AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.62
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00062
Lugano, 21 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 9 ottobre 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 28 aprile 1999 con cui il Segretario assessore ha ingiunto al convenuto, in luogo e vece del Pretore, di rimuovere i tavoli, le sedie, le piante e tutti gli altri eventuali oggetti situati davanti al negozio dell’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 aprile 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 aprile 1999 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. La ditta __________ __________ __________ __________ possiede la proprietà per piani n. __________, corrispondente all’unità n. 9 della particella n. RFD di __________ (condominio “ __________ ”), adibita a negozio di arredamento. __________ __________ possiede la attigua proprietà per piani n. __________, corrispondente all’unità n. 7, adibita a esercizio pubblico, davanti alla quale egli ha posto – su parti comuni del condominio – tavoli e sedie per il servizio di ristorazione all’ aperto. Il 9 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________, chiedendo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che fosse ingiunto al convenuto – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di rimuovere entro 5 giorni tutti i tavoli, le sedie, le piante “e ogni eventuale ulteriore elemento” situato davanti al negozio. In via cautelare essa ha avanzato identica richiesta.
B. All’udienza del 22 ottobre 1998, indetta per discutere la domanda cautelare, il convenuto non è comparso. Statuendo l’indoma-ni, il Pretore ha accolto la richiesta e ha fatto ordine a __________ __________ di togliere entro 5 giorni i tavoli, le sedie, le piante e ogni altro eventuale oggetto posto davanti al negozio dell’istante. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state addebitate al convenuto, con obbligo di rifondere all’istante fr. 350.– per ripetibili. Un appello introdotto da __________ __________ a questa Camera è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 18 novembre 1998 (inc. ..__________).
C. Ottenuta la restituzione del termine per partecipare alla discussione cautelare, __________ __________ si è presentato al contraddittorio del 4 febbraio 1999, proponendo di respingere la domanda. Ultimata l’istruttoria cautelare, nel suo memoriale conclusivo del
1° marzo 1999 la ditta __________ __________ __________ __________ ha ribadito la propria richiesta. Analogamente ha fatto il convenuto, che nel suo memoriale conclusivo del 2 marzo 1999 ha postulato il rigetto dell’istanza. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo il 16 aprile 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato a __________ __________ di rimuovere entro 5 giorni i tavoli, le sedie, le piante e ogni altro eventuale oggetto posto sulle superfici comuni della proprietà per piani davanti al negozio dell’istante. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state addebitate al convenuto, con obbligo di rifondere all’istante fr. 350.– per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto __________ __________ ha inoltrato un appello del 28 aprile 1999 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, questa Camera assuma le prove rifiutate dal primo giudice, respinga la domanda cautelare e riformi il decreto impugnato di conseguenza. La presidente della Camera ha par-zialmente accolto la domanda di effetto sospensivo il 12 maggio 1999 concedendo all’appellante la possibilità di soprassedere all’ordine di sgombero, fino al giudizio di appello, entro un’area planimetricamente determinata. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 1999 la ditta __________ __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto del Segretario assessore.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (art. 376 cpv. 1 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili solo ove siano emanati nel quadro di una procedura ordinaria (art. 382 cpv. 2 CPC). Che l’attore abbia intentato una petizione non è determinante: decisivo è il valore litigioso delle sue conclusioni. Ora, nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dell’at-tore, rispettivamente per il fondo del convenuto (art. 9 cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36). In concreto la petizione non contiene alcun dato sul valore. Si può ragionevolmente presumere, tuttavia, che dovendo eliminare definitivamente il servizio di ristorazione all’aperto sulle parti comuni davanti al negozio dell’attrice, l’esercizio pubblico del convenuto subisca un deprezzamento di almeno fr. 8000.–. Ciò posto, l’ap-pello appare ricevibile.
L’emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei tre requisiti è una questione di diritto e va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti). Per quanto riguarda il terzo presupposto, in concreto, il Segretario assessore ha ritenuto che “il buon fondamento dell’ azione di merito (...) non può essere assolutamente escluso all’ attuale stadio della causa”, il convenuto risultando avere invaso spazi comuni del condominio senza alcuna autorizzazione – neppure tacita – da parte dell’assemblea dei comproprietari. Lo stesso convenuto, per di più, si è impegnato durante l’assem-blea del 19 novembre 1998 a togliere, se non tutti i tavoli e le sedie, almeno quelli posti davanti al negozio dell’attrice (decreto impugnato, consid. 5). Donde, a parere del Segretario assessore, la probabilità di esito favorevole ravvisabile nell’azione di merito.
Il problema è di sapere, anzitutto, quale azione sia stata promossa. L’attrice ha definito genericamente la petizione come “ripristino situazione legale”. Fondata sugli art. 1 segg., 712a segg. CC, 1 segg. CO e 1 segg. CPC (petizione, pag. 9), l’impo-stazione giuridica della causa non è meno vaga. In realtà, fermo restando che l’attrice si è rivolta al giudice invocando il suo diritto di proprietà, non il possesso, l’azione appare ancorarsi all’art. 641 cpv. 2 CC e si connota come un’azione negatoria. Si tratta di una causa che il proprietario intenta al fine di ottenere – appunto – la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto di proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La turbativa deve costituire però un’ingerenza diretta, nel senso che deve verificarsi sul fondo stesso dell’attore (Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). In caso di comproprietà, l’azione può essere promossa anche da un comproprietario contro un altro comproprietario (Steinauer, loc. cit., n. 1030a; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, vol. I, Berna 1990, pag. 439 n. 2057 con riferimenti; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, Berna 1988, nota 105 ad art. 712g CC). Trattandosi di proprietà per piani, in specie, l’azione può essere avviata da ogni condomino leso direttamente dal comportamento di un altro condomino che eserciti prerogative legate al suo diritto d’uso esclusivo su locali spettanti in uso esclusivo all’attore. Nella prospettiva dell’art. 641 cpv. 2 CC non basta, in altri termini, che il convenuto trascenda le facoltà inerenti al suo diritto d’uso esclusivo: occorre ch’egli leda direttamente il diritto d’uso esclusivo dell’attore, ad esempio introducendosi in locali, abusando del campanello e così via (Wermerlinger-de Gottrau, L’utilisation de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, Friburgo 1992, pag. 345 in alto e pag. 346 nel mezzo con rinvii di dottrina).
Nel caso in esame il convenuto non risulta avere interferito direttamente nei diritti esclusivi dell’attrice. Quest’ultima si duole che, senza autorizzazione, costui ha disposto tavoli e sedie su spazi comuni antistanti le vetrine del suo negozio, ma non pretende ch’egli sia intervenuto in un modo o nell’altro su parti dell’edificio a lei concessi in diritto d’uso esclusivo. Non può farsi questione perciò di ingerenza diretta, onde il verosimile insuccesso della petizione nella misura in cui la causa doveva ritenersi fondata sull’art. 641 cpv. 2 CC. Un altro problema è sapere se l’azione potesse essere intentata non dal singolo condomino, ma dalla comunione dei comproprietari in quanto titolare del dominio – cioè del diritto di disporre – sulle parti comuni del condominio (art. 712l cpv. 2 CC). Sia come sia, l’interrogativo può rimanere aperto, la comunione dei comproprietari non essendo mai stata parte in causa nell’ambito del processo odierno.
A prescindere dall’art. 641 cpv. 2 CC, l’art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia. In tal caso non occorre che il convenuto intervenga sulla proprietà dell’atto-re (come nell’ipotesi dell’art. 641 cpv. 2 CC); una turbativa indiretta basta, purché configuri un eccesso pregiudizievole nel senso dell’art. 684 CC (Stenauer, op. cit., vol. II, pag. 175 n. 1896). La legittimazione attiva spetta anche al condomino di una proprietà per piani che intenda procedere contro un altro condomino, l’art. 679 CC costituendo una lex specialis dell’art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 338 n. 1234 con rinvio al n. 1035 di pag. 284; Wermerlinger-de Gottrau, op. cit., pag. 334 segg.; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., nota 105 ad art. 712g CC). L’azione è data invece alla comunione dei comproprietari se la turbativa lede una parte comune (Baurecht 2/1994 pag. 56 n. 109), rispettivamente dev’essere promossa contro la comunione se la turbativa proviene da parti comuni (ZBGR 72/1991 pag. 94).
In concreto l’attrice lamenta il fatto che il convenuto, ponendo senza permesso tavoli, sedie e vasi da fiori su spazi comuni antistanti il negozio, precluda la visuale del pubblico alle vetrine, privandola “dell’indirizzamento della clientela necessario a svolgere la propria attività” e causando “automaticamente un danno importante” (petizione, pag. 3 in alto e 7 a metà). Essa sembra prospettare pertanto una turbativa indiretta. A prescindere dalla questione di sapere però se immissioni meramente “negative” –come la privazione di sole, vista o luce – costituiscano molestie indirette (tema controverso in dottrina: Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 141 n. 1808 e 1808a), nel caso in esame l’immissione non proviene da parti del condominio in uso esclusivo del convenuto, bensì da parti comuni. Nella misura in cui doveva presumersi fondata sull’art. 679 CC, la petizione andava rivolta perciò contro la comunione dei comproprietari, titolare – come si è già detto – del diritto di disporre sulle parti comuni. Certo, il convenuto non ha eccepito alcunché, ma la legittimazione attiva o passiva è un presupposto di merito, da verificare d’ufficio per diritto federale in ogni stadio di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1; v. anche DTF 123 III 62 consid. 3a). Anche sotto tale profilo l’azione di merito non poteva dirsi quindi provvista di buon diritto. A una conclusione analoga è già pervenuta la giurisprudenza, del resto, esaminando un caso analogo (Rep. 1997 pag. 151).
Si aggiunga che la necessità di convenire in virtù dell’art. 679 CC non il singolo condomino, bensì la comunione dei comproprietari si giustifica anche alla luce delle circostanze concrete. Dagli atti risulta invero che il 9 novembre 1998 l’assemblea dei comproprietari ha autorizzato il convenuto a usare a titolo precario – entro un’area definita su una planimetria – spazi comuni davanti al negozio dell’attrice per il servizio di ristorazione esterna e che il convenuto, da parte sua, si è impegnato a togliere tavoli e sedie posti oltre tale area (doc. V, pag. 13 e doc. Z2). L’ordine giudiziario di sgomberare tutto quanto si trova davanti al negozio contrasterebbe perciò – quanto meno in parte – con il permesso ottenuto dall’interessato, e ciò senza che la comunione dei comproprietari, responsabile di avere concesso l’autorizzazione precaria come titolare del diritto di disporre sulle parti comuni, possa difendere la propria decisione o quanto meno esprimersi. Un simile stato di cose è suscettivo di situazioni manifestamente contraddittorie e incompatibili con la sicurezza del diritto.
Se ne conclude che, contrariamente all’opinione del primo giudice, nella fattispecie l’azione di merito promossa dall’istante non appariva provvista di buon esito. E siccome mancava uno dei tre requisiti cumulativi previsti dall’art. 376 cpv. 1 CPC, l’istanza di provvedimenti cautelari andava respinta già per tale ragione. Il che rende inutile assumere le prove rifiutate dal Pretore, come chiede l’appellante. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza davanti a entrambi i gradi di giurisdizione (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza di provvedimenti cautelari è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 55.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 350.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico della ditta __________ __________ __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 800.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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