ dalla famiglia e di verificare la capacità dei genitori di provvedere all'interesse dei figli. Con risoluzione del 15 gennaio 1999 la Delegazione tutoria ha poi privato temporaneamente i genitori della custodia parentale su __________ e ha disposto il collocamento del bambino presso il Centro __________ di __________. Il 18 gennaio 1999 inoltre essa ha autorizzato l'Unità d'intervento regionale a prelevare da scuola __________, __________ e __________ per un'audizione davanti al Magistrato dei minorenni. In una successiva decisione del 15 febbraio 1999 la medesima autorità ha disciplinato le relazioni personali tra __________ e i genitori, fissando incontri settimanali di un'ora presso il Centro __________.
B. __________ e __________ hanno impugnato le predette risoluzioni con quattro ricorsi del 22 gennaio, 25 gennaio, 1° febbraio e 26 febbraio 1999, nei quali hanno chiesto – in sostanza – l'annullamento di tutte le misure. Statuendo il 12 marzo 1999 con giudizio unico, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha limitato fino al 12 aprile 1999 la privazione della custodia parentale su __________, ha invitato l'Unità d'intervento regionale e il Centro __________ a presentare entro tale data due rapporti sugli accertamenti compiuti e sulle proposte d'intervento, ha imposto alla Delegazione tutoria di decidere entro lo stesso termine nel merito, ha stabilito un diritto di visita settimanale tra __________ e i suoi fratelli e ha confermato per il resto le risoluzioni della Delegazione tutoria. __________ e __________ sono insorti contro tale risoluzione con un appello del 31 marzo 1999, che è stato respinto da questa Camera il 18 dicembre 2000 (inc. __________).
C. Nel frattempo, il 12 aprile 1999, la Delegazione tutoria di __________ ha ordinato una terapia familiare per __________ e i genitori da parte del dott. __________, ha affidato una sorveglianza educativa in favore di __________ al Servizio sociale cantonale di __________, ha fatto obbligo ai genitori di consentire al figlio contatti regolari con gli educatori del Centro __________ e ha autorizzato l'iscrizione di __________ alla scuola privata __________ a __________, subordinando ogni eventuale cambiamento della sede scolastica alla sua preventiva autorizzazione. __________ è rientrato dai genitori il 16 aprile 1999. Adita con un ricorso di __________ e __________ i del 26 aprile 1999, il 20 luglio 1999 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato il dispositivo inerente alla preventiva autorizzazione per ogni cambiamento di sede scolastica di __________, confermando per il resto i provvedimenti decisi dalla Delegazione tutoria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dei ricorrenti. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro la risoluzione predetta __________ e __________ sono insorti con un appello del 5 agosto 1999 nel quale chiedono che, previa concessione dell'effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata nel senso di revocare i provvedimenti decisi il 12 aprile 1999 dalla Delegazione tutoria e di porre gli oneri processuali a carico dello Stato. Con decreto del 19 agosto 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. La Delegazione tutoria non ha formulato osservazioni all'appello.
E. Nel settembre del 1999 __________ e __________ si sono trasferiti con i figli a __________. Con lettera del 28 ottobre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha comunicato alla locale autorità le misure prese in favore di __________. Nel frattempo gli appellanti hanno esibito nuovi documenti, sui quali la Delegazione tutoria ha avuto modo di esprimersi. Quest'ultima, in uno scritto del 23 novembre 2000, ha chiesto a sua volta l'assunzione di nuovi mezzi di prova, che sono stati respinti con ordinanza del 2 gennaio 2001. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha acquisito agli atti nuovi documenti sull'evolversi della situazione circa i provvedimenti adottati dall'autorità di vigilanza, assegnando alle parti un termine fino al 25 gennaio 2001 per esprimersi al riguardo. Le parti sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: I. In ordine
Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000, e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio e – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000, e 424 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie (si vedano anche gli art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC in vigore fino al 31 dicembre 2000). Tempestivo, l'appello è pertanto ricevibile.
La competenza per territorio di questa Camera non è toccata dal cambiamento di domicilio del minorenne, che risiede ora con i genitori a __________ (lettera 28 ottobre 1999 della Delegazione tutoria al Municipio di __________, act. III). Abilitata a statuire sulle misure a protezione del figlio rimane infatti l'autorità tutoria del domicilio di quest'ultimo al momento in cui ha preso avvio la procedura (art. 3 CPC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 223 n. 27.61; RDT n. 52/1997 pag. 187 verso il basso).
Gli appellanti hanno prodotto in questa sede un certificato medico rilasciato il 25 maggio 1999 dalla dott. __________, una lettera del 1° aprile 1999 inviata da __________ all'insegnante __________ i, una dichiarazione 10 giugno 1999 dell'insegnante __________, una del 29 giugno 1999 del prof. __________, una pagella scolastica 1998/99, due relazioni del dott. __________ del 6 agosto e del 29 settembre 1999, un rapporto 23 settembre 1999 dell'Unità di intervento regionale alla Delegazione tutoria di __________ e una denuncia penale inoltrata dagli appellanti il 24 novembre 1999. Essi chiedono altresì che la Camera disponga una nuova perizia intesa a verificare la relazione psicodiagnostica allestita il 29 marzo 1999 dalla dott. __________ (doc. 6). La Delegazione tutoria postula dal canto suo l'audizione di quest'ultima in contraddittorio e un'indagine presso la Magistratura dei minorenni in relazione alla predetta denuncia.
La domanda di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC). Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura degli art. 307 segg. CC – è governato in effetti dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Il giudice può rinunciare nondimeno ad assumere quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto la documentazione prodotta dagli appellanti appare rilevante ai fini del giudizio. Alle parti è stata data inoltre l'occasione di esprimersi al riguardo, onde l'ammissibilità dei nuovi documenti. Non vi sono ragioni invece per disporre nuove perizie, per sentire testimoni o per svolgere indagini presso la Magistratura dei minorenni, gli atti di causa essendo sufficienti per valutare l'idoneità dei provvedimenti adottati dall'autorità di vigilanza.
Gli appellanti criticano il modo in cui le autorità tutorie hanno assunto le prove. Si oppongono in particolare all'acquisizione del rapporto presentato dalla dott. __________, allestito – a loro dire – “senza che ne fossero stati informati, senza aver potuto esprimersi in merito, senza aver potuto intervenire o senza aver potuto chiedere l'intervento di un altro neuropsichiatra infantile di loro fiducia” (appello, punto 6). Ora, per tacere del fatto che gli interessati si sono già espressi sulle prove assunte dalla Delegazione tutoria nel loro ricorso del 26 aprile 1999 all'autorità di vigilanza (pag. 9, punti 5, 6 e 7), essi hanno avuto modo – comunque sia – di far valere tutte le loro argomentazioni in sede di appello, davanti a questa Camera, autorità munita di piena cognizione in fatto e in diritto. L'eventuale disattenzione del loro diritto di essere sentito è stata quindi sanata (RDAT 1998-I pag. 260; DTF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a).
Quanto al diritto di esprimersi del figlio, l'art. 314 n. 1 CC – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 – dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o il terzo incaricato devono sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia facoltà di apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare alle circostanze del caso (cfr. anche RDAT 2000-I pag. 184 nel mezzo). Nella fattispecie i servizi sociali incaricati dalla Delegazione tutoria hanno interpellato a più riprese il ragazzo, come risulta dalla relazione psicodiagnostica 29 marzo 1999 della dott. __________ (doc. 6, in particolare alle pagine 1, 8, 9 e allegati), da uno scritto 12 aprile 1999 in cui quest'ultima riferisce di un incontro con __________ svoltosi il 7 aprile 1999 (doc. 9), dal rapporto 5 aprile 1999 della responsabile del Centro __________ alla Delegazione tutoria (doc. 7, pag. 2 seg.) e da una lettera 14 luglio 1999 del Servizio medico-psicologico di __________ (doc. 10). Il diritto di essere sentito del figlio è quindi stato rispettato. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
II. Nel merito
L'autorità di vigilanza ha ritenuto che dagli atti istruttori, in particolare dai rapporti del dott. __________, del Centro __________ e della dott. __________, emerge come Rajesh soffra di gravi disturbi psicologici e comportamentali, i quali lasciano supporre che il ragazzo abbia vissuto esperienze traumatiche. Lo stesso __________ ha per altro dichiarato a più riprese di essere stato maltrattato dalla madre, ciò che è stato confermato anche da testimoni davanti al Procuratore pubblico nell'ambito di un procedimento penale promosso contro gli appellanti. Ne ha concluso, l'autorità di vigilanza, che le misure volte a istituire una terapia familiare e una sorveglianza educativa in favore del figlio, come pure a mantenere contatti regolari con gli educatori del Centro __________ sono giustificate dall'interesse del minorenne e rispettano il principio di proporzionalità.
Gli appellanti sostengono che l'intervento dell'autorità tutoria non era giustificato, che i disturbi di cui soffre __________ sono insorti solo dopo la sua iscrizione alla scuola elementare di __________, a causa di contrasti tra gli appellanti e alcuni docenti. I problemi sarebbero continuati anche durante il soggiorno di __________ presso il Centro __________, ma sono scomparsi immediatamente dopo il suo rientro in famiglia. Egli ha ripreso la scuola con piacere, si mostra aperto, sorridente e non lamenta più alcun disturbo particolare. Gli appellanti instano, di conseguenza, perché i provvedimenti decisi dalla Delegazione tutoria (e confermati dall'autorità di vigilanza) siano annullati, chiedendo che i costi derivanti dalle misure di protezione del figlio e gli oneri processuali siano posti a carico del Cantone.
Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC); in particolare essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer/ Breitschmid, op. cit., pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC). Inoltre, tali provvedimenti seguono un ordine di incisività (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 307 CC): l'assistenza tramite persone o uffici idonei, gli ammonimenti e le istruzioni ai genitori (art. 307 CC) sono le misure meno restrittive, mentre la curatela (art. 308 CC), la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) e la privazione dell'autorità parentale (art. 311 seg. CC) sono quelle più gravi. L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il bene del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei genitori.
a) In concreto risulta che __________ è afflitto da seri problemi psicologici. La dott. __________, specialista in neuropsichiatria infantile, ha rilevato nella sua relazione psicodiagnostica del 29 marzo 1999 (doc. 6) che il bambino, pur essendo dotato di buone risorse psicologiche, sul piano emotivo porta i segni di una sofferenza psichica, la quale si traduce in un comportamento impulsivo, deconcentrato, aggressivo e distruttivo anche verso i legami da egli percepiti positivamente (pag. 8 verso l'alto). Ciò lascia supporre “che il bambino sia stato sottoposto fattualmente a una esperienza traumatica cronica di maltrattamento fisico e psicologico” (loc. cit.). La specialista ha riferito inoltre del desiderio di __________ che “almeno le assistenti sociali possano aiutare i genitori a modificarsi” (pag. 9 verso l'alto). Stando alla dottoressa, una terapia individuale per il solo __________ non sarebbe opportuna, giacché egli “vedrebbe profondamente tradito il proprio desiderio di modificarsi insieme agli altri familiari (…) e non potrebbe che vivere come stigmatizzante la terapia, con il grave rischio conseguente di incrementare i comportamenti di rivolta che tanto sono stati per lui personalmente distruttivi e pericolosi sul piano relazionale” (pag. 9 in fondo).
b) Gli appellanti producono in appello un rapporto del 29 settembre 1999 allestito dal dott. __________ (doc. G), il quale solleva dubbi sulle modalità di esecuzione dell'analisi effettuata dalla dottoressa . Egli critica in particolare il fatto che quest'ultima avrebbe attribuito soverchia importanza alle affermazioni fatte dal bambino durante le sedute (pag. 5 in alto). Soggiunge che la relazione della collega è “parziale nel metodo, semplicistica e contraddittoria nell'analisi dei contenuti” (pag. 5 in fondo). A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere su quali basi il dottor __________ fondi le proprie argomentazioni, egli medesimo riconosce che “ è davvero molto sofferente e problematico, con precise ed antiche modalità comportamentali, sottese da un bisogno di azioni, gestite da un meccanismo che porta a fare e a dire secondo modalità sempre molto difficili da comprendere e da gestire” (loc. cit.). Già si è detto che le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono indipendenti da un'eventuale colpa dei genitori e non costituiscono una forma di sanzione nei loro confronti (Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 307 CC). Ora, pur dubitando delle affermazioni del minorenne circa i maltrattamenti subiti dai genitori, il dottor __________ riconosce che __________ presenta gravi problemi psicologici. Egli non propone però alcuna terapia, limitandosi a concludere che “__________ ed i suoi genitori, di questa vicenda, pagheranno entrambi ancora molto” (rapporto citato, in fine).
c) Le conclusioni della dottoressa __________ concordano per altro con quelle cui sono giunti i servizi incaricati dalla Delegazione tutoria. In un rapporto 1° aprile 1999 dell'Unità di intervento regionale (doc. 5), le assistenti sociali __________ e __________ hanno affermato che gli appellanti “sembrano privilegiare gli aspetti educativi del progetto di filiazione e molto meno quelli affettivi”, ciò che ha dato “buoni risultati nell'iter evolutivo dei ragazzi, tranne su Rajesh, che invece ha mostrato reazioni di gravi insofferenze” (pag. 3 verso l'alto). Sempre secondo il rapporto, i genitori “hanno tentato di porre rimedio in modo autonomo, perdendo di vista i limiti etici della punizione che, di fronte alle continue provocazioni del bambino, è andata esasperandosi” (pag. 4 in alto). Le assistenti sociali hanno ritenuto che la famiglia disponesse nondimeno “delle risorse per poter recuperare ed elaborare quanto è accaduto, e meglio gestire la relazione futura con il figlio” (loc. cit.). Esse hanno dunque concluso proponendo l'istituzione di un “sostegno psicologico alla dinamica familiare, che dovrà protrarsi almeno nei prossimi anni” (pag. 4 a metà), come pure di una sorveglianza educativa da parte del Servizio sociale (pag. 4 in basso). Il Servizio medico-psicologico di __________, in una relazione del 6 aprile 1999, si è allineato alle proposte d'intervento contenute nel rapporto dell'Unità di intervento regionale (doc. 8, pag. 6 in fine).
d) In una relazione del 5 aprile 1999 __________, responsabile del Centro __________a, ha d'altro canto riferito che __________– al suo arrivo – si mostrava sofferente, ipervigilante, agitato e presentava disturbi del sonno (doc. 7, pag. 2 verso l'alto). Egli aveva un comportamento aggressivo con gli altri bambini, con le educatrici e con sé stesso (loc. cit.). Grazie ai colloqui individuali con un'educatrice, __________ ha poi iniziato a “elaborare tutta una serie di vissuti traumatici inerenti a episodi di maltrattamento fisico e psicologico attribuiti alle figure genitoriali”, ciò che ha permesso al bambino di “rima-nere più a lungo in relazione positiva con gli altri bambini anche durante l'attività scolastica” e di “esprimere alcuni dei suoi bisogni, come ad esempio la ricerca di tenerezze, di vicinanza e di gioco comune” (pag. 3 in alto). Per quel che è del rapporto con gli appellanti, __________ si è inizialmente rifiutato di incontrarli e ha manifestato successivamente un evidente stato di soggezione nei loro confronti durante le visite (pag. 3 nel mezzo). Gli ultimi colloqui si sono svolti invece “in un clima più disteso” (loc. cit.) e i genitori si sono mostrati disponibili a farsi aiutare e a collaborare con i servizi (pag. 4 in basso). La responsabile del Centro __________ si è detta perciò favorevole al rientro di __________ in famiglia, purché accompagnato dall'istituzione di una sorveglianza da parte del Servizio sociale e di una curatela educativa in favore del minorenne, da una “presa a carico psicologica della famiglia (…) in un'ottica di terapia familiare” e dalla “possibilità di mantenere, almeno per un primo periodo, dei contatti fra __________ e il Centro __________ ” (pag. 5 in alto).
e) Ciò posto, non vi sono ragioni per giudicare inattendibili le conclusioni tratte da professionisti disinteressati e di sicura esperienza. Tanto meno se si pensa che anche il rapporto del dottor __________, con il quale gli appellanti pretendono di confutare le tesi della dottoressa __________, conferma l'esistenza di gravi problemi psicologici che affliggono __________. Né giova agli appellanti invocare il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico il 22 marzo 1999 (doc. 4), già per il fatto che quest'ultimo non ha escluso l'esistenza del reato: ha semplicemente ritenuto che i sospetti sul comportamento degli appellanti non erano sufficienti per aprire un procedimento penale (pag. 2 nel mezzo). Lo stesso magistrato ha ribadito, per altro, che il decreto di archiviazione non pregiudicava altri provvedimenti delle autorità tutorie intesi a proteggere __________ e i suoi fratelli (loc. cit.).
f) In sintesi, tutti i servizi incaricati dall'autorità tutoria sono stati concordi nel ritenere necessaria l'istituzione di una sorveglianza educativa e di un sostegno psicologico per la famiglia. La responsabile del Centro __________ ha proposto inoltre, come si è detto, di mantenere inizialmente i contratti fra il bambino e gli educatori dell'istituto. Ne discende che le misure litigiose – sorrette dal parere di esperti – appaiono senz'altro giustificate dall'interesse del figlio. Esse adempiono pure i requisiti di sussidiarietà, complementarità e proporzionalità cui gli art. 307 segg. CC subordinano l'adozione di misure a protezione del figlio (Hegnauer/Breitschmid, op. cit., pag. 206 n. 27.09-27.12).
a) In concreto si evince dal fascicolo processuale che nel settembre del 1999 gli appellanti si sono trasferiti con i figli a __________ (act. III). In uno scritto 23 settembre 1999 dell'Unità di intervento regionale alla Delegazione tutoria, __________ e __________ riferiscono che __________ avrebbe ritrovato nel frattempo “serenità interiore e relazionale con tutti i membri della famiglia” (doc. H, pag. 2 nel mezzo). Ciò non è sufficiente, tuttavia, per ritenere che i noti provvedimenti abbiano raggiunto il loro scopo e siano divenuti superflui, ove appena si consideri che nel medesimo scritto le assistenti sociali ribadiscono che “__________ continuerà la sua terapia individuale e famigliare con il dottor __________ del Servizio medico psicologico di __________, con una regolarità mensile, in concomitanza con le loro visite ai famigliari in Ticino” (doc. citato, pag. 2 in alto). Già nel giugno del 1999, prima cioè dell'emanazione della decisione impugnata, il dottor __________ rilevava per altro che la situazione era sensibilmente migliorata in seguito all'adozione dei provvedimenti litigiosi da parte della Delegazione tutoria (doc. 10). Dalle lettere 4 dicembre 2000 dello stesso dottor __________ (doc. L) e 7 dicembre 2000 del dott. __________ (doc. M) – il quale avrebbe dovuto riprendere le consultazioni a __________ in luogo del primo – risulta per vero che le note misure non sarebbero più state osservate dagli appellanti. Da un anno __________ segue nondimeno una terapia presso la dott. __________, specialista in psicologia infantile, stando alla quale i problemi psicologici non sono lontanamente risolti e necessitano tuttora di cure adeguate (lettera del 22 dicembre 2000, doc. N).
b) Per quel che attiene alla sorveglianza educativa e al mantenimento di contatti tra l'interessato e gli operatori del Centro __________, dalle lettere 3 dicembre 2000 di __________ e (doc. O) e 21 dicembre 2000 di __________ (doc. P) si evince che tali misure non sono state neppure attuate. Da ciò non si può concludere tuttavia che i provvedimenti siano già per questo motivo divenuti privi d'oggetto. Incombe difatti alla Delegazione tutoria competente – d'ufficio o su istanza di parte – emettere un pronostico sull'evoluzione delle circostanze determinanti e, all'occorrenza, decidere per una modifica o per la soppressione delle misure, tenendo conto del comportamento anteriore del bambino e considerando le circostanze a fondamento delle misure adot-tate (DTF 120 II 386 seg. consid. 4d; Hegnauer/Breischmid, op. cit., pag. 219 n. 27.50). Si aggiunga, comunque sia, che la denuncia presentata dagli appellanti alla Magistratura dei minorenni per possibili abusi sessuali commessi da due bambine su __________ durante il soggiorno presso l'istituto non basta a rendere per ciò solo inopportuno il mantenimento di rapporti con operatori del Centro __________, la cui condotta personale non è posta in dubbio neppure dagli appellanti. Il gravame si dimostra quindi anche sotto questo profilo destituito di fondamento.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Juge de paix, Tutelles, place de la Louve 1, Losanna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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