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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.73
Data decisione, Autorità: 14.05.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00073
Lugano 14 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..___ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione del 19 giugno 1996 da
ing. __________ __________, __________,
Contro
Comunione dei comproprietari del condominio “__________ __________ ”, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: che con petizione in tedesco del 19 giugno 1996, __________ __________ ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare adottata il 24 maggio 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________), insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero dal pagamento dei contributi condominiali per inabilità dello studio (proprietà per piani n. 25);
che la petizione, dopo essere stata tradotta in italiano, è stata intimata alla parte convenuta il 2 luglio 1996;
che il 23 settembre 1996 l’avv. __________ __________ ha comunicato di aver assunto il patrocinio della convenuta;
che statuendo il 22 aprile 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore;
che contro il decreto di stralcio __________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco, nel quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione della causa;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati, 16/1998 pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S., sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);
che in concreto l’ultimo atto processuale risale al 23 settembre 1996, data della comunicazione dell’avv. __________ __________;
che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura in corso e si duole della mancata assegnazione di un termine di grazia;
che nella misura in cui è incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;
che nella misura in cui si duole del mancato contraddittorio, l’appello è di per sé proponibile, ma l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto;
che del resto, anche davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo carattere assoluto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge;
che l’appello, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC senza che sia necessario assegnare all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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