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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.92
Data decisione, Autorità: 09.07.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00092
Lugano 9 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 1° ottobre 1996 da
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° giugno 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso l’11 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev’essere ammessa la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha promosso il 2 marzo 1994 azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Riviera contro la moglie __________ nata __________, chiedendo l’affidamento dei figli __________ (__________1984), __________ (__________1987), __________ (__________1985) e __________ (__________1987), oltre un contributo alimentare di fr. 500.– per ognuno dei figli e la liquidazione del regime matrimoniale. I coniugi hanno sottoscritto il 30 settembre 1994 una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio e all’udienza preliminare dell’11 ottobre 1994 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione dell’accordo, confermando tali conclusioni al dibattimento finale tenuto lo stesso giorno. __________ ha comunicato tuttavia al Pretore, il 1° novembre 1994, di non ritenersi vincolata dalla convenzione, sottoscritta a suo dire sotto le minacce del marito. La causa è così proseguita e numerose istanze cautelari sono state presentate sull’affidamento dei figli.
B. __________ ha introdotto il 1° ottobre 1996 davanti al Pretore del Distretto di Riviera un’azione intesa allo scioglimento della comproprietà dei coniugi sul fondo n. __________di __________, postulando la licitazione privata tra i comproprietari, in subordine nella forma dei pubblici incanti. __________ non si è costituita in giudizio. All’udienza del 7 maggio 1998, presenti le parti, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina d’ufficio. Scaduto infruttuoso il termine, il Pretore ha designato il 30 novembre 1998 il patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. __________. __________ ha comunicato alla Pretura il 5 maggio 1999 che l’immobile oggetto della vertenza era stato venduto ai pubblici incanti e che la causa poteva quindi essere stralciata dai ruoli senza il riconoscimento di ripetibili alla convenuta. Statuendo l’11 maggio 1999, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia fr. 50.– e le spese di fr. 70.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnare ripetibili.
C. Contro il decreto predetto __________ è insorta con un appello del 1° giugno 1999 nel quale chiede, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la riforma del citato giudizio nel senso di porre tasse e spese a carico dell’attore. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1999 __________ si rimette in sostanza al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza della controparte (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Analogo principio vale per i decreti di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell’8 novembre 1995 in re S.-W.).
L’appellante sostiene anzitutto, senza trarne nondimeno conclusioni formali, che il decreto impugnato è nullo perché il Pretore ha dato seguito alla domanda di stralcio presentata dall’attore senza darle la possibilità di esprimersi. Essa trascura però di avere avuto la possibilità di far valere tutte le sue ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Sia come sia, l’eventuale disattenzione è quindi stata sanata.
La convenuta chiede che il dispositivo sulle tasse e spese sia riformato nel senso di porre a carico dell’attore tutti gli oneri processuali. Adduce che il Pretore sarebbe incorso nell’arbitrio perché avrebbe statuito oltre le richieste dell’attore, il quale nell’ istanza del 5 maggio 1999 si era limitato a chiedere lo stralcio della causa senza assegnazione di ripetibili alla convenuta, ammettendo implicitamente che gli oneri processuali erano a suo carico. L’argomentazione non può essere condivisa. Nell’istanza del 5 maggio 1999 l’attore non ha formulato conclusioni sugli oneri processuali, limitandosi a sostenere di nulla dovere alla convenuta a titolo di ripetibili. In materia di oneri processuali, per di più, il giudice statuisce d’ufficio, senza essere vincolato alle domande delle parti (DTF 110 Ia 97). Al proposito l’appello manca perciò di consistenza.
Qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale, sicché il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (Rep. 1994 pag. 381). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare inoltre che nella determinazione degli oneri processuali – e della loro ripartizione fra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I., consid. 3; Rep. 1996 pag. 171).
L’appellante sostiene che la causa era priva d’oggetto fin dall’ inizio, i coniugi essendosi accordati nella convenzione del 30 settembre 1994 non solo sul principio dello scioglimento della comproprietà, ma anche sui modi della divisione. L’azione era quindi superflua e i relativi oneri devono essere posti a carico dell’attore. La censura rasenta la temerarietà. Nella causa di divorzio l’appellante ha invero accettato in un primo tempo il principio dello scioglimento della comproprietà e le modalità di divisione, ma ha poi respinto in blocco la convenzione per asseriti vizi del consenso. Il 1° novembre 1994, infatti, essa ha comunicato al Pretore di non ritenersi vincolata dalla convenzione di cui aveva postulato l’omologazione al dibattimento finale, asserendo di avere sottoscritto l’accordo sotto le minacce del marito (sentenza 26 giugno 1996 di questa Camera, consid. D, pag. 4). Che la convenzione sia stata contestata è per altro notorio a questa Camera, la quale già si è occupata della causa di stato (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a edizione, pag. 243, n. 17 al § 44).
Non si può dire quindi che il 1° ottobre 1996 la moglie fosse d’accordo con il principio dello scioglimento della comproprietà e che la causa promossa dal marito risultasse frustranea. Il processo appariva anzi indispensabile, visto il dissenso tra comproprietari e il protrarsi della causa di stato, la quale, avviata nel 1994, non lasciava presagire una soluzione a breve termine per le profonde divergenze tra le parti sull’affidamento dei figli e sul relativo diritto di visita. A un sommario esame la causa appariva inoltre destinata a buon esito, la convenuta non apparendo avere titolo giuridico per opporsi allo scioglimento della comproprietà. Inoltre la moglie, che nel 1996 non occupava più la casa in oggetto, non si è espressa sullo scioglimento della comproprietà nemmeno all’udienza del 7 maggio 1998, tanto che il Pretore le ha ingiunto di munirsi di un patrocinatore per presentare la risposta di causa. In siffatte circostanze una suddivisione degli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno non configura sicuramente un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore e appare anzi favorevole all’appellante. Inconsistente, l’appello deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da _________è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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