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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.93
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, ICCA
Incarto n.: 11.1999.00093
Lugano 4 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 9 giugno 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’11 giugno 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 25 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello adesivo interposto il 13 settembre 1999 da __________ contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1957), cittadino svizzero, e __________ (1978), __________, si sono sposati il __________ 1997 a __________. Dall’unione non sono nati figli. __________ è ferroviere, mentre __________, che ha lasciato il domicilio coniugale nel gennaio 1998, lavora in una fabbrica dal 15 febbraio 1998 ed è economicamente indipendente.
B. __________ ha instato il 12 gennaio 1998 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3 febbraio 1998, e il 9 giugno 1998 ha chiesto il divorzio. __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale della moglie. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.
C. Statuendo il 25 maggio 1999, il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio giusta l’art. 142 cpv. 1 CC e ha dichiarato priva di oggetto la riconvenzione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, mentre le ripetibili sono state compensate.
D. Contro la sentenza appena citata __________ è insorta con un appello dell’11 giugno 1999 in cui chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di pronunciare la separazione per tempo indeterminato. __________ postula la conferma della sentenza impugnata e con appello adesivo del 13 settembre 1999 chiede che gli oneri processuali siano posti a carico della moglie, con obbligo per quest’ultima di rifondergli un’indennità imprecisata per ripetibili di prima sede. __________ ha proposto il 15 ottobre 1999 di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
Il Pretore ha accertato che in concreto la disunione è dovuta sia a colpe del marito, che esigeva dalla moglie prestazioni sessuali particolari, sia a fattori oggettivi di disunione, come la differenza di età (19 anni), di origine e di abitudini. Ciò posto, egli ha ritenuto che le colpe del marito e i fattori oggettivi di disunione potevano considerarsi sullo stesso piano, di modo che i fattori soggettivi non risultavano preponderanti rispetto a quelli oggettivi e non giustificavano l’opposizione della moglie al divorzio. L’appellante ammette in questa sede di non poter dimostrare che i comportamenti sessuali del marito sono stati la causa prevalente della disunione, ma ribadisce che l’attore è colpevole in misura preponderante, avendo preteso da lei rapporti intimi particolari. Adduce inoltre che il divorzio non potrebbe essere pronunciato, essendovi ragionevoli probabilità di riconciliazione per il fatto che essa non ha relazioni con altri uomini e un riavvicinamento potrebbe anche avvenire se il marito cambiasse modi e desse prova di gentilezza.
Dall’istruttoria risulta che i coniugi si sono conosciuti nel febbraio 1997 e che hanno vissuto insieme due mesi prima del matrimonio, contratto nel __________ 1997 (deposizioni __________, verbale del 16 marzo 1999; deposizione __________, verbale del 13 aprile 1999). Entrambi si sono poi confidati con __________, collega di lavoro dell’attore e marito di una parente della convenuta, che a suo tempo li aveva fatti incontrare. Il marito raccontava che la moglie non lo capiva ed era talvolta nervosa, mentre questa si lamentava di stranezze sessuali del marito e di sentirsi a disagio in casa perché le sembrava di non essere stata bene accolta dalla suocera, mentre il marito non apprezzava la sua cucina (verbale del 13 aprile 1999, pag. 2). La sorella del marito ha dichiarato di aver constatato, da parte sua, che il matrimonio era entrato in crisi ben presto (verbale del 16 marzo 1999, pag. 2).
È pacifico che dopo la separazione di fatto, avvenuta nel gennaio 1998, i coniugi non si sono riconciliati e conducono ormai una vita indipendente. Entrambi ammettono l’esistenza della turbativa coniugale: il marito l’attribuisce all’incapacità della moglie di adattarsi alla vita matrimoniale (petizione, pag. 2), la moglie la riconduce a rapporti sessuali “umilianti e indescrivibili” che il marito le avrebbe richiesto (risposta, pag. 2), rispettivamente alle reazioni negative che il coniuge avrebbe avuto al suo rifiuto di prestarvisi. Le deposizioni delle persone vicine alle parti hanno consentito di appurare l’esistenza di un dissidio, ma non la sua origine, i testi non avendo constatato di persona episodi concreti, ma essendosi limitati a riferire quanto era stato detto loro dall’uno o dall’altro coniuge. L’appellante stessa ammette di non avere portato la prova che le perversioni sessuali del marito, da lei rifiutate, sarebbero state la causa preponderante della disunione. Il marito, per altro, ha negato nel suo interrogatorio formale di avere preteso rapporti fisici come quelli evocati dal teste Steinmann. Se ne deve quindi concludere che, quand’anche il marito potesse essere ritenuto colpevole per i suoi malvezzi sessuali, non accetti dalla moglie, manca ad ogni modo la dimostrazione che tale fattore soggettivo superi i fattori oggettivi di disunione (notevole differenza di età, provenienza, lingua e abitudini diverse) constatati dai testi e riconosciuti anche dalle parti.
A detta dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la separazione, non essendo ragionevolmente esclusa la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi. Essa non spende una parola tuttavia per spiegare quali atteggiamenti il marito dovrebbe cambiare a tal fine. La sua pretesa disponibilità a un riavvicinamento, per altro, non trova alcun conforto agli atti, dai quali emerge anzi che dopo il gennaio 1998 i coniugi non si sono più frequentati. Per di più, l’appellante non si è nemmeno presentata al tentativo di conciliazione. A giusta ragione quindi il Pretore, accertato il grave dissidio coniugale, l’assenza di colpa preponderante dell’attore rispetto ai fattori oggettivi di disunione e l’impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l’azione di divorzio e ha respinto la riconvenzione intesa alla pronuncia della separazione a tempo indeterminato. Ciò posto, l’appello risulta non solo manifestamente infondato, ma finanche introdotto con leggerezza.
II. Sull’appello adesivo
a) La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 227; 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309), a meno che il Pretore abbia completamente omesso di statuire sulla domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309). In concreto l’appellante si limita a rivendicare un’indennità per ripetibili di fr. “....”, senza indicare a quanto essa dovrebbe ammontare. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev’essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
b) Per quel che concerne invece la ripartizione della tassa di giustizia, l’appellante adesivo chiede che essa sia posta interamente a carico della moglie. L’appello è quindi ammissibile. Ora, nella determinazione degli oneri processuali e della loro ripartizione tra le parti il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Il Pretore ha motivato la sua decisione di porre a carico dell’attore la tassa di giustizia, come si è visto, con la reciproca soccombenza in una causa di stato, riferendosi alla giurisprudenza secondo la quale in simili casi il giudice può, a determinate condizioni, temperare il principio della soccombenza enunciato all’art. 148 cpv. 1 CPC (Rep. 1996 pag. 130). Se non che, nella fattispecie non vi era reciproca soccombenza, l’attore avendo visto accogliere appieno la propria azione di divorzio, alla quale la convenuta si opponeva, e dichiarare senza oggetto la riconvenzione della moglie. Non vi era per altro alcun particolare motivo di equità per derogare al principio della soccombenza. Ciò posto, gli oneri processuali dell’azione di divorzio vanno a carico della convenuta, del tutto soccombente. Al proposito l’appello adesivo merita accoglimento.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.– per ripetibili.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta. Le ripetibili sono compensate.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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