AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.90
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00090
Lugano
16 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 27 agosto 1998 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________);
premesso
che il 10 giugno 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare
emanato dal Pretore il 27 maggio 1999;
preso atto
che il 15 dicembre 1999 egli ha dichiarato di ritirare l'appello, le parti
avendo raggiunto un accordo;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché
l'interessato va considerato soccombente;
accertato
che l’appellante ha dichiarato di assumere la tassa dello stralcio e le spese,
mentre le parti hanno concordato di compensare le ripetibili;
ritenuto,
in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art.
21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster