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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.52
Data decisione, Autorità: 05.08.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00052
Lugano 5 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretaria:
Tagli
sedente per statuire nella causa ..____ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 1° dicembre 1998 da
__________, __________
__________, __________
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________, e
__________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 1999 presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1934) è deceduto a __________ il __________ 1996, senza lasciare disposizioni di ultima volontà. Eredi legittimi di __________ __________ sono i fratelli __________ __________ nata __________, __________ __________, __________ __________ __________ nata __________, __________ __________ __________ nata __________ e __________ __________, e i nipoti __________ __________, __________ __________ e __________ __________ nata __________ (figli della premorta sorella __________ __________ __________ nata __________).
C. Statuendo il 30 marzo 1999, il Pretore ha preliminarmente confermato l'ordinanza sulle prove emanata l’11 febbraio 1999, ha ordinato la divisione dell’eredità, designando notaio divisore l'avv. __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico della successione, mentre i convenuti sono stati condannati in solido a rifondere agli istanti complessivi fr. 500.– per ripetibili.
D. __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 12 aprile 1999, nel quale - previa assunzione delle prove (sopralluogo e audizione di testimoni) respinte dal Pretore - postulano la sospensione della divisione per due anni. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la richiesta di sospensione della procedura di divisione proposta dai convenuti, e l’assunzione dei mezzi di prova da loro offerti, ritenendola prematura. Egli ha rilevato che la procedura di divisione si suddivide in tre stadi e che nel primo il giudice si limita ad accertare la legittimazione delle parti, ossia ad appurare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede testamentario o legale delle parti in causa. La richiesta di sospensione della divisione deve essere sottoposta al giudice solo nell'ultimo stadio della procedura di divisione, che concerne le modalità di divisione.
Gli appellanti sostengono invece che una richiesta di sospensione della divisione ai sensi dell’art. 604 cpv. 2 CC deve essere esaminata già nella prima fase procedurale. Essi fanno valere che una sospensione nella terza fase della procedura di divisione renderebbe inutili le valutazioni dei beni già eseguiti nella seconda fase, con conseguenti maggiori oneri per le parti. Tale modo di procedere sarebbe imposto anche dall’art. 4 n. 12 LAC, secondo il quale il Pretore è competente per pronunciarsi sulle misure concernenti la comunione prima della divisione, ciò che indicherebbe un esame della domanda di sospensione prima della divisione e non all’ultimo stadio della procedura prevista dall’art. 475 seg. CPC.
La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC). Di fatto la comunione ereditaria costituisce uno stadio intermediario e provvisorio, che deve di regola durare poco tempo; essa è destinata ad essere liquidata (Piotet, in: Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760). L'azione di divisione dell'eredità a norma dell'art. 604 cpv. 1 CC poggia sul diritto federale. Lo svolgimento del processo di divisione è per contro regolato dal diritto procedurale cantonale, il quale non deve impedire l'applicazione del diritto materiale alla divisione garantito dalla legislazione federale (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, 1998, n. 15 ad art. 604).
Nel codice di procedura ticinese la procedura di divisione, prevista dagli art. 475 seg. CPC, non è un atto unico che si conclude nel momento stesso del suo svolgimento, ma una serie di atti successivi con portata logica e sistematica ben diversa l'una dall'altra: nel primo stadio si procede alla verifica del diritto alla divisione e alla nomina del notaio divisore, nel secondo alla determinazione dei beni appartenenti all'eredità e nel terzo alla divisione effettiva (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 475; Rep. 1984, pag. 279). Chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid. 2; Rep. 1984, pag. 279; Rep. 1971, pag. 253).
Ora, un caso di esclusione temporanea del diritto alla divisione è dato dall'art. 604 cpv. 2 CC (Schaufelberger, op. cit., n. 12-14 art. 604; Jost, Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, Berna, 1960, pag. 113 segg., pag. 116; Druey, Grundriss des Erbrechts, 2a ed., 1988, Berna, pag. 210, n. 29) che concede al giudice, a istanza di un erede, la facoltà di sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l'immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità. Si tratta di un'azione di divisione negativa che può essere sollevata come domanda a sé stante oppure unitamente a un'azione di divisione quale contropretesa (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 1966, n. 5 e n. 10 art. 604).
Ciò premesso, la facoltà di chiedere la sospensione della procedura di divisione può di principio essere esaminata già agli inizi della procedura di divisione, nel corso del primo stadio, come in concreto.
L'applicazione dell’art. 604 cpv. 2 CC presuppone che l'esecuzione immediata della divisione della sostanza successoria, o di un bene in particolare, causi un pregiudizio considerevole al valore della successione (Escher in: Zürcher Kommentar, 1960, n. 10-11 ad art. 604). In particolare il danno è giudicato considerevole se rappresenta almeno un quarto del valore complessivo della sostanza (Schaufelberger, op. cit., n. 13 ad art. 604). L'onere della prova incombe a colui che postula la sospensione; è tuttavia sufficiente la prova della verosimiglianza del pregiudizio considerevole (Escher, op. cit., n. 11 ad art. 604; Tuor/ Picenoni, op. cit., ad art. 604, n. 12). Anche se i presupposti appena menzionati fossero adempiuti l'ordine di sospendere provvisoriamente la procedura di divisione rimane comunque una facoltà lasciata al potere discrezionale del giudice (Schaufel-berger, op. cit., ad n. 13 art. 604).
Gli appellanti chiedono in sede di appello che la Camera proceda all’assunzione delle prove offerte ma respinte dal Pretore, ossia al sopralluogo e all’audizione di due tecnici. Essi sostengono che tali mezzi di prova non sarebbero intesi ad accertare il valore dei fondi, ma a dimostrare che la divisione della successione recherebbe in questo momento un pregiudizio considerevole al valore della massa successoria, visto la situazione sfavorevole del mercato immobiliare e lo stato pietoso di manutenzione dei fondi di __________. Se non che, per valutare se la divisione immediata pregiudica in modo considerevole il valore del compendio ereditario, come sostengono gli appellanti, occorre quanto meno conoscere quest’ultimo valore. Ora, il fascicolo processuale contiene solo l’inventario fiscale, fondato sui valori ufficiali di stima dei fondi (doc. B), che non consente notoriamente di determinare il valore venale dei beni. In assenza di dati precisi sulla consistenza del patrimonio successorio, non si vede come un sopralluogo dei fondi di __________ e l’audizione di due tecnici possano consentire a questa Camera di valutare le eventuali conseguenze di una divisione immediata. Non vi è quindi motivo di assumere prove in sede di appello, tanto più che, come si vedrà in appresso, l’appello deve in ogni modo essere respinto.
A detta degli appellanti la sospensione di due anni della divisione si giustificherebbe in concreto, in quanto la vendita dei fondi di Sorengo, costituenti a loro dire il 90 % della sostanza successoria, nuocerebbe in modo grave al valore dell'eredità, considerata l'attuale bassa congiuntura del mercato immobiliare. I beni immobiliari in questione si troverebbero inoltre in uno stato di deperimento tale da non permettere, in caso di loro alienazione, di percepire il prezzo corrispondente al loro valore effettivo.
Nelle loro argomentazioni gli appellanti sembrano dipartirsi dal convincimento che l’avvio della procedura di divisione deciso dal Pretore il 30 marzo 1999 coincida con l’esecuzione effettiva della divisione. Ora, in concreto nulla lascia presagire a breve termine la divisione dell’eredità o anche solo la realizzazione di alcuni beni. Non risulta che i coeredi si siano accordati sulle modalità della divisione e in modo particolare sulla sorte degli immobili di __________. Non è pertanto escluso che essi possano convenire fra di loro, in una successiva fase della procedura di divisione, la ripartizione dei beni appartenenti all'asse ereditario senza dover giungere all'alienazione dei fondi. Gli stessi appellanti hanno proposto all’udienza del 20 gennaio 1999 di farsi attribuire la proprietà dei fondi di __________ in conto della loro quota ereditaria, adducendo di aver diritto ad una quota pari ai 5/6 dell'intera successione e di voler procedere a importanti lavori di riparazione e di ristrutturazione degli stabili.
Nella fattispecie difetta quindi già il presupposto dell'esecuzione immediata della divisione (art. 604 cpv. 2 CC), motivo per cui la richiesta di sospensione presentata dai convenuti è prematura. L’appello si rivela di conseguenza privo di buon diritto.
Gli appellanti non hanno di conseguenza reso verosimile, allo stadio attuale della procedura di divisione, il presupposto del danno considerevole conseguente all'immediata esecuzione della divisione giusta l'art. 604 cpv. 2 CC. L'appello deve quindi essere respinto e la sentenza impugnata, corretta nel suo risultato, deve essere confermata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tasse di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti - in solido - a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
avv. dott. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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