AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.49
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00049
Lugano 4 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (iscrizione provvisoria ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 gennaio 1999 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 22 marzo 1999 di __________ __________ contro la sentenza emanata il 12 marzo 1999 dal Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: che la __________ __________ __________ ha eseguito lavori di tinteggiatura esterna riguardanti uno stabile situato sul fondo n. __________RFD __________, proprietà di __________ __________, fatturando il 4 novembre 1998 fr. 12’500.–;
che __________ altro pagamento, argomentando che i lavori non erano terminati e che comunque erano difettosi;
che la __________ __________ __________ ha instato il 19 gennaio 1999 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo l’iscrizione provvisoria inaudita parte di un’ipoteca legale degli artigiani per fr. 9’500.– più interessi a carico del fondo n. __________RFD __________;
che con decreto del giorno successivo, emanato senza contraddittorio, il Segretario assessore ha disposto in luogo e vece del Pretore l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale richiesta dall’istante, convocando le parti per la discussione;
che all’udienza del 12 marzo 1999 l’istante ha confermato la propria domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, adducendo che il credito non era esigibile per i gravi difetti dell’opera;
che, statuendo il 12 marzo 1999, il Segretario assessore ha confermato in luogo e vece del Pretore l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale per l’ammontare di fr. 9’500.– oltre interessi e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese di fr. 60.– a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all’istante fr. 500.– per ripetibili;
che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 22 marzo 1999 nel quale chiede di assegnare all’istante un termine di tre mesi per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e di addebitare gli oneri processuali al medesimo, subordinatamente di ridurre la tassa di giustizia a fr. 100.–, le spese a un importo da definire e le ripetibili a fr. 250.–;
che il Segretario assessore ha completato il 23 marzo 1999 il dispositivo n. 1 della sentenza 12 marzo 1999, assegnando all’istante un termine fino al 15 giugno 1999 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale;
che nelle sue osservazioni all’appello, del 22 aprile 1999, la __________ __________ __________ propone di respingere il ricorso nella misura in cui questo non era divenuto privo di oggetto;
e considerando
in diritto: che l’appello è divenuto privo di oggetto nella misura in cui contesta la mancata assegnazione di un termine all’istante per promuovere la causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, il Segretario assessore avendo provveduto il 23 marzo 1999 a impartire tale termine all’artigiano;
che l’appellante chiede una diversa ripartizione degli oneri processuali, sostenendo che la giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1985 304) condurrebbe a risultati iniqui, il convenuto non potendo far valere nell’ambito della procedura per l’iscrizione provvisoria i difetti dell’opera e rimanendo esposto al rischio di sopportare i costi processuali in caso di mancata introduzione dell’azione per l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale;
che questa Camera si è invero già interrogata sul problema di sapere se le spese e le ripetibili non debbano essere poste – in casi particolari – di regola a carico dell’artigiano o imprenditore, come suggerisce Schumacher (Das Bauhhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 222, n. 763), ma non ha ritenuto di cambiare la sua pluriennale giurisprudenza (Rep. 1996 171);
che nella fattispecie la situazione è ben diversa da quella giudicata dalla Camera, per il motivo che il convenuto, patrocinato da un legale, si è opposto all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale facendo valere gravi difetti dell’opera (verbale del 12 marzo 1999, pag. 1), ma senza contestare l’esistenza delle condizioni per un’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale (art. 22 cpv. 4 RRF e 961 cpv. 3 CC);
che in simili circostanze la sua opposizione all’istanza era d’acchito sprovvista di buon diritto, poiché nei casi dubbi l’ipoteca legale va iscritta, le contestazioni sull’esistenza del credito vantato dall’artigiano dovendo essere risolte nella procedura di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, 1996, n. 2891 pag. 224);
che non può essere considerato soccombente ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC, per contro, il proprietario che non contesta le condizioni formali alle quali soggiace l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale, le spese della procedura rimanendo in tal caso a carico dell’istante (I CCA, sentenza del 3 febbraio 1999 nella causa R. c. ADB e L.), il quale sopporta in simili casi i rischi connessi alla mancata introduzione della causa di merito nel termine impartito dal Pretore;
che l’art. 148 cpv. 2 CPC consente al giudice la facoltà, da esercitare con cautela, di derogare per giusti motivi al principio della soccombenza (Rep. 1993 227);
che la procedura (sommaria) per l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale è ben distinta dall’azione ordinaria intesa all’iscrizione definitiva, motivo per il quale si giustifica statuire sulla ripartizione degli oneri processuali in ogni singola procedura;
che la posizione processuale del convenuto che si oppone all’iscrizione provvisoria adducendo argomentazioni di merito è del tutto diversa da quella del proprietario che contesta – sia pure a torto – l’adempimento dei requisiti formali richiesti per la stessa iscrizione e che di conseguenza non vi sono motivi di equità che impongano di modificare la giurisprudenza di questa Camera e di derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che sulla ripartizione degli oneri processuali l’appello è quindi infondato;
che in via subordinata l’appellante censura l’ammontare degli oneri processuali, sostenendo che la tassa di giustizia di fr. 300.–, l’indennità di fr. 500.– per ripetibili e le spese di fr. 60.– sarebbero eccessive, tanto più che la Pretura non avrebbe dimostrato le proprie spese;
che l’appello contro le spese e le ripetibili deve esprimere – pena la sua nullità – la somma della riduzione postulata (Rep. 1993 227);
che per quel che concerne le spese l’appellante ne postula la riduzione da fr. 60.– a un importo imprecisato (fr. ....., appello pag. 5), ciò che comporta d’acchito l’inammissibilità dell’appello su questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. e, 309 cpv. 5 CPC);
che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di tasse, spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o abuso (Rep. 1996 171);
che per l’emanazione di sentenze in procedimenti sommari contenziosi l’art. 17 cpv. 1 LTG, al quale rinvia l’art. 22 n. 3 LTG, prevede per un valore litigioso di fr. 9’500.– una tassa di giustizia variante da fr. 450.– a fr. 1’200.– ;
che fissando una tassa di giustizia di fr. 300.–, addirittura inferiore a quanto previsto dalla tariffa, il Segretario assessore non ha sicuramente ecceduto la sua latitudine di apprezzamento a sfavore dell’appellante;
che per una procedura di iscrizione provvisoria di ipoteca legale del valore di fr. 9’500.– la tariffa dell’Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC), prevede un onorario variante dal 30 all’80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase TOA, con riferimento all’art. 4 n. 19 LAC), che a sua volta si situa fra il 10 e il 20% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA);
che in concreto il patrocinatore dell’artigiano ha redatto l’istanza 19 gennaio 1999 e ha partecipato all’udienza del 12 marzo 1999 (il cui verbale consta di quattro pagine), sicché il primo giudice è rimasto nell’ambito del suo ampio potere di apprezzamento attribuendo all’istante un’indennità per ripetibili di fr. 500.– (fr. 9’500.– x 10% x 60%), la quale oltretutto remunera a malapena due ore di lavoro;
che l’appello, infondato, risulta di conseguenza destinato all’in-successo;
che i costi del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, ove il primo giudice non avesse nel frattempo impartito all’artigiano il termine per introdurre l’azione di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, l’appello sarebbe stato verosimilmente accolto su tal punto, il gravame riconducendosi a una svista del primo giudice, cui la parte istante – che non si è opposta all’appello e non può quindi essere considerata soccombente (Rep. 1997 135) – era estranea;
che al riguardo si può quindi prescindere dal prelevare la relativa quota di tassa di giustizia e dall’attribuire indennità per ripetibili;
che si giustifica pertanto porre moderare equitativamente gli oneri di questo giudizio, come pure l’indennità per ripetibili a favore della controparte;
per questi motivi,
vista per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto ed è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv__________ __________, __________.
Comunicazione alla pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster