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Numero d'incarto:
11.1999.57
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, ICCA
Incarto n.
11.1999.00057
Lugano
10 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 30 novembre 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con decreto cautelare dell'8 aprile 1999 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi __________
e __________ __________;
accertato
che contro tale decisione ha ricorso l'istante con appello del 22 aprile 1999;
constatato
che il convenuto non ha presentato osservazioni;
preso
atto che il 7 gennaio 2002 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le
ripetibili di seconda sede;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo
termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto
in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte,
cui la procedura non ha comportato spese;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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