AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.78
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00078
Lugano 27 dicembre 1999/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 dicembre 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)
Contro
, __________ (patrocinato dall'avv, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 20 maggio 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 3 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1942) ed __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1969. Dall'unione è nato il figlio __________ (1975). Il marito, già pilota d'aereo, nel 1987 è stato dichiarato invalido al 60% e da allora è gallerista d'arte. Dapprima ha esercitato a __________, poi a __________ e dal 1995 a __________. La moglie durante l'unione coniugale ha collaborato all'attività del marito, occupandosi della documentazione relativa agli oggetti d'arte e della contabilità. Dopo la separazione dal marito, avvenuta nel 1995, essa ha cominciato a lavorare anch'essa come gallerista d'arte a __________.
B. Il 25 luglio 1995 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 12 ottobre 1995, e il 27 dicembre 1995 ha promosso azione di divorzio, chiedendo un contributo indicizzato di fr. 4'000.– mensili per sé. Il 26 maggio 1997 __________ ha aderito al divorzio, ma si è opposto a qualsiasi contributo per la moglie. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni, la moglie riducendo a fr. 3'500.– mensili la richiesta di contributo alimentare.
C. Nel frattempo, il 24 aprile 1996, il Segretario assessore ha omologato in luogo e vece del Pretore un accordo sull'assetto provvisionale secondo il quale il marito si impegnava a versare un contributo mensile di fr. 3'500.– per moglie e figlio. In esito a una domanda di riduzione del contributo alimentare presentata dal convenuto, con decreto cautelare del 6 novembre 1997 il Pretore ha fissato dal 1° agosto 1997 in fr. 2'500.– mensili il contributo per l'attrice.
D. Chiusa l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei rispettivi memoriali scritti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, la moglie aumentando a fr. 4'000.– mensili la richiesta di contributo alimentare. Statuendo il 3 maggio 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha fissato il contributo alimentare indicizzato per la moglie in fr. 3'000.– mensili vita natural durante. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 4'500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 20 maggio 1999 nel quale chiede di ridurre il contributo indicizzato per la moglie a fr. 1'000.– mensili e di limitarlo a 10 anni. Nelle sue osservazioni del 28 giugno 1999 __________ conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ravvisata una colpa esclusiva del marito nella disunione, ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare giusta l'art. 151 cpv. 1 CC di fr. 3'000.– mensili vita natural durante. Egli ha rilevato che se i rapporti coniugali erano assai liberi (entrambi i coniugi hanno ammesso relazioni extraconiugali), il legame del marito con __________ ha vanificato qualsiasi possibilità di continuare il matrimonio. Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore ha rinunciato a imputare un reddito ipotetico alla moglie, fosse solo per l'età, e ha rilevato che la scelta del marito di trasferire la galleria d'arte da __________ a __________, con conseguente riduzione degli introiti, non era giustificata. Tenuto conto dell'alto tenore di vita precedente e della disponibilità del marito stesso a versare pendente causa un contributo alimentare alla moglie di fr. 3'500.– mensili, egli ha fissato perciò il contributo alimentare in fr. 3'000.– mensili.
a) L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico subìto dal coniuge innocente. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall'art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2ª edizione, n. 207). L'ammontare dipende poi, concretamente, dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 segg. ad art. 151 CC). Trattandosi di un matrimonio di lunga durata, il coniuge innocente ha il diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio (DTF 116 II 8 consid. 3). In mancanza di altri dati, esso può ritenersi equivalente al livello di vita sulla base del quale è stato calcolato il contributo provvisionale (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 298, 1992 237). Resta il fatto, in ogni modo, che il coniuge debitore non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 II 5 consid. 3b/bb).
b) Dalla sentenza non è dato di capire come il Pretore abbia calcolato l'indennità dovuta alla moglie, anche perché non sono stati accertati i redditi dei coniugi, entrambi galleristi d'arte, né sono stati stabiliti i loro fabbisogni. In mancanza di dati più precisi il fabbisogno del marito può prudenzialmente essere stimato in almeno fr. 1'768.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, premio della cassa malati fr. 243.–, AVS fr. 270.–, onere fiscale fr. 500.–). Non si giustifica di inserire spese per l'alloggio, che neppure l'appellante ha fatto valere poiché pagate interamente dalla convivente (appello, pag. 10), né quelle della galleria, già comprese nei costi aziendali (doc. 10). Nemmeno il rimborso di debiti verso terzi può essere ammesso, la moglie non vedendosi garantito altrimenti il proprio fabbisogno minimo, che è prioritario (Bühler/Spühler, op. cit., n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Né si giustifica di riconoscere una maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo, poiché l'interessato è tenuto a corrispondere un'indennità fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC e non una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 CC (I CCA, sentenza del 16 luglio 1999 in re B.). Ciò premesso, il fabbisogno minimo del marito risulta di fr. 1'768.– mensili.
Nella fattispecie risulta che come gallerista l'appellante ha registrato nel 1995 una perdita di fr. 5'154.–, nel 1996 ha conseguito invece un utile di fr. 23'139.– (doc. 25) e nel 1997 ancora un utile di fr. 20'000.– (v. anche decreto cautelare del 6 novembre 1997, pag. 6). Dagli atti si evince che quando la galleria d'arte era a __________, nel 1989 l'attività si era conclusa con una perdita aziendale di fr. 55'159.20 (doc. EE1), nel 1990 con un utile di fr. 6'401.15 (doc. EE2), nel 1991 ancora con un utile di fr. 33'875.25 (doc. EE3), nel 1992 con una perdita di fr. 39'345.90 (doc. EE4), nel 1993 con un'ulteriore perdita di fr. 32'251.11 (doc. EE5) e nel 1994 un utile di fr. 19'240.25 (doc. EE6). Sulla base di tali dati non si può ragionevolmente affermare che l'attività fosse così florida come pretende la moglie. Certo, vari testi hanno dichiarato che la galleria era conosciuta e ben frequentata (deposizioni __________, __________, rogatorie __________ e __________) e che il tenore di vita dei coniugi era relativamente alto (deposizione __________, rogatorie __________ e __________), finanche elevato (deposizioni __________, __________, rogatoria __________), ma ciò non basta a dimostrare con un minimo di concretezza quale fosse il reddito effettivo derivante dall'attività di gallerista. Gli elementi indicati dalla moglie (vestiti, viaggi e arredamento) non denotano speciale agiatezza. Per di più durante la vita in comune i coniugi sembrano avere esposto spese private alla stregua di spese professionali, con conseguente riduzione dell'utile imponibile. Neppure si può semplicisticamente equiparare la situazione di __________ con quella di __________, già per il fatto che nel 1995 i coniugi hanno proceduto alla suddivisione degli oggetti d'arte che costituivano l'inventario della galleria, l'appellante conservando unicamente quelli medievali e rinascimentali (petizione, pag. 5).
Nelle circostanze descritte non è possibile pertanto valutare con qualche affidamento il reddito conseguito durante il periodo __________, né stabilirlo sulla base del tenore di vita dei coniugi. È vero che durante la procedura cautelare l'interessato ha versato un contributo alimentare per moglie e figlio di fr. 3'500.– mensili, ma ciò non basta a dimostrare che egli sia in grado di versarlo ancora attualmente. Intanto con decreto del 6 novembre 1997 il Pretore aveva ridotto tale contributo a fr. 2'500.– dal 1° agosto 1997. Inoltre per far fronte al pagamento del contributo l'interessato ha aperto una linea di credito di fr. 150'000.– presso la __________ (decreto citato, pag. 5 e 6). Non si può dire dunque che per onorare i contributi egli attingesse solo al proprio guadagno.
Ciò posto, è incontestato che con il trasferimento della galleria da __________ a __________ le entrate dell'appellante sono diminuite. Egli medesimo ammette del resto che il commercio d'arte è un'attività difficile e che per vendere bisogna essere molto conosciuti, ciò che ha comportato difficoltà nell'apertura della galleria a __________ (risposta, pag. 12 ad 8.1). Per quali motivi dunque egli abbia lasciato una città ove la galleria era rinomata e gli consentiva un certo tenore di vita non è dato di capire, né tale scelta deve pregiudicare il mantenimento della moglie. Fosse rimasto a __________, si può ragionevolmente supporre perciò che, dando prova di buona volontà, egli sarebbe stato in grado di guadagnare almeno fr. 1'800.– mensili, corrispondenti alla media degli utili 1996 e 1997 (doc. 25). Non si giustifica invece di considerare la perdita del 1995, dovuta al trasferimento della galleria e alla divisione dell'inventario. Nemmeno può essere condivisa l'opinione dell'appellata, secondo cui il reddito figurante dai bilanci non è quello attuale. Come il Pretore ha già avuto modo di rilevare, non si può unicamente tenere conto dalle entrate sui conti presso la __________ e la __________, poiché occorre dedurre le relative spese (decreto 6 novembre 1997, pag. 5 in alto). Ne segue che in concreto ci si può dipartire, per determinare il contributo in favore della moglie, da un reddito di fr. 3'580.– mensili (fr. 1'780.– di rendita __________ più fr. 1'800.–). Tenuto conto che l'interessato ha un fabbisogno minimo di fr. 1'768.– mensili, il contributo per la moglie non può eccedere fr. 1'812.– mensili. L'appello su questo punto deve essere accolto entro tali limiti. Quanto all'ammontare del reddito che l'attrice potrebbe conseguire con la sua nuova attività di gallerista, l'argomentazione dell'appellante risulta d'acchito irricevibile già per il fatto che egli nemmeno indica quale guadagno l'appellata potrebbe concretamente ricavare (le conclusioni di natura pecuniaria vanno cifrate: Rep. 1985 pag. 95 consid. 1).
L'appellante censura l'attribuzione del contributo all'ex moglie vita natural durante, sostenendo che quest'ultima è attiva professionalmente. Ora, i principi su cui si fonda l'odierna giurisprudenza relativa all'art. 151 CC sono riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio di un'attività lucrativa.
a) Nel caso in esame l'attrice aveva, al momento del divorzio, 56 anni e il matrimonio durava da 30 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 4 anni. Contrariamente a quanto pretende l'appellante non può dirsi che già durante l'unione coniugale la moglie esercitasse un'attività lucrativa. Certo, dal 1984 essa ha collaborato alla gestione della galleria di __________ (petizione, pag. 3), ha aiutato l'appellante a preparare esposizioni, lo ha accompagnato a diverse fiere e dal 1994 è tesoriera dell'__________. Non è contestato però che essa ha sempre risieduto a __________, dove si occupava del figlio. Inoltre è emerso chiaramente dall'istruttoria che l'appartamento di __________ non era adibito a galleria, ma a semplice deposito di oggetti d'arte (deposizioni __________, __________, __________, rogatorie __________, __________ e __________). Infine l'appellante medesimo ammette che solo nel 1995, dopo la separazione di fatto, la moglie ha iniziato un'attività in proprio (appello, pag. 8), anche perché solo a quel momento essa ha ottenuto parte degli oggetti che costituivano l'inventario della galleria. Non si può presumere dunque che a medio o anche solo a lungo termine essa sia in grado di conseguire un reddito suscettibile di reintegrarla nel livello di vita che essa aveva durante il matrimonio.
b) Per quel che è del tenore di vita durante la comunione domestica, ci si può ragionevolmente fondare sul contributo provvisionale di cui l'attrice ha goduto durante la causa di stato (fr. 2'500.– mensili: decreto del 6 novembre 1997), per il quale era determinante appunto il livello di vita precedente (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 pag. 298, 1992 pag. 237). Dagli atti risulta invero che l'appellata ha venduto qualche oggetto d'arte (interrogatorio formale, risposte n. 7 e 10), ma l'utile conseguito è stato esiguo (fr. 300.–/800.–). L'appellante medesimo sostiene dipoi che la crisi nel settore dell'antiquariato è notoria (appello, pag. 10). In condizioni del genere non si giustifica di limitare la durata della rendita, tanto meno se si pensa che quest'ultima neppure le permette di metterla al riparo dall'indigenza. Dovesse la situazione finanziaria dell'ex moglie migliorare, l'appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo. L'appello, su questo punto è destinato all'insuccesso e deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ è tenuto a versare mensilmente a __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1'812.– vita natural durante.
Il contributo sarà adeguato al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2000, in base all'indice del maggio 1999.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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