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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.76
Data decisione, Autorità: 20.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00076
Lugano 20 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (accesso necessario: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
__________, __________ (patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________) e __________ __________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 17 maggio 1999 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 4 maggio 1999 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campa-gna le ha ordinato di sospendere immediatamente, sul subalterno f della particella n. __________RFD di __________, ogni lavoro di costruzione suscettibile di impedire l’accesso veicolare al subalterno a della particella n. __________;
accertato che nelle loro osservazioni __________ __________ e __________ __________ __________ hanno concluso per il rigetto dell’appello, mentre __________ __________ non ha preso posizione;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 5 luglio 1999 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alle controparti costituitesi in giudizio una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);
accertato che non si giustifica di assegnare ripetibili ad __________ __________, la quale non ha presentato osservazioni;
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e a __________ fr. 700.– ciascuno per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili ad __________.
– __________, __________;
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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