AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.69
Data decisione, Autorità: 23.08.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00069
Lugano 23 agosto 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.____ (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ ____________________, __________)
a
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
riguardante il diritto di visita al figlio __________ __________ (__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 1° aprile 1999 della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 1997 __________ __________ ha dato alla luce __________, nato da una relazione con __________ __________, che aveva già riconosciuto il figlio il 5 maggio 1997. Il 3 novembre 1997 __________ __________ e __________ __________ hanno stipulato una convenzione di mantenimento, approvata dalla Delegazione tutoria con risoluzione del 4 novembre 1997. Nella menzionata convenzione i genitori si sono astenuti dal disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti di __________, riservandosi la facoltà di adire la Delegazione tutoria in caso di disaccordo sull’esercizio di tale diritto. Il 15 dicembre 1997 essi si sono rivolti alla Delegazione tutoria, chiedendo di definire e ratificare un accordo sul diritto alle relazioni personali del padre con __________. Al termine della discussione tenutasi il giorno stesso, le parti sono addivenute ad un accordo che prevedeva, tra l’altro, l’esercizio del diritto di visita del padre, sorvegliato, presso il Centro ______________________________ ______________________________di __________. Il Centro ______________________________ era inoltre incaricato di svolgere un ruolo di consulenza, accettato dalle parti, per stabilire la durata (orario) delle visite e la modalità di accompagnamento di __________ al Centro. Con risoluzione del 16 dicembre 1997 la Delegazione tutoria ha disciplinato formalmente in tal senso il diritto di visita di __________ __________.
B. Intervenuta più volte per appianare divergenze fra i genitori sull’esercizio del diritto di visita, con risoluzione del 12 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha fatto obbligo a costoro di continuare i colloqui presso il Centro ______________________________ e di far capo alla sua mediazione per concordare le date del diritto di visita dopo il febbraio 1999.
C. Contro la predetta decisione __________ __________ è insorta con ricorso del 22 gennaio 1999 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo lo stralcio dell’ordine impartito dalla Delegazione tutoria di ricorrere alla mediazione del Centro ____________________, e postulando la concessione di un diritto di visita al padre dal marzo 1999 ogni domenica e lunedì pari, dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
D. Statuendo il 1° aprile 1999, l’autorità di vigilanza ha accolto parzialmente il ricorso, ha annullato l’obbligo di far capo alla mediazione del Centro ____________________ e ha disciplinato il diritto di visita del padre dal marzo 1999 fino al 31 dicembre 2000. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono state poste a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 300.– a titolo di ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro la citata decisione con un appello del 3 maggio 1999 nel quale chiede che, accordato al gravame effetto sospensivo, la consegna e la ripresa di __________ avvengano nell’appartamento della madre e che ai genitori sia fatto obbligo di continuare i colloqui presso il Centro ____________________. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni delle Delegazioni tutorie (cfr. art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) sono impugnabili entro 10 giorni all’autorità di vigilanza (cfr. art. 69 LAC e 92 RTC), che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (cfr. art. 21 e 22 lett. e RTC). Le decisioni di quest’ultima autorità sono appellabili a loro volta entro 20 giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
L’appellante chiede l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ovvero l’audizione delle parti, di __________ __________, responsabile del Centro ______________________________ e di __________ __________, segretario della Delegazione tutoria di __________ (appello, pag. 9). Il diritto della filiazione è retto dal principio inquisitorio illimitato, ragione per cui il giudice di ogni grado può assumere quelle ulteriori prove che ritiene idonee a formare il proprio convincimento (DTF 120 II 213 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 321). La richiesta dell’appellante è pertanto di principio ammissibile. A parte il fatto però che egli non la motiva in alcun modo, i genitori del bambino sono già stati sentiti il 4 marzo 1999 dall’autorità di vigilanza, alla quale hanno esposto in dettaglio le loro posizioni, confermando quanto contenuto nel ricorso e nelle osservazioni allo stesso (verbale, doc. 5). Inoltre essi hanno ancora potuto esprimersi compiutamente davanti a questa Camera con gli allegati di appello. Gli atti consentono quindi di accertare con assoluta chiarezza le rispettive posizioni sul diritto di visita. Per quel che concerne l’assunzione di testimoni, agli atti figurano vari rapporti redatti da __________ , responsabile del Centro __________ -, sugli incontri dei genitori (rapporti del Centro ____________________ del 23 aprile 1998, del 5 maggio 1998, del 2 agosto 1998, del 21 dicembre 1998, del 28 dicembre 1998; fascicolo doc. 4B, 4D, 4 F, 4H, 4I). La Delegazione tutoria, dal canto suo, ha inoltrato all’autorità di vigilanza il 23 febbraio 1999 osservazioni particolareggiate, redatte dal segretario __________ __________, sul diritto di visita esercitato presso il Centro ______________________________ e ha prodotto i verbali relativi agli incontri avuti con i genitori (fascicolo doc. 4A, 4C). Gli atti essendo completi, non vi è motivo per procedere a un’istruttoria complementare. La richiesta dell’appellante deve dunque essere respinta.
L’autorità di vigilanza ha constatato che il diritto di visita riconosciuto al padre teneva conto, nella sua estensione, dell’età del bambino, a quel momento inferiore ai due anni, e che l’obbligo per i genitori di avere colloqui presso il Centro ______________________________ non aveva consentito loro di superare le difficoltà di comunicazione esistenti, tanto che le rispettive posizioni si erano irrigidite. Avendo stabilito in dettaglio i diritti di visita del padre fino al 31 dicembre 1999, l’autorità di vigilanza ha quindi soppresso l’obbligo di continuare i colloqui periodici presso il Centro ______________________________.
L’appellante sostiene che l’autorità di vigilanza avrebbe trascurato l’importante ruolo di mediazione dei conflitti e di assistenza nello svolgimento dei compiti genitoriali svolto dal Centro ____________________, il quale deve continuare ad assistere i genitori per insegnar loro a comunicare. Asserisce inoltre che deve essere riconosciuto il suo diritto di potersi liberamente e normalmente incontrare con il figlio almeno sull’uscio di casa e non all’entrata dell’immobile, sia per evitare al bambino, vista la tenera età, di dover sostare sul marciapiede, sia per evitare una disparità di trattamento con la sorella __________, nata da un’altra relazione della madre, che invece può incontrare il proprio padre a domicilio.
Il genitore che non ha l’autorità parentale o la custodia del figlio ha il diritto di intrattenere con questi le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari ecc. (Schwenzer in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 2 ad art. 273). Per quanto attiene al diritto di visita, fra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174) si annoverano ad esempio l’età del figlio, lo stato di salute di quest’ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer, in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC). Trattandosi di genitori non coniugati, l’autorità competente per regolare il diritto alle relazioni personali è la Delegazione tutoria (cfr. art. 275 cpv. 1 e 2 CC).
Come ha rilevato l’autorità di vigilanza, nell’interesse del figlio l’esercizio del diritto di visita può anche essere sottoposto a restrizioni. In questi ultimi anni il diritto di visita accompagnato ha avuto significativi sviluppi, in concomitanza con la creazione e lo sviluppo dei punti di incontro accompagnato e la conseguente possibilità per i genitori di far capo a consulenti neutri in grado di mediare i conflitti (Bally, Die Anordnung des begleitenden Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in: RDT 1998 pag. 1). Diversamente dal caso in cui i genitori di comune accordo decidano di rivolgersi a una consulenza esterna per appianare i dissidi (cfr. Consigli per i tribunali, editi dall’Uffi-cio per la gioventù e l’orientamento professionale del Cantone Zurigo, pubblicati in: RDT 1999 pag. 33), il diritto di visita accompagnato costituisce una restrizione decisa dall’autorità ove l’esercizio del diritto ordinario pregiudichi il bene del figlio. Altre limitazioni del diritto di visita sono quelle che riguardano la durata, la frequenza ecc. Nei casi più gravi, qualora ciò sia necessario per il bene del figlio, il diritto di visita può anche essere negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; Hegnauer in: RDT 1998 pag. 175 seg.). Nella fattispecie è indubbio che fare obbligo ai genitori di presentarsi periodicamente presso il Centro ______________________________ al fine di ripristinare un dialogo parentale, come ha previsto la Delegazione tutoria, configura una limitazione del diritto di visita. Nella misura in cui l’accordo dei genitori di far capo alla mediazione del Centro __________ è decaduto, occorre esaminare pertanto se siano dati i presupposti per imporre ai genitori una simile restrizione (cfr. Consigli per i tribunali, op. cit., RDT 1999 pag. 33).
Inizialmente, con risoluzione della Delegazione tutoria del 16 dicembre 1997, il diritto di visita in questione era stato istituito come diritto sorvegliato, da esercitare con l’intermediazione del Centro __________ (osservazioni del 23 febbraio 1999 della Delegazione tutoria, pag. 2). In seguito tale mediazione ha perso il carattere di misura protettiva nei confronti del figlio per assumere un ruolo conciliativo fra genitori. Già nel rapporto 5 maggio 1998 del Centro __________, in effetti, il responsabile __________ __________ rilevava come il comportamento del padre nei confronti del figlio fosse “adeguato, sicuro, attento e di stimolo” (doc. 4D). Nelle successive risoluzioni la Delegazione tutoria ha confermato l’obbligo per i genitori di dialogare nell’ambito dei colloqui da tenere presso il Centro medesimo, con lo scopo di “raggiungere la più volte citata armonia relazionale nella funzione parentale con il figlio __________ ” (risoluzione della Delegazione tutoria del 12 gennaio 1999, pag. 3; osservazioni della Delegazione tutoria del 23 febbraio 1999, pag. 2; risoluzione della Delegazione tutoria del 1° settembre 1998, pag. 2 e 3).
Le relazioni fra l’appellante e il figlio risultano ottime (risoluzione della Delegazione tutoria del 12 gennaio 1999, pag. 2). La madre inoltre non si oppone all’esercizio del diritto di vista (ricorso del 22 gennaio 1999, pag. 2; osservazioni del 27 maggio 1999, pag. 5). Non occorre proteggere il figlio, quindi, da comportamenti inadeguati dell’uno o dell’altro genitore né sono dati, di conseguenza, i presupposti per limitare il diritto di visita, nemmeno nella forma attenuata di una mediazione a opera di terzi, come quella prospettata dall’appellante. I colloqui presso il Centro __________ potrebbero tutt’al più continuare con l’accordo di entrambi gli interessati, ma non possono essere imposti a chi si rifiuta. È vero che la conflittualità fra i genitori permane ed è attestata – e fors’anche acuita – dalle vertenze giudiziarie civili e penali, estranee al figlio, da essi avviate (cfr. ad esempio l’istanza del 18 dicembre 1998 per salari e mercedi di __________ __________ contro __________ __________ __________ e l’istanza del 14 dicembre 1998 dell’__________ __________ __________, rappresentata dal suo gerente __________ __________, contro __________ __________: doc. 3B e 3C). Ciò non toglie che con la decisione del 1° aprile 1999 l’autorità di vigilanza ha regolato in modo preciso il diritto di visita dell’appellante fino al 31 dicembre 2000. Fino a quella data i genitori non hanno particolari necessità, dunque, né di discutere per accordarsi sulle date né di concordare le modalità di esercizio del diritto di visita. Una mediazione a opera di terzi non è quindi per il momento necessaria e su questo punto l’appello deve essere respinto. Va ricordato, a ogni buon conto, che la Delegazione tutoria potrà sempre ordinare – dandosene gli estremi – l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), in specie ove le difficoltà di comunicazione dei genitori, pacificamente ammesse, influissero negativamente sul bambino, ciò che per il momento non si verifica.
L’appellante chiede infine di poter incontrare il figlio sull’uscio di casa e non all’entrata dell’immobile, come ha stabilito l’autorità di vigilanza, salvo poi insistere nella domanda di giudizio per poter finanche accedere all’appartamento. È evidente però che la madre del bambino non può essere costretta a far entrare l’appellante in casa. Che la figlia maggiore di lei, __________, abbia altri rapporti e altre modalità di diritto di visita con il proprio padre non giova all’appellante, il principio della parità di trattamento tra fratelli valendo solo nei confronti dello stesso genitore (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4). Nella fattispecie i due fratelli hanno padri diversi e la disciplina dei loro diritti di visita tiene conto sia della loro diversa età (Lisa è del 1991, Ariele del 1997) sia delle relazioni che il padre di ogni bambino ha con la madre. Ciò non toglie che dall’incarto non risultano essere sorti litigi tra l’appellante e l’appellata al momento della consegna del figlio, né l’autorità di vigilanza ha spiegato perché l’appellante dovrebbe attendere il figlio fuori dall’immobile, restrizione nemmeno chiesta dalla madre nel suo ricorso contro la decisione della Delegazione tutoria. Nel rispetto del principio della proporzionalità si giustifica quindi di limitare al minimo indispensabile le restrizioni all’esercizio del diritto di visita del padre, che potrà prendere in consegna e riportare il bambino entrando nell’immobile, ma restando fuori dalla porta dell’appartamento della madre. L’appello va dunque accolto in tale limitata misura.
L’appellante rimprovera infine all’autorità di vigilanza di avere posto a suo carico la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, sostenendo che tali oneri devono essere sopportati dalla Delegazione tutoria, la cui decisione è stata riformata. La censura è sprovvista di buon diritto. Le parti in lite sul diritto di visita sono i genitori, non la Delegazione tutoria, che è solo l’autorità competente per statuire – in caso di contrasti – sul diritto alle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC; art. 20 lett. v del Regolamento sulle tutele e le curatele: RL 4.1.2.2). L’autorità di vigilanza poteva quindi addebitare alla parte soccombente i costi della decisione e assegnare un’indennità per ripetibili alla ricorrente, che ha visto accolto – sia pure in parte – il suo gravame. L’appello, sprovvisto di buon diritto in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Con l’emanazione del giudizio odierno la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Gli oneri processuali di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vista la trascurabile quota di soccombenza dell’appellata, non si giustifica di prelevare tasse a suo carico né di imporle il versamento di indennità per ripetibili. L’appellante dovrà invece sopportare la sua quota di tasse e spese di giustizia e rifondere all’appellante un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Non si giustifica di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, che ha presentato osservazioni senza dover far capo a un patrocinatore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.5 della decisione impugnata è così riformato:
Il diritto di visita si esercita tra le ore 9.30 e le ore 18.30. Salvo diverso accordo tra le parti il bambino dovrà essere consegnato e ripreso al domicilio della madre. Il padre attenderà davanti alla porta dell’appartamento, senza entrare nell’abitazione.
Per il resto l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ ______________________________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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