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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.98
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00098
Lugano 7 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 20 ottobre 1998 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 2 luglio 1999 presentata da __________ contro la sentenza emanata il 14 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1951) e __________ (1969) si sono sposati a __________ il __________ 1991. Dall’unione sono nati __________ (__________1992) ed __________ (__________1996). Il marito, già rappresentante tecnico di computer e titolare di una ditta di apparecchi per la pulizia (poi fallita), è indipendente. La moglie ha svolto, durante la vita in comune, diverse attività a tempo parziale. Il 25 marzo 1998 __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 maggio 1998.
B. __________ ha promosso il 20 ottobre 1998 azione di divorzio, chiedendo l’affidamento dei figli e un contributo alimentare per i figli da adeguare alle relative fasce d’età, oltre la metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge in costanza di matrimonio. Nella sua risposta del 10 dicembre 1998 __________ i si è opposto al divorzio e il 15 aprile 1999, nel corso dell’istrut-toria, ha offerto un contributo di fr. 700.– mensili per ogni figlio. Nel loro memoriale conclusivo le parti hanno poi ribadito le rispettive domande, l’attrice rinunciando tuttavia alla metà della prestazione d’uscita acquisita dal marito. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 14 maggio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato __________ a versare un contributo mensile indicizzato di fr. 400.– per ogni figlio. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. L’attrice è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ ha impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 2 luglio 1999 nel quale chiede – previa concessione dell’as-sistenza giudiziaria – l’aumento del contributo per ogni figlio a
fr. 700.– mensili. __________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del matrimonio a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è più in discussione ed è passato in giudicato. Litigioso rimane il contributo per i figli __________ ed __________. A tale riguardo il Pretore ha rilevato che, con un reddito di fr. 2’000.– mensili, il convenuto non è in grado oggi di coprire nemmeno il proprio fabbisogno, ma che, vista la sua possibilità di migliorare la situazione finanziaria, un contributo mensile di fr. 400.– per ogni figlio appariva giustificato. L’appellante insorge contro tale conclusione, facendo valere che il convenuto ha offerto un contributo di fr. 700.– mensili per ogni figlio e che il Pretore non poteva scostarsi da simile offerta.
Nella determinazione dei contributi per i figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; 118 II 93; Rep. 1995 pag. 146). In tale ambito è finanche possibile una reformatio in peius (DTF 119 II 203 consid. 1 con richiami dottrinali). Certo, il principio inquisitorio è destinato a tutelare, in primo luogo, gli interessi del figlio. Un intervento del giudice in favore del genitore si giustifica, nondimeno, ove i contributi alimentari appaiano manifestamente eccessivi per rapporto alla capacità finanziaria dell’obbli-gato (Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 109 ad art. 279-280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, n. 14.10 e 21.05). Contributi esagerati non devono servire, del resto, a riscuotere presso l’ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (Geiser in: AJP 4/96 pag. 491, nota 2). A ragione quindi il Pretore ha esaminato se l’offerta del convenuto fosse ragionevole e realista.
In concreto il Pretore non ha calcolato il fabbisogno minimo del padre. In mancanza di dati più precisi, esso può prudenzialmente essere stimato in almeno fr. 2’145.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, spese di alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 220.–, spese di trasporto necessarie a un indipendente fr. 100.–, onere fiscale fr. 100.–). Si volesse anche supporre, pertanto, che nel frattempo la situazione finanziaria del convenuto sia migliorata e che egli sia in grado di guadagnare almeno fr. 3’000.– mensili, rimane il fatto che con quest’ ultima somma l’interessato può versare al massimo i contributi di mantenimento fissati dal primo giudice. E siccome un obbligato alimentare non può essere costretto a vivere con un importo inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5), nella fattispecie non vi è spazio per un aumento degli importi fissati dal Pretore. Nell’ipotesi in cui la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, l’appel-lante potrà sempre postulare, comunque sia, un adeguato aumento dei contributi in virtù dell’art. 286 CC.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che il prelievo sottrarrebbe all’interessata mezzi necessari al proprio sostentamento, si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può invece essere accolta, poiché – foss’anche dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall’inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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